TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7901/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato/a il 13/12/1981, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to Carlo Iacobellis e dall' avv.to GHISI EMANUELA
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t.,
[...]
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 cpc con contestuale istanza ex art art 700 e 669 quater cpc da intendersi quale domanda cautelare in corso di causa depositato il 29.03.2024 l' epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
e le controinteressate e chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_2 CP_3 conclusioni:
in via cautelare d'urgenza, accertare e dichiarare ex artt. 669 bis e 700 cpc la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, come articolati nel ricorso e nell'istanza cautelare, e per l'effetto – previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico
2023/2024 nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi – sospendere inaudita altera parte i provvedimenti impugnati, disponendo nei confronti del ricorrente l'inserimento in graduatoria onde consentirne la presa in servizio;
sempre in via cautelare, in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come articolati nel ricorso e nell'istanza cautelare, e per l'effetto – previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico 2023/2024, nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi – sospendere, previa instaurazione del contraddittorio, i provvedimenti impugnati, disponendo nei confronti del ricorrente
l'inserimento in graduatoria onde consentirne la presa in servizio;
ancora in via cautelare, disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario e idoneo ad assicurare il corretto reinserimento in graduatoria del ricorrente e riassegnarli la nomina ingiustamente revocatagli;
nel merito, accertare e dichiarare, previa disapplicazione, se necessario, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico 2023/2024, nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi, il diritto attoreo ad essere reinserito nella graduatoria di competenza e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti a reinserire il ricorrente nella graduatoria e nella medesima posizione utile, e riassegnarli la nomina revocatagli;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento ministeriale di revoca dell'originaria nomina attorea e di automatica caduca-zione dall'inerente graduatoria di merito (docc 1 e 9), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dalle amministrazioni resistenti, incluso il dm 184/2022 ove fosse da interpretare nei termini prospettati negli atti ministeriali, per le ragioni di cui in narrativa;
ancora nel merito, condannare le amministrazioni resistenti a risarcire al ricorrente i danni dallo stesso patiti
e patiendi conseguenti agli atti e comportamenti illegittimi per le ragioni di cui in narrativa, con integrale riconoscimento del trattamento economico e previdenziale spettante al ricorrente in conseguenza dell'originaria sua nomina in ruolo poi illegittimamente revocata dal , ovvero nella misura CP_1 quantificata dal Giudice adito in via equitativa.
Nella fase cautelare il è rimasto contumace . CP_1
Pare utile nella odierna motivazione richiamare che parte ricorrente nel ricorso depositato ha allegato in punto di fatto:
- di avere partecipato nel 2020 alla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami” bandita ex art. 1 dl 126/2019 “per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo grado e secondo grado su posto comune e di sostegno” per la classe di concorso A034 (scienze e tecnologie chimiche), risultandovi terzo graduato nella Regione CP_1
- che l'utile collocamento in graduatoria garantiva l'affidamento ad aspirare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora ne- cessarie per esaurire il contingente previsto:
- che la procedura informatizzata di immissione in ruolo permetteva a ciascun aspirante vincitore di concorso di selezionare e graduare un dato numero di province e tipologie di insegnamento, secondo un proprio ordine di preferenza,
- di avere pertanto, in virtù del brillante esito concorsuale, partecipato alla selezione per l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, selezionando la preferenza per la sola provincia di nella consapevolezza che la nomina non sarebbe stata ottenibile nelle CP_1 sole altre province;
- che in effetti, a cagione del numero ridotto di posti disponibili nella provincia di egli CP_1 non otteneva la nomina in ruolo per l'anno 2022/2023;
- che nel successivo l'anno scolastico 2023/2024 – in virtù della sua posizione in graduatoria
– otteneva la nomina presso l'istituto “ITIS “Marie Curie” Serale” di CP_1
- che con decreto dirigenziale del
[...] del 13.09.2023 il Controparte_4 ministero convenuto disponeva la revoca in autotutela della nomina del quale Pt_1 docente per la classe di concorso A034, presso l'ITIS “Marie Curie” Serale di CP_1 contestualmente stabilendo l'assegnazione dell'aspirante presso il predetto CP_2 l'ITIS e della docente ( istante per la rettifica) presso l'I.T.I.S. “Medi” Serale CP_3 di S. Giorgio a Cremano “;
- che nel decreto dirigenziale a fondamento della revoca in autotutela si indicava che il Pt_1 era stato individuato come destinatario di immissione in ruolo per l'a.s. 2023/2024 per errore, visto che lo sesso era già precedentemente stato convocato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, in cui era risultato essere rinunciatario;
il tutto a causa di un'inesatta elaborazione dei dati a livello informatico, determinata da un disallineamento delle posizioni in graduatoria per la classe di concorso A034;
- di avere prontamente contestato il provvedimento di revoca della propria nomina ritenendolo non conforme alla lex specialis concorsuale, in particolare avanzando istanza d'accesso agli atti del procedimento;
- che in riscontro alla istanza presentata, la amministrazione precisava che la revoca della nomina era stata intervenuta in applicazione di “quanto previsto al punto A.10. dell'Allegato A al D.M. 184/2022”.
La parte ricorrente in ricorso ha lamentato la illegittimità del decreto dirigenziale del
[...]
Controparte_4 del 13.09.2023 rispetto all'intero quadro normativo di riferimento ed anche
[...] con riferimento al punto A.10 dell'Allegato a del D.M. 184/2022. Va inoltre richiamato che all'esito della trattazione della fase cautelare in data 7.07.2024 è stata emessa dallo scrivente giudice ordinanza di accoglimento della domanda cautelare avanzata con cui, accertata la illegittimità del decreto dirigenziale del 13.09.2023 di revoca della nomina del ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, si è ordinato al convenuto di disporre ogni provvedimento idoneo ad CP_1 assicurare il corretto reinserimento in graduatoria del ricorrente, nella medesima posizione utile, nonché a riassegnarli la nomina ingiustamente revocata.
All'udienza del 27.11.2024 si è provveduto alla trattazione del giudizio di merito, con dichiarazione, anche nella presente fase giudizio, della contumacia del ministero convenuto;
nel giudizio a cognizione piena la difesa della parte ricorrente ha insistito a verbale di udienza per la conferma nella odierna fase di merito della declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca dell'originaria nomina del docente RC per l'anno scolastico 2023/2024 e degli ulteriori atti ministeriali presupposti: prendendo atto dell'intervenuto reinserimento in graduatoria del ricorrente da parte del , come risultante dal contratto di CP_1 assunzione a tempo indeterminato e dunque della immissione in ruolo del ricorrente a partire dall'anno scolastico 2024/2025, versato nel fascicolo telematico, ha insistito per l'accoglimento della richiesta risarcitoria riferita al trattamento economico e previdenziale che il ricorrente avrebbe percepito dal 1.09.2023 al 31,08.2024 sulla base della originaria nomina in ruolo illegittimamente revocata, ovvero della domanda risarcitoria proposta in via gradata. .
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 18.01.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Il giudicante richiama le argomentazioni in punto di diritto già espresse nell'ordinanza cautelare, ancora a suo parere corrette sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia.
premesso un opportuno richiamo della normativa di riferimento.
E' in atti il Decreto n. 510 pubblicato su GU n.34 del 28-4-2020 intitolato “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, che espressamente nasce dalla presa di atto della previsione della esistenza
( previsione elaborata come da Allegato A del presente decreto anche con riferimento alla loro distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto sulla base del sistema informativo del convenuto) di CP_1
24.000 posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, posti che venivano destinati alla procedura straordinaria, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Esso prevede all'art. 1, al punto 1: “il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi.
I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato
A al presente decreto”.
All'art. 15 del predetto decreto, intitolato “Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione” è precisato: ” La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto Con all sono trasmesse al sistema informativo del e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet CP_1 Con dell 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando.
Orbene, sulla base di entrambi gli articoli appena riportati, risulta evidente la chiara previsione della Con possibilità di utilizzare la graduatoria formata dall' a livello di ciascuna regione non solo per immissioni in ruolo previste per il primo anno scolastico 2020/2021, ma per un triennio, e dunque per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, espressamente indicati, ed anche per anni scolastici successivi, ove necessario, sino ad esaurimento della copertura dei posti disponibili e vacanti identificati ( ed infatti coerentemente è previsto che “Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato
A del presente bando).
Dunque fino a quando resteranno scoperti alcuni dei 24.000 posti messi al bando, che secondo le previsioni ministeriali ( esplicitate secondo regione, classe e tipologia nella tabella A allegata al decreto istitutivo della procedura di cui sopra) si sarebbero resi disponibili nel triennio decorrente dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura degli stessi dovrà attingersi dalle graduatorie formate in coerenza all'allegato A dai singoli uffici regionali scolastici.
Già per quanto sin qui indicato si appalesa evidente che il meccanismo per come congegnato non ipotizza la possibilità di considerare che un vincitore di concorso, inserito in una certa graduatoria regionale, che nel primo anno scolastico 2020/2021 che non ha preventivamente accettato tutte le provincie ma una sola o alcune di esse, e che per effetto di tale sua preventiva opzione non viene immesso in quell'anno scolastico in ruolo, sia considerato in assoluto decaduto dal diritto ad essere immesso in ruolo negli anni scolastici successivi.
Una simile e così grave decadenza avrebbe dovuto essere prevista per espresso nella procedura , che invece si limita a prevedere che il candidato che non ottiene l'immissione in ruolo nel primo anno nella provincia opzionata, non possa – al di là della posizione in graduatoria - essere ripescato e preso in considerazione nelle operazioni che in quel medesimo anno scolastico sono compiute in relazione a provincie diversa da quella da lui EL .
Come correttamente indicato in ricorso, l'unica sanzione espressamente prevista dalla norma di riferimento per la ipotesi in cui, all'esito del processamento della posizione di un candidato che non aveva espresso accettazione su tutte le provincie, non sia possibile la sua immissione in ruolo con assegnazione della cattedra nella provincia EL è che lo stesso non potrà essere individuato sulle provincie alle quali ha rinunciato per implicito, anche nel caso in cui residuassero posti residui in esse .
E' proprio la previsione del meccanismo di rinunzia implicita alle provincie diverse da quella accettata che ingenera la ipotesi, disciplinata dalla norma istitutiva della procedura, per la quale vi possono essere posti disponibili e non assegnati anche dopo la tornata delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202/2021, che necessitano per la loro copertura nuove operazioni nell'anno/ negli anni scolastici successivi;
operazioni che avverranno sempre tenendo conto della scelta della provincia operata dagli aspiranti alla immissioni a ruolo, che non hanno accettato tutte le provincie. Ciò in corrispondenza del fatto che le graduatorie erano funzionali all'esaurimento del contingente di posti disponibili e vacanti previsto, pari a 24.000 posti complessivi e le graduatorie regionali annoveravano un numero di vincitori pari alle disponibiltà come dettagliate nell'allegato
A già menzionato.
Pertanto nell' ambito di tale meccanismo è ben possibile che la posizione del ricorrente, che non aveva ottenuto la immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023 nella provincia EL, sia stata nuovamente processata in relazione alle immissioni in ruolo da realizzarsi nell'anno scolastico 2023/2024 nella provincia da lui accettata, in relazione ai posti che ulteriormente si erano resi disponibili secondo la previsione ministeriale di cui sopra all'interno della stessa.
E certamente è la posizione in graduatoria il criterio che deve guidare la nuova valutazione, fatta dalla amministrazione scolastica procedente in funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2023/2024, delle posizioni di tutti i vincitori di concorso inseriti nella graduatoria della provincia di on ancora immessi in ruolo. CP_1
Per tali motivi, incontestato che il ricorrente non avesse diritto alla immediata nomina sulla base della prima tornata, appare corretta la immissione in ruolo dello stesso – in prima battuta operata dalla parte convenuta- per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto ITIS Curie serale di con prevalenza CP_1 rispetto a soggetti che avevano nella graduatoria concorsuale una posizione inferiore alla sua in virtù del conseguimento di un punteggio inferiore, ed illegittima la revoca della nomina predetta con nuova assegnazione dell'insegnamento presso l'Itis Serale Marie Curie di alla docente;
sol CP_1 CP_2 intendendo opportuno aggiungere che la revoca operata dalla convenuta in esercizio del potere di autotutela non rinviene legittimità neppure all'esito della analisi della sua motivazione, che dopo aver riferito di una non meglio precisata “inesatta elaborazione dei dati a livello informatico, determinata da un diseallineamento delle posizioni in graduatoria” , indica, appunto, che “il docente ” era stato erroneamente Parte_1
“individuato come destinatario di immissione in ruolo per l.a. 2023/2024, anche se già precedentemente convocato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, in cui il medesimo è risultato essere rinunciatario”.
Sulla base di quanto fin qui argomentato anche per richiamo all'ordinanza di prime cure, la domanda avanzata nel merito da parte ricorrente va accolta, confermandosi la statuizione di cui alla ordinanza del
7.07.2024. Essendo il rimasto contumace nell' odierno giudizio di merito, non sono stati d'altro CP_1 canto introdotti elementi di contrasto al ragionamento sopra riportato, già espresso nelle ragioni di diritto della ordinanza cautelare di cui sopra.
Atteso l'intervenuto reinserimento in graduatoria del ricorrente da parte del , come risultante in CP_1 maniera palmare dalla immissione in ruolo del ricorrente a partire dall'anno scolastico 2024/2025, documentata dalla attenta difesa di parte ricorrente ( cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato in atti ), risulta ormai superflua ogni pronunzia in merito al capo di domanda relativo al reinserimento del ricorrente nella graduatoria da cui era stato estromesso. Viceversa residua al provvedimento del giudice la pronunzia in merito al capo di condanna al risarcimento in favore della parte ricorrente dei danni patiti a cagione della illegittima revoca, danno che va liquidato in misura pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite dal docente nel periodo dal 1.09.2023 al 31.08.2024, laddove il ministero convenuto non Pt_1 avesse illegittimamente esercitato il suo potere di autotutela.
Va riconosciuto in conseguenza a titolo di risarcimento in favore del ricorrente quale importo ingiustamente non percepito dal ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 la somma di euro € 21.251,00, cui si perviene moltiplicando per tredici mensilità il valore di € 1.903,16, stipendio mensile indicato nella busta paga di
“Settembre 2024”, ( pervenendo così all'importo di euro 24.741,08) e detraendo da esso soltanto le ritenute fiscali per euro 3.490,24.
Le spese di lite del presente giudizio e della precedente fase cautelare, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, condannato alla rifusione in favore CP_1 della parte ricorrente
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca in autotutela del 13.09.2023 impugnato ed accerta il diritto di ad essere inserito per l'anno scolastico 2023/2024 nella graduatoria di competenza;
per Parte_1
l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danno la CP_1 somma di euro 21.251,00;
condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite dell'odierno giudizio e della CP_1 precedente fase cautelare, spese che liquida in complessivi euro 3.900,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7901/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato/a il 13/12/1981, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to Carlo Iacobellis e dall' avv.to GHISI EMANUELA
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t.,
[...]
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 cpc con contestuale istanza ex art art 700 e 669 quater cpc da intendersi quale domanda cautelare in corso di causa depositato il 29.03.2024 l' epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
e le controinteressate e chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_2 CP_3 conclusioni:
in via cautelare d'urgenza, accertare e dichiarare ex artt. 669 bis e 700 cpc la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, come articolati nel ricorso e nell'istanza cautelare, e per l'effetto – previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico
2023/2024 nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi – sospendere inaudita altera parte i provvedimenti impugnati, disponendo nei confronti del ricorrente l'inserimento in graduatoria onde consentirne la presa in servizio;
sempre in via cautelare, in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come articolati nel ricorso e nell'istanza cautelare, e per l'effetto – previa disapplicazione, ove occorra, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico 2023/2024, nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi – sospendere, previa instaurazione del contraddittorio, i provvedimenti impugnati, disponendo nei confronti del ricorrente
l'inserimento in graduatoria onde consentirne la presa in servizio;
ancora in via cautelare, disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario e idoneo ad assicurare il corretto reinserimento in graduatoria del ricorrente e riassegnarli la nomina ingiustamente revocatagli;
nel merito, accertare e dichiarare, previa disapplicazione, se necessario, del provvedimento di revoca dell'originaria nomina attorea per l'anno scolastico 2023/2024, nonché in quanto occorra degli ulteriori atti ministeriali presupposti, consequenziali o comunque connessi, il diritto attoreo ad essere reinserito nella graduatoria di competenza e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti a reinserire il ricorrente nella graduatoria e nella medesima posizione utile, e riassegnarli la nomina revocatagli;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento ministeriale di revoca dell'originaria nomina attorea e di automatica caduca-zione dall'inerente graduatoria di merito (docc 1 e 9), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dalle amministrazioni resistenti, incluso il dm 184/2022 ove fosse da interpretare nei termini prospettati negli atti ministeriali, per le ragioni di cui in narrativa;
ancora nel merito, condannare le amministrazioni resistenti a risarcire al ricorrente i danni dallo stesso patiti
e patiendi conseguenti agli atti e comportamenti illegittimi per le ragioni di cui in narrativa, con integrale riconoscimento del trattamento economico e previdenziale spettante al ricorrente in conseguenza dell'originaria sua nomina in ruolo poi illegittimamente revocata dal , ovvero nella misura CP_1 quantificata dal Giudice adito in via equitativa.
Nella fase cautelare il è rimasto contumace . CP_1
Pare utile nella odierna motivazione richiamare che parte ricorrente nel ricorso depositato ha allegato in punto di fatto:
- di avere partecipato nel 2020 alla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami” bandita ex art. 1 dl 126/2019 “per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo grado e secondo grado su posto comune e di sostegno” per la classe di concorso A034 (scienze e tecnologie chimiche), risultandovi terzo graduato nella Regione CP_1
- che l'utile collocamento in graduatoria garantiva l'affidamento ad aspirare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora ne- cessarie per esaurire il contingente previsto:
- che la procedura informatizzata di immissione in ruolo permetteva a ciascun aspirante vincitore di concorso di selezionare e graduare un dato numero di province e tipologie di insegnamento, secondo un proprio ordine di preferenza,
- di avere pertanto, in virtù del brillante esito concorsuale, partecipato alla selezione per l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, selezionando la preferenza per la sola provincia di nella consapevolezza che la nomina non sarebbe stata ottenibile nelle CP_1 sole altre province;
- che in effetti, a cagione del numero ridotto di posti disponibili nella provincia di egli CP_1 non otteneva la nomina in ruolo per l'anno 2022/2023;
- che nel successivo l'anno scolastico 2023/2024 – in virtù della sua posizione in graduatoria
– otteneva la nomina presso l'istituto “ITIS “Marie Curie” Serale” di CP_1
- che con decreto dirigenziale del
[...] del 13.09.2023 il Controparte_4 ministero convenuto disponeva la revoca in autotutela della nomina del quale Pt_1 docente per la classe di concorso A034, presso l'ITIS “Marie Curie” Serale di CP_1 contestualmente stabilendo l'assegnazione dell'aspirante presso il predetto CP_2 l'ITIS e della docente ( istante per la rettifica) presso l'I.T.I.S. “Medi” Serale CP_3 di S. Giorgio a Cremano “;
- che nel decreto dirigenziale a fondamento della revoca in autotutela si indicava che il Pt_1 era stato individuato come destinatario di immissione in ruolo per l'a.s. 2023/2024 per errore, visto che lo sesso era già precedentemente stato convocato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, in cui era risultato essere rinunciatario;
il tutto a causa di un'inesatta elaborazione dei dati a livello informatico, determinata da un disallineamento delle posizioni in graduatoria per la classe di concorso A034;
- di avere prontamente contestato il provvedimento di revoca della propria nomina ritenendolo non conforme alla lex specialis concorsuale, in particolare avanzando istanza d'accesso agli atti del procedimento;
- che in riscontro alla istanza presentata, la amministrazione precisava che la revoca della nomina era stata intervenuta in applicazione di “quanto previsto al punto A.10. dell'Allegato A al D.M. 184/2022”.
La parte ricorrente in ricorso ha lamentato la illegittimità del decreto dirigenziale del
[...]
Controparte_4 del 13.09.2023 rispetto all'intero quadro normativo di riferimento ed anche
[...] con riferimento al punto A.10 dell'Allegato a del D.M. 184/2022. Va inoltre richiamato che all'esito della trattazione della fase cautelare in data 7.07.2024 è stata emessa dallo scrivente giudice ordinanza di accoglimento della domanda cautelare avanzata con cui, accertata la illegittimità del decreto dirigenziale del 13.09.2023 di revoca della nomina del ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, si è ordinato al convenuto di disporre ogni provvedimento idoneo ad CP_1 assicurare il corretto reinserimento in graduatoria del ricorrente, nella medesima posizione utile, nonché a riassegnarli la nomina ingiustamente revocata.
All'udienza del 27.11.2024 si è provveduto alla trattazione del giudizio di merito, con dichiarazione, anche nella presente fase giudizio, della contumacia del ministero convenuto;
nel giudizio a cognizione piena la difesa della parte ricorrente ha insistito a verbale di udienza per la conferma nella odierna fase di merito della declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca dell'originaria nomina del docente RC per l'anno scolastico 2023/2024 e degli ulteriori atti ministeriali presupposti: prendendo atto dell'intervenuto reinserimento in graduatoria del ricorrente da parte del , come risultante dal contratto di CP_1 assunzione a tempo indeterminato e dunque della immissione in ruolo del ricorrente a partire dall'anno scolastico 2024/2025, versato nel fascicolo telematico, ha insistito per l'accoglimento della richiesta risarcitoria riferita al trattamento economico e previdenziale che il ricorrente avrebbe percepito dal 1.09.2023 al 31,08.2024 sulla base della originaria nomina in ruolo illegittimamente revocata, ovvero della domanda risarcitoria proposta in via gradata. .
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 18.01.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Il giudicante richiama le argomentazioni in punto di diritto già espresse nell'ordinanza cautelare, ancora a suo parere corrette sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia.
premesso un opportuno richiamo della normativa di riferimento.
E' in atti il Decreto n. 510 pubblicato su GU n.34 del 28-4-2020 intitolato “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, che espressamente nasce dalla presa di atto della previsione della esistenza
( previsione elaborata come da Allegato A del presente decreto anche con riferimento alla loro distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto sulla base del sistema informativo del convenuto) di CP_1
24.000 posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, posti che venivano destinati alla procedura straordinaria, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Esso prevede all'art. 1, al punto 1: “il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi.
I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato
A al presente decreto”.
All'art. 15 del predetto decreto, intitolato “Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione” è precisato: ” La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto Con all sono trasmesse al sistema informativo del e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet CP_1 Con dell 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando.
Orbene, sulla base di entrambi gli articoli appena riportati, risulta evidente la chiara previsione della Con possibilità di utilizzare la graduatoria formata dall' a livello di ciascuna regione non solo per immissioni in ruolo previste per il primo anno scolastico 2020/2021, ma per un triennio, e dunque per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, espressamente indicati, ed anche per anni scolastici successivi, ove necessario, sino ad esaurimento della copertura dei posti disponibili e vacanti identificati ( ed infatti coerentemente è previsto che “Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato
A del presente bando).
Dunque fino a quando resteranno scoperti alcuni dei 24.000 posti messi al bando, che secondo le previsioni ministeriali ( esplicitate secondo regione, classe e tipologia nella tabella A allegata al decreto istitutivo della procedura di cui sopra) si sarebbero resi disponibili nel triennio decorrente dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura degli stessi dovrà attingersi dalle graduatorie formate in coerenza all'allegato A dai singoli uffici regionali scolastici.
Già per quanto sin qui indicato si appalesa evidente che il meccanismo per come congegnato non ipotizza la possibilità di considerare che un vincitore di concorso, inserito in una certa graduatoria regionale, che nel primo anno scolastico 2020/2021 che non ha preventivamente accettato tutte le provincie ma una sola o alcune di esse, e che per effetto di tale sua preventiva opzione non viene immesso in quell'anno scolastico in ruolo, sia considerato in assoluto decaduto dal diritto ad essere immesso in ruolo negli anni scolastici successivi.
Una simile e così grave decadenza avrebbe dovuto essere prevista per espresso nella procedura , che invece si limita a prevedere che il candidato che non ottiene l'immissione in ruolo nel primo anno nella provincia opzionata, non possa – al di là della posizione in graduatoria - essere ripescato e preso in considerazione nelle operazioni che in quel medesimo anno scolastico sono compiute in relazione a provincie diversa da quella da lui EL .
Come correttamente indicato in ricorso, l'unica sanzione espressamente prevista dalla norma di riferimento per la ipotesi in cui, all'esito del processamento della posizione di un candidato che non aveva espresso accettazione su tutte le provincie, non sia possibile la sua immissione in ruolo con assegnazione della cattedra nella provincia EL è che lo stesso non potrà essere individuato sulle provincie alle quali ha rinunciato per implicito, anche nel caso in cui residuassero posti residui in esse .
E' proprio la previsione del meccanismo di rinunzia implicita alle provincie diverse da quella accettata che ingenera la ipotesi, disciplinata dalla norma istitutiva della procedura, per la quale vi possono essere posti disponibili e non assegnati anche dopo la tornata delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202/2021, che necessitano per la loro copertura nuove operazioni nell'anno/ negli anni scolastici successivi;
operazioni che avverranno sempre tenendo conto della scelta della provincia operata dagli aspiranti alla immissioni a ruolo, che non hanno accettato tutte le provincie. Ciò in corrispondenza del fatto che le graduatorie erano funzionali all'esaurimento del contingente di posti disponibili e vacanti previsto, pari a 24.000 posti complessivi e le graduatorie regionali annoveravano un numero di vincitori pari alle disponibiltà come dettagliate nell'allegato
A già menzionato.
Pertanto nell' ambito di tale meccanismo è ben possibile che la posizione del ricorrente, che non aveva ottenuto la immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023 nella provincia EL, sia stata nuovamente processata in relazione alle immissioni in ruolo da realizzarsi nell'anno scolastico 2023/2024 nella provincia da lui accettata, in relazione ai posti che ulteriormente si erano resi disponibili secondo la previsione ministeriale di cui sopra all'interno della stessa.
E certamente è la posizione in graduatoria il criterio che deve guidare la nuova valutazione, fatta dalla amministrazione scolastica procedente in funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2023/2024, delle posizioni di tutti i vincitori di concorso inseriti nella graduatoria della provincia di on ancora immessi in ruolo. CP_1
Per tali motivi, incontestato che il ricorrente non avesse diritto alla immediata nomina sulla base della prima tornata, appare corretta la immissione in ruolo dello stesso – in prima battuta operata dalla parte convenuta- per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto ITIS Curie serale di con prevalenza CP_1 rispetto a soggetti che avevano nella graduatoria concorsuale una posizione inferiore alla sua in virtù del conseguimento di un punteggio inferiore, ed illegittima la revoca della nomina predetta con nuova assegnazione dell'insegnamento presso l'Itis Serale Marie Curie di alla docente;
sol CP_1 CP_2 intendendo opportuno aggiungere che la revoca operata dalla convenuta in esercizio del potere di autotutela non rinviene legittimità neppure all'esito della analisi della sua motivazione, che dopo aver riferito di una non meglio precisata “inesatta elaborazione dei dati a livello informatico, determinata da un diseallineamento delle posizioni in graduatoria” , indica, appunto, che “il docente ” era stato erroneamente Parte_1
“individuato come destinatario di immissione in ruolo per l.a. 2023/2024, anche se già precedentemente convocato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, in cui il medesimo è risultato essere rinunciatario”.
Sulla base di quanto fin qui argomentato anche per richiamo all'ordinanza di prime cure, la domanda avanzata nel merito da parte ricorrente va accolta, confermandosi la statuizione di cui alla ordinanza del
7.07.2024. Essendo il rimasto contumace nell' odierno giudizio di merito, non sono stati d'altro CP_1 canto introdotti elementi di contrasto al ragionamento sopra riportato, già espresso nelle ragioni di diritto della ordinanza cautelare di cui sopra.
Atteso l'intervenuto reinserimento in graduatoria del ricorrente da parte del , come risultante in CP_1 maniera palmare dalla immissione in ruolo del ricorrente a partire dall'anno scolastico 2024/2025, documentata dalla attenta difesa di parte ricorrente ( cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato in atti ), risulta ormai superflua ogni pronunzia in merito al capo di domanda relativo al reinserimento del ricorrente nella graduatoria da cui era stato estromesso. Viceversa residua al provvedimento del giudice la pronunzia in merito al capo di condanna al risarcimento in favore della parte ricorrente dei danni patiti a cagione della illegittima revoca, danno che va liquidato in misura pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite dal docente nel periodo dal 1.09.2023 al 31.08.2024, laddove il ministero convenuto non Pt_1 avesse illegittimamente esercitato il suo potere di autotutela.
Va riconosciuto in conseguenza a titolo di risarcimento in favore del ricorrente quale importo ingiustamente non percepito dal ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 la somma di euro € 21.251,00, cui si perviene moltiplicando per tredici mensilità il valore di € 1.903,16, stipendio mensile indicato nella busta paga di
“Settembre 2024”, ( pervenendo così all'importo di euro 24.741,08) e detraendo da esso soltanto le ritenute fiscali per euro 3.490,24.
Le spese di lite del presente giudizio e della precedente fase cautelare, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, condannato alla rifusione in favore CP_1 della parte ricorrente
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca in autotutela del 13.09.2023 impugnato ed accerta il diritto di ad essere inserito per l'anno scolastico 2023/2024 nella graduatoria di competenza;
per Parte_1
l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danno la CP_1 somma di euro 21.251,00;
condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite dell'odierno giudizio e della CP_1 precedente fase cautelare, spese che liquida in complessivi euro 3.900,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )