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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3971/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. LAVORATO ANTONIO, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via Paolo Sacchi
n. 28 bis
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 6/5/2025, ha rappresentato: Parte_1
1 - di avere svolto, nell'anno 2020, attività quale maestro di sci, in qualità di professionista associato alla Liberi Tutti Maestri di Sci (quota pari al 5,62%); Controparte_2
- di essere stato, nel corso del medesimo anno, socio accomandatario, al 49%, della
[...]
Controparte_3
- di avere indicato i redditi ricavati dalle due partecipazioni nella dichiarazione UNICO a.i.
2020, nel quadro RH;
- di avere indicato, per errore materiale, nel quadro RR, relativo alla contribuzione previdenziale, non solo detti redditi, ma anche (nella colonna 3, riservata ai soci lavoratori di srl) quota di partecipazione ad utili per euro 19.854,00; utili però inesistenti, non essendo stato,
l'esponente, socio di alcuna srl;
- che i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2020 sono stati regolarmente versati sull'importo dei redditi effettivi, pari a complessivi euro 29.485,00;
- di essersi accorto dell'errore di cui sopra nell'anno 2023, in seguito a comunicazione di irregolarità inviatagli dall'Agenzia delle Entrate;
e di avere quindi inviato, nel maggio del 2023,
dichiarazione integrativa, con la quale è stata emendata l'errata compilazione del quadro RR;
- che l' , il 27/3/2025, ha notificato all'esponente avviso di addebito, con il quale ha CP_1
intimato il pagamento di complessivi euro 3.281,94, pretesi sulla base di quanto riportato nel quadro RR, colonna 3, dell'UNICO a.i. 2020;
- di avere presentato quindi all' istanza di autotutela, finalizzata allo sgravio del ruolo CP_1
(sgravio parziale, essendo comunque dovuto l'importo di euro 37,78, relativo a tardivi versamenti di importi dovuti); ma che tale istanza non è stata accolta, in quanto la dichiarazione integrativa non era stata ancora liquidata dall'Agenzia delle Entrate, al momento della lavorazione della richiesta.
Il ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, relativamente ai soli Parte_1
importi di euro 2.462,55 e di euro 777,50.
2 L' si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto sgravio parziale degli importi CP_1
indicati in ricorso come non dovuti, e chiedendo quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In causa non è stata svolta attività istruttoria;
all'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere (dando atto e prova dell'intervenuto pagamento dell'importo riconosciuto come dovuto;
v. deposito del 24/10/2025), chiedendo però la rifusione delle spese di lite.
2. La domanda congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere accolta, essendo pacificamente stato disposto lo sgravio parziale del ruolo da parte dell' , CP_1
essendo quindi rimaste iscritte a ruolo le sole somme (euro 37,78) riconosciute come comunque dovute dal (e, come si è anticipato, ad oggi pagate). La cognizione del merito della Parte_1
controversia viene quindi svolta al solo fine di regolare le spese processuali, in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Le spese devono essere rifuse al ricorrente, in base alle seguenti considerazioni:
- la determinazione del reddito complessivo a livello contributivo è pacificamente frutto di errore di compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2020, e tanto ha portato allo sgravio richiesto dal ricorrente;
- il ricorrente si è attivato sin dal maggio del 2023 (quasi due anni prima di ricevere la notifica dell'av.a.) per emendare la dichiarazione dei redditi;
- il ricorrente ha correttamente tentato di non dare causa alla lite, chiedendo autotutela all' , CP_1
rappresentando le medesime circostanze esposte in ricorso;
ma ha visto non accolta l'istanza, a causa dell'asserita necessità di attesa della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- il ricorrente non ha potuto fare altrimenti che depositare il ricorso introduttivo del presente contenzioso, in quanto, diversamente, e nell'assenza di certezza in merito all'accoglimento
3 dell'istanza di autotutela, sarebbe decorso il termine perentorio previsto dall'art. 24 co 5 dlvo
46/1999, con conseguente inoppugnabilità dell'avviso ed irretrattabilità del credito contributivo qui contestato;
tanto sarebbe già dirimente per disporre la rifusione delle spese;
- deve però aggiungersi che la pretesa necessità di attendere la liquidazione della dichiarazione
UNICO integrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate non sussisteva;
infatti, ben avrebbe potuto l' , in sede di istruttoria dell'istanza di autotutela, verificare autonomamente, e Pt_2
senza difficoltà, quanto rappresentato dal ricorrente, ovvero che partecipazioni dello stesso in srl non vi erano, nell'anno 2020.
Le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore dell'oggetto del contendere, e della relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- visto l'art. 91 cpc, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
spese liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
IL GIUDICE
DOTT. SI RO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3971/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. LAVORATO ANTONIO, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via Paolo Sacchi
n. 28 bis
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 6/5/2025, ha rappresentato: Parte_1
1 - di avere svolto, nell'anno 2020, attività quale maestro di sci, in qualità di professionista associato alla Liberi Tutti Maestri di Sci (quota pari al 5,62%); Controparte_2
- di essere stato, nel corso del medesimo anno, socio accomandatario, al 49%, della
[...]
Controparte_3
- di avere indicato i redditi ricavati dalle due partecipazioni nella dichiarazione UNICO a.i.
2020, nel quadro RH;
- di avere indicato, per errore materiale, nel quadro RR, relativo alla contribuzione previdenziale, non solo detti redditi, ma anche (nella colonna 3, riservata ai soci lavoratori di srl) quota di partecipazione ad utili per euro 19.854,00; utili però inesistenti, non essendo stato,
l'esponente, socio di alcuna srl;
- che i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2020 sono stati regolarmente versati sull'importo dei redditi effettivi, pari a complessivi euro 29.485,00;
- di essersi accorto dell'errore di cui sopra nell'anno 2023, in seguito a comunicazione di irregolarità inviatagli dall'Agenzia delle Entrate;
e di avere quindi inviato, nel maggio del 2023,
dichiarazione integrativa, con la quale è stata emendata l'errata compilazione del quadro RR;
- che l' , il 27/3/2025, ha notificato all'esponente avviso di addebito, con il quale ha CP_1
intimato il pagamento di complessivi euro 3.281,94, pretesi sulla base di quanto riportato nel quadro RR, colonna 3, dell'UNICO a.i. 2020;
- di avere presentato quindi all' istanza di autotutela, finalizzata allo sgravio del ruolo CP_1
(sgravio parziale, essendo comunque dovuto l'importo di euro 37,78, relativo a tardivi versamenti di importi dovuti); ma che tale istanza non è stata accolta, in quanto la dichiarazione integrativa non era stata ancora liquidata dall'Agenzia delle Entrate, al momento della lavorazione della richiesta.
Il ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito, relativamente ai soli Parte_1
importi di euro 2.462,55 e di euro 777,50.
2 L' si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto sgravio parziale degli importi CP_1
indicati in ricorso come non dovuti, e chiedendo quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In causa non è stata svolta attività istruttoria;
all'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere (dando atto e prova dell'intervenuto pagamento dell'importo riconosciuto come dovuto;
v. deposito del 24/10/2025), chiedendo però la rifusione delle spese di lite.
2. La domanda congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere accolta, essendo pacificamente stato disposto lo sgravio parziale del ruolo da parte dell' , CP_1
essendo quindi rimaste iscritte a ruolo le sole somme (euro 37,78) riconosciute come comunque dovute dal (e, come si è anticipato, ad oggi pagate). La cognizione del merito della Parte_1
controversia viene quindi svolta al solo fine di regolare le spese processuali, in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Le spese devono essere rifuse al ricorrente, in base alle seguenti considerazioni:
- la determinazione del reddito complessivo a livello contributivo è pacificamente frutto di errore di compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2020, e tanto ha portato allo sgravio richiesto dal ricorrente;
- il ricorrente si è attivato sin dal maggio del 2023 (quasi due anni prima di ricevere la notifica dell'av.a.) per emendare la dichiarazione dei redditi;
- il ricorrente ha correttamente tentato di non dare causa alla lite, chiedendo autotutela all' , CP_1
rappresentando le medesime circostanze esposte in ricorso;
ma ha visto non accolta l'istanza, a causa dell'asserita necessità di attesa della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- il ricorrente non ha potuto fare altrimenti che depositare il ricorso introduttivo del presente contenzioso, in quanto, diversamente, e nell'assenza di certezza in merito all'accoglimento
3 dell'istanza di autotutela, sarebbe decorso il termine perentorio previsto dall'art. 24 co 5 dlvo
46/1999, con conseguente inoppugnabilità dell'avviso ed irretrattabilità del credito contributivo qui contestato;
tanto sarebbe già dirimente per disporre la rifusione delle spese;
- deve però aggiungersi che la pretesa necessità di attendere la liquidazione della dichiarazione
UNICO integrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate non sussisteva;
infatti, ben avrebbe potuto l' , in sede di istruttoria dell'istanza di autotutela, verificare autonomamente, e Pt_2
senza difficoltà, quanto rappresentato dal ricorrente, ovvero che partecipazioni dello stesso in srl non vi erano, nell'anno 2020.
Le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore dell'oggetto del contendere, e della relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- visto l'art. 91 cpc, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
spese liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
IL GIUDICE
DOTT. SI RO
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