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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 334/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa SE CA, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Antonello Panarese;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, dall'avv. Giacomo Pilla;
(parte convenuta)
e con:
P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marisa Biasella;
(interveniente volontario)
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di aver svolto, in virtù di un contratto di appalto stipulato con l'odierno convenuto, lavori di ristrutturazione e completamento dell'immobile sito in Campobasso
(e distinto al foglio 128, particella 403, sub 1) – ha convenuto in giudizio il committente, CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad
[...]
€ 40.500,00 (oltre interessi moratori), a titolo di saldo per l'effettuazione dei lavori in questione. Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del credito vantato da parte attrice, atteso che i lavori oggetto di causa risultano terminati nel 2008.
Nel merito, ha contestato la quantificazione del credito operata dalla parte attrice, in quanto – detratti gli acconti già versati (pari ad € 10.000,00) – l'importo residuo spettante in favore dell'attore sarebbe, astrattamente, pari ad € 30.500,00, da cui, però, decurtare ulteriormente gli importi (per complessivi
€ 9.422,00) spettanti in favore di altri soggetti, in quanto riconducibili o a crediti originariamente sorti nei loro confronti o a crediti ceduti a terzi, fermo restando che, in ogni caso, i lavori risultanti dal consuntivo risultavano essere di un valore pari ad € 12.000,00.
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto dall'attore.
È, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, la associandosi integralmente alle Controparte_2 richieste formulate dall'attore.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e concessa – da parte del G.O.P., dott. Barulli – ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per il pagamento della somma non contestata pari ad € 12.000,00, la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte attrice, nonché mediante espletamento di una C.T.U. volta alla quantificazione dei lavori effettuati dalla stessa parte attrice e, rimesso il fascicolo alla scrivente (quale giudice subentrato, nelle more, nella titolarità del ruolo) e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata radicalmente inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, trattandosi – com'è noto – di eccezione in senso stretto.
***
Deve, inoltre, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore (sollevata dal convenuto in corso di causa) sul presupposto – sostenuto dal convenuto stesso – per cui i crediti derivanti dal contratto di appalto sarebbero stati integralmente ceduti dall'odierno attore all'interveniente, Controparte_2
Si osserva, infatti, al riguardo, che, a ben vedere, il contratto di cessione di crediti del 30/10/2012 ha ad oggetto, espressamente, “tutti i crediti vantati nei confronti del sig. Controparte_1
in virtù dei lavori edili realizzati anteriormente al 31/12/2007, ammontanti ad €
[...]
3.422,00”. Dalle allegazioni delle parti, tuttavia, non risulta in alcun modo che i lavori con riferimento ai quali si richiede, oggi, il pagamento siano stati effettuati anteriormente al 31/12/2007, avendo, al contrario, il convenuto allegato, in sede di costituzione, che “i lavori di cui si chiede il pagamento risultano terminati prima del 30/07/2008”.
Del resto, anche i consuntivi in atti recano date (in particolare, l'uno reca la data del 30/07/2008, mentre l'altro reca la data del 26/09/2009) compatibili con l'effettuazione dei lavori nel periodo 2008-
2009, di talché non può ritenersi che la cessione di crediti stipulata tra l'odierno attore e l'interveniente abbia riguardato anche i crediti derivanti, in capo all'odierno attore, dalle lavorazioni oggetto di causa.
Né ad una diversa conclusione può giungersi per il fatto che l'odierno attore e l'interveniente hanno stipulato, in data 14/12/2007, una cessione di ramo d'azienda, atteso che tale atto – oltre ad essere antecedente ai lavori stessi, effettuati, come visto, negli anni 2008-2009 – concerne esclusivamente
“l'esercizio delle attività di costruzione di edifici civili ed industriali, di restauro e di manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela nonché di realizzazione di scavi archeologici”, mentre, nel caso di specie, i lavori oggetto di causa hanno riguardato lavori non già di costruzione bensì di
“ristrutturazione e completamento” dell'immobile in questione, che, in ogni caso, non risulta essere sottoposto a tutela.
***
Nel merito, si osserva che l'odierno attore ha agito per il pagamento – richiesto a titolo di corrispettivo dei lavori effettuati nei confronti del committente – delle seguenti somme:
- somme di cui al consuntivo del 30/07/2008 (per un totale di € 49.922,00, di cui l'attore stesso dichiara essere avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad € 10.000,00), di cui:
o € 3.422,00 per i lavori di copertina dei muri esterni;
o € 6.000,00 per l'impianto elettrico (dichiarati come non dovuti dallo stesso attore, in quanto già percepiti da altro soggetto);
o € 4.500,00 per lo smontaggio scala e per il rifacimento della stessa;
o € 8.000,00 per l'impianto termico e idrico del primo piano;
o € 7.000,00 per l'impianto termico e idrico del secondo piano;
o € 21.000.00 per lavori di muratura;
- somme per lavorazioni eseguite successivamente al 30/07/2008 relativamente all'impianto idrico e termico, di importo non inferiore ad € 3.500,00;
- somme di cui al consuntivo del 26/09/2009 (per un totale di € 6.000,00, di cui l'attore stesso dichiara essere avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad € 3.000,00), per le seguenti lavorazioni: o riempimento in malta cementizia delle opere morte dei balconi e delle finestre;
o creazione con blocchetti di pilastri ai due lati della finestra;
o modifiche della finestra dei bagni;
o demolizione dei due pilastri vicino alla finestra del salone;
o riprese di intonaci nei bagni;
o rifacimenti in mansarda di tutte le pezze e ripresa del massetto in cemento;
o tonachino su tutte le opere morte di finestre e balconi su tutti i pilastri e sulle pareti dei bagni;
o demolizione pavimento terrazzo con apertura di due finestre e lavori vari di rappezzi.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni sono integralmente da condividersi, in quanto supportate dall'esame, in loco, delle lavorazioni effettuate e da adeguata e logica motivazione nella ricostruzione delle lavorazioni concretamente eseguite nonostante il lungo lasso di tempo decorso e da puntuale risposta alle osservazioni dei C.T.P. di parte – ha consentito di accertare:
- che risultano essere state effettuate lavorazioni aggiuntive nei bagni per un importo pari ad €
3.200,00;
- che, con riferimento al consuntivo del 26/09/2009, risultano essere state effettuate lavorazioni pari a complessivi € 3.000,00, già versati;
- che risulta essere stato effettuato il lavoro di smontaggio scala e di rifacimento della stessa, per un importo pari a complessivi € 4.500,00 (prezzo inferiore a quello di mercato);
- che risultano essere stati effettuati i lavori di muratura indicati nel consuntivo del 30/07/2008, per complessivi € 11.650,00;
- che risulta essere stato effettuato il lavoro relativo all'impianto termico, per un importo pari ad € 18.500,00, già comprensivo dell'importo pari ad € 3.200,00 relativo alle lavorazioni aggiuntive eseguite di cui sopra;
- che la somma pari ad € 3.422,00 – corrispondente alla muratura esterna di recinzione – è stata oggetto di cessione del credito;
- che, pertanto, il credito residuo spettante all'odierno attore è pari ad € 34.650,00, da cui detrarre, ad avviso del C.T.U.:
o l'acconto di € 10.000,00;
o la somma pari ad € 12.000,00 oggetto di atto di precetto in virtù dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Anche i testi escussi in corso di causa, (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste ES
, dipendente di parte attrice, escusso all'udienza del 20/01/2022), hanno confermato le
[...] lavorazioni eseguite presso l'immobile del convenuto, ivi incluse quelle aggiuntive.
Non può non evidenziarsi, del resto, come nemmeno lo stesso convenuto, nel costituirsi nel presente giudizio, non abbia in alcun modo contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il fatto, in sé, delle lavorazioni eseguite dalla parte attrice, avendole, anzi, implicitamente confermate.
Il convenuto, infatti, in ordine alle somme richieste dall'attore, si è limitato:
- da un lato, a contestare la dovutezza delle seguenti somme:
o € 10.000,00, in quanto già versati a titolo di acconto;
o € 6.000,00, in quanto di spettanza di altro soggetto;
o € 3.422,00, in quanto oggetto di cessione del credito;
- dall'altro lato, a contestare la quantificazione – da un punto di vista meramente valoriale – dei lavori (di per sé, non contestati) effettuati dalla parte attrice, che, ad avviso della parte convenuta, ammonterebbero a complessivi € 12.000,00, anziché ai residui € 30.500,00 richiesti.
Non può non osservarsi tuttavia, che:
- per un verso, con riferimento alle doglianze relative alla non dovutezza degli importi di €
10.000,00 (in quanto già versati a titolo di acconto) e di € 6.000,00 (in quanto di spettanza di altro soggetto), lo stesso attore, nel proprio atto introduttivo, ha espressamente ammesso tale circostanza, da considerarsi dunque pacifica;
- per altro verso, con riferimento alla doglianza relativa ad una diversa ed inferiore quantificazione dei lavori residui effettuati dalla società attrice (pari, ad avviso del convenuto, ad un valore residuo di € 12.000,00), la stessa è del tutto generica e sprovvista di dati tecnici e, pertanto, di tale doglianza non può tenersi a conto a fronte dell'istruttoria – anche tecnica – espletata in corso di causa, che ha consentito di accertare il valore delle lavorazioni concretamente eseguite.
Ad essere fondata, in definitiva, è solo la doglianza di parte convenuta avente ad oggetto la non spettanza della somma pari ad € 3.422,00 ceduta ad altro soggetto, atteso che – dalla documentazione in atti – il relativo credito risulta essere stato effettivamente ceduto all'odierna interveniente, come riconosciuto, dal resto, anche in sede di accertamenti peritali.
Ne deriva, pertanto – essendo stata accertata la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori concordati inter partes da parte dell'odierno attore per un importo complessivo pari ad € 34.650,00, ed essendo pacifico il versamento, da parte dell'odierno convenuto, a titolo di acconto, dell'importo complessivamente pari ad € 10.000,00 –, la sussistenza di un credito residuo, in capo all'odierno attore, di importo pari ad € 24.650,00, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di tale somma nei confronti dell'odierno attore, da cui detrarre l'importo pari ad € 12.000,00, ove concretamente versato dal convenuto in favore dell'attore a seguito dell'atto di precetto notificato in virtù del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., destinata ad essere assorbita dal presente provvedimento.
Su tale somma, decorrono, infine, gli interessi moratori dalla data della formale costituzione in mora
(13/04/2012) sino al saldo, da corrispondersi nella misura legale sino alla data della domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla data della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto nei limiti della metà, atteso l'accoglimento della domanda in misura ridotta (di circa la metà) rispetto al petitum.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, entro cui va considerato anche l'importo di € 12.000 già oggetto di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.), con riferimento a tutte le fasi.
Nulla deve, invece, essere disposto con riferimento alle spese sostenute dall'interveniente, trattandosi di intervento volontario, cd. adesivo dipendente.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., in quanto l'espletamento della C.T.U. ha consentito sì l'accertamento del credito di parte attrice, ma in misura ridotta (di circa la metà) rispetto al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda proposta da ei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto: Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 24.650,00, detratto l'importo pari ad € 12.000,00
[...] eventualmente già corrisposto, oltre interessi moratori dalla data della costituzione in mora
(13/04/2012) sino al saldo, da corrispondersi nella misura legale, sino alla data della domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla data della domanda giudiziale;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 da er il presente giudizio (che liquida per l'intero in complessivi Parte_1 € 2.540,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato) nei limiti della metà, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello
Panarese, antistatario, con compensazione tra le parti della restante metà;
• Nulla sulle spese sostenute dalla Controparte_2
• Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U.;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 01/07/2025.
Il giudice dott.ssa SE CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa SE CA, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Antonello Panarese;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, dall'avv. Giacomo Pilla;
(parte convenuta)
e con:
P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marisa Biasella;
(interveniente volontario)
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore – premesso di aver svolto, in virtù di un contratto di appalto stipulato con l'odierno convenuto, lavori di ristrutturazione e completamento dell'immobile sito in Campobasso
(e distinto al foglio 128, particella 403, sub 1) – ha convenuto in giudizio il committente, CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad
[...]
€ 40.500,00 (oltre interessi moratori), a titolo di saldo per l'effettuazione dei lavori in questione. Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del credito vantato da parte attrice, atteso che i lavori oggetto di causa risultano terminati nel 2008.
Nel merito, ha contestato la quantificazione del credito operata dalla parte attrice, in quanto – detratti gli acconti già versati (pari ad € 10.000,00) – l'importo residuo spettante in favore dell'attore sarebbe, astrattamente, pari ad € 30.500,00, da cui, però, decurtare ulteriormente gli importi (per complessivi
€ 9.422,00) spettanti in favore di altri soggetti, in quanto riconducibili o a crediti originariamente sorti nei loro confronti o a crediti ceduti a terzi, fermo restando che, in ogni caso, i lavori risultanti dal consuntivo risultavano essere di un valore pari ad € 12.000,00.
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto dall'attore.
È, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, la associandosi integralmente alle Controparte_2 richieste formulate dall'attore.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e concessa – da parte del G.O.P., dott. Barulli – ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per il pagamento della somma non contestata pari ad € 12.000,00, la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte attrice, nonché mediante espletamento di una C.T.U. volta alla quantificazione dei lavori effettuati dalla stessa parte attrice e, rimesso il fascicolo alla scrivente (quale giudice subentrato, nelle more, nella titolarità del ruolo) e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
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La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata radicalmente inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, trattandosi – com'è noto – di eccezione in senso stretto.
***
Deve, inoltre, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore (sollevata dal convenuto in corso di causa) sul presupposto – sostenuto dal convenuto stesso – per cui i crediti derivanti dal contratto di appalto sarebbero stati integralmente ceduti dall'odierno attore all'interveniente, Controparte_2
Si osserva, infatti, al riguardo, che, a ben vedere, il contratto di cessione di crediti del 30/10/2012 ha ad oggetto, espressamente, “tutti i crediti vantati nei confronti del sig. Controparte_1
in virtù dei lavori edili realizzati anteriormente al 31/12/2007, ammontanti ad €
[...]
3.422,00”. Dalle allegazioni delle parti, tuttavia, non risulta in alcun modo che i lavori con riferimento ai quali si richiede, oggi, il pagamento siano stati effettuati anteriormente al 31/12/2007, avendo, al contrario, il convenuto allegato, in sede di costituzione, che “i lavori di cui si chiede il pagamento risultano terminati prima del 30/07/2008”.
Del resto, anche i consuntivi in atti recano date (in particolare, l'uno reca la data del 30/07/2008, mentre l'altro reca la data del 26/09/2009) compatibili con l'effettuazione dei lavori nel periodo 2008-
2009, di talché non può ritenersi che la cessione di crediti stipulata tra l'odierno attore e l'interveniente abbia riguardato anche i crediti derivanti, in capo all'odierno attore, dalle lavorazioni oggetto di causa.
Né ad una diversa conclusione può giungersi per il fatto che l'odierno attore e l'interveniente hanno stipulato, in data 14/12/2007, una cessione di ramo d'azienda, atteso che tale atto – oltre ad essere antecedente ai lavori stessi, effettuati, come visto, negli anni 2008-2009 – concerne esclusivamente
“l'esercizio delle attività di costruzione di edifici civili ed industriali, di restauro e di manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela nonché di realizzazione di scavi archeologici”, mentre, nel caso di specie, i lavori oggetto di causa hanno riguardato lavori non già di costruzione bensì di
“ristrutturazione e completamento” dell'immobile in questione, che, in ogni caso, non risulta essere sottoposto a tutela.
***
Nel merito, si osserva che l'odierno attore ha agito per il pagamento – richiesto a titolo di corrispettivo dei lavori effettuati nei confronti del committente – delle seguenti somme:
- somme di cui al consuntivo del 30/07/2008 (per un totale di € 49.922,00, di cui l'attore stesso dichiara essere avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad € 10.000,00), di cui:
o € 3.422,00 per i lavori di copertina dei muri esterni;
o € 6.000,00 per l'impianto elettrico (dichiarati come non dovuti dallo stesso attore, in quanto già percepiti da altro soggetto);
o € 4.500,00 per lo smontaggio scala e per il rifacimento della stessa;
o € 8.000,00 per l'impianto termico e idrico del primo piano;
o € 7.000,00 per l'impianto termico e idrico del secondo piano;
o € 21.000.00 per lavori di muratura;
- somme per lavorazioni eseguite successivamente al 30/07/2008 relativamente all'impianto idrico e termico, di importo non inferiore ad € 3.500,00;
- somme di cui al consuntivo del 26/09/2009 (per un totale di € 6.000,00, di cui l'attore stesso dichiara essere avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad € 3.000,00), per le seguenti lavorazioni: o riempimento in malta cementizia delle opere morte dei balconi e delle finestre;
o creazione con blocchetti di pilastri ai due lati della finestra;
o modifiche della finestra dei bagni;
o demolizione dei due pilastri vicino alla finestra del salone;
o riprese di intonaci nei bagni;
o rifacimenti in mansarda di tutte le pezze e ripresa del massetto in cemento;
o tonachino su tutte le opere morte di finestre e balconi su tutti i pilastri e sulle pareti dei bagni;
o demolizione pavimento terrazzo con apertura di due finestre e lavori vari di rappezzi.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni sono integralmente da condividersi, in quanto supportate dall'esame, in loco, delle lavorazioni effettuate e da adeguata e logica motivazione nella ricostruzione delle lavorazioni concretamente eseguite nonostante il lungo lasso di tempo decorso e da puntuale risposta alle osservazioni dei C.T.P. di parte – ha consentito di accertare:
- che risultano essere state effettuate lavorazioni aggiuntive nei bagni per un importo pari ad €
3.200,00;
- che, con riferimento al consuntivo del 26/09/2009, risultano essere state effettuate lavorazioni pari a complessivi € 3.000,00, già versati;
- che risulta essere stato effettuato il lavoro di smontaggio scala e di rifacimento della stessa, per un importo pari a complessivi € 4.500,00 (prezzo inferiore a quello di mercato);
- che risultano essere stati effettuati i lavori di muratura indicati nel consuntivo del 30/07/2008, per complessivi € 11.650,00;
- che risulta essere stato effettuato il lavoro relativo all'impianto termico, per un importo pari ad € 18.500,00, già comprensivo dell'importo pari ad € 3.200,00 relativo alle lavorazioni aggiuntive eseguite di cui sopra;
- che la somma pari ad € 3.422,00 – corrispondente alla muratura esterna di recinzione – è stata oggetto di cessione del credito;
- che, pertanto, il credito residuo spettante all'odierno attore è pari ad € 34.650,00, da cui detrarre, ad avviso del C.T.U.:
o l'acconto di € 10.000,00;
o la somma pari ad € 12.000,00 oggetto di atto di precetto in virtù dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Anche i testi escussi in corso di causa, (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste ES
, dipendente di parte attrice, escusso all'udienza del 20/01/2022), hanno confermato le
[...] lavorazioni eseguite presso l'immobile del convenuto, ivi incluse quelle aggiuntive.
Non può non evidenziarsi, del resto, come nemmeno lo stesso convenuto, nel costituirsi nel presente giudizio, non abbia in alcun modo contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il fatto, in sé, delle lavorazioni eseguite dalla parte attrice, avendole, anzi, implicitamente confermate.
Il convenuto, infatti, in ordine alle somme richieste dall'attore, si è limitato:
- da un lato, a contestare la dovutezza delle seguenti somme:
o € 10.000,00, in quanto già versati a titolo di acconto;
o € 6.000,00, in quanto di spettanza di altro soggetto;
o € 3.422,00, in quanto oggetto di cessione del credito;
- dall'altro lato, a contestare la quantificazione – da un punto di vista meramente valoriale – dei lavori (di per sé, non contestati) effettuati dalla parte attrice, che, ad avviso della parte convenuta, ammonterebbero a complessivi € 12.000,00, anziché ai residui € 30.500,00 richiesti.
Non può non osservarsi tuttavia, che:
- per un verso, con riferimento alle doglianze relative alla non dovutezza degli importi di €
10.000,00 (in quanto già versati a titolo di acconto) e di € 6.000,00 (in quanto di spettanza di altro soggetto), lo stesso attore, nel proprio atto introduttivo, ha espressamente ammesso tale circostanza, da considerarsi dunque pacifica;
- per altro verso, con riferimento alla doglianza relativa ad una diversa ed inferiore quantificazione dei lavori residui effettuati dalla società attrice (pari, ad avviso del convenuto, ad un valore residuo di € 12.000,00), la stessa è del tutto generica e sprovvista di dati tecnici e, pertanto, di tale doglianza non può tenersi a conto a fronte dell'istruttoria – anche tecnica – espletata in corso di causa, che ha consentito di accertare il valore delle lavorazioni concretamente eseguite.
Ad essere fondata, in definitiva, è solo la doglianza di parte convenuta avente ad oggetto la non spettanza della somma pari ad € 3.422,00 ceduta ad altro soggetto, atteso che – dalla documentazione in atti – il relativo credito risulta essere stato effettivamente ceduto all'odierna interveniente, come riconosciuto, dal resto, anche in sede di accertamenti peritali.
Ne deriva, pertanto – essendo stata accertata la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori concordati inter partes da parte dell'odierno attore per un importo complessivo pari ad € 34.650,00, ed essendo pacifico il versamento, da parte dell'odierno convenuto, a titolo di acconto, dell'importo complessivamente pari ad € 10.000,00 –, la sussistenza di un credito residuo, in capo all'odierno attore, di importo pari ad € 24.650,00, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di tale somma nei confronti dell'odierno attore, da cui detrarre l'importo pari ad € 12.000,00, ove concretamente versato dal convenuto in favore dell'attore a seguito dell'atto di precetto notificato in virtù del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., destinata ad essere assorbita dal presente provvedimento.
Su tale somma, decorrono, infine, gli interessi moratori dalla data della formale costituzione in mora
(13/04/2012) sino al saldo, da corrispondersi nella misura legale sino alla data della domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla data della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto nei limiti della metà, atteso l'accoglimento della domanda in misura ridotta (di circa la metà) rispetto al petitum.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, entro cui va considerato anche l'importo di € 12.000 già oggetto di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.), con riferimento a tutte le fasi.
Nulla deve, invece, essere disposto con riferimento alle spese sostenute dall'interveniente, trattandosi di intervento volontario, cd. adesivo dipendente.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., in quanto l'espletamento della C.T.U. ha consentito sì l'accertamento del credito di parte attrice, ma in misura ridotta (di circa la metà) rispetto al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda proposta da ei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto: Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 24.650,00, detratto l'importo pari ad € 12.000,00
[...] eventualmente già corrisposto, oltre interessi moratori dalla data della costituzione in mora
(13/04/2012) sino al saldo, da corrispondersi nella misura legale, sino alla data della domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla data della domanda giudiziale;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 da er il presente giudizio (che liquida per l'intero in complessivi Parte_1 € 2.540,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato) nei limiti della metà, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello
Panarese, antistatario, con compensazione tra le parti della restante metà;
• Nulla sulle spese sostenute dalla Controparte_2
• Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U.;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 01/07/2025.
Il giudice dott.ssa SE CA