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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(udienza figurata del 26.3.2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 94 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il RO patrocinio dell'avv. Leonardo Cavani;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive - contrattazione collettiva - inquadramento.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Al Tribunale di Prato, sezione lavoro, affinché condanni la al RO pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 7.960,30 o della diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
1 giustizia, per i titoli di cui in parte espositiva, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.
Resistente: Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, riscontrati i fatti di cui in premessa, disattendere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga applicabile il CCNL indicato da parte ricorrente al rapporto di lavoro per cui è causa, previa CTU tecnico contabile secondo i termini di cui in premessa e quindi espunte le somme individuate a titolo di straordinario non contemplate in busta paga e le imprecisioni evidenziate, assegnata la corretta qualifica indicata in premessa, ovvero C3 anziché C2, limitato il suddetto eventuale ricalcolo ai soli ambito della retribuzione base secondo i criteri individuati dalla Giurisprudenza in atti richiamata, riparametrare le somme eventualmente dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1 [...]
in forza di un contratto a tempo determinato, dal 2.9.2019 al 28.3.2020, con RO le mansioni di autista di carro attrezzi (V livello CCNL Soccorso Stradale ACI).
Rappresenta che in data 2.5.2007 è stato stipulato un “accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio”, con entrata in vigore il 31.5.2005, di cui, tuttavia, deduce la mancata applicazione al rapporto di lavoro. In particolare, rivendica, sulla scorta della riparametrazione operata dalla nuova contrattazione collettiva, l'inquadramento di cui al livello C2, deducendo di aver svolto attività di soccorso stradale, di cambio delle gomme, di scorta tecnica in supporto ad officine, di riscossione in contanti, di compilazione del modulo dell'intervento e di manutenzione del carro attrezzi.
Deduce, inoltre, di aver svolto un orario di lavoro superiore alle quaranta ore settimanali contrattualmente pattuite, con inizio della prestazione lavorativa alle ore 7:00/9:00 e cessazione alle
19:30/20:00, con una pausa pranzo di circa un'ora. Delinea altresì di aver coperto turni di reperibilità
24h su 24h nei giorni del sabato e della domenica. A tal fine deduce che l'assenza in busta paga della voce “straordinario” sia in realtà sostituita, con indebito risparmio sotto il profilo contributivo da quella di “trasferta esente Italia”.
Rivendica, sulla scorta delle precedenti difese, differenze retributive per una somma pari ad euro
7.960,30 come da conteggio che allega.
La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando l'automatica applicazione e l'efficacia obbligatoria dell'accordo di confluenza di ACI, non essendo la società iscritta all'associazione di
2 categoria stipulante. Eccepisce, inoltre, come la confluenza nel nuovo accordo non possa essere desunta dal riferimento al modello contrattuale ACI applicato.
Eccepisce come, tutt'al più, il sig. possa essere inquadrato al livello C3, non avendo questi Pt_1 svolto attività di natura tecnico amministrativa propria della qualifica rivendicata. Specifica, infatti, che la gestione delle telefonate è sempre stata affidata al responsabile e che l'attività di fatturazione, registrazione e archiviazione dei pagamenti è stata svolta dall'ufficio amministrativo.
Contesta il conteggio prodotto dal lavoratore negando che la voce “indennità trasferta esente CP_ Italia” dissimuli il lavoro straordinario. Precisa, al riguardo, che in sede di ispezione l' non ha rilevato alcunché dall'esame della documentazione inerente alle trasferte e alle conseguenti indennità.
Deduce, infine, che l'applicazione del contratto collettivo di cui il ricorrente rivendica l'applicazione deve essere limitata alla determinazione della retribuzione base, non estendendosi agli altri istituti contrattuali. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, nonché con lo sfogo della prova orale e con CTU contabile.
All'esito della discussione orale avvenuta il 19.3.2025 e dell'esame delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si ritiene che la domanda sia fondata nei limiti di seguito esposti.
Fondata è la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento degli istituti e dell'applicazione del CCNL autorimesse, noleggio e soccorso stradale.
È pacifico che i CCNL non abbiano, nel nostro ordinamento, un'efficacia erga omnes a causa della mancata attuazione del quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione. In via teorica, dunque,
l'efficacia obbligatoria dei CCNL si dispiega in modalità più limitata, come contratti avanti natura negoziale e privatistica, aventi forza di legge tra le parti come stabilito dall'art. 1372 c.c..
Tuttavia, laddove un contratto collettivo sia posto come parametro normativo della regolazione tra le parti, è parimenti noto che il contratto collettivo nazionale richiamato condiziona il potere del datore di lavoro nell'applicazione dei vari istituti giuridici, persino eliminando qualsiasi rilevanza giuridica al consenso eventualmente prestato dal singolo lavoratore (v. Cass., n. 4011 del 2007).
A tal fine è difatti opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 2077 c.c., per cui le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
3 Nel caso di specie è documentale, attraverso l'esplicito richiamo all'interno del contratto individuale, che anche la avesse, al momento della stipulazione del RO contratto con il ricorrente, l'intenzione di applicare il CCNL Soccorso Stradale.
Ebbene, il CCNL che si è concordatamente applicato al rapporto di lavoro nel momento della stipulazione del contratto, ossia in data 2.9.2019, già si delineava nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, l'accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio era già stato stipulato ben sette anni prima, in data 2.5.2007, con efficacia dal 31.5.2005.
Valorizzando tale elemento, è pertanto documentale che il rapporto di lavoro dovesse essere regolato ex tunc dal CCNL autorimesse e noleggio. Difatti, il rinvio espresso ad un CCNL in sede di stipulazione contrattuale comporta l'implicita adesione allo stesso per come strutturato al momento della stipula del contratto, con l'implicita accettazione, anche da parte del datore di lavoro, di tutte le modifiche che lo stesso ha subito nel corso del tempo (anche, pertanto, in punto di confluenza in un altro CCNL) e di cui doveva essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza.
In altri termini, sotto il profilo attuativo temporale, all'epoca del contratto individuale risultava già operativa la confluenza nel CCNL autorimesse e noleggio per i lavoratori che avessero stipulato un contratto di lavoro in data successiva (si veda la parte iniziale dell'accordo di confluenza, prodotto all'all. 7 del ricorso: “in data 30 maggio 2005 è stato stipulato un accordo tra le parti per il superamento della previgente normativa contrattuale applicata alle Aziende rientranti nel settore del soccorso e dell'assistenza stradale con effetto dal 31.5.2005 e per l'inserimento del comparto nel più ampio riferimento contrattuale costituito dal C.C.N.L. del settore autonoleggio (….). Dal 31.5.2005 al personale assunto nelle Azienda di cui sopra è stato applicato il vigente C.C.N.L. AUTONOLEGGIO nella parte generale di settore, in attesa di definizione della parte specifica di comparto”).
L'accordo poi prosegue che in occasione del successivo incontro del 19.9.2006, salvo le materie concernenti la classificazione e l'orario di lavoro, tutta la normativa contrattuale non prevedeva particolari problematiche e, pertanto, “poteva essere applicata senza rilevanti specificazioni”, fatto salvo specifiche previsioni aziendali in fase di armonizzazione.
Diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il punto 6 dell'accordo quindi nulla toglie in punto di effettiva cogenza dell'armonizzazione contrattuale già avvenuta, perché si limita a disciplinare la necessità di salvaguardare i trattamenti economici e normativi già acquisiti del personale già in forza nelle aziende e, pertanto, risulta riferito a personale diverso dal sig. che, Pt_1 neppure all'epoca dell'accordo, era in forze alla società.
4 Ebbene, a fronte di ciò, l'istruttoria sia documentale che contabile hanno comprovato che la mancata applicazione delle disposizioni del CCNL autorimesse e noleggio nell'ambito del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente risulta essere peggiorativo, con conseguente operatività del meccanismo di cui all'art. 2077 c.c..
La consulente tecnica nominata d'ufficio, difatti, ha individuato, analogamente ai conteggi di parte prodotti in ricorso, la sussistenza di differenze retributive non solo nel livello contrattuale rivendicato dal ricorrente (livello C2), ma anche nel livello contrattuale che la stessa società resistente ritiene affine all'attività lavorativa demandata al dipendente (livello C3).
A tal riguardo, occorre sin da subito precisare che occorrerà tener conto di alcuni elementi nella quantificazione, dal momento che la consulente, con una motivazione piuttosto criptica sulla scorta dell'osservazione di parte ricorrente, ha effettuato una diversa modalità di calcolo del percepito che, oltre a non essere stata in alcun modo richiesta nell'ambito del quesito, è comunque inferiore alle stesse retribuzioni che la stessa parte ricorrente nel ricorso dichiara di aver percepito, con evidente natura dichiarativo – confessoria (si veda in proposito l'all. 11 del ricorso che viene riproposto nel corpo dell'atto, in cui vengono individuati come percepiti €. 13.628,08 a fronte della somma di €.
10.367,01 calcolata nella relazione).
Si ritiene pertanto conforme, alla luce delle esposte considerazioni, tener conto di tale quantificazione del percepito ai fini dell'individuazione delle differenze retributive, comunque di una certa rilevanza per entrambi i livelli.
Venendo alla valutazione del corretto inquadramento, è noto il cd. procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Si è difatti specificato al riguardo che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della
5 mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., n. 25306 del 2018; Cass., n. 5508 del
2024).
Sotto il profilo documentale, non risulta determinante l'accordo di confluenza (all.8) in riferimento alla classificazione del personale, dal momento che il livello riconosciuto al ricorrente, ovvero il quinto, risulta confluito documentalmente nel livello C3 (in cui vengono individuate, per quanto di interesse, le figure di “addetto soccorso” e “addetto pratiche amministrative”).
Parte ricorrente si limita ad allegare le declaratorie previste nell'originario CCNL ACI Soccorso stradale, in cui risultano distinte, appunto, la figura di “addetto soccorso” (quinto livello) e quella di
“operatore soccorso” (quarto livello, poi confluito nel livello C2).
La distinzione tra le due figure avviene nei seguenti termini:
➢ addetto soccorso: “lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con i mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda. Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevanza dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto”;
➢ operatore soccorso: “lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione ed, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”.
Dal confronto delle due declaratorie emerge che i due profili risultano distinguibili sulla scorta della natura degli adempimenti amministrativi che i lavoratori risultano chiamati a svolgere, dal momento che l'addetto soccorso si limita a compilare degli stampati con i dati relativi al servizio di soccorso effettuato, mentre l'operatore soccorso provvede agli adempimenti di natura tecnico amministrativi. Difatti, per le altre attività, entrambi i profili si occupano delle operazioni di manutenzione dei veicoli di soccorso, nonché dell'esecuzione delle operazioni di recupero, traino e trasporto con riscossione dei proventi per conto dell'azienda.
Ebbene, anche soltanto analizzando la deposizione dell'unico testimone citato dalla ricorrente, non risulta emerso quel quid pluris, nelle attività correlate all'esecuzione delle attività di Tes_1 soccorso, atto a qualificare il lavoratore nel livello superiore rivendicato, dal momento che si è limitato ad indicare che gli autisti provvedevano alla compilazione “del modulo dell'intervento effettuato
6 perché poi venisse sottoposto all'assicurazione”. I due testimoni di parte resistente, peraltro marito e figlio della legale rappresentante della società, non hanno comunque aggiunto elementi favorevoli alle ragioni del ricorrente, deputando al lavoratore unicamente l'attività compilativa di un modulo con alcuni dati (es. lo stato del veicolo) che viene poi girato all'ufficio amministrativo, che si occupa del disbrigo della relativa pratica.
Non emerge, pertanto, in alcun modo la pregnanza degli adempimenti di natura tecnico amministrativa, nell'ambito anche di una prevalenza qualificata, che consentano di ritenere il lavoratore inquadrabile nel livello ambito, motivo per cui risulta corretto l'inquadramento al quinto livello, poi confluito nel livello C3 CCNL autorimesse e noleggio.
Il ricorrente richiede, altresì, il riconoscimento di straordinari non retributivi, ovvero, retribuiti non correttamente ma inclusi nella voce indennità di trasferta.
È principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass.,
n. 5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto indica un orario giornaliero di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma senza un'effettiva individuazione dell'orario di inizio e
7 fine che consenta un'effettiva ricostruzione della giornata tipica del ricorrente, aggiungendo anche un servizio di reperibilità nel finesettimana, senza tuttavia individuare l'effettiva turnazione e quanto aggravio in termini di effettiva attività lavorativa, anche solo mediamente, comportasse;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza;
• il teste individua la sussistenza di due turni, il primo dalle 7:00 alle 19:00, ma con Tes_1 pausa pranzo (di almeno un'ora) e il secondo dalle 14:00 alle 22:00, distonici pertanto rispetto all'arco temporale di natura comunque indefinita contenuta all'interno del ricorso;
• alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla forfettizzazione dello straordinario, in assenza totale di prova delle effettive ore svolte oltre l'orario ordinario e, pertanto, del loro contenimento o meno nella voce riconosciuta.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento.
Venendo, quindi, alla quantificazione delle differenze retributive, tenuto conto dei suesposti rilievi in punto di metodologia di conteggio di quanto percepito alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di conteggi.
Le spettanze del ricorrente devono essere quindi quantificate in €. 2.232,26 (€. 15.860,34, pari all'importo spettante calcolato dal CTU - €. 13.628,08 pari al percepito di cui ai conteggi nel ricorso), somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della lite fra le parti nella misura della metà. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza in virtù del valore della causa e delle questioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con riconoscimento diretto in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della resistente sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a RO
, per le causali di cui alla motivazione, la somma di €. 2.232,26, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per RO
l'intero in €. 5.388,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria, pari ad €. 2.694,00 oltre accessori); compensa l'ulteriore metà tra le parti. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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(udienza figurata del 26.3.2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 94 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il RO patrocinio dell'avv. Leonardo Cavani;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive - contrattazione collettiva - inquadramento.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Al Tribunale di Prato, sezione lavoro, affinché condanni la al RO pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 7.960,30 o della diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
1 giustizia, per i titoli di cui in parte espositiva, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.
Resistente: Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, riscontrati i fatti di cui in premessa, disattendere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga applicabile il CCNL indicato da parte ricorrente al rapporto di lavoro per cui è causa, previa CTU tecnico contabile secondo i termini di cui in premessa e quindi espunte le somme individuate a titolo di straordinario non contemplate in busta paga e le imprecisioni evidenziate, assegnata la corretta qualifica indicata in premessa, ovvero C3 anziché C2, limitato il suddetto eventuale ricalcolo ai soli ambito della retribuzione base secondo i criteri individuati dalla Giurisprudenza in atti richiamata, riparametrare le somme eventualmente dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1 [...]
in forza di un contratto a tempo determinato, dal 2.9.2019 al 28.3.2020, con RO le mansioni di autista di carro attrezzi (V livello CCNL Soccorso Stradale ACI).
Rappresenta che in data 2.5.2007 è stato stipulato un “accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio”, con entrata in vigore il 31.5.2005, di cui, tuttavia, deduce la mancata applicazione al rapporto di lavoro. In particolare, rivendica, sulla scorta della riparametrazione operata dalla nuova contrattazione collettiva, l'inquadramento di cui al livello C2, deducendo di aver svolto attività di soccorso stradale, di cambio delle gomme, di scorta tecnica in supporto ad officine, di riscossione in contanti, di compilazione del modulo dell'intervento e di manutenzione del carro attrezzi.
Deduce, inoltre, di aver svolto un orario di lavoro superiore alle quaranta ore settimanali contrattualmente pattuite, con inizio della prestazione lavorativa alle ore 7:00/9:00 e cessazione alle
19:30/20:00, con una pausa pranzo di circa un'ora. Delinea altresì di aver coperto turni di reperibilità
24h su 24h nei giorni del sabato e della domenica. A tal fine deduce che l'assenza in busta paga della voce “straordinario” sia in realtà sostituita, con indebito risparmio sotto il profilo contributivo da quella di “trasferta esente Italia”.
Rivendica, sulla scorta delle precedenti difese, differenze retributive per una somma pari ad euro
7.960,30 come da conteggio che allega.
La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando l'automatica applicazione e l'efficacia obbligatoria dell'accordo di confluenza di ACI, non essendo la società iscritta all'associazione di
2 categoria stipulante. Eccepisce, inoltre, come la confluenza nel nuovo accordo non possa essere desunta dal riferimento al modello contrattuale ACI applicato.
Eccepisce come, tutt'al più, il sig. possa essere inquadrato al livello C3, non avendo questi Pt_1 svolto attività di natura tecnico amministrativa propria della qualifica rivendicata. Specifica, infatti, che la gestione delle telefonate è sempre stata affidata al responsabile e che l'attività di fatturazione, registrazione e archiviazione dei pagamenti è stata svolta dall'ufficio amministrativo.
Contesta il conteggio prodotto dal lavoratore negando che la voce “indennità trasferta esente CP_ Italia” dissimuli il lavoro straordinario. Precisa, al riguardo, che in sede di ispezione l' non ha rilevato alcunché dall'esame della documentazione inerente alle trasferte e alle conseguenti indennità.
Deduce, infine, che l'applicazione del contratto collettivo di cui il ricorrente rivendica l'applicazione deve essere limitata alla determinazione della retribuzione base, non estendendosi agli altri istituti contrattuali. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite, nonché con lo sfogo della prova orale e con CTU contabile.
All'esito della discussione orale avvenuta il 19.3.2025 e dell'esame delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si ritiene che la domanda sia fondata nei limiti di seguito esposti.
Fondata è la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento degli istituti e dell'applicazione del CCNL autorimesse, noleggio e soccorso stradale.
È pacifico che i CCNL non abbiano, nel nostro ordinamento, un'efficacia erga omnes a causa della mancata attuazione del quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione. In via teorica, dunque,
l'efficacia obbligatoria dei CCNL si dispiega in modalità più limitata, come contratti avanti natura negoziale e privatistica, aventi forza di legge tra le parti come stabilito dall'art. 1372 c.c..
Tuttavia, laddove un contratto collettivo sia posto come parametro normativo della regolazione tra le parti, è parimenti noto che il contratto collettivo nazionale richiamato condiziona il potere del datore di lavoro nell'applicazione dei vari istituti giuridici, persino eliminando qualsiasi rilevanza giuridica al consenso eventualmente prestato dal singolo lavoratore (v. Cass., n. 4011 del 2007).
A tal fine è difatti opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 2077 c.c., per cui le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
3 Nel caso di specie è documentale, attraverso l'esplicito richiamo all'interno del contratto individuale, che anche la avesse, al momento della stipulazione del RO contratto con il ricorrente, l'intenzione di applicare il CCNL Soccorso Stradale.
Ebbene, il CCNL che si è concordatamente applicato al rapporto di lavoro nel momento della stipulazione del contratto, ossia in data 2.9.2019, già si delineava nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, l'accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio era già stato stipulato ben sette anni prima, in data 2.5.2007, con efficacia dal 31.5.2005.
Valorizzando tale elemento, è pertanto documentale che il rapporto di lavoro dovesse essere regolato ex tunc dal CCNL autorimesse e noleggio. Difatti, il rinvio espresso ad un CCNL in sede di stipulazione contrattuale comporta l'implicita adesione allo stesso per come strutturato al momento della stipula del contratto, con l'implicita accettazione, anche da parte del datore di lavoro, di tutte le modifiche che lo stesso ha subito nel corso del tempo (anche, pertanto, in punto di confluenza in un altro CCNL) e di cui doveva essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza.
In altri termini, sotto il profilo attuativo temporale, all'epoca del contratto individuale risultava già operativa la confluenza nel CCNL autorimesse e noleggio per i lavoratori che avessero stipulato un contratto di lavoro in data successiva (si veda la parte iniziale dell'accordo di confluenza, prodotto all'all. 7 del ricorso: “in data 30 maggio 2005 è stato stipulato un accordo tra le parti per il superamento della previgente normativa contrattuale applicata alle Aziende rientranti nel settore del soccorso e dell'assistenza stradale con effetto dal 31.5.2005 e per l'inserimento del comparto nel più ampio riferimento contrattuale costituito dal C.C.N.L. del settore autonoleggio (….). Dal 31.5.2005 al personale assunto nelle Azienda di cui sopra è stato applicato il vigente C.C.N.L. AUTONOLEGGIO nella parte generale di settore, in attesa di definizione della parte specifica di comparto”).
L'accordo poi prosegue che in occasione del successivo incontro del 19.9.2006, salvo le materie concernenti la classificazione e l'orario di lavoro, tutta la normativa contrattuale non prevedeva particolari problematiche e, pertanto, “poteva essere applicata senza rilevanti specificazioni”, fatto salvo specifiche previsioni aziendali in fase di armonizzazione.
Diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il punto 6 dell'accordo quindi nulla toglie in punto di effettiva cogenza dell'armonizzazione contrattuale già avvenuta, perché si limita a disciplinare la necessità di salvaguardare i trattamenti economici e normativi già acquisiti del personale già in forza nelle aziende e, pertanto, risulta riferito a personale diverso dal sig. che, Pt_1 neppure all'epoca dell'accordo, era in forze alla società.
4 Ebbene, a fronte di ciò, l'istruttoria sia documentale che contabile hanno comprovato che la mancata applicazione delle disposizioni del CCNL autorimesse e noleggio nell'ambito del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente risulta essere peggiorativo, con conseguente operatività del meccanismo di cui all'art. 2077 c.c..
La consulente tecnica nominata d'ufficio, difatti, ha individuato, analogamente ai conteggi di parte prodotti in ricorso, la sussistenza di differenze retributive non solo nel livello contrattuale rivendicato dal ricorrente (livello C2), ma anche nel livello contrattuale che la stessa società resistente ritiene affine all'attività lavorativa demandata al dipendente (livello C3).
A tal riguardo, occorre sin da subito precisare che occorrerà tener conto di alcuni elementi nella quantificazione, dal momento che la consulente, con una motivazione piuttosto criptica sulla scorta dell'osservazione di parte ricorrente, ha effettuato una diversa modalità di calcolo del percepito che, oltre a non essere stata in alcun modo richiesta nell'ambito del quesito, è comunque inferiore alle stesse retribuzioni che la stessa parte ricorrente nel ricorso dichiara di aver percepito, con evidente natura dichiarativo – confessoria (si veda in proposito l'all. 11 del ricorso che viene riproposto nel corpo dell'atto, in cui vengono individuati come percepiti €. 13.628,08 a fronte della somma di €.
10.367,01 calcolata nella relazione).
Si ritiene pertanto conforme, alla luce delle esposte considerazioni, tener conto di tale quantificazione del percepito ai fini dell'individuazione delle differenze retributive, comunque di una certa rilevanza per entrambi i livelli.
Venendo alla valutazione del corretto inquadramento, è noto il cd. procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Si è difatti specificato al riguardo che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della
5 mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., n. 25306 del 2018; Cass., n. 5508 del
2024).
Sotto il profilo documentale, non risulta determinante l'accordo di confluenza (all.8) in riferimento alla classificazione del personale, dal momento che il livello riconosciuto al ricorrente, ovvero il quinto, risulta confluito documentalmente nel livello C3 (in cui vengono individuate, per quanto di interesse, le figure di “addetto soccorso” e “addetto pratiche amministrative”).
Parte ricorrente si limita ad allegare le declaratorie previste nell'originario CCNL ACI Soccorso stradale, in cui risultano distinte, appunto, la figura di “addetto soccorso” (quinto livello) e quella di
“operatore soccorso” (quarto livello, poi confluito nel livello C2).
La distinzione tra le due figure avviene nei seguenti termini:
➢ addetto soccorso: “lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con i mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda. Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevanza dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto”;
➢ operatore soccorso: “lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione ed, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”.
Dal confronto delle due declaratorie emerge che i due profili risultano distinguibili sulla scorta della natura degli adempimenti amministrativi che i lavoratori risultano chiamati a svolgere, dal momento che l'addetto soccorso si limita a compilare degli stampati con i dati relativi al servizio di soccorso effettuato, mentre l'operatore soccorso provvede agli adempimenti di natura tecnico amministrativi. Difatti, per le altre attività, entrambi i profili si occupano delle operazioni di manutenzione dei veicoli di soccorso, nonché dell'esecuzione delle operazioni di recupero, traino e trasporto con riscossione dei proventi per conto dell'azienda.
Ebbene, anche soltanto analizzando la deposizione dell'unico testimone citato dalla ricorrente, non risulta emerso quel quid pluris, nelle attività correlate all'esecuzione delle attività di Tes_1 soccorso, atto a qualificare il lavoratore nel livello superiore rivendicato, dal momento che si è limitato ad indicare che gli autisti provvedevano alla compilazione “del modulo dell'intervento effettuato
6 perché poi venisse sottoposto all'assicurazione”. I due testimoni di parte resistente, peraltro marito e figlio della legale rappresentante della società, non hanno comunque aggiunto elementi favorevoli alle ragioni del ricorrente, deputando al lavoratore unicamente l'attività compilativa di un modulo con alcuni dati (es. lo stato del veicolo) che viene poi girato all'ufficio amministrativo, che si occupa del disbrigo della relativa pratica.
Non emerge, pertanto, in alcun modo la pregnanza degli adempimenti di natura tecnico amministrativa, nell'ambito anche di una prevalenza qualificata, che consentano di ritenere il lavoratore inquadrabile nel livello ambito, motivo per cui risulta corretto l'inquadramento al quinto livello, poi confluito nel livello C3 CCNL autorimesse e noleggio.
Il ricorrente richiede, altresì, il riconoscimento di straordinari non retributivi, ovvero, retribuiti non correttamente ma inclusi nella voce indennità di trasferta.
È principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass.,
n. 5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto indica un orario giornaliero di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma senza un'effettiva individuazione dell'orario di inizio e
7 fine che consenta un'effettiva ricostruzione della giornata tipica del ricorrente, aggiungendo anche un servizio di reperibilità nel finesettimana, senza tuttavia individuare l'effettiva turnazione e quanto aggravio in termini di effettiva attività lavorativa, anche solo mediamente, comportasse;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza;
• il teste individua la sussistenza di due turni, il primo dalle 7:00 alle 19:00, ma con Tes_1 pausa pranzo (di almeno un'ora) e il secondo dalle 14:00 alle 22:00, distonici pertanto rispetto all'arco temporale di natura comunque indefinita contenuta all'interno del ricorso;
• alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla forfettizzazione dello straordinario, in assenza totale di prova delle effettive ore svolte oltre l'orario ordinario e, pertanto, del loro contenimento o meno nella voce riconosciuta.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento.
Venendo, quindi, alla quantificazione delle differenze retributive, tenuto conto dei suesposti rilievi in punto di metodologia di conteggio di quanto percepito alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di conteggi.
Le spettanze del ricorrente devono essere quindi quantificate in €. 2.232,26 (€. 15.860,34, pari all'importo spettante calcolato dal CTU - €. 13.628,08 pari al percepito di cui ai conteggi nel ricorso), somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della lite fra le parti nella misura della metà. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza in virtù del valore della causa e delle questioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con riconoscimento diretto in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della resistente sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a RO
, per le causali di cui alla motivazione, la somma di €. 2.232,26, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per RO
l'intero in €. 5.388,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria, pari ad €. 2.694,00 oltre accessori); compensa l'ulteriore metà tra le parti. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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