Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3956 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Menduni, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Manuela Guadalupi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 18/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Squinzano in data Controparte_1
23/04/1992 e che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 20/09/1992, Per_1
l'11/01/1998 e , l'11/08/2006; che i coniugi sono separati Per_2 Persona_3 di fatto dal dicembre 2006 per essere divenuto intollerabile il rapporto coniugale.
Tanto premesso ha chiesto che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in atti.
1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1/03/2024 il giudice delegato ha emesso con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti, nell'interesse della figlia all'epoca ancora minore, nei seguenti termini: Persona_3
a) affida la minore esclusivamente alla madre;
Persona_4
b) pone a carico di il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, ogni 5 del mese, della somma di euro 250,00 a titolo di contributo
[...] al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) dispone il pagamento, a carico di e in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 100,00, ogni giorno 5 del mese, a titolo di
[...] mantenimento personale;
d) manda al Comando della Guardia di Finanza di Lecce per la verifica della situazione patrimoniale di , nato a [...] il Controparte_1
12/04/1965, C.F. , residente in [...]– fraz. C.F._2
Casalabate alla via dell'Acciuga n. 14;
e) rinvia la causa all'udienza del 18/10/2024 ore 12.00, per l'ascolto della minore e la verifica dell'accertamento delegato. Persona_4
Nell'udienza del 18/10/2024, i difensori delle parti hanno fatto presente che la figlia è divenuta medio tempore maggiorenne, hanno chiesto Persona_3 inoltre che il Tribunale si pronunci sullo status, insistendo ciascuno nelle rispettive istanze istruttorie. Il giudizio, pertanto, è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi,
2 circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Squinzano in data 23/04/1992, CP_1 trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1992, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente e relatore
Gianluca Fiorella
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