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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 754/2023 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Pietro SIVIGLIA
Ricorrente contro
Controparte_1 ott. AL CE e dott. Nicola MALARA
[...]
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.2.2023, Parte_1 adiva in giudizio il , chiedendo che il Tribunale accertasse Controparte_1
e dichiarasse l'illegittimità con cui il Dirigente dell aveva Controparte_2 disposto l'esclusione della stessa dalla graduatoria A027, seconda fascia delle Graduatorie
Provinciali per le supplenze della Provincia di Reggio Calabria per il biennio 2022-2024 e la revoca del contratto stipulato il 19.9.2022, con conseguente condanna del al CP_1 reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie, al riconoscimento del punteggio perduto ed al pagamento delle retribuzioni che avrebbe maturato in forza di tale contratto;
in particolare sosteneva che la laurea in ingegneria gestionale conseguita il 17.7.2001 -unitamente al pacifico possesso di 24 CFU- le costituisse un valido titolo di accesso alla classe di concorso
A027 sopra citata, per cui male aveva fatto l'Amministrazione ad escluderla dalle GPS e a revocare il contratto de quo, con le conseguenze di legge;
- che si costituiva il , contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
1 Premesso che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche, punctum pruriens della vicenda è verificare se la laurea conseguita dalla docente fosse titolo idoneo per l'inserimento in seconda fascia delle GPS e la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato quale docente supplente nella classe di concorso A027.
Ritiene il Tribunale, in proposito, di aderire alla migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App.
Catanzaro n°1182/2023 e, nello stesso senso, C. App. Napoli n°107/2024), secondo cui “la materia della ripartizione degli insegnamenti in classi di concorso e dei relativi titoli di accesso
è disciplinata dal D.M. 259/17, il quale ha apportato modifiche ed integrazioni al precedente
DPR 19/16 con cui era stata già attuata una razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.
Al fine di individuare i titoli di studio di cui il docente deve essere in possesso per poter aver accesso alle singole e specifiche classi di concorso, l'art 5 d.m. 259/17 dispone che “coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM
39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono (...)presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.
Ne consegue che coloro che hanno conseguito il titolo di studio per poter accedere all'insegnamento ante DPR 19/16, per poter validamente essere inseriti in graduatoria per le classi di concorso come modificate dal DPR 19/16, dovranno fare riferimento all'elencazione dei titoli validi per l'accesso prevista dal D.M. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dal d.m. 22/2005.
In questa ipotesi ricade il caso di specie, avendo gli odierni appellati conseguito il titolo di studio (laurea in Ingegneria) entro l'anno accademico 2000-2001, ossia in epoca anteriore all'entrata in vigore del DPR 19/16. Al fine di stabilire se tale titolo di studio sia valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per le classi di concorso A027 e A041, rispettivamente
'matematica e fisica' ed 'informatica', occorrerà verificare se esso sia indicato come tale dal
D.M. 39/98 e successive modificazioni.
Il d.m. 39/89, nell'allegata tabella A prevede che la laurea in ingegneria conseguita entro l'A.A.
2000-2001 è titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso 38/A,42/A,47/A
(rispettivamente 'Fisica', 'Informatica' e 'Matematica') ma non la annovera tra i titoli utili per poter accedere all'insegnamento della classe 49/A 'Matematica e Fisica'.
Al fine della risoluzione della controversia è irrilevante il disposto di cui all'art 4 co. 2 d.m.
39/98 il quale dispone che: 'coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A Matematica e fisica'. Tale previsione, infatti, di per sé non vale ad
2 estendere il titolo di accesso richiesto per l'insegnamento di 'matematica' e 'fisica', quali materie separate, anche all'insegnamento congiunto di entrambe le materie, dal momento che fa espresso riferimento al diploma di abilitazione, conseguito all'esito di prove concorsuali.
Il d.m. 39/98 deve, però, essere considerato anche alla luce delle successive modifiche apportate dal d.m. 354/98, dal momento che il d.m. 259/17 rinvia, per l'individuazione dei titoli di accesso di coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del DPR 19/16, al d.m.
39/98 e successive modificazioni.
Proprio il d.m. 354/98, oltre a ripartire le classi di concorso in aree disciplinari, individua la laurea in ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-20001 come titolo di accesso valido anche per l'insegnamento congiunto di 'matematica e fisica' e, dunque, per la partecipazione alla relativa classe di concorso 49/A (A027 dopo il DPR 19/16). Tanto è previsto nell'allegata
Tabella C in cui vengono raggruppate le classi di concorso 38/A, 47/A e 49/A ('Fisica',
'matematica', 'matematica e fisica') per ciascuna delle quali viene specificatamente indicata la laurea in Ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-2001 come titolo di accesso idoneo alla singola classe di concorso ed alla relativa graduatoria. Tale soluzione, peraltro, appare maggiormente logica se si considera che non vi sarebbe alcun motivo sostanziale per ritenere che un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento separato delle materie di 'fisica' e
'matematica' non debba essere valutato come altrettanto valido per l'insegnamento congiunto delle due discipline.
Peraltro, di recente, il Tar del Lazio (cfr. sentenze n. 11015 del 30 giugno 23 e n. 13370 del
18.8.2023), chiamato a scrutinare la legittimità della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027, ha avuto modo di chiarire che <<le disposizioni contenute nella citata tabella a del d.p.r. n.
19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.
14.2. Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n.
19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.
Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.
3 14.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. Infatti, a seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il sostiene la CP_1 sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A) ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.
Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n.
259/2017.
14.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.
14.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono:
(i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “ razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/AMatematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe
49/AMatematica e fisica.”.
In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di
(relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.
15. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla
4 Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027. L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso e non al d.m. 39/1998 che rinviano la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016) così come del resto sostenuto dalla stessa amministrazione>>.
Alla luce di quanto esposto, richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa circa la materia sottesa, i ricorrenti – in conformità a quanto ritenuto dal
Tribunale - sono in possesso di valido titolo di accesso, rappresentato dalla laurea in
Ingegneria conseguita entro a.a. 2000-2001, utile ai fini dell'inserimento nelle G.P.S. di II
Fascia per la classe di concorso A027 (rispettivamente 'matematica e fisica' ex 49/A), ai sensi del d.m. 39/98 come modificato dalla Tabella C allegata ad d.m. 354/98.”
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non vi era ragione di revocare il contratto stipulato inter partes nel settembre 2022, in quanto la laurea in possesso della ricorrente costituiva titolo idoneo per essere iscritta nelle graduatorie provinciali di II fascia per il biennio
2022-2024.
Né risultano condivisibili le tesi difensive del di cui alle note autorizzate del CP_1
13.6.2024: invero, a nulla rileva nella fattispecie il DM 23.12.2023, in quanto relativo al successivo biennio
In conclusione, accertata l'illegittimità della revoca del contratto de quo, il deve CP_1 essere condannato al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe avuto diritto a percepire sulla base del medesimo contratto sino alla scadenza pattuita, pari ad euro 8.762,01 lordi (come da conteggio depositato con nota 21.11.2025 su richiesta del giudice e non specificatamente contestato dall'onerato) detratto l'eventuale aliunde perceptum, nonché all'attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante alla docente e non attribuito in ragione dell'anticipata risoluzione dal servizio.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della revoca del contratto stipulato inter partes il 19.9.2022 e, per l'effetto,
b) condanna il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente , che CP_3 Parte_1 liquida in euro 8.762,01 -detratto l'eventuale aliunde perceptum-, nonché all'attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante alla stessa e non attribuito in ragione dell'anticipata risoluzione dal servizio,
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente CP_3 [...]
, che liquida in euro 3.689,000 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 2/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
6
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 754/2023 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Pietro SIVIGLIA
Ricorrente contro
Controparte_1 ott. AL CE e dott. Nicola MALARA
[...]
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.2.2023, Parte_1 adiva in giudizio il , chiedendo che il Tribunale accertasse Controparte_1
e dichiarasse l'illegittimità con cui il Dirigente dell aveva Controparte_2 disposto l'esclusione della stessa dalla graduatoria A027, seconda fascia delle Graduatorie
Provinciali per le supplenze della Provincia di Reggio Calabria per il biennio 2022-2024 e la revoca del contratto stipulato il 19.9.2022, con conseguente condanna del al CP_1 reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie, al riconoscimento del punteggio perduto ed al pagamento delle retribuzioni che avrebbe maturato in forza di tale contratto;
in particolare sosteneva che la laurea in ingegneria gestionale conseguita il 17.7.2001 -unitamente al pacifico possesso di 24 CFU- le costituisse un valido titolo di accesso alla classe di concorso
A027 sopra citata, per cui male aveva fatto l'Amministrazione ad escluderla dalle GPS e a revocare il contratto de quo, con le conseguenze di legge;
- che si costituiva il , contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
1 Premesso che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche, punctum pruriens della vicenda è verificare se la laurea conseguita dalla docente fosse titolo idoneo per l'inserimento in seconda fascia delle GPS e la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato quale docente supplente nella classe di concorso A027.
Ritiene il Tribunale, in proposito, di aderire alla migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App.
Catanzaro n°1182/2023 e, nello stesso senso, C. App. Napoli n°107/2024), secondo cui “la materia della ripartizione degli insegnamenti in classi di concorso e dei relativi titoli di accesso
è disciplinata dal D.M. 259/17, il quale ha apportato modifiche ed integrazioni al precedente
DPR 19/16 con cui era stata già attuata una razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.
Al fine di individuare i titoli di studio di cui il docente deve essere in possesso per poter aver accesso alle singole e specifiche classi di concorso, l'art 5 d.m. 259/17 dispone che “coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM
39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono (...)presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.
Ne consegue che coloro che hanno conseguito il titolo di studio per poter accedere all'insegnamento ante DPR 19/16, per poter validamente essere inseriti in graduatoria per le classi di concorso come modificate dal DPR 19/16, dovranno fare riferimento all'elencazione dei titoli validi per l'accesso prevista dal D.M. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dal d.m. 22/2005.
In questa ipotesi ricade il caso di specie, avendo gli odierni appellati conseguito il titolo di studio (laurea in Ingegneria) entro l'anno accademico 2000-2001, ossia in epoca anteriore all'entrata in vigore del DPR 19/16. Al fine di stabilire se tale titolo di studio sia valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per le classi di concorso A027 e A041, rispettivamente
'matematica e fisica' ed 'informatica', occorrerà verificare se esso sia indicato come tale dal
D.M. 39/98 e successive modificazioni.
Il d.m. 39/89, nell'allegata tabella A prevede che la laurea in ingegneria conseguita entro l'A.A.
2000-2001 è titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso 38/A,42/A,47/A
(rispettivamente 'Fisica', 'Informatica' e 'Matematica') ma non la annovera tra i titoli utili per poter accedere all'insegnamento della classe 49/A 'Matematica e Fisica'.
Al fine della risoluzione della controversia è irrilevante il disposto di cui all'art 4 co. 2 d.m.
39/98 il quale dispone che: 'coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A Matematica e fisica'. Tale previsione, infatti, di per sé non vale ad
2 estendere il titolo di accesso richiesto per l'insegnamento di 'matematica' e 'fisica', quali materie separate, anche all'insegnamento congiunto di entrambe le materie, dal momento che fa espresso riferimento al diploma di abilitazione, conseguito all'esito di prove concorsuali.
Il d.m. 39/98 deve, però, essere considerato anche alla luce delle successive modifiche apportate dal d.m. 354/98, dal momento che il d.m. 259/17 rinvia, per l'individuazione dei titoli di accesso di coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima del DPR 19/16, al d.m.
39/98 e successive modificazioni.
Proprio il d.m. 354/98, oltre a ripartire le classi di concorso in aree disciplinari, individua la laurea in ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-20001 come titolo di accesso valido anche per l'insegnamento congiunto di 'matematica e fisica' e, dunque, per la partecipazione alla relativa classe di concorso 49/A (A027 dopo il DPR 19/16). Tanto è previsto nell'allegata
Tabella C in cui vengono raggruppate le classi di concorso 38/A, 47/A e 49/A ('Fisica',
'matematica', 'matematica e fisica') per ciascuna delle quali viene specificatamente indicata la laurea in Ingegneria conseguita entro l'A.A. 2000-2001 come titolo di accesso idoneo alla singola classe di concorso ed alla relativa graduatoria. Tale soluzione, peraltro, appare maggiormente logica se si considera che non vi sarebbe alcun motivo sostanziale per ritenere che un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento separato delle materie di 'fisica' e
'matematica' non debba essere valutato come altrettanto valido per l'insegnamento congiunto delle due discipline.
Peraltro, di recente, il Tar del Lazio (cfr. sentenze n. 11015 del 30 giugno 23 e n. 13370 del
18.8.2023), chiamato a scrutinare la legittimità della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027, ha avuto modo di chiarire che <<le disposizioni contenute nella citata tabella a del d.p.r. n.
19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.
14.2. Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n.
19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.
Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.
3 14.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. Infatti, a seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il sostiene la CP_1 sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A) ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.
Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n.
259/2017.
14.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.
14.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono:
(i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “ razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/AMatematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe
49/AMatematica e fisica.”.
In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di
(relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.
15. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla
4 Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027. L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso e non al d.m. 39/1998 che rinviano la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016) così come del resto sostenuto dalla stessa amministrazione>>.
Alla luce di quanto esposto, richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa circa la materia sottesa, i ricorrenti – in conformità a quanto ritenuto dal
Tribunale - sono in possesso di valido titolo di accesso, rappresentato dalla laurea in
Ingegneria conseguita entro a.a. 2000-2001, utile ai fini dell'inserimento nelle G.P.S. di II
Fascia per la classe di concorso A027 (rispettivamente 'matematica e fisica' ex 49/A), ai sensi del d.m. 39/98 come modificato dalla Tabella C allegata ad d.m. 354/98.”
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non vi era ragione di revocare il contratto stipulato inter partes nel settembre 2022, in quanto la laurea in possesso della ricorrente costituiva titolo idoneo per essere iscritta nelle graduatorie provinciali di II fascia per il biennio
2022-2024.
Né risultano condivisibili le tesi difensive del di cui alle note autorizzate del CP_1
13.6.2024: invero, a nulla rileva nella fattispecie il DM 23.12.2023, in quanto relativo al successivo biennio
In conclusione, accertata l'illegittimità della revoca del contratto de quo, il deve CP_1 essere condannato al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe avuto diritto a percepire sulla base del medesimo contratto sino alla scadenza pattuita, pari ad euro 8.762,01 lordi (come da conteggio depositato con nota 21.11.2025 su richiesta del giudice e non specificatamente contestato dall'onerato) detratto l'eventuale aliunde perceptum, nonché all'attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante alla docente e non attribuito in ragione dell'anticipata risoluzione dal servizio.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della revoca del contratto stipulato inter partes il 19.9.2022 e, per l'effetto,
b) condanna il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente , che CP_3 Parte_1 liquida in euro 8.762,01 -detratto l'eventuale aliunde perceptum-, nonché all'attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante alla stessa e non attribuito in ragione dell'anticipata risoluzione dal servizio,
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente CP_3 [...]
, che liquida in euro 3.689,000 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Pietro Siviglia dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 2/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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