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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 461/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 461/2023 R.G.
PROMOSSA DA
quale mandataria di (CF. Parte_1 Parte_2
) ), con il patrocinio dell'avv. BANCHIERI MARCO;
P.IVA_1 P.IVA_2
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
INDELLI FILIPPO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 97/2023, il Tribunale di AR, decidendo, nel contraddittorio delle parti, la controversia instaurata nel gennaio 2022 da nei Controparte_1 confronti di quale mandataria di dichiarava Parte_1 Parte_2 prescritto il diritto di credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti.
Ordinava, pertanto, la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà della iscritte dalla Cassa di PA di Controparte_1
OV e VI, che aveva ceduto il proprio credito alla convenuta società di cartolarizzazione.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello quale mandataria di Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previe le declaratorie del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 97/2023, Rep. 165/2023 emessa ex art.281 sexies cpc, dal Tribunale di
AR, in data 8 febbraio 2023, così pronunciare:
- accogliere, per tutti i motivi esposti, il presente appello e, per l'effetto, riformare, con riferimento ai capi e punti indicati nel presente atto, la sentenza appellata n.
97/2023, Rep. 165/2023, emessa ex art.281 sexies cpc, dal Tribunale di AR –
G.I. dr. Mauro Martinelli – nel procedimento di primo grado RG n. 114/2022, in data 8 febbraio 2023,
- per l'effetto, in accoglimento di quanto dedotto nel presente atto, revocare la sentenza impugnata primariamente nella parte in cui contiene l'ordine di cancellazione delle ipoteche sui beni immobili di proprietà della società
[...]
iscritte dalla Cassa di PA di OV e VI, accogliendo Controparte_1 le seguenti conclusioni nel merito,
- accertare e dichiarare l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito vantato da nei confronti di per cui è Parte_2 Controparte_1 causa e, per l'effetto, accertare il diritto di credito medesimo, respingendo ogni domanda così come proposta dalla società Controparte_1
- per l'effetto confermare il legittimo diritto della società creditrice a procedere alla realizzazione del proprio credito, - con rifusione delle spese e compensi, oltre alla rifusione delle spese generali, CPA ed Iva come per legge, per entrambi i gradi di giudizio>.
*
Resisteva l'appellata società, formulando le seguenti conclusioni:
<dichiarare l'invalidità e nullità dell'atto di citazione appello comunque < i>
rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile e comunque infondata, essendo il credito dell'appellante estinto e comunque prescritto, previo accoglimento, se del caso, di tutte le ragioni svolte in prime cure, non accolte o ritenute assorbite dal
Giudice di primo grado>.
*
Precisate le conclusioni, richiamando integralmente le conclusioni degli atti introduttivi, sopra trascritte, la causa veniva assunta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 23.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare sollevata da con la CP_1 comparsa di costituzione, lamentando la nullità della citazione in appello, perché non contenente l'avvertimento, da ultimo previsto dall'art. 163 cpc, e che legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato>.
2)L'eccezione va rigettata, proprio in considerazione della regolare costituzione di
, che sana il vizio in esame, a fronte della chiara previsione dell'art. 164, CP_1 terzo comma, c.p.c.
3)Va, ora, ricostruita, per esigenze di chiarezza, la scaturigine del procedimento come segue.
Nel giugno del 1999 venne stipulato un contratto di mutuo ipotecario tra la Cassa di
PA di OV e VI SP e l'Immobiliare Costanza di ER AO e
MI GR e C. s.a.s.
Nel novembre 2005 Immobiliare Costanza di ER AO e MI DO &
C. vendeva ad che si accollava il mutuo, gli immobili ipotecati. CP_2 Nel novembre 2008 vendeva a che si accollava il CP_2 Controparte_3 mutuo, gli immobili ipotecati.
Nel novembre 2011 vendeva ad che Controparte_3 CP_1 Controparte_1 si accollava il mutuo, gli immobili ipotecati.
Nel giugno 2019, nella suindicata qualità, notificava atto di Parte_1 precetto a GR ER AO, GR MI e , già soci della Parte_3 summenzionata società, frattanto dichiarata fallita e cancellata dal Registro delle
Imprese, intimandogli il pagamento di € 392.109,54 oltre interessi.
L'atto di precetto veniva notificato anche ad divenuta Controparte_1 frattanto proprietaria degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo.
Nel dicembre 2019 veniva eseguito il pignoramento di tali immobili nei confronti di ex art. 602 cpc. CP_1
proponeva opposizione ex art. 615 cpc. CP_1
Con sentenza n. 694/2021, non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di
AR accoglieva tale opposizione, dichiarando che non aveva Parte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata contro , non riconoscendo la CP_1 natura di titolo esecutivo all'atto pubblico di mutuo, posto a fondamento del precetto.
4) Una volta passata in giudicato tale sentenza, con atto di citazione del gennaio
2022, instaurava il procedimento, definito con l'impugnata sentenza, che CP_1 riconosceva la prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, a seguito di accollo ed ordinava la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili di proprietà della iscritte dalla Cassa di PA di OV e VI. Controparte_1
5)Va, a questo punto, riportato, come segue, il nucleo centrale della motivazione con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione a precetto, riconoscendo l'intervenuta prescrizione del credito:
<dalla insorgenza del debito – certamente riconducibile all'atto di vendita 18 novembre 2011 con accollo esterno non risulta essere mai stato interrotto il termine decennale. < i>
Parte convenuta ha ripetutamente affermato l'infondatezza della eccezione, ricollegando l'effetto interruttivo all'atto di precetto del 15 ottobre 2019. Tuttavia l'atto di precetto – cui è seguita l'azione esecutiva sui beni della attrice – non è stato notificato alla “ quale debitrice, ma Controparte_1 esclusivamente quale proprietaria dei beni poi sottoposti ad esecuzione forzata.
Nel corpus dell'atto, l'intimazione di pagamento e il precetto sono stati rivolti esclusivamente alla “Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR &
C.” nonché a ER AO GR, MI GR e Parte_3 avvisando la “ che in difetto di pagamento da parte Controparte_1 della Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR & C.” nonché a
ER AO GR, MI GR e si sarebbe proceduto Parte_3 alla esecuzione forzata nei confronti dei beni di sua proprietà.
Posto che l'atto con effetto di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione
è atto recettizio che richiede una intimazione o richiesta di pagamento al debitore – nella fattispecie al condebitore solidale – l'atto di precetto ha prodotto effetto solo nei confronti della Immobiliare “Costanza di ER AO e MI GR &
C.” nonché a ER AO GR, MI GR e ma non Parte_3 anche della odierna attrice.
Né l'inizio della azione esecutiva – dichiarata inammissibile dal GE – può assumere una valenza di atto di costituzione in mora, essendo stata promossa nei confronti di altri soggetti sui beni di proprietà della odierna attrice.
Non essendovi ulteriore prova di atti interruttivi della prescrizione l'eccezione deve essere accolta>.
6)Parte appellante, diffusamente argomentando, lamenta come erroneamente il primo giudice non avesse riconosciuto efficacia interruttiva né all'atto di precetto, né all'atto di pignoramento.
7) Il motivo va accolto, non prima di aver rilevato come l'interruzione possa essere dichiarata dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Si confronti al riguardo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
15661/2005, secondo cui Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione>.
8)Evidenziata la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione, deve evidenziarsi come risulti in atti:
-che si è accollata il debito scaturente dal contratto di mutuo stipulato CP_1 dalla Cassa di PA di OV e VI con la l'Immobiliare Costanza di ER
AO e MI GR e C. s.a.s.;
-che l'atto di precetto della Intum è stato notificato alla suindicata mutuataria prima del decorso del termine decennale di prescrizione.
9)A fronte delle suindicate circostanze, deve riconoscersi, ex art. 1310 c.p.c.,
l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti di coobbligata in CP_1 solido con l'Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR e C. s.a.s. ex art. 1273 c.c., venendo in rilievo, pacificamente, un accollo esterno, come affermato dal primo giudice, con argomentazioni non censurate col gravame incidentale e, peraltro, pienamente condivise dal collegio.
10)Riconosciuta l'intervenuta interruzione della prescrizione, deve esaminarsi l'appello incidentale condizionato, avanzato tempestivamente da avente CP_1 ad oggetto il punto di motivazione con il quale il primo giudice ha escluso l' estinzione del credito, scaturente dall'accollo da parte di , quale CP_1
<conseguenza dell'omologazione del concordato con assunzione presentato dalla < i>
“ >, in forza di tre motivazioni alternative, fra le quali appare Controparte_3 tranciante quella fondata sull'art. 135, comma secondo, L. fall., secondo cui, anche dopo la omologazione del concordato fallimentare “i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso>.
11)Con l'unico motivo avanzato, parte appellante osserva, con riguardo specifico a tale motivazione, che la banca non aveva mai dichiarato di volersi avvalere dell'accollo.
12)Il motivo è infondato, posto che l'accollo a efficacia esterna configura un vero e proprio contratto a favore di terzo.
Ed invero rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria a fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato > (cfr. Cass. n.
38225/2021).
13)Tirando le fila di quanto sin qui esposto, va dunque rigettato l'appello incidentale ed accolto l'appello principale, con conseguente rigetto delle domande attoree e riconoscimento del credito, erroneamente ritenuto prescritto dal primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da e Pt_1 riproposta col gravame.
14) L'importo di tale credito è quello indicato nel suindicato atto di precetto, non contestato da , ivi specificatamente indicata come CP_1 accollante>, nonostante l'intimazione sia stata effettuata nei confronti della mutuataria e dei suoi soci.
15)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 461/2023
R.G., rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:
-rigetta le domande attoree;
-accerta il diritto di credito di parte appellante nei confronti di
[...] avente ad oggetto l'importo di € 391.704,54, oltre interessi da Controparte_1 conteggiare, al tasso contrattualmente previsto, dalla data del 20 marzo 2019;
-revoca l'ordine di cancellazione delle ipoteche di cui alla riformata sentenza;
-condanna alla refusione, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 14.000 per il primo grado ed in € 16.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 461/2023 R.G.
PROMOSSA DA
quale mandataria di (CF. Parte_1 Parte_2
) ), con il patrocinio dell'avv. BANCHIERI MARCO;
P.IVA_1 P.IVA_2
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
INDELLI FILIPPO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 97/2023, il Tribunale di AR, decidendo, nel contraddittorio delle parti, la controversia instaurata nel gennaio 2022 da nei Controparte_1 confronti di quale mandataria di dichiarava Parte_1 Parte_2 prescritto il diritto di credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti.
Ordinava, pertanto, la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà della iscritte dalla Cassa di PA di Controparte_1
OV e VI, che aveva ceduto il proprio credito alla convenuta società di cartolarizzazione.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello quale mandataria di Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previe le declaratorie del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 97/2023, Rep. 165/2023 emessa ex art.281 sexies cpc, dal Tribunale di
AR, in data 8 febbraio 2023, così pronunciare:
- accogliere, per tutti i motivi esposti, il presente appello e, per l'effetto, riformare, con riferimento ai capi e punti indicati nel presente atto, la sentenza appellata n.
97/2023, Rep. 165/2023, emessa ex art.281 sexies cpc, dal Tribunale di AR –
G.I. dr. Mauro Martinelli – nel procedimento di primo grado RG n. 114/2022, in data 8 febbraio 2023,
- per l'effetto, in accoglimento di quanto dedotto nel presente atto, revocare la sentenza impugnata primariamente nella parte in cui contiene l'ordine di cancellazione delle ipoteche sui beni immobili di proprietà della società
[...]
iscritte dalla Cassa di PA di OV e VI, accogliendo Controparte_1 le seguenti conclusioni nel merito,
- accertare e dichiarare l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito vantato da nei confronti di per cui è Parte_2 Controparte_1 causa e, per l'effetto, accertare il diritto di credito medesimo, respingendo ogni domanda così come proposta dalla società Controparte_1
- per l'effetto confermare il legittimo diritto della società creditrice a procedere alla realizzazione del proprio credito, - con rifusione delle spese e compensi, oltre alla rifusione delle spese generali, CPA ed Iva come per legge, per entrambi i gradi di giudizio>.
*
Resisteva l'appellata società, formulando le seguenti conclusioni:
<dichiarare l'invalidità e nullità dell'atto di citazione appello comunque < i>
rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile e comunque infondata, essendo il credito dell'appellante estinto e comunque prescritto, previo accoglimento, se del caso, di tutte le ragioni svolte in prime cure, non accolte o ritenute assorbite dal
Giudice di primo grado>.
*
Precisate le conclusioni, richiamando integralmente le conclusioni degli atti introduttivi, sopra trascritte, la causa veniva assunta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 23.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare sollevata da con la CP_1 comparsa di costituzione, lamentando la nullità della citazione in appello, perché non contenente l'avvertimento, da ultimo previsto dall'art. 163 cpc, e che legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato>.
2)L'eccezione va rigettata, proprio in considerazione della regolare costituzione di
, che sana il vizio in esame, a fronte della chiara previsione dell'art. 164, CP_1 terzo comma, c.p.c.
3)Va, ora, ricostruita, per esigenze di chiarezza, la scaturigine del procedimento come segue.
Nel giugno del 1999 venne stipulato un contratto di mutuo ipotecario tra la Cassa di
PA di OV e VI SP e l'Immobiliare Costanza di ER AO e
MI GR e C. s.a.s.
Nel novembre 2005 Immobiliare Costanza di ER AO e MI DO &
C. vendeva ad che si accollava il mutuo, gli immobili ipotecati. CP_2 Nel novembre 2008 vendeva a che si accollava il CP_2 Controparte_3 mutuo, gli immobili ipotecati.
Nel novembre 2011 vendeva ad che Controparte_3 CP_1 Controparte_1 si accollava il mutuo, gli immobili ipotecati.
Nel giugno 2019, nella suindicata qualità, notificava atto di Parte_1 precetto a GR ER AO, GR MI e , già soci della Parte_3 summenzionata società, frattanto dichiarata fallita e cancellata dal Registro delle
Imprese, intimandogli il pagamento di € 392.109,54 oltre interessi.
L'atto di precetto veniva notificato anche ad divenuta Controparte_1 frattanto proprietaria degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo.
Nel dicembre 2019 veniva eseguito il pignoramento di tali immobili nei confronti di ex art. 602 cpc. CP_1
proponeva opposizione ex art. 615 cpc. CP_1
Con sentenza n. 694/2021, non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di
AR accoglieva tale opposizione, dichiarando che non aveva Parte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata contro , non riconoscendo la CP_1 natura di titolo esecutivo all'atto pubblico di mutuo, posto a fondamento del precetto.
4) Una volta passata in giudicato tale sentenza, con atto di citazione del gennaio
2022, instaurava il procedimento, definito con l'impugnata sentenza, che CP_1 riconosceva la prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, a seguito di accollo ed ordinava la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili di proprietà della iscritte dalla Cassa di PA di OV e VI. Controparte_1
5)Va, a questo punto, riportato, come segue, il nucleo centrale della motivazione con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione a precetto, riconoscendo l'intervenuta prescrizione del credito:
<dalla insorgenza del debito – certamente riconducibile all'atto di vendita 18 novembre 2011 con accollo esterno non risulta essere mai stato interrotto il termine decennale. < i>
Parte convenuta ha ripetutamente affermato l'infondatezza della eccezione, ricollegando l'effetto interruttivo all'atto di precetto del 15 ottobre 2019. Tuttavia l'atto di precetto – cui è seguita l'azione esecutiva sui beni della attrice – non è stato notificato alla “ quale debitrice, ma Controparte_1 esclusivamente quale proprietaria dei beni poi sottoposti ad esecuzione forzata.
Nel corpus dell'atto, l'intimazione di pagamento e il precetto sono stati rivolti esclusivamente alla “Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR &
C.” nonché a ER AO GR, MI GR e Parte_3 avvisando la “ che in difetto di pagamento da parte Controparte_1 della Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR & C.” nonché a
ER AO GR, MI GR e si sarebbe proceduto Parte_3 alla esecuzione forzata nei confronti dei beni di sua proprietà.
Posto che l'atto con effetto di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione
è atto recettizio che richiede una intimazione o richiesta di pagamento al debitore – nella fattispecie al condebitore solidale – l'atto di precetto ha prodotto effetto solo nei confronti della Immobiliare “Costanza di ER AO e MI GR &
C.” nonché a ER AO GR, MI GR e ma non Parte_3 anche della odierna attrice.
Né l'inizio della azione esecutiva – dichiarata inammissibile dal GE – può assumere una valenza di atto di costituzione in mora, essendo stata promossa nei confronti di altri soggetti sui beni di proprietà della odierna attrice.
Non essendovi ulteriore prova di atti interruttivi della prescrizione l'eccezione deve essere accolta>.
6)Parte appellante, diffusamente argomentando, lamenta come erroneamente il primo giudice non avesse riconosciuto efficacia interruttiva né all'atto di precetto, né all'atto di pignoramento.
7) Il motivo va accolto, non prima di aver rilevato come l'interruzione possa essere dichiarata dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Si confronti al riguardo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
15661/2005, secondo cui Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione>.
8)Evidenziata la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione, deve evidenziarsi come risulti in atti:
-che si è accollata il debito scaturente dal contratto di mutuo stipulato CP_1 dalla Cassa di PA di OV e VI con la l'Immobiliare Costanza di ER
AO e MI GR e C. s.a.s.;
-che l'atto di precetto della Intum è stato notificato alla suindicata mutuataria prima del decorso del termine decennale di prescrizione.
9)A fronte delle suindicate circostanze, deve riconoscersi, ex art. 1310 c.p.c.,
l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti di coobbligata in CP_1 solido con l'Immobiliare Costanza di ER AO e MI GR e C. s.a.s. ex art. 1273 c.c., venendo in rilievo, pacificamente, un accollo esterno, come affermato dal primo giudice, con argomentazioni non censurate col gravame incidentale e, peraltro, pienamente condivise dal collegio.
10)Riconosciuta l'intervenuta interruzione della prescrizione, deve esaminarsi l'appello incidentale condizionato, avanzato tempestivamente da avente CP_1 ad oggetto il punto di motivazione con il quale il primo giudice ha escluso l' estinzione del credito, scaturente dall'accollo da parte di , quale CP_1
<conseguenza dell'omologazione del concordato con assunzione presentato dalla < i>
“ >, in forza di tre motivazioni alternative, fra le quali appare Controparte_3 tranciante quella fondata sull'art. 135, comma secondo, L. fall., secondo cui, anche dopo la omologazione del concordato fallimentare “i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso>.
11)Con l'unico motivo avanzato, parte appellante osserva, con riguardo specifico a tale motivazione, che la banca non aveva mai dichiarato di volersi avvalere dell'accollo.
12)Il motivo è infondato, posto che l'accollo a efficacia esterna configura un vero e proprio contratto a favore di terzo.
Ed invero rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria a fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato > (cfr. Cass. n.
38225/2021).
13)Tirando le fila di quanto sin qui esposto, va dunque rigettato l'appello incidentale ed accolto l'appello principale, con conseguente rigetto delle domande attoree e riconoscimento del credito, erroneamente ritenuto prescritto dal primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da e Pt_1 riproposta col gravame.
14) L'importo di tale credito è quello indicato nel suindicato atto di precetto, non contestato da , ivi specificatamente indicata come CP_1 accollante>, nonostante l'intimazione sia stata effettuata nei confronti della mutuataria e dei suoi soci.
15)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 461/2023
R.G., rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:
-rigetta le domande attoree;
-accerta il diritto di credito di parte appellante nei confronti di
[...] avente ad oggetto l'importo di € 391.704,54, oltre interessi da Controparte_1 conteggiare, al tasso contrattualmente previsto, dalla data del 20 marzo 2019;
-revoca l'ordine di cancellazione delle ipoteche di cui alla riformata sentenza;
-condanna alla refusione, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 14.000 per il primo grado ed in € 16.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina