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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5251/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LISI ANTONIO, come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMISANO CP_1
MAURIZIO, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in NE (Ta) in data 27/09/2018 con CP_1 , che dalla loro unione era nato il figlio a Bari (Ba) in data
[...] Persona_1
28/08/2019, che in data 11/03/2021 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 11/03/2025, rinunciavano espressamente a comparire e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, depositato telematicamente in data 5 marzo
2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 11/03/2025.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e trasfuso nelle note scritte depositate per l'udienza del
12/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/09/2018 in NE (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
02/04/1980, e , nata a [...] il [...], CP_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NE (Ta) dell'anno
2018, parte 2, serie A, numero 20;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente e trasfuso nelle note scritte depositate per l'udienza del
12/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5251/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LISI ANTONIO, come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PALMISANO CP_1
MAURIZIO, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in NE (Ta) in data 27/09/2018 con CP_1 , che dalla loro unione era nato il figlio a Bari (Ba) in data
[...] Persona_1
28/08/2019, che in data 11/03/2021 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 11/03/2025, rinunciavano espressamente a comparire e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, depositato telematicamente in data 5 marzo
2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 11/03/2025.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e trasfuso nelle note scritte depositate per l'udienza del
12/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/09/2018 in NE (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
02/04/1980, e , nata a [...] il [...], CP_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NE (Ta) dell'anno
2018, parte 2, serie A, numero 20;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente e trasfuso nelle note scritte depositate per l'udienza del
12/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara