Articolo 2 della Legge 17 aprile 1989, n. 134
Articolo 1Articolo 3
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23 aprile 1989
Art. 2. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , sono aggiunti i seguenti:
"L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma precedente puo' disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumita' personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ".
Nota all'art. 2:
Per il testo vigente dell' art. 11 della legge n. 354/1975 e dell' art. 385 del codice penale si veda nelle note al titolo.
Entrata in vigore il 23 aprile 1989
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