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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4281/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Francesca Cursano
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Contumace
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/4/2022 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver ricevuto il 5/3/2021 comunicazione del 20/2/2021 con la quale l' CP_1 chiedeva il pagamento della somma di euro 1.823,02, secondo l'ente indebitamente versata sulla pensione n. 48326627, categoria VOARTS di cui era titolare il coniuge e dante causa, sig. , per il periodo Persona_1 dall'1/1/2005 al 31/7/2007 a motivo della non spettanza della maggiorazione sociale, rappresenta di aver proposto invano ricorso amministrativo contro tale provvedimento di indebito, deduce l'illegittimità del provvedimento di indebito per mancanza di motivazione, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto dell' al recupero e rileva la duplicazione della pretesa restitutoria, CP_1 rappresentando che con missiva del 19/12/2019 – per la cui impugnazione ha instaurato autonomo giudizio – l' ha chiesto alla ricorrente il pagamento CP_2 della somma di €.1.177,98, secondo l'ente indebitamente versata sulla medesima pensione VOARTS del coniuge a motivo di maggiorazione sociale non spettante, per il periodo dall'1/1/2006 al 30/6/2008, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, sostiene la mancanza di dolo da parte del proprio dante causa, invoca le norme poste a tutela dei percettori di prestazioni previdenziali in buona fede ex artt. 52 Legge 88/1989 e 13 Legge 412/91.
Tanto esposto, rappresentato e dedotto, parte ricorrente chiede che venga annullato e/o revocato il provvedimento di indebito e che, conseguentemente, venga dichiarata non dovuta la somma di euro 1.823,02, con vittoria di spese, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio l' , la cui contumacia è stata dichiarata all'udienza del 23/6/2023. CP_1
Tali essendo le prospettazioni della ricorrente, il ricorso è fondato e deve essere accolto per intervenuta prescrizione del diritto di parte convenuta al recupero delle somme richieste.
Occorre, infatti, rilevare che l'indebito di cui alla comunicazione del 20/2/2021 allegata al ricorso, riferita alla pensione n. 48326627 cat. VOARTS di cui era titolare il sig. , indica la seguente motivazione “Con precedente Persona_1 lettera del 11/07/2017 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal
01/01/2005 al 31/07/2007, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo di euro 1.823,02 per i seguenti motivi: è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione circa la fondatezza della richiesta restitutoria, il credito azionato dall' deve ritenersi prescritto, CP_1 essendo decorsi più di dieci anni dalla maturazione dello stesso (dall'1/1/2005 al 31/7/2007) sino alla data del 20/2/2021, data del provvedimento di indebito oggetto del giudizio, e non essendovi prova, stante la contumacia del convenuto, della esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Per mera completezza si osserva quanto segue.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge l'invio alla ricorrente da parte dell'Istituto di una precedente missiva del 19/12/2019 – che afferma “per il periodo dal 1.1.2006 al 30.6.2008 sulla pensione cat. VOARTS n. 48326627 del Sig. , eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la Persona_1 somma di €.1.177,98 non spettante per i seguenti motivi: è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l 'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” –
2 autonomamente impugnata innanzi al Tribunale di Lecce nel giudizio iscritto al n. 1164/2021 R.G. conclusosi con sentenza n. 2967/2022 (prodotta in allegato alle note depositate il 16/1/2025) che ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento dell'indebito da parte dell' . CP_1
Poiché sono identiche la prestazione pensionistica e la motivazione e sono in parte sovrapposti i periodi di riferimento, appare ragionevole ipotizzare che l'indebito di cui alla missiva del 19/12/2019 – riferito al periodo dall'1/1/2006 al 30/6/2008 – rappresenti una parziale duplicazione della pretesa restitutoria di cui al provvedimento del 20/2/2021 – relativo al periodo dall'1/1/2005 al
31/7/2007 – con conseguente parziale riferibilità della lettera 19/12/2019 all'indebito oggetto del presente giudizio relativamente alla sola richiesta restitutoria per le somme percepite dall'1/1/2006 al 31/7/2007.
Si deve, peraltro, osservare che, quand'anche si trattasse effettivamente del medesimo indebito, alla data del 19/12/2019 il relativo credito risulta comunque prescritto.
Deve, quindi, ritenersi che il credito azionato dall' con missiva del CP_1
20/2/2021 si sia estinto per prescrizione, sicchè il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 1.823,02 chiesta in restituzione dall' con CP_1 missiva del 20/2/2021.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 23 Maggio 2025 – 19 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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