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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 29/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 903/2025 R.G. vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. NERI
ERMINIO
RICORRENTE
E
Controparte 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. PERNA CARLO,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.5.2025, Parte 1 premesso di avere contratto matrimonio (Atto nr. 4, parte I, anno 2018, Comune di Cassino), in Cassino, con il Sig. CP_2
Controparte_1 (Cod. Fisc.
), nato il [...] ad
[...] padre di C.F. 2
Atina da precedente matrimonio del medesimo Controparte_2 Persona 1 deceduta in con in considerazione della lunga CI (FR) il 2.5.2020, ha dedotto che essa ricorrente e CP_1 convivenza nel medesimo nucleo familiare (benché non più attuale), avrebbero ormai costruito una intensa relazione affettiva;
il giovane è affetto dalla malattia di Huntington, patologia neurodegenerativa che, progressivamente, starebbe provocando al ragazzo un declino a livello cognitivo e psichiatrico, tanto che con decreto del 4.1.2019, reso nell'ambito del procedimento nr.
324/2018 R.G.V.G., il Tribunale di Cassino aveva dichiarato aperta, a beneficio dell'odierno resistente, l'amministrazione di sostegno nominando, all'uopo, l'Avv. Carlo Perna quale
Amministratore.
Aggiunto di essere madre di Sig.ra Parte 2 nata il [...], in [...], la quale nulla oppone, la ricorrente ha concluso domandando disporsi l'adozione da parte sua di CP 1 con ordine alla Cancelleria di procedere ai relativi adempimenti.[...]
Intervenuto il P.M., il quale non ha formulato rilievi, sono stati acquisiti i consensi di CP 2
[...] padre dell'adottando e di figlia dell'adottante; si è costituito Parte 2
l'adottando, in persona dell'Amministratore di sostegno, munito di apposita autorizzazione del giudice Tutelare, depositata il 9.10.2025, il quale ha aderito alla domanda.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente per l'adozione è nata in [...] il [...], mentre l'adottando è nato il [...] ad [...] adottante e adottando, pertanto, corre una differenza di età di oltre 24 anni, superiore a quella minima (18 anni) di cui all'art. 291 c.c. L'adottante, ancora, ha più di 59 anni, età ben superiore alla minima (anni 35) prevista sempre dall'art. 291 c.c. come condizione per l'adozione di persona maggiore di età.
Non è ostativa all'adozione, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 245/2004, la presenza di una figlia legittima dell'adottante, la quale peraltro ha manifestato il consenso.
Vi è poi, ai sensi dell'art. 296 c.c., il consenso dell'adottando, espresso dall'Amministratore di sostegno, appositamente autorizzato dal Giudice Tutelare.
Parimenti, il padre dell'adottando, Controparte_2 ha dato il proprio assenso.
L'adozione, poi, come del resto confermato anche dall'Amministratore di sostegno, corrisponde all'interesse di CP 1 affetto da Malattia di Huntington, il quale non può che giovarsi del consolidamento del legame affettivo creatosi per effetto della lunga convivenza con la ricorrente, la quale è moglie del padre dell'adottando.
L'accoglimento della domanda, pertanto, conviene all'adottando ai sensi dell'art. 312, n. 2 c.c.
Nulla per le spese in considerazione della natura del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, dispone farsi luogo all'adozione di
Controparte 1 (Cod. Fisc. C.F. 2 ), nato il [...] ad [...], da parte di
'nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F. 1 (); Parte 1
ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita N. 46 parte II serie A - anno 1990 - Comune di CASSINO (FR).
Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alle parti e al p.m.
Nulla perle spese.
Cassino, li 29/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 29/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 903/2025 R.G. vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. NERI
ERMINIO
RICORRENTE
E
Controparte 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. PERNA CARLO,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.5.2025, Parte 1 premesso di avere contratto matrimonio (Atto nr. 4, parte I, anno 2018, Comune di Cassino), in Cassino, con il Sig. CP_2
Controparte_1 (Cod. Fisc.
), nato il [...] ad
[...] padre di C.F. 2
Atina da precedente matrimonio del medesimo Controparte_2 Persona 1 deceduta in con in considerazione della lunga CI (FR) il 2.5.2020, ha dedotto che essa ricorrente e CP_1 convivenza nel medesimo nucleo familiare (benché non più attuale), avrebbero ormai costruito una intensa relazione affettiva;
il giovane è affetto dalla malattia di Huntington, patologia neurodegenerativa che, progressivamente, starebbe provocando al ragazzo un declino a livello cognitivo e psichiatrico, tanto che con decreto del 4.1.2019, reso nell'ambito del procedimento nr.
324/2018 R.G.V.G., il Tribunale di Cassino aveva dichiarato aperta, a beneficio dell'odierno resistente, l'amministrazione di sostegno nominando, all'uopo, l'Avv. Carlo Perna quale
Amministratore.
Aggiunto di essere madre di Sig.ra Parte 2 nata il [...], in [...], la quale nulla oppone, la ricorrente ha concluso domandando disporsi l'adozione da parte sua di CP 1 con ordine alla Cancelleria di procedere ai relativi adempimenti.[...]
Intervenuto il P.M., il quale non ha formulato rilievi, sono stati acquisiti i consensi di CP 2
[...] padre dell'adottando e di figlia dell'adottante; si è costituito Parte 2
l'adottando, in persona dell'Amministratore di sostegno, munito di apposita autorizzazione del giudice Tutelare, depositata il 9.10.2025, il quale ha aderito alla domanda.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente per l'adozione è nata in [...] il [...], mentre l'adottando è nato il [...] ad [...] adottante e adottando, pertanto, corre una differenza di età di oltre 24 anni, superiore a quella minima (18 anni) di cui all'art. 291 c.c. L'adottante, ancora, ha più di 59 anni, età ben superiore alla minima (anni 35) prevista sempre dall'art. 291 c.c. come condizione per l'adozione di persona maggiore di età.
Non è ostativa all'adozione, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 245/2004, la presenza di una figlia legittima dell'adottante, la quale peraltro ha manifestato il consenso.
Vi è poi, ai sensi dell'art. 296 c.c., il consenso dell'adottando, espresso dall'Amministratore di sostegno, appositamente autorizzato dal Giudice Tutelare.
Parimenti, il padre dell'adottando, Controparte_2 ha dato il proprio assenso.
L'adozione, poi, come del resto confermato anche dall'Amministratore di sostegno, corrisponde all'interesse di CP 1 affetto da Malattia di Huntington, il quale non può che giovarsi del consolidamento del legame affettivo creatosi per effetto della lunga convivenza con la ricorrente, la quale è moglie del padre dell'adottando.
L'accoglimento della domanda, pertanto, conviene all'adottando ai sensi dell'art. 312, n. 2 c.c.
Nulla per le spese in considerazione della natura del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, dispone farsi luogo all'adozione di
Controparte 1 (Cod. Fisc. C.F. 2 ), nato il [...] ad [...], da parte di
'nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F. 1 (); Parte 1
ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita N. 46 parte II serie A - anno 1990 - Comune di CASSINO (FR).
Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione alle parti e al p.m.
Nulla perle spese.
Cassino, li 29/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi