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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in DON Parte_1 P.IVA_1
BOSCO 27 81100 CASERTA presso lo studio dell'avv. LABRIOLA RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA ONroparte_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo CP_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PARVOPASSO DANILO
( Via Guastalla, 8 20122 ; C.F._1 CP_1 Parte_2
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 ; C.F._2 CP_1
e pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ONroparte_2 P.IVA_3
ITALIA, 244 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello – Sezione Prima Civile adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 8308/2022 del 21.10.2022, emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 41775/2019, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. Accertare e dichiarare,
- la illegittimità e/o inapplicabilità del provvedimento n. 0337789/2019 del 29 luglio 2019 notificato in pari data avente ad oggetto “appalto n. 1/2019 CIG 777792960E - affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019. Revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”;
- la illegittimità e/o inapplicabilità della determinazione del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino del
Comune di n. DD2270 del 26/07/2019 notificata il 29.09.2019 avente ad oggetto “Revoca CP_1 aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 777792960E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”;
- l'inesistenza da parte della ( della violazione dell'art. ONroparte_3 CP_4
105, comma 1, comma 2 e comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 nonché della violazione degli artt.1.3, 1.4 e
1.7 e 6.1, comma 3, lettera d) e comma 5 del capitolato speciale d'appalto;
- il grave inadempimento del ex art. 1453 e ss. c.c.; ONroparte_1
- la risoluzione per grave inadempimento del del contratto di appalto intercorso tra ONroparte_1
l'ente e “appalto n. 1/2019 CIG 777792960E - affidamento del servizio di recapito tessere CP_4 elettorali 2019”;
2. rigettare l'appello incidentale proposto dal ONroparte_1
pagina 2 di 15 3. Condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore ONroparte_1 dell'avv. Renato Labriola che si dichiara antistatario.
Per ONroparte_1
1) Respingere l'appello principale proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 8308/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione Prima Civile, nel giudizio di primo grado R.G. 41775/2019, siccome improcedibile, inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, ad eccezione del capo n.
6 oggetto di impugnazione incidentale da parte del , così statuendo: ONroparte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale, in rito e nel merito
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c..
In via principale, nel merito:
A) Respingere tutte le domande per l'accertamento e/o la dichiarazione di illegittimità e/o inapplicabilità della Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data
29 luglio 2019, con cui il Comune di ha disposto la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 CP_1 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
B) Respingere tutte le domande per l'accertamento e/o la dichiarazione dell'asserito grave inadempimento del con riferimento all'esecuzione del servizio di “Recapito tessere ONroparte_1 elettorali 2019” affidato a e per la conseguente risoluzione del rapporto negoziale. CP_4
C) Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del CP_1
al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale od a
[...]
qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito pagina 3 di 15 A) Accertare e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale per subappalto non autorizzato e per grave inadempimento di per le ragioni indicate dal Comune di CP_4 CP_1
con la Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio
2019, con cui è stata disposta la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019
CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
In via ulteriormente subordinata, nel merito:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa di nei confronti del CP_4
, ridurre l'importo richiesto, poiché eccessivo, sproporzionato e non provato. ONroparte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , accertare e dichiarare l'obbligo di di ONroparte_1 ONroparte_2
manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, il dagli oneri di risarcimento dei ONroparte_1
danni nei confronti di condannando conseguentemente la terza chiamata a corrispondere CP_4
direttamente all'attrice tutto quanto il fosse condannato a pagare in esito al presente ONroparte_1
giudizio.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna del
[...]
e di rigetto di quella di pagamento diretto da parte di , accertare e CP_1 ONroparte_2
dichiarare l'obbligo di di manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, ONroparte_2
il , nonché condannare la terza chiamata a rifondere integralmente il ONroparte_1 CP_1
di quanto tale ultimo dovesse essere costretto a pagare in favore di
[...] CP_4
*** *** ***
2) Accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, ONroparte_1
riformare la sentenza n. 8308/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, non notificata, resa dal
Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, nel giudizio di primo grado R.G. 41775/2019, nella parte impugnata dal , relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel ONroparte_1
primo grado di giudizio, siccome errata, ingiusta e pregiudizievole per l'Amministrazione, così statuendo:
In via principale, nel merito.
A) Accertare e dichiarare la legittimità della “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali
pagina 4 di 15 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”, disposta dal Comune di con la Determinazione Dirigenziale n. CP_1
2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio 2019.
B) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio, condannare, per l'effetto, l'appellante principale al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dal CP_1
a causa dell'inadempimento di quantificati in € 21.006,00 o nella diversa somma
[...] CP_4
che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, nel merito:
A) Accertare e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale per subappalto non autorizzato e per grave inadempimento di per le ragioni indicate dal Comune di CP_4 CP_1
con la Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio
2019, con cui è stata disposta la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019
CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
B) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio, condannare, per l'effetto, l'appellante principale al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dal CP_1
a causa dell'inadempimento di quantificati in € 21.006,00 o nella diversa somma
[...] CP_4
che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
*** *** ***
In via istruttoria.
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate. Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni e le argomentazioni difensive, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi in luogo di IVA
e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura Comunale, nonché rimborso spese generali.
Per ONroparte_2
pagina 5 di 15 Pt_4
All'Ecc.mo Giudice d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire:
Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame;
Ritenere e dichiarare infondato l'appello e pertanto confermare la sentenza di primo grado;
Ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e per l'effetto rigettare la domanda di manleva del;
ONroparte_1
in subordine, ridurre la domanda della parte appellante nei limiti del danno subito e provato, contenendo la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e comunque del contratto di assicurazione, tenuto conto del massimale di polizza e detratta la somma a titolo di franchigia/SIR.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
(di seguito solo aveva convenuto in giudizio il Parte_5 CP_4
, dinanzi al locale Tribunale, sull'assunto dell'illegittima revoca dell'aggiudicazione ONroparte_1
e conseguente risoluzione di un contratto di appalto di servizi per la consegna porta a porta di tessere elettorali nell'anno 2019. L'attrice aveva domandato: accertarsi l'inesistenza del proprio inadempimento;
accertarsi il grave inadempimento del la condanna del medesimo al CP_1 CP_1
pagamento di una fattura già emessa per tessere consegnate ed al risarcimento del danno da lucro cessante, corrispondente al guadagno perduto a causa della risoluzione del contratto.
Il Comune di aveva resistito, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno CP_1
(danno composto da tre voci: penali contrattuali;
costi sostenuti per ristampare le tessere elettorali;
pagina 6 di 15 danno all'immagine), chiamando peraltro in causa per essere dalla ONroparte_2
stessa manlevato nel caso di accoglimento delle domande di CP_4
si era costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza e ONroparte_2
domandando comunque il rigetto delle domande di CP_4
Era, in fatto, accaduto, che il di avesse provveduto alla revoca dell'aggiudicazione ed CP_1 CP_1
alla risoluzione del contratto di appalto, contestando a grave inadempienza alle proprie CP_4
obbligazioni contrattuali per aver subappaltato, senza autorizzazione, il servizio di consegna delle
Per_ tessere elettorali. La notizia dell'inadempimento era giunta alla stazione appaltante poiché tale sig. titolare della società Foti Express, aveva denunciato ai Carabinieri di Sesto San Giovanni lo smarrimento/furto di un certo numero di tessere elettorali, affermando di esserne stato in possesso, per la consegna, in quanto subappaltatore di (“nel mese di aprile ho preso in sub appalto il CP_4
servizio di consegna delle schede elettorali nominative inerenti abitanti/residenti nel Comune di
”; doc. 20 del Comune). CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice ne aveva domandato la sospensione, ex art. 295 CP_4
c.p.c., rappresentando che il legale rappresentante, sig. , era stato tratto a giudizio in Persona_2
quanto imputato del reato di cui all'art. 21 l. 646/1982, per i medesimi fatti oggetto di causa, ed il giudizio penale era pendente.
Il Tribunale non aveva disposto la sospensione ed all'esito del giudizio aveva respinto le domande di ON ritenendo provato il subappalto, pacificamente non autorizzato, così come aveva respinto la domanda riconvenzionale del ritenendo non provate, e nemmeno sostenute da compiute CP_1
allegazioni, le tre vantate voci di danno.
II. Il giudizio di appello
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da
[...]
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non ONroparte_2
deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso,
l'appello principale di sottrae alla censura di inammissibilità. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 15 II.1. La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da sulla scorta di due motivi, CP_4
rubricati come di seguito e che si riassumono in sintesi.
A) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. OMESSA E/O DISTORTA
VALUTAZIONE DI ATTI RILEVANTI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E/O
ON CONTRADDITTORIA: con questo motivo ha lamentato che il Tribunale abbia tratto la
Per_ convinzione dell'esistenza del subappalto dalle sole dichiarazioni rese dal ai Carabinieri - senza peraltro tener conto che lo stesso le aveva poi corrette, sul presupposto di essersi
ON
“confuso” nell'affermarsi inizialmente subappaltatore- quando in realtà aveva concluso con
Foti Express un mero contratto di deposito e custodia delle tessere elettorali.
B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 112 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA
SULL' ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FORMULATA DALL'ATTRICE EX
ART. 295 c.p.c.: con questo motivo è stata censurata la mancata sospensione del giudizio, affermando l'appellante che, se il Tribunale avesse atteso l'esito del giudizio penale, poiché questo si era concluso con una assoluzione per insussistenza del fatto, il Tribunale medesimo
ON non avrebbe potuto che accogliere le domande di (“la predetta sentenza penale di assoluzione, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, secondo recente e prevalente orientamento della Cassazione Civile, fa stato nel giudizio civile avendo in questo effetto preclusivo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata è gravemente viziata per non aver il Giudice di prime cure disposto la necessaria sospensione del giudizio e per aver del tutto omesso una qualsivoglia motivazione a tale diniego”).
II.2. Ha resistito il , domandando la reiezione dell'appello e proponendo appello ONroparte_1
incidentale avverso la reiezione della domanda riconvenzionale, sulla scorta di unico motivo così rubricato:
ERRONEITÀ / VIOLAZIONE DI LEGGE / VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1218, 1223, 1382 E 1453 C.C. / CONTRADDITTORIETÀ / ILLOGICITÀ/ CARENZA DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: il motivo censura la decisione del Tribunale per aver respinto la domanda riconvenzionale ritenendo, in primo luogo, che non avesse esplicitamente CP_4 accettato la clausola penale di cui al punto 3.6 comma 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto, rappresentando che il contratto aveva avuto esecuzione anticipata in urgenza, prima dunque della formale stipula del contratto ma con implicita accettazione da parte dell'appaltatrice delle clausole pagina 8 di 15 contenute nel capitolato speciale. Censura quindi la sentenza laddove ha ritenuto non idoneamente provati i costi sostenuti per l'attività lavorativa straordinaria resasi necessaria per il rilascio dei duplicati di almeno 3.342 tessere elettorali, ribadendo le modalità del calcolo effettuato: impiego di circa 500 ore lavorative riferite ad un impiegato inquadrato nella categoria B del CCNL Comparto
Autonomie Locali, calcolando il tempo medio di 10 minuti per l'elaborazione del duplicato di ciascuna tessera. Ancora censura la reiezione della domanda riconvenzionale in punto risarcimento del danno all'immagine, motivata dal Tribunale sul difetto di prova dei reclami ricevuti dai cittadini per il disagio di doversi recare in Comune a ritirare le tessere elettorali, rilevando che di tali reclami si dava atto nel provvedimento di revoca dell'aggiudicazione (doc. n. 18 fascicolo di I grado).
II.3. Si è costituita altresì , deducendo inammissibilità e infondatezza ONroparte_2 dell'appello e riproponendo le difese e domande del primo grado.
II.4. All'udienza del 06.11.2024, fissata ex art. 352 c.p.c., depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini perentori concessi, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 07.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo di appello è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Esso difatti non si confronta con la vera ratio decidendi del Tribunale, che non ha tratto la propria convinzione, circa l'esistenza del contratto di subappalto, dalle dichiarazioni rese da di Tes_1
Foti Express nella denuncia di smarrimento delle tessere elettorali sporta dinanzi ai Carabinieri di Sesto san Giovanni, bensì, rispondendo all'assunto difensivo di per cui il contratto stipulato con CP_4
Foti Express avrebbe avuto ad oggetto una prestazione ““meramente strumentale e solo funzionalmente collegata” con quella oggetto del contratto di appalto con il , che aveva invece a ONroparte_1 oggetto “solo e unicamente il servizio di recapito delle tessere elettorali””, ha affermato che “non può dubitarsi che l'affidamento a C.S.I. del “Servizio di recapito tessere elettorali” comprendesse in sé anche le prestazioni, necessariamente, indefettibilmente ancillari alla consegna, quali sono il deposito e la custodia delle cose da recapitare.” (pag. 15 della sentenza). Argomentazione, quest'ultima, che non è stata dunque specificamente censurata dalla appellante, e che, peraltro, si rivela assolutamente condivisibile, se solo si pone mente al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, la stessa doveva necessariamente provvedere alla custodia delle tessere nel tempo intercorrente tra il ritiro dagli uffici comunali e pagina 9 di 15 l'effettivo recapito, in quanto adempimenti non istantanei alla luce della mole dei documenti e della necessità di pianificarne la consegna ai cittadini in un determinato arco di tempo.
Sul punto, la sentenza non deve perciò essere riformata.
III.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
La appellante denuncia omessa pronuncia del Tribunale in ordine all'istanza di sospensione del giudizio, ma tale istanza in realtà è stata respinta, seppur implicitamente, dal primo giudice che ha proseguito nella trattazione sino alla pronuncia della sentenza, ed allo stato è certamente superata dal fatto che il giudizio penale si è concluso. La appellante pare però sostenere che per effetto della mancata sospensione si sia giunti ad una sentenza, quella appunto qui impugnata, errata perché contrastante con l'accertamento successivamente compito dal giudice penale. Giacché, sostiene appunto la appellante, “la predetta sentenza penale di assoluzione, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, secondo recente e prevalente orientamento della
Cassazione Civile, fa stato nel giudizio civile avendo in questo effetto preclusivo.” (pag. 13 dell'atto di appello). La Corte non condivide tale assunto. Nel caso di specie -aldilà della formulazione del dispositivo, fondato sull'art. 530 c.p.p. senza che sia fatto espresso richiamo al suo secondo comma- emerge chiaramente dalla lettura della motivazione che l'assoluzione del , legale Per_2
rappresentante di è dipesa dal fatto che il Tribunale penale ha ritenuto non raggiunta, oltre CP_4 ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza del subappalto (“ritiene questo giudice che debba mandarsi assolto l'imputato dal reato ascrittogli non sussistendo prova della condotta integrante il reato in contestazione”; pag. 7 della sentenza penale, doc. 2 dell'appellante), e non dal fatto che l'inesistenza di quest'ultimo sia stata in qualsiasi modo positivamente accertata. Peraltro, avendo pur Per_ sempre il giudice penale ritenuto accertato che il avesse messo a disposizione del “i Per_2 locali legati allo svolgimento della logistica legata al servizio” (pag. 8), che è già quanto sopra si rilevava quanto alla svolgimento di prestazioni comprese nell'oggetto dell'appalto aggiudicato. Ancora di recente la Cassazione ha affermato (Cass. Civ. n. 6593/22): “Questa Corte, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e dell'art. 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (Cass. sez. VI,
pagina 10 di 15 29/10/2018, n.27326; Cass. Sez. I, 29.11.2004, n.22484)” ed ha aggiunto che “Dall'art. 654 cod. proc. pen. si desume che, se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica - vincolante per il giudizio civile- dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici”.
Pertanto, anche le argomentazioni svolte nel secondo motivo di appello sono inidonee a provocare la riforma della sentenza impugnata.
L'appello principale è dunque nel suo complesso infondato.
III.3. L'appello incidentale del è invece parzialmente fondato, ad avviso della ONroparte_1
Corte, nei termini che seguono.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, né il danno emergente, correlato dal alla CP_1 asserita ristampa delle tessere elettorali, né il danno all'immagine, sono stati adeguatamente provati dal stesso, che ne aveva l'onere. CP_1
Sotto il primo profilo, si osserva che il non ha fornito gli elementi per quantificare la spesa che CP_1
allega di avere sostenuto per la stampa di 3.342 duplicati, il ché è quanto il Tribunale ha rilevato senza che in questa sede l'appellante incidentale abbia chiarito in quale delle sue produzioni questi elementi avrebbero dovuto invece essere rinvenuti.
Sotto il secondo profilo, il non ha prodotto alcuno dei reclami asseritamente giunti dai CP_1
cittadini, posti nella disagevole situazione di non vedersi recapitare le tessere elettorali a domicilio, sia pur trattandosi di circostanza sostenuta nella delibera di revoca dell'aggiudicazione, né in ogni caso, quand'anche fossero stati prodotti i reclami, ciò sarebbe stato sufficiente a provare l'allegato danno, che non può, come noto, ritenersi in re ipsa, ma deve essere nello specifico provato, anche eventualmente per presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ. n.19551/23).
Ciò detto, è invece fondato l'appello incidentale sotto il profilo della penale reclamata dal ai CP_1 sensi del punto 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il Tribunale ha affermato “non risulta che abbia mai prestato il suo consenso alla clausola CP_4 penale invocata dal convenuto (essa non risulta richiamata nell'atto, avente valore negoziale, di cui al doc. 10 conv. [id est: verbale di avvio dell'esecuzione del servizio], né in alcun altro atto sottoscritto
pagina 11 di 15 anche da C.S.I.): dunque non può farsene applicazione in questo giudizio .”. L'appellante incidentale replica che gli atti di gara comprendevano il Capitolato Speciale d'Appalto, documento che CP_4
non poteva sconoscere in ragione della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che si è poi aggiudicata. La Corte osserva che, premesso che le clausole dello stipulando contratto sono contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto, ovviamente accettati dalla appaltatrice aggiudicataria, l'esecuzione in via d'urgenza, accettata anch'essa dall'appaltatrice, ha comportato la immediata vincolatività di tutte le previsioni di cui ai suddetti atti, compresa la penale per inadempimento prevista al punto 3.6 del capitolato speciale. In tema si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, e si richiama Consiglio di Stato sez. VI, 06/06/2012, (ud. 04/05/2012, dep. 06/06/2012), n.3320, in fattispecie all'evidenza analoga, per il quale: “Con il primo motivo la società appellante deduce che in carenza di titolo contrattuale non può darsi inadempimento, posto che il vincolo giuridico suppone la stipula del contratto, nella specie non ancora avvenuta non essendo peraltro decorso, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 554 del 1999, il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione;
rileva pertanto l'appellante società la contraddittorietà della sentenza che, pur dando atto, ai fini della ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, della mancanza di un contratto inter partes, avrebbe nondimeno ravvisato la ricorrenza di una fattispecie di inadempimento contrattuale imputabile. La doglianza non può essere condivisa. Nella specie la consegna dei lavori è effettivamente avvenuta in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 129, comma 4, e 130 del d.P.R n. 554 del 1999 (applicabili ratione temporis alla controversia in esame); tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna. Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto sono effettivamente sorte, e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti” (sottolineatura aggiunta). Ciò detto, il ha calcolato, con modalità CP_1
esplicitate e che non ha contestato in primo grado, che la somma dovuta sarebbe stata CP_4 superiore all'importo massimo applicabile (10% dell'importo negoziale) ed ha applicato pertanto la penale in ragione di quest'ultimo, pari ad € 11.006,00.
pagina 12 di 15 Pertanto, l'appello incidentale va accolto in parte qua con conseguente condanna della appellante al pagamento, in favore del , della somma di € 11.006,00, oltre interessi legali, ex art. ONroparte_1
1284, 4° comma, c.p.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
II.3. Nella reiezione dell'appello principale restano assorbite le difese adesive della terza chiamata,
[...]
. ONroparte_2
III. Il Regolamento delle spese di lite.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la revisione del regolamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite1.
Nel rapporto tra la appellante ed il appellato, le spese seguono dunque la soccombenza e si CP_1
liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Quanto alle spese della terza chiamata, si osserva quanto segue. ha ONroparte_2 domandato accertarsi l'inoperatività della polizza, a norma dell'art. 1 del contratto per il quale la stessa si è obbligata a “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di Parte_6
risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali”. Ora, se è pur vero che il ha chiamato la compagnia CP_1
in manleva rispetto a una domanda che, principalmente, era diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo contrattuale, tant'è che il Tribunale ha rilevato, senza incontrare censura, che “…l'attrice comprende nei “danni” di cui chiede il risarcimento, oltre a lucro cessante, anche i corrispettivi che assume di avere maturato per effetto delle prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
Per tale parte la domanda di cui al punto 5 delle conclusioni precisate dall'attrice deve essere correttamente qualificata come domanda di condanna all'adempimento”, è parimenti vero che la chiamata in manleva del non può essere ritenuta arbitraria, poiché aveva appunto CP_1 CP_4
pagina 13 di 15 domandato, anche, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lucro cessante, per CP_1 via dell'intimata risoluzione contrattuale. Trova pertanto applicazione l'ordinario principio per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata. Anche queste spese vengono dunque poste a carico della appellante soccombente, secondo i criteri di liquidazione sopra individuati.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante principale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e dal avverso la sentenza del Parte_5 ONroparte_1
Tribunale di Milano n. 8308/22 pubblicata il 21.10.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna
[...] al pagamento in favore del della somma di € Parte_5 ONroparte_1
11.006,00 oltre interessi come da motivazione;
2. Condanna lla rifusione in favore del di Parte_5 CP_1 CP_1
delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con riferimento al primo grado, in €
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed oneri riflessi, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% ed oneri riflessi.
3. Condanna altresì alla rifusione in favore di Parte_5 [...]
delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con ONroparte_2
riferimento al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed iva e c.p.a. come per legge, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed iva e c.p.a. come per legge.
4) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1
versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 07.11.2024.
pagina 14 di 15 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in DON Parte_1 P.IVA_1
BOSCO 27 81100 CASERTA presso lo studio dell'avv. LABRIOLA RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA ONroparte_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo CP_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PARVOPASSO DANILO
( Via Guastalla, 8 20122 ; C.F._1 CP_1 Parte_2
( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 ; C.F._2 CP_1
e pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ONroparte_2 P.IVA_3
ITALIA, 244 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello – Sezione Prima Civile adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 8308/2022 del 21.10.2022, emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 41775/2019, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. Accertare e dichiarare,
- la illegittimità e/o inapplicabilità del provvedimento n. 0337789/2019 del 29 luglio 2019 notificato in pari data avente ad oggetto “appalto n. 1/2019 CIG 777792960E - affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019. Revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”;
- la illegittimità e/o inapplicabilità della determinazione del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino del
Comune di n. DD2270 del 26/07/2019 notificata il 29.09.2019 avente ad oggetto “Revoca CP_1 aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 777792960E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”;
- l'inesistenza da parte della ( della violazione dell'art. ONroparte_3 CP_4
105, comma 1, comma 2 e comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 nonché della violazione degli artt.1.3, 1.4 e
1.7 e 6.1, comma 3, lettera d) e comma 5 del capitolato speciale d'appalto;
- il grave inadempimento del ex art. 1453 e ss. c.c.; ONroparte_1
- la risoluzione per grave inadempimento del del contratto di appalto intercorso tra ONroparte_1
l'ente e “appalto n. 1/2019 CIG 777792960E - affidamento del servizio di recapito tessere CP_4 elettorali 2019”;
2. rigettare l'appello incidentale proposto dal ONroparte_1
pagina 2 di 15 3. Condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore ONroparte_1 dell'avv. Renato Labriola che si dichiara antistatario.
Per ONroparte_1
1) Respingere l'appello principale proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 8308/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, non notificata, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione Prima Civile, nel giudizio di primo grado R.G. 41775/2019, siccome improcedibile, inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, ad eccezione del capo n.
6 oggetto di impugnazione incidentale da parte del , così statuendo: ONroparte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale, in rito e nel merito
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c..
In via principale, nel merito:
A) Respingere tutte le domande per l'accertamento e/o la dichiarazione di illegittimità e/o inapplicabilità della Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data
29 luglio 2019, con cui il Comune di ha disposto la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 CP_1 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
B) Respingere tutte le domande per l'accertamento e/o la dichiarazione dell'asserito grave inadempimento del con riferimento all'esecuzione del servizio di “Recapito tessere ONroparte_1 elettorali 2019” affidato a e per la conseguente risoluzione del rapporto negoziale. CP_4
C) Respingere tutte le domande per l'accertamento, il riconoscimento e la condanna del CP_1
al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale od a
[...]
qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel merito pagina 3 di 15 A) Accertare e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale per subappalto non autorizzato e per grave inadempimento di per le ragioni indicate dal Comune di CP_4 CP_1
con la Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio
2019, con cui è stata disposta la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019
CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
In via ulteriormente subordinata, nel merito:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa di nei confronti del CP_4
, ridurre l'importo richiesto, poiché eccessivo, sproporzionato e non provato. ONroparte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , accertare e dichiarare l'obbligo di di ONroparte_1 ONroparte_2
manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, il dagli oneri di risarcimento dei ONroparte_1
danni nei confronti di condannando conseguentemente la terza chiamata a corrispondere CP_4
direttamente all'attrice tutto quanto il fosse condannato a pagare in esito al presente ONroparte_1
giudizio.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna del
[...]
e di rigetto di quella di pagamento diretto da parte di , accertare e CP_1 ONroparte_2
dichiarare l'obbligo di di manlevare e tenere indenne, nei limiti di Polizza, ONroparte_2
il , nonché condannare la terza chiamata a rifondere integralmente il ONroparte_1 CP_1
di quanto tale ultimo dovesse essere costretto a pagare in favore di
[...] CP_4
*** *** ***
2) Accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, ONroparte_1
riformare la sentenza n. 8308/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, non notificata, resa dal
Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, nel giudizio di primo grado R.G. 41775/2019, nella parte impugnata dal , relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel ONroparte_1
primo grado di giudizio, siccome errata, ingiusta e pregiudizievole per l'Amministrazione, così statuendo:
In via principale, nel merito.
A) Accertare e dichiarare la legittimità della “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019 CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali
pagina 4 di 15 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”, disposta dal Comune di con la Determinazione Dirigenziale n. CP_1
2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio 2019.
B) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio, condannare, per l'effetto, l'appellante principale al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dal CP_1
a causa dell'inadempimento di quantificati in € 21.006,00 o nella diversa somma
[...] CP_4
che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, nel merito:
A) Accertare e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale per subappalto non autorizzato e per grave inadempimento di per le ragioni indicate dal Comune di CP_4 CP_1
con la Determinazione Dirigenziale n. 2270/2019 del 26 luglio 2019, comunicata in data 29 luglio
2019, con cui è stata disposta la “Revoca aggiudicazione del 23.04.2019 relativa all'appalto n. 1/2019
CIG 7777929660E per l'affidamento del servizio di recapito tessere elettorali 2019 e risoluzione del rapporto negoziale instaurato con l'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione contrattuale”.
B) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio, condannare, per l'effetto, l'appellante principale al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dal CP_1
a causa dell'inadempimento di quantificati in € 21.006,00 o nella diversa somma
[...] CP_4
che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
*** *** ***
In via istruttoria.
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate. Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni e le argomentazioni difensive, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale. Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi in luogo di IVA
e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura Comunale, nonché rimborso spese generali.
Per ONroparte_2
pagina 5 di 15 Pt_4
All'Ecc.mo Giudice d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire:
Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame;
Ritenere e dichiarare infondato l'appello e pertanto confermare la sentenza di primo grado;
Ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e per l'effetto rigettare la domanda di manleva del;
ONroparte_1
in subordine, ridurre la domanda della parte appellante nei limiti del danno subito e provato, contenendo la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e comunque del contratto di assicurazione, tenuto conto del massimale di polizza e detratta la somma a titolo di franchigia/SIR.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
(di seguito solo aveva convenuto in giudizio il Parte_5 CP_4
, dinanzi al locale Tribunale, sull'assunto dell'illegittima revoca dell'aggiudicazione ONroparte_1
e conseguente risoluzione di un contratto di appalto di servizi per la consegna porta a porta di tessere elettorali nell'anno 2019. L'attrice aveva domandato: accertarsi l'inesistenza del proprio inadempimento;
accertarsi il grave inadempimento del la condanna del medesimo al CP_1 CP_1
pagamento di una fattura già emessa per tessere consegnate ed al risarcimento del danno da lucro cessante, corrispondente al guadagno perduto a causa della risoluzione del contratto.
Il Comune di aveva resistito, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno CP_1
(danno composto da tre voci: penali contrattuali;
costi sostenuti per ristampare le tessere elettorali;
pagina 6 di 15 danno all'immagine), chiamando peraltro in causa per essere dalla ONroparte_2
stessa manlevato nel caso di accoglimento delle domande di CP_4
si era costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza e ONroparte_2
domandando comunque il rigetto delle domande di CP_4
Era, in fatto, accaduto, che il di avesse provveduto alla revoca dell'aggiudicazione ed CP_1 CP_1
alla risoluzione del contratto di appalto, contestando a grave inadempienza alle proprie CP_4
obbligazioni contrattuali per aver subappaltato, senza autorizzazione, il servizio di consegna delle
Per_ tessere elettorali. La notizia dell'inadempimento era giunta alla stazione appaltante poiché tale sig. titolare della società Foti Express, aveva denunciato ai Carabinieri di Sesto San Giovanni lo smarrimento/furto di un certo numero di tessere elettorali, affermando di esserne stato in possesso, per la consegna, in quanto subappaltatore di (“nel mese di aprile ho preso in sub appalto il CP_4
servizio di consegna delle schede elettorali nominative inerenti abitanti/residenti nel Comune di
”; doc. 20 del Comune). CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice ne aveva domandato la sospensione, ex art. 295 CP_4
c.p.c., rappresentando che il legale rappresentante, sig. , era stato tratto a giudizio in Persona_2
quanto imputato del reato di cui all'art. 21 l. 646/1982, per i medesimi fatti oggetto di causa, ed il giudizio penale era pendente.
Il Tribunale non aveva disposto la sospensione ed all'esito del giudizio aveva respinto le domande di ON ritenendo provato il subappalto, pacificamente non autorizzato, così come aveva respinto la domanda riconvenzionale del ritenendo non provate, e nemmeno sostenute da compiute CP_1
allegazioni, le tre vantate voci di danno.
II. Il giudizio di appello
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da
[...]
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non ONroparte_2
deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso,
l'appello principale di sottrae alla censura di inammissibilità. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 15 II.1. La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da sulla scorta di due motivi, CP_4
rubricati come di seguito e che si riassumono in sintesi.
A) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. OMESSA E/O DISTORTA
VALUTAZIONE DI ATTI RILEVANTI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E/O
ON CONTRADDITTORIA: con questo motivo ha lamentato che il Tribunale abbia tratto la
Per_ convinzione dell'esistenza del subappalto dalle sole dichiarazioni rese dal ai Carabinieri - senza peraltro tener conto che lo stesso le aveva poi corrette, sul presupposto di essersi
ON
“confuso” nell'affermarsi inizialmente subappaltatore- quando in realtà aveva concluso con
Foti Express un mero contratto di deposito e custodia delle tessere elettorali.
B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 112 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA
SULL' ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FORMULATA DALL'ATTRICE EX
ART. 295 c.p.c.: con questo motivo è stata censurata la mancata sospensione del giudizio, affermando l'appellante che, se il Tribunale avesse atteso l'esito del giudizio penale, poiché questo si era concluso con una assoluzione per insussistenza del fatto, il Tribunale medesimo
ON non avrebbe potuto che accogliere le domande di (“la predetta sentenza penale di assoluzione, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, secondo recente e prevalente orientamento della Cassazione Civile, fa stato nel giudizio civile avendo in questo effetto preclusivo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata è gravemente viziata per non aver il Giudice di prime cure disposto la necessaria sospensione del giudizio e per aver del tutto omesso una qualsivoglia motivazione a tale diniego”).
II.2. Ha resistito il , domandando la reiezione dell'appello e proponendo appello ONroparte_1
incidentale avverso la reiezione della domanda riconvenzionale, sulla scorta di unico motivo così rubricato:
ERRONEITÀ / VIOLAZIONE DI LEGGE / VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1218, 1223, 1382 E 1453 C.C. / CONTRADDITTORIETÀ / ILLOGICITÀ/ CARENZA DI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: il motivo censura la decisione del Tribunale per aver respinto la domanda riconvenzionale ritenendo, in primo luogo, che non avesse esplicitamente CP_4 accettato la clausola penale di cui al punto 3.6 comma 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto, rappresentando che il contratto aveva avuto esecuzione anticipata in urgenza, prima dunque della formale stipula del contratto ma con implicita accettazione da parte dell'appaltatrice delle clausole pagina 8 di 15 contenute nel capitolato speciale. Censura quindi la sentenza laddove ha ritenuto non idoneamente provati i costi sostenuti per l'attività lavorativa straordinaria resasi necessaria per il rilascio dei duplicati di almeno 3.342 tessere elettorali, ribadendo le modalità del calcolo effettuato: impiego di circa 500 ore lavorative riferite ad un impiegato inquadrato nella categoria B del CCNL Comparto
Autonomie Locali, calcolando il tempo medio di 10 minuti per l'elaborazione del duplicato di ciascuna tessera. Ancora censura la reiezione della domanda riconvenzionale in punto risarcimento del danno all'immagine, motivata dal Tribunale sul difetto di prova dei reclami ricevuti dai cittadini per il disagio di doversi recare in Comune a ritirare le tessere elettorali, rilevando che di tali reclami si dava atto nel provvedimento di revoca dell'aggiudicazione (doc. n. 18 fascicolo di I grado).
II.3. Si è costituita altresì , deducendo inammissibilità e infondatezza ONroparte_2 dell'appello e riproponendo le difese e domande del primo grado.
II.4. All'udienza del 06.11.2024, fissata ex art. 352 c.p.c., depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini perentori concessi, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 07.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo di appello è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Esso difatti non si confronta con la vera ratio decidendi del Tribunale, che non ha tratto la propria convinzione, circa l'esistenza del contratto di subappalto, dalle dichiarazioni rese da di Tes_1
Foti Express nella denuncia di smarrimento delle tessere elettorali sporta dinanzi ai Carabinieri di Sesto san Giovanni, bensì, rispondendo all'assunto difensivo di per cui il contratto stipulato con CP_4
Foti Express avrebbe avuto ad oggetto una prestazione ““meramente strumentale e solo funzionalmente collegata” con quella oggetto del contratto di appalto con il , che aveva invece a ONroparte_1 oggetto “solo e unicamente il servizio di recapito delle tessere elettorali””, ha affermato che “non può dubitarsi che l'affidamento a C.S.I. del “Servizio di recapito tessere elettorali” comprendesse in sé anche le prestazioni, necessariamente, indefettibilmente ancillari alla consegna, quali sono il deposito e la custodia delle cose da recapitare.” (pag. 15 della sentenza). Argomentazione, quest'ultima, che non è stata dunque specificamente censurata dalla appellante, e che, peraltro, si rivela assolutamente condivisibile, se solo si pone mente al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, la stessa doveva necessariamente provvedere alla custodia delle tessere nel tempo intercorrente tra il ritiro dagli uffici comunali e pagina 9 di 15 l'effettivo recapito, in quanto adempimenti non istantanei alla luce della mole dei documenti e della necessità di pianificarne la consegna ai cittadini in un determinato arco di tempo.
Sul punto, la sentenza non deve perciò essere riformata.
III.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
La appellante denuncia omessa pronuncia del Tribunale in ordine all'istanza di sospensione del giudizio, ma tale istanza in realtà è stata respinta, seppur implicitamente, dal primo giudice che ha proseguito nella trattazione sino alla pronuncia della sentenza, ed allo stato è certamente superata dal fatto che il giudizio penale si è concluso. La appellante pare però sostenere che per effetto della mancata sospensione si sia giunti ad una sentenza, quella appunto qui impugnata, errata perché contrastante con l'accertamento successivamente compito dal giudice penale. Giacché, sostiene appunto la appellante, “la predetta sentenza penale di assoluzione, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, secondo recente e prevalente orientamento della
Cassazione Civile, fa stato nel giudizio civile avendo in questo effetto preclusivo.” (pag. 13 dell'atto di appello). La Corte non condivide tale assunto. Nel caso di specie -aldilà della formulazione del dispositivo, fondato sull'art. 530 c.p.p. senza che sia fatto espresso richiamo al suo secondo comma- emerge chiaramente dalla lettura della motivazione che l'assoluzione del , legale Per_2
rappresentante di è dipesa dal fatto che il Tribunale penale ha ritenuto non raggiunta, oltre CP_4 ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza del subappalto (“ritiene questo giudice che debba mandarsi assolto l'imputato dal reato ascrittogli non sussistendo prova della condotta integrante il reato in contestazione”; pag. 7 della sentenza penale, doc. 2 dell'appellante), e non dal fatto che l'inesistenza di quest'ultimo sia stata in qualsiasi modo positivamente accertata. Peraltro, avendo pur Per_ sempre il giudice penale ritenuto accertato che il avesse messo a disposizione del “i Per_2 locali legati allo svolgimento della logistica legata al servizio” (pag. 8), che è già quanto sopra si rilevava quanto alla svolgimento di prestazioni comprese nell'oggetto dell'appalto aggiudicato. Ancora di recente la Cassazione ha affermato (Cass. Civ. n. 6593/22): “Questa Corte, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e dell'art. 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (Cass. sez. VI,
pagina 10 di 15 29/10/2018, n.27326; Cass. Sez. I, 29.11.2004, n.22484)” ed ha aggiunto che “Dall'art. 654 cod. proc. pen. si desume che, se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica - vincolante per il giudizio civile- dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici”.
Pertanto, anche le argomentazioni svolte nel secondo motivo di appello sono inidonee a provocare la riforma della sentenza impugnata.
L'appello principale è dunque nel suo complesso infondato.
III.3. L'appello incidentale del è invece parzialmente fondato, ad avviso della ONroparte_1
Corte, nei termini che seguono.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, né il danno emergente, correlato dal alla CP_1 asserita ristampa delle tessere elettorali, né il danno all'immagine, sono stati adeguatamente provati dal stesso, che ne aveva l'onere. CP_1
Sotto il primo profilo, si osserva che il non ha fornito gli elementi per quantificare la spesa che CP_1
allega di avere sostenuto per la stampa di 3.342 duplicati, il ché è quanto il Tribunale ha rilevato senza che in questa sede l'appellante incidentale abbia chiarito in quale delle sue produzioni questi elementi avrebbero dovuto invece essere rinvenuti.
Sotto il secondo profilo, il non ha prodotto alcuno dei reclami asseritamente giunti dai CP_1
cittadini, posti nella disagevole situazione di non vedersi recapitare le tessere elettorali a domicilio, sia pur trattandosi di circostanza sostenuta nella delibera di revoca dell'aggiudicazione, né in ogni caso, quand'anche fossero stati prodotti i reclami, ciò sarebbe stato sufficiente a provare l'allegato danno, che non può, come noto, ritenersi in re ipsa, ma deve essere nello specifico provato, anche eventualmente per presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ. n.19551/23).
Ciò detto, è invece fondato l'appello incidentale sotto il profilo della penale reclamata dal ai CP_1 sensi del punto 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il Tribunale ha affermato “non risulta che abbia mai prestato il suo consenso alla clausola CP_4 penale invocata dal convenuto (essa non risulta richiamata nell'atto, avente valore negoziale, di cui al doc. 10 conv. [id est: verbale di avvio dell'esecuzione del servizio], né in alcun altro atto sottoscritto
pagina 11 di 15 anche da C.S.I.): dunque non può farsene applicazione in questo giudizio .”. L'appellante incidentale replica che gli atti di gara comprendevano il Capitolato Speciale d'Appalto, documento che CP_4
non poteva sconoscere in ragione della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che si è poi aggiudicata. La Corte osserva che, premesso che le clausole dello stipulando contratto sono contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto, ovviamente accettati dalla appaltatrice aggiudicataria, l'esecuzione in via d'urgenza, accettata anch'essa dall'appaltatrice, ha comportato la immediata vincolatività di tutte le previsioni di cui ai suddetti atti, compresa la penale per inadempimento prevista al punto 3.6 del capitolato speciale. In tema si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, e si richiama Consiglio di Stato sez. VI, 06/06/2012, (ud. 04/05/2012, dep. 06/06/2012), n.3320, in fattispecie all'evidenza analoga, per il quale: “Con il primo motivo la società appellante deduce che in carenza di titolo contrattuale non può darsi inadempimento, posto che il vincolo giuridico suppone la stipula del contratto, nella specie non ancora avvenuta non essendo peraltro decorso, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 554 del 1999, il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione;
rileva pertanto l'appellante società la contraddittorietà della sentenza che, pur dando atto, ai fini della ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, della mancanza di un contratto inter partes, avrebbe nondimeno ravvisato la ricorrenza di una fattispecie di inadempimento contrattuale imputabile. La doglianza non può essere condivisa. Nella specie la consegna dei lavori è effettivamente avvenuta in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 129, comma 4, e 130 del d.P.R n. 554 del 1999 (applicabili ratione temporis alla controversia in esame); tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna. Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto sono effettivamente sorte, e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti” (sottolineatura aggiunta). Ciò detto, il ha calcolato, con modalità CP_1
esplicitate e che non ha contestato in primo grado, che la somma dovuta sarebbe stata CP_4 superiore all'importo massimo applicabile (10% dell'importo negoziale) ed ha applicato pertanto la penale in ragione di quest'ultimo, pari ad € 11.006,00.
pagina 12 di 15 Pertanto, l'appello incidentale va accolto in parte qua con conseguente condanna della appellante al pagamento, in favore del , della somma di € 11.006,00, oltre interessi legali, ex art. ONroparte_1
1284, 4° comma, c.p.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
II.3. Nella reiezione dell'appello principale restano assorbite le difese adesive della terza chiamata,
[...]
. ONroparte_2
III. Il Regolamento delle spese di lite.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la revisione del regolamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite1.
Nel rapporto tra la appellante ed il appellato, le spese seguono dunque la soccombenza e si CP_1
liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Quanto alle spese della terza chiamata, si osserva quanto segue. ha ONroparte_2 domandato accertarsi l'inoperatività della polizza, a norma dell'art. 1 del contratto per il quale la stessa si è obbligata a “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di Parte_6
risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali”. Ora, se è pur vero che il ha chiamato la compagnia CP_1
in manleva rispetto a una domanda che, principalmente, era diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo contrattuale, tant'è che il Tribunale ha rilevato, senza incontrare censura, che “…l'attrice comprende nei “danni” di cui chiede il risarcimento, oltre a lucro cessante, anche i corrispettivi che assume di avere maturato per effetto delle prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
Per tale parte la domanda di cui al punto 5 delle conclusioni precisate dall'attrice deve essere correttamente qualificata come domanda di condanna all'adempimento”, è parimenti vero che la chiamata in manleva del non può essere ritenuta arbitraria, poiché aveva appunto CP_1 CP_4
pagina 13 di 15 domandato, anche, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lucro cessante, per CP_1 via dell'intimata risoluzione contrattuale. Trova pertanto applicazione l'ordinario principio per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata. Anche queste spese vengono dunque poste a carico della appellante soccombente, secondo i criteri di liquidazione sopra individuati.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante principale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e dal avverso la sentenza del Parte_5 ONroparte_1
Tribunale di Milano n. 8308/22 pubblicata il 21.10.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna
[...] al pagamento in favore del della somma di € Parte_5 ONroparte_1
11.006,00 oltre interessi come da motivazione;
2. Condanna lla rifusione in favore del di Parte_5 CP_1 CP_1
delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con riferimento al primo grado, in €
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed oneri riflessi, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% ed oneri riflessi.
3. Condanna altresì alla rifusione in favore di Parte_5 [...]
delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate, con ONroparte_2
riferimento al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed iva e c.p.a. come per legge, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed iva e c.p.a. come per legge.
4) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1
versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 07.11.2024.
pagina 14 di 15 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18)