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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO ONsigliere,
Dott. B.R. CIMINI ONsigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4824/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili ONtenziosi, riservata in decisione in data 1 aprile 2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.) avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma rep. n. 14701\22 e vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Moneta Mantuano Fernanda Parte_1
- appellante – e
rappresentato e difeso dall'avv. E.E. Ruggiero Parte_2
-appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con l'ordinanza ex art. 702 c.p.c., ha rigettato il ricorso di nei confronti di a titolo Parte_1 _2 di ripetizione dell'indebito oggettivo, per la somma di € 2.534,35 (o inferiore) , oltre interessi e spese legali, relative al procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Roma, nei confronti di in quanto causato ONtroparte_1 da erroneo precetto notificato dalla parte resistente, e delle ulteriori spese sostenute per attività stragiudiziali e di notifica, per un totale complessivo di € 3.000,00 (o altro importo), oltre che danni ex art. 96 c.p.c.;
-al riguardo il ricorrente aveva dedotto che:
-in forza di sentenza n. 996/2012 di questa Corte, l' e soccombenti all'esito del giudizio di rinvio, Pt_1 ONtroparte_1 erano stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. procuratore antistatario della _2 parte vittoriosa;
-il ricorrente aveva corrisposto alla resistente l'importo di cui al precetto da questa notificatogli in data 9.3.2018, comprensivo delle somme dovute anche dalla compagnia assicurativa, condebitrice DA;
-egli aveva quindi citato dinanzi al Giudice di Pace di Roma, detta compagnia assicurativa al fine di ottenere il rimborso della quota parte di quanto versato alla creditrice (l'odierna appellata), avendo contezza solo in quel giudizio che il credito dell'Avv. aveva era stato già in precedenza soddisfatto per intero nei confronti di entrambi i condebitori solidali _2 (tanto nel corso della procedura esecutiva attivata nei confronti dell' svolta dinanzi al Tribunale di Roma); ONtroparte_1
-il GdP di Roma aveva pertanto rigettato la domanda dell' ritenendo la convenuta compagnia assicurativa liberata Pt_1 dal rapporto di debito, ormai estinto;
-la sentenza ora appellata, qualificata la domanda ex art. 2033 c.c., ha rilevato che l'onere della prova è a carico del solvens. “ il quale, pertanto, è tenuto alla dimostrazione sia dell'avvenuto pagamento, sia della mancanza di una causa giustificatrice dello stesso (… Ebbene, l'odierno ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova dell'assenza di una causa debendi sottesa al pagamento da questi effettuato a titolo di adempimento dell'obbligazione DA, giacché non risulta idoneo allo scopo l'unico elemento probatorio offerto sul punto, ovverosia l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma nella procedura di espropriazione presso terzi (procedimento esecutivo recante R.G.E. n. 22540/2012) vertente tra l'odierna resistente, in qualità di creditrice procedente, e debitrice esecutata … fronte della ONtroparte_1 specifica contestazione, da parte della odierna resistente, di tale -indebita- riscossione del pagamento dal condebitore ON DA , parte ricorrente non ha provato, né offerto di provare, la circostanza di fatto posta a fondamento della domanda di ripetizione di indebito;
- Ne consegue che, data, per un verso, la pacifica sussistenza dell'obbligazione DA a carico dell' e dell' cui il primo ha inteso adempiere mediante il documentato pagamento, e Pt_1 ONtroparte_1 tuttavia atteso, per altro verso, che dall'ordinanza prodotta agli atti, di per sé considerata, non può desumersi l'invocata Co soddisfazione del credito dell'Avv. da parte di ed il contestuale prodursi dell'effetto estintivo del debito DA _2 in oggetto, ne deriva l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito proposta dal ricorrente, che va rigettata”; il Tribunale ha anche rigettato la domanda subordinata ex art. 2043 c.c., per totale insussistenza dei presupposti;
-la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito, chiedendo in via preliminare dichiararsi inammissibile il gravame, da rigettarsi comunque nel merito, la controparte;
-precisate le conclusioni, come in atti, la causa è stata quindi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. , all'esito di udienza tenuta con il rito cartolare;
Ritenuto che:
-l'appello è infondato e, invero, ai limiti della inammissibilità, non solo ex art. 348 bis c.p.c., ma anche ex art. 342 c.p.c., per difetto di chiarezza e di specificità (rilievi che, invero, concernono anche il ricorso introduttivo, opacamente formulato sia in fatto che in diritto) : l'atto di appello (e considerazioni non diverse operano per le difese conclusionali) si attarda in considerazioni non pertinenti (del resto ampiamente concerne i profili risarcitori, che però presuppongono l'accertamento del diritto alla ripetizione di quanto erogato, i caratteri del giudizio di esecuzione, l'abuso del diritto );
-in diritto, sia sull'azione di ripetizione dell'indebito, sia sull'onere della prova del solvens, può confermarsi quanto, del tutto correttamente, affermato dal primo giudice (né vi sono contestazioni al riguardo):
-l'appello dell' è incentrato sul preteso pagamento satisfattorio che l'avv. avrebbe ricevuto, e appunto Pt_1 _2 indebitamente duplicato dal pagamento effettuato dall' stesso;
deve però convenirsi con il primo giudice che di tanto Pt_1 non è stata data prova idonea, non essendo certo sufficienti i riferimenti (indiretti e per relationem) contenuti nei provvedimenti sopra richiamati, sia quello del giudice della esecuzione (di per sé non costituente prova del pagamento;
né rileva al riguardo il precetto pure richiamato) che la sentenza del giudice di pace – che ha rigettato la domanda Co dell'odierno appellante;
in particolare va ribadito che le dichiarazioni dell' ivi riportate (circa il pagamento effettuato) non possono essere certo “opponibili” alla estranea a quel giudizio (trattandosi, appunto, di dichiarazioni solo de _2 relato rese in altro giudizio, oltretutto da terzo non imparziale);
-soprattutto, inammissibilmente (come eccepito;
ma è rilevabile d'ufficio) l'appellante ha esibito in questo grado di appello nuovi documenti (v. assegno bancario di cui alla distinta in atti, peraltro oggetto di contestazione anche circa la provenienza), in violazione dell'art. 345 , 3° comma c.p.c.; si tratta quindi di documento del tutto inutilizzabile in questa sede;
-solo apoditticamente l'appellante invoca (implicitamente) la deroga prevista da tale ultima disposizione, l'impossibilità di produrre tali documenti in primo grado, a suo dire per responsabilità dell'assicurazione; è però agevole replicare che di ciò non offre alcuna prova, anche indiziaria, e d'altronde deve convenirsi con l'appellato che, a tutto voler concedere, l'odierno appellante avrebbe potuto chiedere, innanzi al giudice di pace, l'ordine di esibizione di tali documenti (preferendo, di contro, non appellare la sentenza sfavorevole, e promuovere il presente giudizio);
-va quindi ribadito che l'appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato;
ogni altra domanda, evidentemente, è assorbita;
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO ONsigliere,
Dott. B.R. CIMINI ONsigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4824/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili ONtenziosi, riservata in decisione in data 1 aprile 2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.) avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma rep. n. 14701\22 e vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Moneta Mantuano Fernanda Parte_1
- appellante – e
rappresentato e difeso dall'avv. E.E. Ruggiero Parte_2
-appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con l'ordinanza ex art. 702 c.p.c., ha rigettato il ricorso di nei confronti di a titolo Parte_1 _2 di ripetizione dell'indebito oggettivo, per la somma di € 2.534,35 (o inferiore) , oltre interessi e spese legali, relative al procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Roma, nei confronti di in quanto causato ONtroparte_1 da erroneo precetto notificato dalla parte resistente, e delle ulteriori spese sostenute per attività stragiudiziali e di notifica, per un totale complessivo di € 3.000,00 (o altro importo), oltre che danni ex art. 96 c.p.c.;
-al riguardo il ricorrente aveva dedotto che:
-in forza di sentenza n. 996/2012 di questa Corte, l' e soccombenti all'esito del giudizio di rinvio, Pt_1 ONtroparte_1 erano stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. procuratore antistatario della _2 parte vittoriosa;
-il ricorrente aveva corrisposto alla resistente l'importo di cui al precetto da questa notificatogli in data 9.3.2018, comprensivo delle somme dovute anche dalla compagnia assicurativa, condebitrice DA;
-egli aveva quindi citato dinanzi al Giudice di Pace di Roma, detta compagnia assicurativa al fine di ottenere il rimborso della quota parte di quanto versato alla creditrice (l'odierna appellata), avendo contezza solo in quel giudizio che il credito dell'Avv. aveva era stato già in precedenza soddisfatto per intero nei confronti di entrambi i condebitori solidali _2 (tanto nel corso della procedura esecutiva attivata nei confronti dell' svolta dinanzi al Tribunale di Roma); ONtroparte_1
-il GdP di Roma aveva pertanto rigettato la domanda dell' ritenendo la convenuta compagnia assicurativa liberata Pt_1 dal rapporto di debito, ormai estinto;
-la sentenza ora appellata, qualificata la domanda ex art. 2033 c.c., ha rilevato che l'onere della prova è a carico del solvens. “ il quale, pertanto, è tenuto alla dimostrazione sia dell'avvenuto pagamento, sia della mancanza di una causa giustificatrice dello stesso (… Ebbene, l'odierno ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova dell'assenza di una causa debendi sottesa al pagamento da questi effettuato a titolo di adempimento dell'obbligazione DA, giacché non risulta idoneo allo scopo l'unico elemento probatorio offerto sul punto, ovverosia l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma nella procedura di espropriazione presso terzi (procedimento esecutivo recante R.G.E. n. 22540/2012) vertente tra l'odierna resistente, in qualità di creditrice procedente, e debitrice esecutata … fronte della ONtroparte_1 specifica contestazione, da parte della odierna resistente, di tale -indebita- riscossione del pagamento dal condebitore ON DA , parte ricorrente non ha provato, né offerto di provare, la circostanza di fatto posta a fondamento della domanda di ripetizione di indebito;
- Ne consegue che, data, per un verso, la pacifica sussistenza dell'obbligazione DA a carico dell' e dell' cui il primo ha inteso adempiere mediante il documentato pagamento, e Pt_1 ONtroparte_1 tuttavia atteso, per altro verso, che dall'ordinanza prodotta agli atti, di per sé considerata, non può desumersi l'invocata Co soddisfazione del credito dell'Avv. da parte di ed il contestuale prodursi dell'effetto estintivo del debito DA _2 in oggetto, ne deriva l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito proposta dal ricorrente, che va rigettata”; il Tribunale ha anche rigettato la domanda subordinata ex art. 2043 c.c., per totale insussistenza dei presupposti;
-la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito, chiedendo in via preliminare dichiararsi inammissibile il gravame, da rigettarsi comunque nel merito, la controparte;
-precisate le conclusioni, come in atti, la causa è stata quindi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. , all'esito di udienza tenuta con il rito cartolare;
Ritenuto che:
-l'appello è infondato e, invero, ai limiti della inammissibilità, non solo ex art. 348 bis c.p.c., ma anche ex art. 342 c.p.c., per difetto di chiarezza e di specificità (rilievi che, invero, concernono anche il ricorso introduttivo, opacamente formulato sia in fatto che in diritto) : l'atto di appello (e considerazioni non diverse operano per le difese conclusionali) si attarda in considerazioni non pertinenti (del resto ampiamente concerne i profili risarcitori, che però presuppongono l'accertamento del diritto alla ripetizione di quanto erogato, i caratteri del giudizio di esecuzione, l'abuso del diritto );
-in diritto, sia sull'azione di ripetizione dell'indebito, sia sull'onere della prova del solvens, può confermarsi quanto, del tutto correttamente, affermato dal primo giudice (né vi sono contestazioni al riguardo):
-l'appello dell' è incentrato sul preteso pagamento satisfattorio che l'avv. avrebbe ricevuto, e appunto Pt_1 _2 indebitamente duplicato dal pagamento effettuato dall' stesso;
deve però convenirsi con il primo giudice che di tanto Pt_1 non è stata data prova idonea, non essendo certo sufficienti i riferimenti (indiretti e per relationem) contenuti nei provvedimenti sopra richiamati, sia quello del giudice della esecuzione (di per sé non costituente prova del pagamento;
né rileva al riguardo il precetto pure richiamato) che la sentenza del giudice di pace – che ha rigettato la domanda Co dell'odierno appellante;
in particolare va ribadito che le dichiarazioni dell' ivi riportate (circa il pagamento effettuato) non possono essere certo “opponibili” alla estranea a quel giudizio (trattandosi, appunto, di dichiarazioni solo de _2 relato rese in altro giudizio, oltretutto da terzo non imparziale);
-soprattutto, inammissibilmente (come eccepito;
ma è rilevabile d'ufficio) l'appellante ha esibito in questo grado di appello nuovi documenti (v. assegno bancario di cui alla distinta in atti, peraltro oggetto di contestazione anche circa la provenienza), in violazione dell'art. 345 , 3° comma c.p.c.; si tratta quindi di documento del tutto inutilizzabile in questa sede;
-solo apoditticamente l'appellante invoca (implicitamente) la deroga prevista da tale ultima disposizione, l'impossibilità di produrre tali documenti in primo grado, a suo dire per responsabilità dell'assicurazione; è però agevole replicare che di ciò non offre alcuna prova, anche indiziaria, e d'altronde deve convenirsi con l'appellato che, a tutto voler concedere, l'odierno appellante avrebbe potuto chiedere, innanzi al giudice di pace, l'ordine di esibizione di tali documenti (preferendo, di contro, non appellare la sentenza sfavorevole, e promuovere il presente giudizio);
-va quindi ribadito che l'appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato;
ogni altra domanda, evidentemente, è assorbita;
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)