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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIANO STABILE n. 241 PALERMO, presso lo studio dell'avv. RIBAUDO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. PARISI TOMMASO, che lo rappresenta e difende per CP_1
procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI–0000154876 prot.
5502.20/05/2022.0068166 notificata il 09/06/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
10/07/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 23/05/2022 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI–
0000154876 prot. 5502.20/05/2022.0068166, notificata il 09/06/2022 CP_1
e relativa all' avviso di accertamento prot. n. 5502.13/06/2017.0051403 CP_1
per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nella gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti per il periodo dicembre 2010 e settembre-ottobre 2011.
Eccepiva l'insussistenza dell'illecito, la decadenza dall'azione esecutiva intrapresa, la prescrizione del credito, il difetto di motivazione nonchè
l'irragionevolezza e la sproporzione della sanzione inflitta, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso, di cui chiede il rigetto.
L'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
2 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
L'art. 6 del citato decreto in ordine alle disposizioni applicabili fa espresso richiamo alle norme delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981 n. 689 e tra queste, nel caso che ci interessa, all'art. 14, comma 2, della L.
689/1981 che prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall'accertamento.
La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze n. 7641 del 22/03/2025, n.
7845 del 25/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025 (confermate dalla sentenza n.
9015/2025), ha chiarito la decorrenza e la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l' è tenuto a notificare la violazione CP_1
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 8/2016 (che dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. (…) 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”),
3 distinguendo il caso in cui la trasmissione degli atti giudiziari ci sia stata dalle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti.
In caso di trasmissione degli atti, il termine decorre dalla data effettiva di ricezione da parte dell' (Cass. 7845 del 25/03/2025); mentre in assenza CP_1
di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' l'Istituto è tenuto a notificare la violazione entro 90 CP_1
giorni decorrenti dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
8/2016 (depenalizzazione) (Cass. n. 7641 del 22/03/2025 e n. 8075 del
27/03/2025).
Fatta questa distinzione, in ordine alla natura decadenziale del termine di 90 giorni, le citate pronunce hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l CP_1
deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoriae, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Passando all'esame dei fatti di causa, in forza degli indicati principi, deve rilevarsi che non vi è prova che pendeva procedimento penale né che fosse in corso alcuna attività istruttoria e, pertanto, il termine di 90 giorni entro cui l' doveva notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
4 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali decorreva dal
06/02/2016.
Ed invero, le violazioni contestate, di importo inferiore a € 10.000,00, sono riferite agli anni 2010 e 2011 e sono, quindi, precedenti all'intervenuta depenalizzazione.
Per quanto sopra il termine di 90 giorni decorreva dall'entrata in vigore del
D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016) ed era irrimediabilmente scaduto quando in date 13/06/2017 l' ha emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1 CP_1
5502.13/06/2017.0051403 - peraltro privo della prova dell'avvenuta notifica -
e, per l'effetto, non poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che pertanto deve essere annullata.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni in forza del principio “della ragione più liquida” che consente al
Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore dichiarato e dell'attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI–0000154876 prot. CP_1
5502.20/05/2022.0068166 notificata il 09/06/2022 nonché, quale atto presupposto, l'accertamento della violazione prot. n. CP_1
5 5502.13/06/2017.0051403; condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
6
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIANO STABILE n. 241 PALERMO, presso lo studio dell'avv. RIBAUDO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. PARISI TOMMASO, che lo rappresenta e difende per CP_1
procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI–0000154876 prot.
5502.20/05/2022.0068166 notificata il 09/06/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
10/07/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 23/05/2022 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI–
0000154876 prot. 5502.20/05/2022.0068166, notificata il 09/06/2022 CP_1
e relativa all' avviso di accertamento prot. n. 5502.13/06/2017.0051403 CP_1
per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nella gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti per il periodo dicembre 2010 e settembre-ottobre 2011.
Eccepiva l'insussistenza dell'illecito, la decadenza dall'azione esecutiva intrapresa, la prescrizione del credito, il difetto di motivazione nonchè
l'irragionevolezza e la sproporzione della sanzione inflitta, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso, di cui chiede il rigetto.
L'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
2 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
L'art. 6 del citato decreto in ordine alle disposizioni applicabili fa espresso richiamo alle norme delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981 n. 689 e tra queste, nel caso che ci interessa, all'art. 14, comma 2, della L.
689/1981 che prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall'accertamento.
La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze n. 7641 del 22/03/2025, n.
7845 del 25/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025 (confermate dalla sentenza n.
9015/2025), ha chiarito la decorrenza e la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l' è tenuto a notificare la violazione CP_1
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 8/2016 (che dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. (…) 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”),
3 distinguendo il caso in cui la trasmissione degli atti giudiziari ci sia stata dalle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti.
In caso di trasmissione degli atti, il termine decorre dalla data effettiva di ricezione da parte dell' (Cass. 7845 del 25/03/2025); mentre in assenza CP_1
di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' l'Istituto è tenuto a notificare la violazione entro 90 CP_1
giorni decorrenti dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
8/2016 (depenalizzazione) (Cass. n. 7641 del 22/03/2025 e n. 8075 del
27/03/2025).
Fatta questa distinzione, in ordine alla natura decadenziale del termine di 90 giorni, le citate pronunce hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l CP_1
deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoriae, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Passando all'esame dei fatti di causa, in forza degli indicati principi, deve rilevarsi che non vi è prova che pendeva procedimento penale né che fosse in corso alcuna attività istruttoria e, pertanto, il termine di 90 giorni entro cui l' doveva notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
4 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali decorreva dal
06/02/2016.
Ed invero, le violazioni contestate, di importo inferiore a € 10.000,00, sono riferite agli anni 2010 e 2011 e sono, quindi, precedenti all'intervenuta depenalizzazione.
Per quanto sopra il termine di 90 giorni decorreva dall'entrata in vigore del
D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016) ed era irrimediabilmente scaduto quando in date 13/06/2017 l' ha emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1 CP_1
5502.13/06/2017.0051403 - peraltro privo della prova dell'avvenuta notifica -
e, per l'effetto, non poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che pertanto deve essere annullata.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni in forza del principio “della ragione più liquida” che consente al
Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore dichiarato e dell'attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI–0000154876 prot. CP_1
5502.20/05/2022.0068166 notificata il 09/06/2022 nonché, quale atto presupposto, l'accertamento della violazione prot. n. CP_1
5 5502.13/06/2017.0051403; condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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