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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10669/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10669/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
da sé stesso;
ricorrente
contro nato a [...] il giorno 08.07.1951 (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Stefano GOLDSTAUB;
C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di discussione trattata con deposito di note, con ordinanza dell'01.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c... TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo il pagamento dei Parte_1 Controparte_1
compensi professionali maturati per l'attività legale svolta in suo favore.
La difesa di parte ricorrente esponeva che l'avv. aveva rappresentato e difeso il Pt_1
in due distinti procedimenti: CP_1
1. un ricorso per separazione giudiziale dei coniugi (proc. n. 15202/2021 R.G. avanti il
Tribunale Civile di Catania), per il quale erano maturati oneri e competenze per €
2.905,00 oltre accessori;
2. un procedimento di mediazione presso l'Organismo Solving Solution, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione patrimoniale, per il quale erano maturati oneri e competenze per € 2.316,00 oltre accessori.
L'importo complessivamente dovuto ammontava a € 5.221,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA. Nonostante una formale diffida inviata con raccomandata A/R notificata il 13.09.2023, il non aveva provveduto al pagamento né fornito alcuna comunicazione. CP_1
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1
incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del giudice di pace di Catania e, nel merito, la liquidazione di una minor somma dovuta all'attore, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dell'acconto di €1.000,00 già versato, con compensazione delle spese.
La difesa del resistente sosteneva:
• in via preliminare: l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in quanto, a seguito della Riforma AB (D.Lgs. 149/2022), la competenza per cause di valore fino a
€10.000,00 (come la presente, il cui valore è di €5.221,00) spetta al Giudice di Pace di
Catania, non essendo prevista una competenza per materia del Tribunale per il recupero crediti professionali di avvocati;
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• nel merito: l'infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum. Non risultava depositato né sottoscritto alcun accordo o preventivo per la determinazione dei compensi. In assenza di tale accordo, si dovevano applicare i minimi tariffari.
Per il procedimento di separazione, l'attività dell'avv. si era limitata alla redazione Pt_1
del ricorso introduttivo e al suo deposito in quanto il mandato era stato revocato prima della costituzione della controparte.
Per il procedimento di mediazione, questo si era concluso negativamente.
Pertanto, applicando i minimi e considerando la bassa complessità e le sole fasi effettivamente seguite, l'importo dovuto sarebbe stato notevolmente inferiore (circa €1.400,00 per la separazione e non oltre €400,00 per la mediazione).
Inoltre, il aveva già versato all'avv. un acconto di €1.000,00, per il quale CP_1 Pt_1
non aveva ricevuto documentazione fiscale, rendendo le richieste attoree eccessive e, dedotto l'acconto, "molto prossime allo zero".
§§§§§
Con le note di cd. preverbale del 22.03.2024 parte ricorrente contestava l'eccezione preliminare di incompetenza e, nel merito, contestava sia la ricezione di somme in acconto
(richiamando anche la revoca del mandato del 05.05.2022), sia la insussistenza di mandati difensivi in forma scritta.
In mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza per discussione conclusiva, autorizzando deposito di memorie conclusive.
Indi, all'esito dell'udienza di discussione trattata con deposito di note, con ordinanza dell'01.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
La eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale non è fondata.
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, per le controversie previste dall'art.28 legge n.794/42 aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente in favore di esercente professione forense, è prevista possibilità di azione regolata dal rito semplificato di cognizione (art.14 comma 1 d.l. 150/2011), con competenza dell''ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera' (art.14 comma 2 d.l.
150/2011).
Posto che i compensi sono relativi ad attività giudiziaria svolta avanti al Tribunale (una esauritasi dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, l'altra nella fase stragiudiziale), la competenza appartiene al Tribunale che, dopo la riforma AB (d.lgs. n.149/2022) applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 30.06.2022, 'decide in composizione monocratica' (art.14 comma 2 d.l. 150/2011).
§§§§§
Il presente giudizio, come già anticipato, ha ad oggetto domanda svolta dal professionista per il pagamento dei compensi dovuti per la assistenza prestata in favore del proprio cliente in relazione a due distinti giudizi.
Per il secondo incarico, la attività si era interrotta in fase stragiudiziale.
Le domande risultano legate da connessione soggettiva.
§§§§§
Va rilevato che, con riguardo allo svolgimento della attività professionale, non è stata operata alcuna contestazione.
Pertanto, lo svolgimento della attività in concreto prestata, peraltro documentata dal ricorrente con la produzione degli atti, deve considerarsi provato.
§§§§§
Oggetto del contendere è, quindi, limitato alla quantificazione dei compensi.
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte ricorrente, che con l'atto introduttivo si era limitato a quantificare i compensi nei termini di cui alla domanda, con le note seguenti alla costituzione in giudizio ha sostenuto che, in relazione ad entrambi gli incarichi, era intervenuti due distinti accordi scritti inter partes con i quali erano stati quantificati gli onorari.
Va preliminarmente evidenziato che le copie dei due contratti prodotti dal ricorrente non includono l''allegato prospetto delle tabelle professionali vigenti' richiamato dall'art.
4.1 di entrambi gli accordi.
Parte resistente aveva eccepito che con il professionista non era stato stipulato alcun accordo e che, in conseguenza, i compensi avrebbero dovuto essere quantificati secondo i valori minimi delle tariffe professionali, indicando come valore della controversia quello 'indeterminabile e di bassa complessità'.
La contestazione circa la mancanza di accordo scritto è smentita per tabulas sulla base delle copie dei contratti prodotti dal ricorrente (seppur incompleti nei termini sopra specificati).
Procedendo con l'esame dei due contratti, risulta, per quel che maggiormente rileva in questa sede,
- nelle 'premesse', il valore della controversia (per entrambi, indicato come compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00;
- all'art.4 la 'determinazione del compenso'.
§§§§§
Va esaminata la domanda relativa ai compensi per la assistenza nel giudizio di separazione personale dal coniuge.
Il valore della controversia, come detto, risulta indicato nelle 'premesse' nei termini sopra riportati.
Ritiene questo giudice che di valore non possa considerarsi indicato con effetti vincolanti non solo e non tanto perché inserito in 'premessa', quanto perché da un lato esso non corrisponde pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
allo scaglione che, per l'intero giudizio, avrebbe comportato onorari pari ad euro 3.500,00
(come indicato all'art.4.1), dall'altro perché l'atto introduttivo del giudizio predisposto nell'interesse del cliente indica quale valore della controversia quello 'indeterminabile'.
Inoltre, la mancata produzione del 'prospetto' richiamato dall'art.
4.1 proprio nella parte in cui era determinato il compenso di euro 3.500,00, non consente di verificare quale 'percorso' fosse stato seguito nella individuazione degli onorari.
Infine, la liquidazione operata dal Tribunale all'esito del giudizio, nei termini riportati da entrambe le parti (in concreto, euro 4.000,00 per l'intero giudizio), risulta coerente con una quantificazione delle spese processuali considerando un valore della controversia come indeterminabile e di complessità bassa, secondo i valori minimi.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, quindi, ritiene questo giudice che la liquidazione debba essere operata tenendo conto degli accordi intervenuti inter partes, che prevedevano un compenso per l'intero giudizio di euro 3.500,00 oltre accessori.
Posto che risultano allegate e, in concreto, documentate (e non contestate) attività per fasi studio ed introduttiva, tenendo conto che, secondo le tariffe professionali i compensi per fasi studio e introduttiva corrispondono a circa il 40% dei compensi complessivi, i compensi in concreto spettanti al professionista possono liquidarsi in euro 1.400,00 oltre accessori (somma corrispondente al 40% di euro 3.500,00).
§§§§§
Procedendo con l'esame della domanda di liquidazione dei compensi per la fase di mediazione e negoziazione, va ancora preliminarmente evidenziato, quanto al valore della controversia, che nelle 'premesse' del contratto risulta indicato un valore compreso fra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00 e, ancora, che non è stato allegato il 'prospetto delle tabelle professionali' che consentito di comprendere il 'percorso' seguito per la quantificazione di un compenso Pt_2 per l'intero giudizio di euro 7.254,00.
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte resistente ha sostenuto che il valore della controversia, anche per lo scioglimento della comunione, doveva considerarsi come 'indeterminato'.
Dall'esame della documentazione in atti può rilevarsi che nella istanza di conciliazione il valore della controversia è indicato come 'indeterminato' (cfr. foglio 3 del relativo allegato).
Non risultano offerti altri elementi per valutare ulteriormente il valore della controversia in questione e, pertanto, conformemente all'atto di avvio della mediazione predisposto dallo stesso avv. , il valore dell'affare deve intendersi come 'indeterminato'. Pt_1
Nel contratto prodotto non risulta alcuna clausola regolante i compensi per la fase di mediazione.
La mancata produzione dell'allegato 'prospetto', come già detto, non consente di verificare il
'dettaglio' e, in particolare, se nell'importo di euro 7.254,00 fosse quantificato un onorario per la mediazione.
In mancanza di elementi, deve ritenersi insussistente accordo scritto per la quantificazione degli onorari per la mediazione.
Devono, quindi, applicarsi le tariffe professionali sulla base della attività nei termini in cui risulta documentata.
Parte ricorrente, quanto alla mediazione, ha prodotto unicamente
- copia istanza unilaterale di mediazione diretta a , sottoscritta dal Controparte_2
; CP_1
- copia comunicazione di avvio procedimento di conciliazione proveniente da CP_2
;
[...]
- copia di raccomandata indirizzata alla controparte del cliente, datata 29.11.2021, avente ad oggetto 'convocazione ed invito allo scioglimento comunione patrimoniale mobiliare e immobiliare'.
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ancora, parte ricorrente ha allegato di avere predisposto la istanza di avvio della mediazione, circostanza non contestata dal resistente.
Non risultando documentata altra attività, deve procedersi alla liquidazione unicamente per la fase di 'attivazione' che può liquidarsi secondo i valori medi di euro 536,00 oltre accessori.
§§§§§
Parte resistente ha sostenuto di avere versato in acconto la somma di euro 1.000,00 senza offrire alcun elemento probatorio a sostegno.
Il ricorrente ha negato la ricezione di somme in acconto.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun pagamento che abbia potuto anche parzialmente estinguere il debito verso il professionista.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare parziale accoglimento, riconoscendosi compensi
- per euro 1.400,00 oltre accessori per la assistenza nel giudizio di separazione personale dal coniuge;
- per euro 536,00 oltre accessori per la assistenza nella attivazione della mediazione.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alle ragioni della decisione, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i minimi (in ragione del ridimensionamento della domanda e della non complessità delle questioni), per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia sulla base del credito accertato.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10669/2023 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pagamento in favore di della somma, a titolo di compensi Parte_1
professionali, di euro 1.936,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 977,00 (di cui euro 125,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10669/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
da sé stesso;
ricorrente
contro nato a [...] il giorno 08.07.1951 (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Stefano GOLDSTAUB;
C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di discussione trattata con deposito di note, con ordinanza dell'01.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c... TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo il pagamento dei Parte_1 Controparte_1
compensi professionali maturati per l'attività legale svolta in suo favore.
La difesa di parte ricorrente esponeva che l'avv. aveva rappresentato e difeso il Pt_1
in due distinti procedimenti: CP_1
1. un ricorso per separazione giudiziale dei coniugi (proc. n. 15202/2021 R.G. avanti il
Tribunale Civile di Catania), per il quale erano maturati oneri e competenze per €
2.905,00 oltre accessori;
2. un procedimento di mediazione presso l'Organismo Solving Solution, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione patrimoniale, per il quale erano maturati oneri e competenze per € 2.316,00 oltre accessori.
L'importo complessivamente dovuto ammontava a € 5.221,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA. Nonostante una formale diffida inviata con raccomandata A/R notificata il 13.09.2023, il non aveva provveduto al pagamento né fornito alcuna comunicazione. CP_1
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1
incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del giudice di pace di Catania e, nel merito, la liquidazione di una minor somma dovuta all'attore, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dell'acconto di €1.000,00 già versato, con compensazione delle spese.
La difesa del resistente sosteneva:
• in via preliminare: l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in quanto, a seguito della Riforma AB (D.Lgs. 149/2022), la competenza per cause di valore fino a
€10.000,00 (come la presente, il cui valore è di €5.221,00) spetta al Giudice di Pace di
Catania, non essendo prevista una competenza per materia del Tribunale per il recupero crediti professionali di avvocati;
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• nel merito: l'infondatezza della pretesa sia nell'an che nel quantum. Non risultava depositato né sottoscritto alcun accordo o preventivo per la determinazione dei compensi. In assenza di tale accordo, si dovevano applicare i minimi tariffari.
Per il procedimento di separazione, l'attività dell'avv. si era limitata alla redazione Pt_1
del ricorso introduttivo e al suo deposito in quanto il mandato era stato revocato prima della costituzione della controparte.
Per il procedimento di mediazione, questo si era concluso negativamente.
Pertanto, applicando i minimi e considerando la bassa complessità e le sole fasi effettivamente seguite, l'importo dovuto sarebbe stato notevolmente inferiore (circa €1.400,00 per la separazione e non oltre €400,00 per la mediazione).
Inoltre, il aveva già versato all'avv. un acconto di €1.000,00, per il quale CP_1 Pt_1
non aveva ricevuto documentazione fiscale, rendendo le richieste attoree eccessive e, dedotto l'acconto, "molto prossime allo zero".
§§§§§
Con le note di cd. preverbale del 22.03.2024 parte ricorrente contestava l'eccezione preliminare di incompetenza e, nel merito, contestava sia la ricezione di somme in acconto
(richiamando anche la revoca del mandato del 05.05.2022), sia la insussistenza di mandati difensivi in forma scritta.
In mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza per discussione conclusiva, autorizzando deposito di memorie conclusive.
Indi, all'esito dell'udienza di discussione trattata con deposito di note, con ordinanza dell'01.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
La eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale non è fondata.
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, per le controversie previste dall'art.28 legge n.794/42 aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente in favore di esercente professione forense, è prevista possibilità di azione regolata dal rito semplificato di cognizione (art.14 comma 1 d.l. 150/2011), con competenza dell''ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera' (art.14 comma 2 d.l.
150/2011).
Posto che i compensi sono relativi ad attività giudiziaria svolta avanti al Tribunale (una esauritasi dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, l'altra nella fase stragiudiziale), la competenza appartiene al Tribunale che, dopo la riforma AB (d.lgs. n.149/2022) applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 30.06.2022, 'decide in composizione monocratica' (art.14 comma 2 d.l. 150/2011).
§§§§§
Il presente giudizio, come già anticipato, ha ad oggetto domanda svolta dal professionista per il pagamento dei compensi dovuti per la assistenza prestata in favore del proprio cliente in relazione a due distinti giudizi.
Per il secondo incarico, la attività si era interrotta in fase stragiudiziale.
Le domande risultano legate da connessione soggettiva.
§§§§§
Va rilevato che, con riguardo allo svolgimento della attività professionale, non è stata operata alcuna contestazione.
Pertanto, lo svolgimento della attività in concreto prestata, peraltro documentata dal ricorrente con la produzione degli atti, deve considerarsi provato.
§§§§§
Oggetto del contendere è, quindi, limitato alla quantificazione dei compensi.
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte ricorrente, che con l'atto introduttivo si era limitato a quantificare i compensi nei termini di cui alla domanda, con le note seguenti alla costituzione in giudizio ha sostenuto che, in relazione ad entrambi gli incarichi, era intervenuti due distinti accordi scritti inter partes con i quali erano stati quantificati gli onorari.
Va preliminarmente evidenziato che le copie dei due contratti prodotti dal ricorrente non includono l''allegato prospetto delle tabelle professionali vigenti' richiamato dall'art.
4.1 di entrambi gli accordi.
Parte resistente aveva eccepito che con il professionista non era stato stipulato alcun accordo e che, in conseguenza, i compensi avrebbero dovuto essere quantificati secondo i valori minimi delle tariffe professionali, indicando come valore della controversia quello 'indeterminabile e di bassa complessità'.
La contestazione circa la mancanza di accordo scritto è smentita per tabulas sulla base delle copie dei contratti prodotti dal ricorrente (seppur incompleti nei termini sopra specificati).
Procedendo con l'esame dei due contratti, risulta, per quel che maggiormente rileva in questa sede,
- nelle 'premesse', il valore della controversia (per entrambi, indicato come compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00;
- all'art.4 la 'determinazione del compenso'.
§§§§§
Va esaminata la domanda relativa ai compensi per la assistenza nel giudizio di separazione personale dal coniuge.
Il valore della controversia, come detto, risulta indicato nelle 'premesse' nei termini sopra riportati.
Ritiene questo giudice che di valore non possa considerarsi indicato con effetti vincolanti non solo e non tanto perché inserito in 'premessa', quanto perché da un lato esso non corrisponde pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
allo scaglione che, per l'intero giudizio, avrebbe comportato onorari pari ad euro 3.500,00
(come indicato all'art.4.1), dall'altro perché l'atto introduttivo del giudizio predisposto nell'interesse del cliente indica quale valore della controversia quello 'indeterminabile'.
Inoltre, la mancata produzione del 'prospetto' richiamato dall'art.
4.1 proprio nella parte in cui era determinato il compenso di euro 3.500,00, non consente di verificare quale 'percorso' fosse stato seguito nella individuazione degli onorari.
Infine, la liquidazione operata dal Tribunale all'esito del giudizio, nei termini riportati da entrambe le parti (in concreto, euro 4.000,00 per l'intero giudizio), risulta coerente con una quantificazione delle spese processuali considerando un valore della controversia come indeterminabile e di complessità bassa, secondo i valori minimi.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, quindi, ritiene questo giudice che la liquidazione debba essere operata tenendo conto degli accordi intervenuti inter partes, che prevedevano un compenso per l'intero giudizio di euro 3.500,00 oltre accessori.
Posto che risultano allegate e, in concreto, documentate (e non contestate) attività per fasi studio ed introduttiva, tenendo conto che, secondo le tariffe professionali i compensi per fasi studio e introduttiva corrispondono a circa il 40% dei compensi complessivi, i compensi in concreto spettanti al professionista possono liquidarsi in euro 1.400,00 oltre accessori (somma corrispondente al 40% di euro 3.500,00).
§§§§§
Procedendo con l'esame della domanda di liquidazione dei compensi per la fase di mediazione e negoziazione, va ancora preliminarmente evidenziato, quanto al valore della controversia, che nelle 'premesse' del contratto risulta indicato un valore compreso fra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00 e, ancora, che non è stato allegato il 'prospetto delle tabelle professionali' che consentito di comprendere il 'percorso' seguito per la quantificazione di un compenso Pt_2 per l'intero giudizio di euro 7.254,00.
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte resistente ha sostenuto che il valore della controversia, anche per lo scioglimento della comunione, doveva considerarsi come 'indeterminato'.
Dall'esame della documentazione in atti può rilevarsi che nella istanza di conciliazione il valore della controversia è indicato come 'indeterminato' (cfr. foglio 3 del relativo allegato).
Non risultano offerti altri elementi per valutare ulteriormente il valore della controversia in questione e, pertanto, conformemente all'atto di avvio della mediazione predisposto dallo stesso avv. , il valore dell'affare deve intendersi come 'indeterminato'. Pt_1
Nel contratto prodotto non risulta alcuna clausola regolante i compensi per la fase di mediazione.
La mancata produzione dell'allegato 'prospetto', come già detto, non consente di verificare il
'dettaglio' e, in particolare, se nell'importo di euro 7.254,00 fosse quantificato un onorario per la mediazione.
In mancanza di elementi, deve ritenersi insussistente accordo scritto per la quantificazione degli onorari per la mediazione.
Devono, quindi, applicarsi le tariffe professionali sulla base della attività nei termini in cui risulta documentata.
Parte ricorrente, quanto alla mediazione, ha prodotto unicamente
- copia istanza unilaterale di mediazione diretta a , sottoscritta dal Controparte_2
; CP_1
- copia comunicazione di avvio procedimento di conciliazione proveniente da CP_2
;
[...]
- copia di raccomandata indirizzata alla controparte del cliente, datata 29.11.2021, avente ad oggetto 'convocazione ed invito allo scioglimento comunione patrimoniale mobiliare e immobiliare'.
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ancora, parte ricorrente ha allegato di avere predisposto la istanza di avvio della mediazione, circostanza non contestata dal resistente.
Non risultando documentata altra attività, deve procedersi alla liquidazione unicamente per la fase di 'attivazione' che può liquidarsi secondo i valori medi di euro 536,00 oltre accessori.
§§§§§
Parte resistente ha sostenuto di avere versato in acconto la somma di euro 1.000,00 senza offrire alcun elemento probatorio a sostegno.
Il ricorrente ha negato la ricezione di somme in acconto.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun pagamento che abbia potuto anche parzialmente estinguere il debito verso il professionista.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare parziale accoglimento, riconoscendosi compensi
- per euro 1.400,00 oltre accessori per la assistenza nel giudizio di separazione personale dal coniuge;
- per euro 536,00 oltre accessori per la assistenza nella attivazione della mediazione.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alle ragioni della decisione, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i minimi (in ragione del ridimensionamento della domanda e della non complessità delle questioni), per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia sulla base del credito accertato.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10669/2023 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pagamento in favore di della somma, a titolo di compensi Parte_1
professionali, di euro 1.936,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 977,00 (di cui euro 125,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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