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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1389/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale” vertente
TRA
(c.f.: ,) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Quirico Pepe e Luca Oronzo Marzio, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
Ostuni, alla via A. Diaz, n. 65 è elettivamente domiciliato attore
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Spedicato, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Novoli, alla Via Milano n. 5, è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.04.2020, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_2
patrimoniali (quantificati complessivamente in € 50.000,00) conseguenti alla negligente ed imprudente condotta dei sanitari dell'Ospedale Civile di Ostuni che lo ebbero in cura.
1 In punto di fatto, l'attore deduceva: che in data 19.04.2019 subiva un incidente domestico che gli provocava una profonda ferita lacero- contusa da taglio alla mano sinistra, a monte del pollice;
che dopo l'accaduto si recava immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Ostuni, ove veniva visitato dal Dirigente medico del Pronto Soccorso, Dott.
il quale si limitava ad eseguire una sutura estetica della ferita;
che, Persona_1 dopo la rimozione dei punti, constatava l'impossibilità di muovere la mano sinistra e che, pertanto, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Ostuni, ove veniva eseguita una visita ortopedica specialistica che non riscontrava lesioni ossee;
tuttavia, in quella circostanza, essendovi il sospetto di una lesione tendinea, veniva disposto il ricovero presso l'Ospedale Civile di Ostuni, durante il quale veniva diagnosticata una
“lesione degenerativa post traumatica estensore lungo pollice sinistro” che determinava la necessità di eseguire un'operazione chirurgica per ripristinare il tendine reciso.
L'attore deduceva, inoltre, che il giudizio era stato preceduto da un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., instaurato innanzi all'intestato Tribunale e iscritto al n. 2448/2019 R.G. che non sortiva alcun effetto conciliativo tra le parti ed all'esito del quale i consulenti tecnici d'ufficio nominati accertavano la responsabilità dei sanitari dell'ospedale civile di Ostuni e procedevano alla quantificazione del conseguente danno biologico permanente.
Con comparsa del 21.09.2020, si costituiva in giudizio la che chiedeva Controparte_2 dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea, per violazione dell'art. 8 comma 3° della legge 8 marzo 2017, n. 24; nel merito, invocava il rigetto della domanda e il rinnovo della CTU, vinte le spese di giudizio. Con riferimento
Cont all'eccezione preliminare, la deduceva che, a fronte del prodromico espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, l'attore non aveva incardinato il giudizio de quo, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., entro il termine di novanta giorni dal deposito della relazione finale dei CTU. Sul merito della domanda attorea, invece, l'Azienda sanitaria convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda per carenza probatoria circa la condotta negligente dei sanitari e la sussistenza di un nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e il ritardo diagnostico e terapeutico, contestando sia gli esiti peritali del giudizio dell'ATP sia il quantum debeatur.
2 Con ordinanza del 14.12.2020 il Tribunale accertava la procedibilità della domanda, essendo in corso la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 e la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2021, in prosieguo di prima udienza, al fine di consentire il completamento della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo, stante la mancata partecipazione della convenuta. Controparte_1
La causa veniva, quindi, istruita mediante prova documentale e con i mezzi istruttori ammessi e, segnatamente, con l'interrogatorio formale di e la prova Parte_1 testimoniale con il teste di parte attrice, dott. . Esaurita l'istruttoria, la Testimone_1
causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 04.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda in esame attiene ad una richiesta di risarcimento per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dall'attore in conseguenza di una condotta negligente dei Sanitari del Pronto soccorso di Ostuni.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è, come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge Gelli – Bianco), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli – Bianco, la quale, in tal senso, si è limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno); spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto
3 adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
Tanto chiarito, nel caso di specie, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Premesso che la sussistenza del contratto di spedalità risulta incontestata tra le parti (oltre che essere documentalmente provata), la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del sopra citato procedimento per ATP ha permesso di appurare la sussistenza di un evento lesivo e di danni conseguenza da esso derivanti nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra una condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo stesso.
Nell'elaborato peritale in atti, si legge: “Dall'esame della documentazione clinica relativa ai tre accessi del paziente, sig. , presso il Pronto Soccorso si possono Parte_1
evidenziare errori di condotta e diagnosi esclusivamente durante il primo. Durante tale accesso risulta assente, nella documentazione di Pronto Soccorso, alcuna indicazione relativa all'effettuazione di manovre di controllo dell'integrità dei tendini del I° dito, ovvero quello interessato dalla ferita da taglio, e alla richiesta di una consulenza ortopedica, in caso di mancata competenza in questo caso, del medico di pronto soccorso, Dott.
” I Periti proseguono affermando che “la diligenza, obbligatoria in casi Persona_1
come questa da ferita da taglio in regione nota, dal punto di vista anatomico, per attraversamento di formazioni tendinee avrebbe dovuto discendere dall'attenzione posta nell'esecuzione di manovre previste dalle linee guida per l'accertamento di possibili linee guida e, in caso di ignoranza specifica, nella richiesta di una consulenza specialistica ortopedica. Non bisogna scordare come la consulenza ortopedica effettuata in corso di secondo accesso al Pronto Soccorso ha evidenziato la necessità di revisione chirurgica al fine di evidenziare lesioni tendinee e confermare la diagnosi clinica. La prudenza si sarebbe dovuta dimostrare in base alla scelta di chiedere una consulenza ortopedica o, almeno, di programmare la risoluzione della fase infiammatoria acuta eventualmente presente. Si può evidenziare, dalla lettura del referto di Pronto Soccorso, come tutti gli atti previsti in questi casi non siano stati eseguiti, tanto che il ritardo di diagnosi ha causato la degenerazione dei monconi tendinei con conseguente diminuzione di lunghezza degli stessi”. I CTU hanno, quindi, accertato che “la mancata diagnosi con conseguente notevole intervallo di tempo tra la diagnosi di lesione tendinea e il trattamento chirurgico rappresentano, a nostro, la causa
4 di quelle che non sono classificabili come complicanze ma rientrano a pieno titolo nel novero degli errori medici e che hanno contribuito agli esiti attuali così come riscontrati.”
A fronte delle conclusioni alle quali sono addivenuti i CCTTUU, è quindi, incontrovertibile che i danni patiti dal siano una conseguenza diretta dell'errore in cui è incorso il Parte_1
che ha preso in carico l'attore al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il quale CP_3
ha omesso del tutto di eseguire quei controlli, esami ed accertamenti necessari (in considerazione delle condizioni di arrivo in pronto soccorso) ad escludere la presenza di lesioni tendinee, poi puntualmente riscontrate a seguito dei successivi accessi in ospedale da parte dell'attore.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato poi che il grave ed ingiustificato ritardo diagnostico ha determinato l'insorgenza di un danno biologico residuo (danno differenziale) nella misura del 7%.
Per quanto innanzi, non v'è dubbio che la Struttura sanitaria convenuta debba risarcire all'attore il danno biologico patito in conseguenza della malpractice medica, secondo i criteri di calcolo indicati dall'art. 7 della Legge gelli- Bianco, ad avviso del quale: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (…)”. Considerata, dunque, la percentuale del danno biologico, rientrante nel novero delle lesioni di lieve entità, non può che applicarsi l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni e, valutati i parametri necessari alla quantificazione del danno non patrimoniale, tra cui l'età del danneggiato, la percentuale di invalidità riconosciuta, e tenendo in considerazione che non è stata allegata documentazione comprovante l'esborso per ulteriori spese mediche, si ritiene di liquidare in favore del , la somma di € Parte_1
11.024,00.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
5 Con riferimento alla liquidazione dal danno morale, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. sentenza 25164/2020). Ai fini dell'accertamento, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, rimanendo esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale. Il danneggiato, infatti, è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Ebbene, nel caso in valutazione, l'attore ha del tutto omesso di fornire tale prova, neppure a mezzo di presunzioni. Ne consegue che nessun risarcimento sarà dovuto a titolo di danno morale così come a titolo di danno esistenziale, non essendo stata data prova di alcuno sconvolgimento di precedenti abitudini di vita.
Non può essere neppure accolta la domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale per diminuita capacità lavorativa specifica dell'attore perché non provata né mediante allegazione documentale né tramite prova testimoniale. Nonostante gli esiti peritali summenzionati, non è stata data prova dell'impossibilità di svolgere le precedenti mansioni lavorative né è stata provata un'effettiva contrazione del reddito a seguito dell'evento lesivo, di talché la domanda non può essere accolta.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la va condannata alla CP_2 refusione, in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, quantificati sulla scorta dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 5.201 ed €
26.000, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, nonché alla refusione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo spiegato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., quantificate sulla scorta dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 5.201 ed € 26.000, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi
6 antistatari. Le spese di CTU di cui al procedimento per ATP vanno poste a carico della convenuta.
Non può essere accolta la richiesta di condanna della convenuta al Controparte_1
risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie la domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, Parte_1
condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore della somma di € 11.024,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_2
che si liquidano in complessivi euro 518,00 per spese ed euro 5.077,00, per competenze, oltre spese generali al 15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di ATP CP_2
che si liquidano in complessivi euro 2.225,00 per competenze, oltre spese generali al
15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese per l'espletamento della CTU di cui al procedimento per ATP a carico della parte soccombente;
5. rigetta la domanda di condanna spiegata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Brindisi, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1389/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale” vertente
TRA
(c.f.: ,) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Quirico Pepe e Luca Oronzo Marzio, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
Ostuni, alla via A. Diaz, n. 65 è elettivamente domiciliato attore
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Spedicato, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Novoli, alla Via Milano n. 5, è elettivamente domiciliata
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.04.2020, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP_2
patrimoniali (quantificati complessivamente in € 50.000,00) conseguenti alla negligente ed imprudente condotta dei sanitari dell'Ospedale Civile di Ostuni che lo ebbero in cura.
1 In punto di fatto, l'attore deduceva: che in data 19.04.2019 subiva un incidente domestico che gli provocava una profonda ferita lacero- contusa da taglio alla mano sinistra, a monte del pollice;
che dopo l'accaduto si recava immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Ostuni, ove veniva visitato dal Dirigente medico del Pronto Soccorso, Dott.
il quale si limitava ad eseguire una sutura estetica della ferita;
che, Persona_1 dopo la rimozione dei punti, constatava l'impossibilità di muovere la mano sinistra e che, pertanto, si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Ostuni, ove veniva eseguita una visita ortopedica specialistica che non riscontrava lesioni ossee;
tuttavia, in quella circostanza, essendovi il sospetto di una lesione tendinea, veniva disposto il ricovero presso l'Ospedale Civile di Ostuni, durante il quale veniva diagnosticata una
“lesione degenerativa post traumatica estensore lungo pollice sinistro” che determinava la necessità di eseguire un'operazione chirurgica per ripristinare il tendine reciso.
L'attore deduceva, inoltre, che il giudizio era stato preceduto da un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., instaurato innanzi all'intestato Tribunale e iscritto al n. 2448/2019 R.G. che non sortiva alcun effetto conciliativo tra le parti ed all'esito del quale i consulenti tecnici d'ufficio nominati accertavano la responsabilità dei sanitari dell'ospedale civile di Ostuni e procedevano alla quantificazione del conseguente danno biologico permanente.
Con comparsa del 21.09.2020, si costituiva in giudizio la che chiedeva Controparte_2 dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea, per violazione dell'art. 8 comma 3° della legge 8 marzo 2017, n. 24; nel merito, invocava il rigetto della domanda e il rinnovo della CTU, vinte le spese di giudizio. Con riferimento
Cont all'eccezione preliminare, la deduceva che, a fronte del prodromico espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, l'attore non aveva incardinato il giudizio de quo, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., entro il termine di novanta giorni dal deposito della relazione finale dei CTU. Sul merito della domanda attorea, invece, l'Azienda sanitaria convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda per carenza probatoria circa la condotta negligente dei sanitari e la sussistenza di un nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e il ritardo diagnostico e terapeutico, contestando sia gli esiti peritali del giudizio dell'ATP sia il quantum debeatur.
2 Con ordinanza del 14.12.2020 il Tribunale accertava la procedibilità della domanda, essendo in corso la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 e la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2021, in prosieguo di prima udienza, al fine di consentire il completamento della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo, stante la mancata partecipazione della convenuta. Controparte_1
La causa veniva, quindi, istruita mediante prova documentale e con i mezzi istruttori ammessi e, segnatamente, con l'interrogatorio formale di e la prova Parte_1 testimoniale con il teste di parte attrice, dott. . Esaurita l'istruttoria, la Testimone_1
causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 04.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda in esame attiene ad una richiesta di risarcimento per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dall'attore in conseguenza di una condotta negligente dei Sanitari del Pronto soccorso di Ostuni.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è, come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge Gelli – Bianco), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli – Bianco, la quale, in tal senso, si è limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno); spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto
3 adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
Tanto chiarito, nel caso di specie, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Premesso che la sussistenza del contratto di spedalità risulta incontestata tra le parti (oltre che essere documentalmente provata), la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del sopra citato procedimento per ATP ha permesso di appurare la sussistenza di un evento lesivo e di danni conseguenza da esso derivanti nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra una condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo stesso.
Nell'elaborato peritale in atti, si legge: “Dall'esame della documentazione clinica relativa ai tre accessi del paziente, sig. , presso il Pronto Soccorso si possono Parte_1
evidenziare errori di condotta e diagnosi esclusivamente durante il primo. Durante tale accesso risulta assente, nella documentazione di Pronto Soccorso, alcuna indicazione relativa all'effettuazione di manovre di controllo dell'integrità dei tendini del I° dito, ovvero quello interessato dalla ferita da taglio, e alla richiesta di una consulenza ortopedica, in caso di mancata competenza in questo caso, del medico di pronto soccorso, Dott.
” I Periti proseguono affermando che “la diligenza, obbligatoria in casi Persona_1
come questa da ferita da taglio in regione nota, dal punto di vista anatomico, per attraversamento di formazioni tendinee avrebbe dovuto discendere dall'attenzione posta nell'esecuzione di manovre previste dalle linee guida per l'accertamento di possibili linee guida e, in caso di ignoranza specifica, nella richiesta di una consulenza specialistica ortopedica. Non bisogna scordare come la consulenza ortopedica effettuata in corso di secondo accesso al Pronto Soccorso ha evidenziato la necessità di revisione chirurgica al fine di evidenziare lesioni tendinee e confermare la diagnosi clinica. La prudenza si sarebbe dovuta dimostrare in base alla scelta di chiedere una consulenza ortopedica o, almeno, di programmare la risoluzione della fase infiammatoria acuta eventualmente presente. Si può evidenziare, dalla lettura del referto di Pronto Soccorso, come tutti gli atti previsti in questi casi non siano stati eseguiti, tanto che il ritardo di diagnosi ha causato la degenerazione dei monconi tendinei con conseguente diminuzione di lunghezza degli stessi”. I CTU hanno, quindi, accertato che “la mancata diagnosi con conseguente notevole intervallo di tempo tra la diagnosi di lesione tendinea e il trattamento chirurgico rappresentano, a nostro, la causa
4 di quelle che non sono classificabili come complicanze ma rientrano a pieno titolo nel novero degli errori medici e che hanno contribuito agli esiti attuali così come riscontrati.”
A fronte delle conclusioni alle quali sono addivenuti i CCTTUU, è quindi, incontrovertibile che i danni patiti dal siano una conseguenza diretta dell'errore in cui è incorso il Parte_1
che ha preso in carico l'attore al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il quale CP_3
ha omesso del tutto di eseguire quei controlli, esami ed accertamenti necessari (in considerazione delle condizioni di arrivo in pronto soccorso) ad escludere la presenza di lesioni tendinee, poi puntualmente riscontrate a seguito dei successivi accessi in ospedale da parte dell'attore.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato poi che il grave ed ingiustificato ritardo diagnostico ha determinato l'insorgenza di un danno biologico residuo (danno differenziale) nella misura del 7%.
Per quanto innanzi, non v'è dubbio che la Struttura sanitaria convenuta debba risarcire all'attore il danno biologico patito in conseguenza della malpractice medica, secondo i criteri di calcolo indicati dall'art. 7 della Legge gelli- Bianco, ad avviso del quale: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (…)”. Considerata, dunque, la percentuale del danno biologico, rientrante nel novero delle lesioni di lieve entità, non può che applicarsi l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni e, valutati i parametri necessari alla quantificazione del danno non patrimoniale, tra cui l'età del danneggiato, la percentuale di invalidità riconosciuta, e tenendo in considerazione che non è stata allegata documentazione comprovante l'esborso per ulteriori spese mediche, si ritiene di liquidare in favore del , la somma di € Parte_1
11.024,00.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
5 Con riferimento alla liquidazione dal danno morale, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. sentenza 25164/2020). Ai fini dell'accertamento, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, rimanendo esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale. Il danneggiato, infatti, è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Ebbene, nel caso in valutazione, l'attore ha del tutto omesso di fornire tale prova, neppure a mezzo di presunzioni. Ne consegue che nessun risarcimento sarà dovuto a titolo di danno morale così come a titolo di danno esistenziale, non essendo stata data prova di alcuno sconvolgimento di precedenti abitudini di vita.
Non può essere neppure accolta la domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale per diminuita capacità lavorativa specifica dell'attore perché non provata né mediante allegazione documentale né tramite prova testimoniale. Nonostante gli esiti peritali summenzionati, non è stata data prova dell'impossibilità di svolgere le precedenti mansioni lavorative né è stata provata un'effettiva contrazione del reddito a seguito dell'evento lesivo, di talché la domanda non può essere accolta.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la va condannata alla CP_2 refusione, in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, quantificati sulla scorta dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 5.201 ed €
26.000, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, nonché alla refusione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo spiegato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., quantificate sulla scorta dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 5.201 ed € 26.000, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi
6 antistatari. Le spese di CTU di cui al procedimento per ATP vanno poste a carico della convenuta.
Non può essere accolta la richiesta di condanna della convenuta al Controparte_1
risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie la domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, Parte_1
condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore della somma di € 11.024,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_2
che si liquidano in complessivi euro 518,00 per spese ed euro 5.077,00, per competenze, oltre spese generali al 15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di ATP CP_2
che si liquidano in complessivi euro 2.225,00 per competenze, oltre spese generali al
15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese per l'espletamento della CTU di cui al procedimento per ATP a carico della parte soccombente;
5. rigetta la domanda di condanna spiegata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Brindisi, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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