Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1690 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1690 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VISENTIN CLAUDIA , come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. LUCCHIN STEFANIA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
CONCLUSIONI congiunte rese per la udienza cartolare del 6.2.25
“1) Pronunciare la separazione personale dei IGnori e autorizzando Parte_1 CP_1
i coniugi a vivere separati.
2) Disporre l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i Persona_1
genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Sintanto che il padre non reperirà un alloggio autonomo ed idoneo ad ospitare la figlia nell'esercizio del diritto di visita, le parti concordano che il IGnor potrà tenere con sé tre pomeriggi a settimana (per due CP_1 Per_1
ore e mezzo) al suo rientro dal lavoro, prelevando la bambina dalla ex casa coniugale o dei nonni materni quando la madre ha il turno pomeridiano di lavoro, (indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 20.30) ed un giorno ogni fine settimana, il sabato o la domenica, da concordare con la madre.
1
conto dei turni di lavoro della RA , cercando di incontrare la bambina nei pomeriggi in Pt_1 cui la moglie avrà il turno di lavoro, sempre che tale soluzione sia compatibile anche con il lavoro dello stesso IGnor . A seguito del reperimento da parte del convenuto di idonea abitazione CP_1
che consenta a quest'ultimo di ospitare la figlia, l'orario e le modalità di visita del padre alla bambina saranno invece organizzate nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana al rientro dal lavoro, prelevandola dall'abitazione ex coniugale o dei nonni materni quando la madre ha il turno pomeridiano di lavoro un fine settimana ogni quindici giorni, tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di
Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando una volta con la madre ed una volta con il padre le giornate di Natale e quelle di Pasqua e così le altre festività previste da calendario
(es. 25 aprile, 1 novembre, 8 dicembre, 2 giugno). Nei giorni predetti il padre terrà con sé la bambina fino alla cena, in seguito la riaccompagnerà dalla madre verso le 20.30/21.00, o comunque all'orario di rientro della madre nei giorni in cui la stessa sarà di turno al lavoro pomeridiano. I pernotti presso il padre cominceranno a partire dal compimento dei tre anni di . Nella determinazione dei Per_1
giorni in cui il IGnor terrà con sé la figlia si terrà conto dei turni lavorativi della RA CP_1 Pt_1
e degli impegni lavorativi dello stesso IGnor . CP_1
3) Il IGnor corrisponderà alla RA la somma mensile di € 300,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia minore;
detta somma sarà versata sul conto corrente Per_1
bancario intestato alla RA . Si dà atto che il IGnor acconsente a che la RA Pt_1 CP_1
continui a percepire integralmente (e dunque anche per la quota spettante al primo) Pt_1
l'assegno unico per la figlia minore e ogni altro emolumento e/o indennità che dovesse essere corrisposta dagli enti previdenziali. Il IG. contribuirà inoltre nella misura del 50% nelle spese CP_1 straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
a tale riguardo i coniugi fanno rinvio al protocollo in uso presso questo Tribunale, quanto alla qualificazione ed alla regolamentazione delle spese. Attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
4) I coniugi si danno atto di essere consapevoli delle reciproche diversità di cultura e di nulla opporre a che la figlia possa conoscerle o entrare in contatto con entrambe le realtà; Per_1
5) La casa coniugale sita in Campodarsego (PD) via Caltana n. 196 int.1 verrà assegnata alla RA
. Con riguardo alla casa coniugale, sita in Campodarsego (PD) via Caltana n. 196 i Parte_1
coniugi concordano nel riassetto dei reciproci rapporti patrimoniali, sì che il SI. si impegna a CP_1
cedere alla moglie, che si impegna ad accettarla, e a titolo gratuito, la propria quota di proprietà della casa coniugale. A far data dal corrente mese di luglio 2024 la RA provvederà in via Pt_1
esclusiva al pagamento integrale della rata del mutuo, esonerando il coniuge da tale impegno,
2 mentre il IGnor si impegna sin d'ora a trasferire alla RA la propria Parte_2 Pt_1
quota immobiliare relativa all'abitazione coniugale sita in Campodarsego (PD), via Caltana n. 196, int.1 con annesso garage e quota condominiale di giardino così come indicato nell'atto di compravendita allegato quale doc. 6 fascicolo parte ricorrente, alla condizione che la RA Pt_1
proceda all'accollo del mutuo contratto da entrambi i coniugi con Credité Agricole, in occasione dell'acquisto della casa coniugale. Il rogito dovrà avvenire alla data che sarà indicata dalla SI.ra e comunque entro e non oltre il 31/07/2025. In caso di rifiuto a cedere la propria quota Parte_1
di immobile da parte del SI. , la SI.ra potrà chiedere il pagamento delle rate di mutuo CP_1 Pt_1
a carico dell'ex coniuge avendo diritto a recuperare anche le somme versate per suo conto dal rilascio della casa coniugale.”
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio civile il CP_1
03/07/2020 in Vigonovo (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie C, Ufficio 1, anno 2020 .
Dalla loro unione nasceva la figlia il 05/06/2022 a Padova (PD). Persona_1
In data 3.04.2024 la IG.ra depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella rappresentava che il marito aveva perso ogni affettività nei sui confronti,
assumendo altresì, negli ultimi mesi, caratteri piuttosto evidenti di totale disinteresse non solo verso di lei, ma anche nei confronti della figlia. Inoltre, ella deduceva di essere a conoscenza delle frequentazioni del marito con alcune prostitute, ma di non averglielo ancora rivelato, poiché temeva reazioni aggressive e sconsiderate da parte dello stesso, paure alimentate dal fatto che, dopo avergli manifestato la sola volontà di volersi separare, egli aveva minacciato di sottrarle la bambina e farla sparire.
Pertanto, temendo seriamente che il marito potesse fare del male alla figlia per vendicarsi, così come già minacciato, ed eccependo la pericolosità dello stesso,
anche in considerazione della cultura del suo paese d'origine e del pregiudizio che
3 la sua presenza avrebbe potuto comportare a una crescita sana, serena ed equilibrata della figlia formulava, nel merito, le seguenti conclusioni: Per_1
“A) In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del SI. , in forza del disposto di cui Parte_3
all'art. 473-bis. 15 c.p.c., emettere nei suoi confronti un provvedimento di immediato allontanamento dalla casa coniugale atteso il pregiudizio ed il pericolo che tale permanenza può comportare sulla minore con sospensione immediata del diritto di visita alla bambina Persona_1 fissando apposita udienza per la loro conferma
B) In via principale: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 Parte_3
2) affido super esclusivo della figlia alla SI.ra , con collocamento e residenza Per_1 Parte_1
anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla Per_1 salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre , tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
3) Assegnazione della casa familiare alla madre che ivi abiterà con la figlia disponendo Per_1
l'allontanamento del SI. anche ai sensi dell'art. 333 c.c. CP_1
4) Alcun diritto di visita della minore al padre se non previo accertamento delle sue capacità Per_1
genitoriali attraverso l'esperimento di una CTU, e/o il positivo superamento di un percorso volto ad acquisire consapevolezza sui doveri incombenti su di lui in qualità di padre nei confronti della figlia o al più che padre e figlia possano avere solo incontri in ambiente protetto;
5) Riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia da parte del SI. Per_1 [...]
nei confronti della SI.ra che si quantifica nella somma di € 450,00 o nella CP_1 Parte_1
diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
6) Competenze di lite integralmente rifuse.
Si chiede in ogni caso procedimento di urgenza stante le circostanze di cui in narrativa”.
Il Giudice, dunque, letto il ricorso per la separazione depositato dalla ricorrente, in data 5.04.2024 emetteva ordinanza ex art. 473 bis 15 cpc, disponendo quanto segue:
“autorizza il procuratore attoreo a produrre in cancelleria la registrazione delle minacce, per consentirne l'esame a questo giudice e alle Forze dell'Ordine.
Ritenuto che
i timori della ricorrente meritino considerazione,
- dispone che il nucleo familiare sia preso in carico quanto prima dai Servizi sociali competenti per territorio, affinchè accompagnino fin da subito, in vista della notifica del ricorso di separazione, le dinamiche familiari che interessano la ricorrente e la minore, spiegandone le ragioni al marito e
4 fornendo allo stesso il supporto psicologico e di mediazione culturale per superarle serenamente;
i
SS dovranno riferire quanto prima a questo Giudice se appaiano sussistere i presupposti per perseguire proficuamente il percorso di mediazione o se il padre potrebbe porre in essere le condotte lamentate dalla madre.
- Dispone che il ricorso sia trasmesso alla stazione dei CC competente per territorio rispetto al luogo di residenza della famiglia, perché procedano ai dovuti accertamenti rispetto ai fatti ivi narrati, relazionandone quanto prima a questo Giudice e alla Procura della Repubblica presso questo
Tribunale Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Servizi Sociali competenti per territorio, alla stazione dei CC competente per territorio rispetto al luogo di residenza della famiglia e alla Procura Per_ della Repubblica presso questo Tribunale (alla c.a. del dr oordinatore del gruppo fasce deboli).
Riserva ogni valutazione sul richiesto allontanamento del padre dalla casa familiare e dalla minore all'esito delle informazioni fornite dai CC e dai Servizi Sociali”.
In seguito, in data 27.05.2024 si costituiva il IG. , aderendo alla CP_1
domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, contestando quanto ex adverso dedotto e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei IGnori e autorizzando Parte_1 CP_1
ciascuno a vivere separati.
2) La figlia minore , nata il [...], sarà affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di tenerla con sé tre giorni a settimana al rientro dal lavoro, un fine settimana ogni quindici giorni, tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando una volta con la madre ed una volta con il padre le giornate di Natale e quelle di Pasqua e così le altre festività previste da calendario (es. 25 aprile, 1 novembre, 8 dicembre, 2 giugno).
3) Disporre che il IGnor corrisponda alla RA la somma mensile Parte_2 Parte_1
di € 250,00 anche a titolo di mantenimento della figlia minore , da versarsi sul conto corrente Per_1 bancario attivo presso Credité Agricole, utilizzato dalle parti per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare. Darsi atto, inoltre, che IGnor acconsente a che la RA CP_1
continui a percepire integralmente (e dunque anche per la quota spettante allo stesso Pt_1
convenuto) l'assegno unico per la figlia minore, di importo mensile di circa 360,00 euro. Attesa
l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
4)Assegnare alla RA l'abitazione familiare sita a Sant'Andrea di Campodarsego Parte_1
(PD).
5 5) Disporre che il nominativo della minore venga inserito nel passaporto di entrambi i Persona_1
genitori.
In ogni caso: Spese ed onorari di lite integralmente rifusi”.
In vista dell'udienza del 27.06.2024, il Consultorio Familiare di Vigonza, dopo aver effettuato gli opportuni interventi, relazionava nei seguenti termini: “la coppia genitoriale riesce a garantire a una routine abbastanza stabile e strutturata, Per_1
compatibilmente con l'attività lavorativa su turni della IG.ra , e con il supporto dei membri CP_2 del contesto familiare di riferimento di quest'ultima. Si sono osservate versioni discordanti circa alcuni fatti riferiti, e anche in merito al pensiero educativo, al ruolo genitoriale e all'attuale gestione di , con reciproche recriminazioni. Pare che entrambi i genitori, con modalità diverse, Per_1
abbiano difficoltà nell'elaborare la separazione. Il IG. si è dichiarato sorpreso dalla richiesta CP_1
della IG.ra di concludere definitivamente la loro relazione: sembrerebbe intenzionato a lasciar la casa familiare, ma ritiene di avere più difficolta rispetto ad altri nell'individuazione di una nuova soluzione abitativa, anche per ragioni economiche: riferisce infatti di continuare a contribuire al sostentamento, con l'invio di denaro, della propria famiglia d'origine (in particolar modo la madre e il figlio undicenne, avuto da precedente relazione, che vive con il nonno paterno in Senegal). Le condotte lamentate dalla IG.ra sembrano, a quanto raccontano, l'esito di una fase conflittuale tra i due. Il padre di nega frequentazioni con altre donne e non ha fatto cenno al desiderio o Per_1
alla possibilità di tornare a vivere nel proprio paese d'origine. In riferimento alle reazioni dell'ex riportate dalla IG.ra , il IG. riferisce di essersi sentito provocato e di aver reagito in CP_2 CP_1
modo scomposto come forma reattiva”.
Alla predetta udienza, comparivano entrambe le parti. La ricorrente deduceva che il marito viveva ancora con lei e la figlia nella casa coniugale di comproprietà;
inoltre, ella manifestava la preoccupazione che il marito le potesse sottrarre la bambina e, pertanto, si opponeva fermamente al rilascio del passaporto per la minore.
Quindi, il Giudice, con ordinanza del 14.07.2024, emetteva provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc così disponendo:
1) I rapporti tra i coniugi e con la minore saranno regolati come da condizioni indicate dai genitori nelle note depositate in vista della udienza del 9.7.24;
2) Dispone che prosegue l'intervento dei servizi sociali del Consultorio familiare di Vigonza con presa in carico del nucleo familiare nel suo complesso con compiti di vigilanza e supporto del minore nel suo percorso di crescita nonchè dei genitori, affinchè proseguano il percorso di sostegno alla
6 bigenitorialità, invitando i servizi a relazionare sulla attività svolta e le problematiche riscontrate e risolte con una relazione da depositarsi entro il 15.1.25.
3) Non ammette le prove capitolare per generiche e/o irrilevanti e/o contenenti giudizi
4) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In pari data, il giudice pronunciava altresì sentenza sullo status.
In seguito, con relazione del 17.1.2025, il Consultorio Familiare di Vigonza riferiva che, pur nel persistere di alcune incomprensioni, i coniugi “hanno saputo trovare delle soluzioni di buon senso a beneficio della figlia”, la quale ad oggi pare relazionarsi in modo affettuoso “con entrambi i genitori che riconosce come legami IGnificativi e di riferimento”,
concludendo nei seguenti termini:
“in considerazione della distensione comunicativa e del riavvicinamento relazionale tra i genitori, si ritiene che la coppia genitoriale sia attualmente in grado di trovare accordi nella cura e nella gestione della bambina, e si coordini con sufficiente autonomia, tanto da non necessitare ulteriore monitoraggio da parte del Servizio”.
In occasione dell'udienza cartolare del 6.02.2025, le parti depositavano in via telematica memorie rassegnando conclusioni condivise in ordine alle condizioni della separazione, come riportato in epigrafe;
il Giudice, dunque, preso atto delle stesse, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (il ricorrente è domiciliato, la convenuta vi risiede).
7 Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del ConIGlio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, che precisa che il Parte_4
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del ConIGlio del 25 giugno 2019, perché i coniugi risiedono in Italia;
viene applicata la legge italiana in difetto di scelta di diversa normativa da parte dei coniugi.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
8 delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del ConIGlio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
9 particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, va precisato che la domanda di separazione ha già trovato accoglimento con sentenza 1280/24; resta da decidere sulle condizioni della separazione.
Nel presente giudizio la moglie aveva dedotto un atteggiamento di aggressività
da parte del marito, che la avrebbe minacciata di portare via la bambina per farla sparire.
A seguito dell'intervento dei servizi sociali, che hanno di fatto compiuto una opera di mediazione anche culturale, la situazione di conflittualità appare in buona parte superata, tanto che i SS riferiscono di una sopravvenuta distensione
comunicativa e del riavvicinamento relazionale tra i genitori
Dalla lettura delle condizioni prospettate congiuntamente dalle parti non si ravvisano elementi di criticità, a riprova della sopravvenuta distensione;
la minaccia di portare via la bambina (che pure ha giustificato l'emissione del provvedimento in via d'urgenza), appare rientrata ed in ogni caso, alla luce della rapidità con la quale i coniugi si sono riappacificati con riferimento alle condizioni della separazione, verosimilmente non era accompagnata dalla effettiva volontà di fare danno, ma era espressione di un malessere contingente connesso con la fase della separazione (come peraltro considerato dai SS).
10 Le conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare, così
come riportate in epigrafe, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse morale e materiale della minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese di lite compensate tra le parti, in considerazione dei raggiunti accordi.
P.Q.M.
1. Con riferimento alla separazione personale tra e Parte_1 [...]
, provvede in conformità ai punti nn.
1-5 delle conclusioni riportate CP_1
in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte;
2. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 18/02/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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