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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 821 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MACCAFERRI RICCARDO Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE contumace PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento del caso, rigettata ogni contraria eccezione e domanda:
- In via principale, modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 168/2020, pubblicata il 06/04/2020 (R.G. n. 920/2019), e, per l'effetto, eliminare ovvero ridurre significativamente, l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. per il figlio , con decorrenza dalla data di deposito del Parte_1 Per_1 presente ricorso o da quella diversa ritenuta di giustizia;
- Confermare la contribuzione al 50% tra i genitori per le spese straordinarie relative al figlio , come definite nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Ferrara e nella Per_1 sentenza n. 168/2020, con necessità di preventivo accordo ove previsto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, in caso di opposizione della resistente;
in caso contrario, con compensazione delle spese.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2025, il sig. rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Riccardo Maccaferri, proponeva domanda di modifica delle condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 168/2020, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 6 aprile 2020, con la quale veniva disposto a suo carico un assegno mensile di € 288,00 (oltre rivalutazione ISTAT) in favore del figlio , non Per_1 economicamente autosufficiente e sottoposto a misura di sicurezza.
pagina 1 di 2 Il ricorrente deduceva il sopravvenire di circostanze nuove e rilevanti, tra cui: la percezione da parte della resistente dell'Assegno Unico Universale per il figlio;
la residenza stabile del figlio presso la struttura pubblica “Casa degli Svizzeri” di Bologna, con copertura della gran parte delle spese ordinarie da parte dell' la percezione di Pt_2 pensione di invalidità da parte del figlio, con saldo attivo sul conto corrente;
la riduzione del reddito del ricorrente, passato da lavoro attivo a pensione. Il ricorrente allegava documentazione fiscale, relazioni dell'Amministratore di Sostegno, e chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e documentali, nonché l'interrogatorio formale della resistente.
Chiedeva inoltre che il Tribunale ordinasse l'esibizione di documentazione da parte dell'INPS, della struttura ospitante e dell'attuale Amministratore di Sostegno, al fine di verificare l'effettiva entità delle risorse economiche disponibili e delle spese sostenute.
Il procedimento veniva incardinato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., con richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e assegnazione dei termini per la costituzione della resistente. Nessuno si costituiva per la resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. La domanda e' fondata e merita accoglimento: risulta infatti dal documento n. 5 allegato al ricorso che il figlio delle parti Sig. percepisce una pensione mensile di Persona_2 circa € 1.164,96 ed e' sottoposto a amministrazione di sostegno: l'amministratore da' conto nel documento citato che la somma e' sufficiente a sostenere la retta della struttura che ospita il e a lasciare un margine per le spese di mantenimento. Pt_1 Risulta d'altro canto che il ricorrente, rispetto al momento in cui e' stato disposto l'assegno, ha viste ridotte le proprie entrate poiche' e' andato in pensione. Non sussistono pertanto piu' i presupposti per la erogazione di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio, confermato per
contro
-conformemente alle conclusioni rassegnate- il contributo al 50% delle spese straordinarie. Attesa la mancata opposizione della resistente le spese meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del 6.4.20 del Tribunale di Ferrara, dichiara non piu' dovuto da il contributo Parte_1 mensile al mantenimento del figlio , fermo restando l'obbligo di Persona_2 provvedere al 50% delle spese straordinarie come stabilito in sentenza di divorzio. Spese compensate. Ferrara, 16.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MACCAFERRI RICCARDO Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE contumace PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento del caso, rigettata ogni contraria eccezione e domanda:
- In via principale, modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 168/2020, pubblicata il 06/04/2020 (R.G. n. 920/2019), e, per l'effetto, eliminare ovvero ridurre significativamente, l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. per il figlio , con decorrenza dalla data di deposito del Parte_1 Per_1 presente ricorso o da quella diversa ritenuta di giustizia;
- Confermare la contribuzione al 50% tra i genitori per le spese straordinarie relative al figlio , come definite nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Ferrara e nella Per_1 sentenza n. 168/2020, con necessità di preventivo accordo ove previsto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, in caso di opposizione della resistente;
in caso contrario, con compensazione delle spese.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2025, il sig. rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Riccardo Maccaferri, proponeva domanda di modifica delle condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 168/2020, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 6 aprile 2020, con la quale veniva disposto a suo carico un assegno mensile di € 288,00 (oltre rivalutazione ISTAT) in favore del figlio , non Per_1 economicamente autosufficiente e sottoposto a misura di sicurezza.
pagina 1 di 2 Il ricorrente deduceva il sopravvenire di circostanze nuove e rilevanti, tra cui: la percezione da parte della resistente dell'Assegno Unico Universale per il figlio;
la residenza stabile del figlio presso la struttura pubblica “Casa degli Svizzeri” di Bologna, con copertura della gran parte delle spese ordinarie da parte dell' la percezione di Pt_2 pensione di invalidità da parte del figlio, con saldo attivo sul conto corrente;
la riduzione del reddito del ricorrente, passato da lavoro attivo a pensione. Il ricorrente allegava documentazione fiscale, relazioni dell'Amministratore di Sostegno, e chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e documentali, nonché l'interrogatorio formale della resistente.
Chiedeva inoltre che il Tribunale ordinasse l'esibizione di documentazione da parte dell'INPS, della struttura ospitante e dell'attuale Amministratore di Sostegno, al fine di verificare l'effettiva entità delle risorse economiche disponibili e delle spese sostenute.
Il procedimento veniva incardinato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., con richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e assegnazione dei termini per la costituzione della resistente. Nessuno si costituiva per la resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. La domanda e' fondata e merita accoglimento: risulta infatti dal documento n. 5 allegato al ricorso che il figlio delle parti Sig. percepisce una pensione mensile di Persona_2 circa € 1.164,96 ed e' sottoposto a amministrazione di sostegno: l'amministratore da' conto nel documento citato che la somma e' sufficiente a sostenere la retta della struttura che ospita il e a lasciare un margine per le spese di mantenimento. Pt_1 Risulta d'altro canto che il ricorrente, rispetto al momento in cui e' stato disposto l'assegno, ha viste ridotte le proprie entrate poiche' e' andato in pensione. Non sussistono pertanto piu' i presupposti per la erogazione di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio, confermato per
contro
-conformemente alle conclusioni rassegnate- il contributo al 50% delle spese straordinarie. Attesa la mancata opposizione della resistente le spese meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del 6.4.20 del Tribunale di Ferrara, dichiara non piu' dovuto da il contributo Parte_1 mensile al mantenimento del figlio , fermo restando l'obbligo di Persona_2 provvedere al 50% delle spese straordinarie come stabilito in sentenza di divorzio. Spese compensate. Ferrara, 16.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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