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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 673 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/02/2022 ed iscritto al n 673 - 2022 RG , vertente tra
- c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Giovanna SERAFINO (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e domiciliato presso lo studio del primo, sito in C.F._3
Locri alla Via Marconi n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._4
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._5 C.F._6
Dario C. Adornato , e dal nuovo difensore Avv. C.F._7
ETTORE TRIOLO ( ); C.F._8
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede;
Motivazione contestuale
-CONCLUSIONI delle parti. Il ricorrente formula le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2019 per un totale di 102 giornate Persona_2 lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue
o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, comunque, in CP_1 violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“1) - rigettare il ricorso perché improponibile / inammissibile / improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
2) - gradatamente, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di mancata iscrizione;
3) - rigettare ogni altra domanda;
4) - con ogni favorevole statuizione sulle spese e competenze del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Con ricorso depositato in data11.02.2022 il ricorrente a supporto della domanda espone in sintesi:
- che ha prestato la propria attività lavorativa sui terreni agricoli che si trovano nella disponibilità della azienda che insistono nel Comune Per_2 di Caraffa del Bianco, per quanto qui di interesse dal 17.09.2019 al
31.12.2019 per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è prevalentemente di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino. Nello specifico: la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla BDN è, per gli anni oggetto di causa di circa 765 ovicaprini e 4 bovini;
l'azienda ha la disponibilità di due stalle di circa 500 mq adibite per il ricovero degli animali, ed una sala mungitura a carrello automatico con 12 poste per la mungitura degli ovicaprini mentre la mungitura dei bovini avviene con una mungitrice a carrello;
all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte
2 viene conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio
Calabria. Vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale. Ci sono poi circa 150 ha adibiti a pascolo, sulla quale insistono delle recinzioni elettrificate e una superficie seminabile destinata alla produzione di foraggio
- che ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07.00 alle ore 15.00 circa e pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00 circa, nei giorni più caldi anticipando di un'ora;
- che gli veniva corrisposta una retribuzione di circa 45,00 euro al giorno, che il datore di lavoro ha versato in piccoli acconti, ogni 14 giorni circa;
-che a seguito della notifica del provvedimento Prot.
.04.06.2021.0254451, il ricorrente veniva a conoscenza di essere stato CP_1 cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Africo per l'anno 2019 per n. 87 giornate lavorative annue;
- che in data 06.07.2021 avverso tali provvedimenti il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria ma, essendo decorso il termine di CP_1
90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto, il ricorrente si vede costretto a tutelare giudizialmente i propri diritti.
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, l' preliminarmente eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta decadenza sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che fissa in 120 giorni il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Gradatamente, nel merito, osserva che in esito agli accertamenti effettuati con verbale N. 2020005875/DDL del 11.12.2020 redatto dagli ispettori e nei confronti dell'azienda agricola Persona_3 Persona_4 con sede in Caraffa del Bianco (RC), alle cui Persona_2 dipendenze controparte figurava essere assunto per il predetto anno come operaio agricolo, è stata accertata l'insussistenza del denunciato rapporto di lavoro.
§ 3. L'eccezione di decadenza formulata dall risulta Controparte_2 infondata.
Il provvedimento di cancellazione n. prot. 04/06/2021.0254451 è stato CP_1 tempestivamente impugnato con ricorso amministrativo in data 06.07.2021, nell'arco dei 30 gg. successivi alla data di notifica. Da tale data iniziano a decorrere i 90 giorni ex lege previsti per la decisione o, come nel caso di specie, per il silenzio-rigetto che si è venuto a formare in data 04.10.2021. Dal termine anzidetto decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale (nel caso de quo, spirati al 03.11.2021) decorsi i quali – senza impugnazione
3 – il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinanzi alla autorità giudiziaria entro il termine decadenziale di 120 giorni che nella fattispecie è spirato il 03.03.2022, pertanto in data successiva alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio.
§ 4. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. La causa è stata istruita con l'escussione di svariati testi. In particolare dalle deposizioni dei testi sig.ri , Testimone_1 Tes_2
e , risulta che anche il ricorrente ha
[...] Testimone_3 lavorato presso l'azienda di situata a Caraffa del Bianco Persona_2
Contrada San Giovanni, per complessive 102 giornate nel 2019, anno per il quale è sopraggiunto il provvedimento di disconoscimento parziale CP_1 relativamente ad 87 giornate.
Ulteriori elementi indiziari sono stati offerti dal ricorrente con la documentazione depositata nel fascicolo di parte: copia contratto di lavoro a tempo determinato, comunicazione Unilav e prospetti paga.
Né validi elementi di segno contrario emergono dal verbale ispettivo, fondato su accertamenti ispettivi iniziati solo nel settembre 2020 e su deduzioni generali in ordine alla presunta antieconomicità dell'attività derivata dalla omessa fatturazione e presentazione di dichiarazioni reddituali. Inoltre analogo contenzioso per altro lavoratore (cfr. sentenza depositata dalla difesa della ricorrente) ha visto soccombente l'ente previdenziale. In conclusione il ricorrente ha assolto l'onere probatorio ed il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli in virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta nel 2019 per un Persona_2 totale di 102 giornate lavorative annue e condanna l a provvedere al CP_1 ripristino della posizione assicurativa e previdenziale in favore del ricorrente relativamente al predetto rapporto di lavoro;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avvocati Maria Giovanna Serafino e dichiaratisi Parte_2 procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/02/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 673 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/02/2022 ed iscritto al n 673 - 2022 RG , vertente tra
- c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Giovanna SERAFINO (C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e domiciliato presso lo studio del primo, sito in C.F._3
Locri alla Via Marconi n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._4
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._5 C.F._6
Dario C. Adornato , e dal nuovo difensore Avv. C.F._7
ETTORE TRIOLO ( ); C.F._8
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede;
Motivazione contestuale
-CONCLUSIONI delle parti. Il ricorrente formula le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2019 per un totale di 102 giornate Persona_2 lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue
o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, comunque, in CP_1 violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni:
“1) - rigettare il ricorso perché improponibile / inammissibile / improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
2) - gradatamente, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di mancata iscrizione;
3) - rigettare ogni altra domanda;
4) - con ogni favorevole statuizione sulle spese e competenze del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Con ricorso depositato in data11.02.2022 il ricorrente a supporto della domanda espone in sintesi:
- che ha prestato la propria attività lavorativa sui terreni agricoli che si trovano nella disponibilità della azienda che insistono nel Comune Per_2 di Caraffa del Bianco, per quanto qui di interesse dal 17.09.2019 al
31.12.2019 per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che l'ordinamento produttivo aziendale è prevalentemente di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino. Nello specifico: la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla BDN è, per gli anni oggetto di causa di circa 765 ovicaprini e 4 bovini;
l'azienda ha la disponibilità di due stalle di circa 500 mq adibite per il ricovero degli animali, ed una sala mungitura a carrello automatico con 12 poste per la mungitura degli ovicaprini mentre la mungitura dei bovini avviene con una mungitrice a carrello;
all'interno dell'azienda è inoltre presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte
2 viene conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio
Calabria. Vi è poi un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie da pieno campo, con produzione estiva ed invernale. Ci sono poi circa 150 ha adibiti a pascolo, sulla quale insistono delle recinzioni elettrificate e una superficie seminabile destinata alla produzione di foraggio
- che ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07.00 alle ore 15.00 circa e pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00 circa, nei giorni più caldi anticipando di un'ora;
- che gli veniva corrisposta una retribuzione di circa 45,00 euro al giorno, che il datore di lavoro ha versato in piccoli acconti, ogni 14 giorni circa;
-che a seguito della notifica del provvedimento Prot.
.04.06.2021.0254451, il ricorrente veniva a conoscenza di essere stato CP_1 cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Africo per l'anno 2019 per n. 87 giornate lavorative annue;
- che in data 06.07.2021 avverso tali provvedimenti il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria ma, essendo decorso il termine di CP_1
90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto, il ricorrente si vede costretto a tutelare giudizialmente i propri diritti.
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, l' preliminarmente eccepisce CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta decadenza sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che fissa in 120 giorni il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Gradatamente, nel merito, osserva che in esito agli accertamenti effettuati con verbale N. 2020005875/DDL del 11.12.2020 redatto dagli ispettori e nei confronti dell'azienda agricola Persona_3 Persona_4 con sede in Caraffa del Bianco (RC), alle cui Persona_2 dipendenze controparte figurava essere assunto per il predetto anno come operaio agricolo, è stata accertata l'insussistenza del denunciato rapporto di lavoro.
§ 3. L'eccezione di decadenza formulata dall risulta Controparte_2 infondata.
Il provvedimento di cancellazione n. prot. 04/06/2021.0254451 è stato CP_1 tempestivamente impugnato con ricorso amministrativo in data 06.07.2021, nell'arco dei 30 gg. successivi alla data di notifica. Da tale data iniziano a decorrere i 90 giorni ex lege previsti per la decisione o, come nel caso di specie, per il silenzio-rigetto che si è venuto a formare in data 04.10.2021. Dal termine anzidetto decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale (nel caso de quo, spirati al 03.11.2021) decorsi i quali – senza impugnazione
3 – il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinanzi alla autorità giudiziaria entro il termine decadenziale di 120 giorni che nella fattispecie è spirato il 03.03.2022, pertanto in data successiva alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio.
§ 4. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. La causa è stata istruita con l'escussione di svariati testi. In particolare dalle deposizioni dei testi sig.ri , Testimone_1 Tes_2
e , risulta che anche il ricorrente ha
[...] Testimone_3 lavorato presso l'azienda di situata a Caraffa del Bianco Persona_2
Contrada San Giovanni, per complessive 102 giornate nel 2019, anno per il quale è sopraggiunto il provvedimento di disconoscimento parziale CP_1 relativamente ad 87 giornate.
Ulteriori elementi indiziari sono stati offerti dal ricorrente con la documentazione depositata nel fascicolo di parte: copia contratto di lavoro a tempo determinato, comunicazione Unilav e prospetti paga.
Né validi elementi di segno contrario emergono dal verbale ispettivo, fondato su accertamenti ispettivi iniziati solo nel settembre 2020 e su deduzioni generali in ordine alla presunta antieconomicità dell'attività derivata dalla omessa fatturazione e presentazione di dichiarazioni reddituali. Inoltre analogo contenzioso per altro lavoratore (cfr. sentenza depositata dalla difesa della ricorrente) ha visto soccombente l'ente previdenziale. In conclusione il ricorrente ha assolto l'onere probatorio ed il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli in virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta nel 2019 per un Persona_2 totale di 102 giornate lavorative annue e condanna l a provvedere al CP_1 ripristino della posizione assicurativa e previdenziale in favore del ricorrente relativamente al predetto rapporto di lavoro;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avvocati Maria Giovanna Serafino e dichiaratisi Parte_2 procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/02/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 4