TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliata a Copertino (Le), in via Dante n. 77, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Paola Guido in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 20/3/2023, Parte_1 impugnava la sentenza n. 4605/2022, depositata telematicamente il 24/6/2022, con cui il
1 Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da ella stessa introdotto avverso il verbale di accertamento N. 13453/2021 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021 in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 in combinato disposto con l'art 142 comma 2 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura Kria T-
EXSPEED V 2.0, installata a sulla S.P. 114 km 4+870 (direzione S. Isidoro) CP_1 consistita nella circolazione su strada con autovettura HYUNDAI targata FX517EW “ad una velocità di 81,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 21,00 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 60 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00 (in misura ridotta), oltre € 17,30 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie l'istante formulava, come motivi di appello: 1) l'errata valutazione di infondatezza dei seguenti motivi di opposizione: utilizzazione di strumento di misurazione non munito di omologazione;
violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla esistenza e collocazione sul tratto tradale interessato di uno strumento di misurazione della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
mancanza della firma autografa da parte dell'agente accertatore, 2) erroneità della sentenza impugnata ove statuisce su questioni non sollevate da parte ricorrente;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Paola Guido, dichiaratasi difensore antistatario.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 9/10/2025 l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
2 Si è rivelato, infatti, meritevole di accoglimento, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione, il motivo di opposizione secondo cui sarebbe stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
A ben vedere, nel verbale di accertamento è, invero, indicato, come decreto di omologazione, i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 5298 del
27/10/2011 - n. 4910 DEL 16/10/2014 – n. 5072 DEL 27/10/2014 che, invece, si limitano ad“approvare” il dispositivo denominato Kria T-EXSPEED V 2.0, per la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, prodotto dalla soc. con sede in via San Vitale CP_2
n. 3 SE (MB).
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte
3 del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Pertanto, mancando la prova, il cui onere grava sulla P.A., circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della stessa), il verbale di accertamento impugnato va annullato.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 13453/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1 avverso la sentenza n. 4605/2022, depositata telematicamente il 24/6/2022, dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il
4 verbale di accertamento N. 13453/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021 nei confronti dell'opponente - CP_1 appellante;
b) condanna il , alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Guido, dichiaratasi difensore antistatario.
Lecce, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
5
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliata a Copertino (Le), in via Dante n. 77, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Paola Guido in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 20/3/2023, Parte_1 impugnava la sentenza n. 4605/2022, depositata telematicamente il 24/6/2022, con cui il
1 Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da ella stessa introdotto avverso il verbale di accertamento N. 13453/2021 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021 in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 in combinato disposto con l'art 142 comma 2 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura Kria T-
EXSPEED V 2.0, installata a sulla S.P. 114 km 4+870 (direzione S. Isidoro) CP_1 consistita nella circolazione su strada con autovettura HYUNDAI targata FX517EW “ad una velocità di 81,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 21,00 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 60 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00 (in misura ridotta), oltre € 17,30 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie l'istante formulava, come motivi di appello: 1) l'errata valutazione di infondatezza dei seguenti motivi di opposizione: utilizzazione di strumento di misurazione non munito di omologazione;
violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla esistenza e collocazione sul tratto tradale interessato di uno strumento di misurazione della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
mancanza della firma autografa da parte dell'agente accertatore, 2) erroneità della sentenza impugnata ove statuisce su questioni non sollevate da parte ricorrente;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Paola Guido, dichiaratasi difensore antistatario.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 9/10/2025 l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
2 Si è rivelato, infatti, meritevole di accoglimento, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione, il motivo di opposizione secondo cui sarebbe stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
A ben vedere, nel verbale di accertamento è, invero, indicato, come decreto di omologazione, i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 5298 del
27/10/2011 - n. 4910 DEL 16/10/2014 – n. 5072 DEL 27/10/2014 che, invece, si limitano ad“approvare” il dispositivo denominato Kria T-EXSPEED V 2.0, per la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, prodotto dalla soc. con sede in via San Vitale CP_2
n. 3 SE (MB).
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte
3 del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Pertanto, mancando la prova, il cui onere grava sulla P.A., circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della stessa), il verbale di accertamento impugnato va annullato.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 13453/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1 avverso la sentenza n. 4605/2022, depositata telematicamente il 24/6/2022, dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il
4 verbale di accertamento N. 13453/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 19/11/2021 nei confronti dell'opponente - CP_1 appellante;
b) condanna il , alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Guido, dichiaratasi difensore antistatario.
Lecce, 14/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
5