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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 276/2025 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessio C.F._1
Guida (PEC: ; Email_1 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lorena C.F._2
Geraci (PEC: ; Email_2 appellata-appellante incidentale
e nei confronti del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
RM interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO pagina 1 di 19 avverso la sentenza n. 7/2025, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 19/12/2024, depositata e pubblicata in data 2/01/2025;
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili;
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2025, emessa il 02.01.2025, resa dal Tribunale di
Palermo, sezione civile prima, in persona del Presidente Dott. Francesco Micela, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 9547/2021, depositata in cancelleria in data 02.01.2025, notificata in data
13.01.2025, accogliere le conclusioni che qui si riportano:
- dichiarare tra i sigg. e il mancato obbligo reciproco di contribuzione al Parte_1 CP
mantenimento, revocando l'assegno di € 100,00 a titolo di assegno divorzile riconosciuto dal Giudice di [primo] grado alla sig.ra Controparte_1
- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio prevalente presso la madre, disponendo che il padre abbia facoltà di incontrarlo e tenerlo con sé secondo le modalità che questa
Corte riterrà opportune;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”;
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia la Ecc.ma CdA
Disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Preso atto della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo il 21.07 .2000 – trascritto presso il Comune di Palermo atto 22 P.II SA Vol 2213 Contestando in toto le istanze ed eccezioni di controparte
Rigettare le richiest[e] inoltrate dall'appellante
Confermare la sentenza n°7/25 nella parte in cui dispone l'affido super esclusivo del figlio minore
alla madre, per i motivi esposti in narrativa, stante il disinteresse economico e morale del Per_1
pagina 2 di 19 padre, nonché dell'attuale rifiuto del figlio nei confronti del padre;
riconoscendo il diritto di visita del padre nel rispetto della volontà e degli impegni del minore, un pomeriggio a settimana.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà in uno al Controparte_1 figlio minore, stabilendo l'obbligo del versamento degli oneri condominiali a carico del Parte_1
come da omologa, punto non considerato in sentenza.
Onerare il a versare un assegno divorzile in favore della , Parte_1 Controparte_1
stante la sperequazione reddituale, nella misura di €.100,00 mensili oltre aumenti ISTAT come per legge, così come disposto in Sentenza 7/25, o quella cifra maggiore o minore che la Ecc.ma CdA vorrà stabilire anche in via equitativa
Onerare il a versare un mantenimento per il figlio minore , nella Parte_1 Per_1
misura di €.350,00 mensili oltre aumenti ISTAT come per legge così come disposto in sentenza 7/25,
o quella cifra maggiore o minore che la Ecc.ma CdA vorrà stabilire anche in via equitativa, con spese straordinarie a carico del al 100%, così come in omologa come da protocollo di Parte_1
intesa
Stante l'attuale stato di disoccupazione del figlio maggiore stabilire una somma quale Per_2
contributo al mantenimento dello stesso sino a quando non rinverrà attività lavorativa stabile.
Disporre che il mantenimento in favore della e del figlio minore ha decorrenza CP Per_1
dalla data della comparizione Presidenziale, stante quanto esposto in narrativa in merito al collocamento lavorativo della e del figlio CP Per_2
In via Istruttoria
Stante quanto emerso in corso del giudizio di 1° grado in merito alle discrepanze fra dichiarato e documentato dal disporre indagini Tributarie sul con accertamenti bancari, e Parte_1 Parte_1 accertamenti presso gli enti cimiteriali al fine di stabilire l'attività lavorativa ed i redditi realmente percepiti dallo stesso, così come richiesto in 1° grado
Stante la conclamata inadempienza del disporre ex art 614 bis cpc Parte_1
Disporre che il venga condannato al pagamento di una somma che la Ecc.ma Parte_1
Corte vorrà determinare per ogni ritardo nel versamento di quanto dovuto superiore ai dieci giorni
Con vittoria di spese di giudizio stante l'infondatezza dei motivi di Appello”.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7/2025, pronunciata in data 19/12/2024, depositata e pubblicata in data 2/01/2025, il Tribunale di Palermo:
- ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Palermo il 21/07/2000, da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2000;
- ha disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore , Persona_3
nato a [...] il [...], alla madre;
- ha disposto che la frequentazione padre-figlio sia rimessa a liberi accordi tra gli stessi;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della un Parte_1 CP assegno mensile di euro 450,00, di cui euro 100,00 a titolo di assegno divorzile ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi Per_1 annualmente;
- ha posto a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore;
- ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Don Orione 18, in favore della CP
- ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha proposto appello ex art. Parte_1
473-bis.30 c.p.c. avverso la sentenza n. 7/2025, notificata in data 13/01/2025, nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore alla Per_1
madre, rimettendo la frequentazione padre-figlio a liberi accordi tra gli stessi, e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, in favore della Balistreri, un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
2.1. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appello, di accertare e dichiarare l'insussistenza, tra i coniugi, dell'obbligo reciproco di contribuzione al mantenimento, con revoca dell'assegno divorzile di € 100,00 riconosciuto in favore di , nonché l'affidamento congiunto del figlio , con Controparte_1 Per_1 domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di incontrarlo secondo le pagina 4 di 19 modalità ritenute opportune da questa Corte (come del resto già statuito con provvedimenti provvisori e urgenti del 26/09/2022).
3. Con comparsa depositata l'8/05/2025 si è costituita , la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.1. In via incidentale, l'appellata ha chiesto il riconoscimento di una somma mensile a carico del , quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2 stante l'attuale stato di disoccupazione e sino al rinvenimento di un'attività lavorativa stabile.
3.2. In via istruttoria, “stante quanto emerso in corso del giudizio di 1° grado in merito alle discrepanze fra dichiarato e documentato dal ”, ha chiesto disporsi Parte_1 Controparte_1 indagini Tributarie sull'appellante, con accertamenti bancari e accertamenti presso gli enti cimiteriali, come già chiesto in primo grado.
3.3. Infine, ha chiesto disporsi la condanna del ex art. 614 Controparte_1 Parte_1 bis c.p.c.
4. In data 3/06/2025 il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la sostituzione dell'udienza del giorno 13/06/2025 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive, insistendo nei rispettivi atti, e la causa è stata posta in riserva per la decisione.
6. In via preliminare, va disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, da ritenere assorbita dalla presente statuizione definitiva.
7. Ancora in via preliminare, vanno disattese le richieste istruttorie dell'appellante, che, formulate mediante mero rinvio alle memorie depositate in primo grado, devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 9 giugno 2023, ord. n. 16420: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”).
8. Quanto alla richiesta di indagini tributarie formulata dalla parte appellata, la stessa va disattesa, in quanto meramente esplorativa, alla luce degli esiti dell'accesso alle banche pagina 5 di 19 dati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., autorizzato in primo grado.
9. Con il primo motivo di appello il si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
fondato la decisione relativa all'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore Per_1 alla madre esclusivamente sul presupposto che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole, attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno, attuata mediante il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze, per l'appunto, idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo.
9.1. Nello specifico, l'appellante, allegando la violazione e la falsa applicazione degli artt.
337 ter e quater c.c., ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” di alla Per_1 madre, affermando la completa assenza del padre nella vita del minore sia sotto l'aspetto psichico ed educativo, sia sotto l'aspetto dei doveri economici.
Al riguardo, il ha esposto: Parte_1
- che dal 2020 egli non svolge più attività lavorativa costante, stante la propria estromissione dall'attività di famiglia (società di onoranze funebri inattiva dal 2015), da cui non percepisce alcun utile;
- le sue attuali entrate (di circa € 1.200,00/€ 1.300,00 mensili) derivano dalla Parte_2
società senza scopo di lucro della quale è Presidente;
[...]
- di aver dovuto prendere in locazione un immobile, stante l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, alla CP
- che, per tali circostanze, in passato si è visto costretto a ridurre l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione da € 900,00 ad € 400,00 mensili;
- di non essersi mai sottratto ai propri doveri economici verso il figlio, avendo puntualmente corrisposto l'esatto ammontare stabilito con l'ordinanza presidenziale del
26/09/2022;
pagina 6 di 19 - che il Tribunale non ha dato rilievo né alla propria perdurante volontà di contribuire al sostentamento del figlio, né alla circostanza che egli ha versato regolarmente una somma mai inferiore ad € 400,00 mensili, né, infine, alla propria apertura e collaborazione a ripristinare il rapporto con (come si evincerebbe, secondo l'appellante, dalla CP_2 relazione del servizio Spazio Neutro del 20/02/2024), nonostante il rifiuto del minore di rispondere alle proprie chiamate e messaggi.
9.2. In definitiva, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in vista di un auspicato riavvicinamento padre-figlio, confermare l'affidamento condiviso del minore
(già disposto nell'ordinanza presidenziale del 26/9/2022), sì da permettere a di Per_1 percepire l'interessamento del padre alla sua vita.
10. Secondo l'appellata di contro, il Giudice di primo grado ha correttamente CP disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minorenne in suo favore, in quanto il
, per tutti gli anni di vigenza dell'affido condiviso, ha disatteso ogni obbligo a Parte_1 suo carico, non versando l'assegno di mantenimento dovuto, non ottemperando al proprio diritto-dovere di visita dei figli (addirittura interrompendo dal 2021 ogni rapporto anche solo telefonico con loro), non interessandosi mai della loro crescita e della loro educazione, e non essendo, in definitiva, mai presente nella loro vita.
10.1. L'appellata ha evidenziato che tali condotte hanno comportato il netto rifiuto, da parte del minore (ormai prossimo al compimento della maggiore età), di intrattenere contatti con il , anche in contesti ufficiali, e che questa posizione deve essere Parte_1 considerata “prioritaria”, alla luce del principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, essendo peraltro indice di un profondo disagio di , confermato dai colloqui con i Servizi Per_1
Sociali e dalla relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (da cui emerge, per l'appunto, la profonda sofferenza e la rabbia di per la perdurante assenza Per_1
paterna).
11. Il primo motivo di appello è infondato.
11.1. In merito al regime dell'affidamento va in primo luogo rilevato – come, d'altronde, ricordato già dal Giudice di prime cure – che la regola dell'affidamento condiviso dei figli, posta dall'art. 337-ter c.c. in funzione del loro diritto alla bigenitorialità, è derogabile, a pagina 7 di 19 norma del successivo art. 337-quater c.c., solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, così sovvertendo le intenzioni del legislatore (in tal senso si veda Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593, e 8 febbraio 2012, n. 1777), e che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 16 gennaio 2022, ord. n. 1645;Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n.
6535; Cass., sez. VI, 26 giugno 2018, n. 16738).
L'affidamento esclusivo può esser adottato, quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva.
Comportamenti sintomatici dell'incapacità di affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente si rinvengono, certamente, nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, o abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, oppure ancora abbia manifestato palesi carenze sotto il profilo educativo o un sostanziale disinteresse (cfr. Cass., sez. I, 17 dicembre 2009,
n.26587).
D'altronde, “la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (cfr. Cass., Sez. I, 9 febbraio 2023, ord. n. 4056).
11.2. Per quel che in questa sede rileva - come ben evidenziato nell'impugnata sentenza - nel modulo dell'affidamento c.d. super-esclusivo, a differenza di quello monogenitoriale tradizionale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) sono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario, anche se tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non incide sulla pagina 8 di 19 titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio, con la conseguenza che il genitore non affidatario ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole.
11.3. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso cfr. Cass., Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14786), ha accertato che
“fatica a parlare del padre, come a volersi difendere dal proprio dolore”, ha affermato Per_1
ripetutamente che “ormai non si può far nulla” ed ha ribadito con fermezza di non volerlo incontrare e di voler mantenere le distanze [cfr. relazione del 5/04/2024 della N.P.I.A., richiamata nella motivazione della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il minore
“riferisce episodi in cui si è sentito preso in giro (incontri non avvenuti nelle date prestabilite e presentazioni improvvise in altri momenti in cui C. aveva preso impegni con la madre e si trovava pertanto in difficoltà) motivo per cui ad oggi preferisce mantenere le distanze (…) racconta anche le difficoltà di non aver avuto un padre, una figura di riferimento, a differenza dei propri amici”.].
11.4. L'assenza di alcuna relazione tra e il padre risulta, invero, anche dalla nota Per_1 sottoscritta del Consultorio Familiare, a firma delle dottoresse e Per_4 Per_5
(rispettivamente psicologa e assistente sociale), del 20/02/2024, ove si conclude nei seguenti termini: “Chi scrive quindi avendo provato a bonificare, attraverso un lavoro di riflessione critica, un terreno relazionale che in qualche modo è stato prosciugato da anni di battaglie giudiziarie, che hanno comportato dei posizionamenti rigidi da parte degli attori coinvolti, non può fare altro che prendere atto che le possibili trasformazioni in termini di rapporti affettivi più intimi e funzionali, non potranno essere certamente visibili nell'immediato, ma in un tempo futuro che verosimilmente riguarderà solo padre e figlio”.
11.5. Completa ed accurata appare, dunque, l'istruttoria condotta dal Tribunale di
Palermo, il quale, prima di concludere riconoscendo i presupposti dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ha disposto sia la presa in carico del minore Persona_3 da parte della NPIA per la valutazione psicologica, di concerto con il Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo (i cui esiti sono stati sopra citati), sia la presa in carico dell'intero nucleo da parte del Consultorio Familiare territorialmente competente, per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e valutazione delle competenze dei pagina 9 di 19 sig.ri (presa in carico conclusasi con la citata nota del 20/2/2024, Parte_3 che ha escluso margini di intervento proficui sul nucleo).
Il Giudice di prime cure ha accertato, pertanto, anche alla luce di quanto relazionato dai servizi incaricati, l'impossibilità, allo stato, di un riavvicinamento nel rapporto padre- figlio, nonostante le misure prese a sostegno delle genitorialità e l'apertura mostrata da
, nell'ultimo periodo, rispetto ad un ripristino del rapporto con il Parte_1 figlio.
11.6. Emerge, quindi, che l'appellante non ha, attualmente, la capacità di instaurare un legame di affetto e di frequentazione con il figlio, e ciò affonda le proprie radici nella circostanza che il minore non ha sostanzialmente avuto rapporti con il padre, a far data dalla separazione (avvenuta quando aveva solo due anni); l'assenza e il disinteresse del padre, anche sotto il profilo educativo in anni cruciali della vita di , e il profondo Per_1 senso di abbandono vissuto dal minore hanno determinato il radicale rifiuto di ogni contatto (anche telefonico) e di ogni apertura da parte del minore nei confronti del padre
(circostanze, queste ultime, del tutto pacifiche).
Risulta, pertanto, acclarata una interruzione dei rapporti, talmente prolungata da rendere oggettivamente impossibile adottare decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio, al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
In situazioni quale quella in esame, in cui un genitore di fatto non ha, o comunque non riesce ad avere, alcun contatto significativo con il proprio figlio, è oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti alla responsabilità genitoriale, e dunque deve ritenersi che non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, il quale si risolverebbe nell'attribuzione di compiti di decisione non correlati ai mezzi indispensabili per assolverli.
11.7. A ciò si aggiunga che il figlio della coppia, già dotato di una maturità tale da comprendere il significato delle proprie scelte e le ricadute di queste (evidenziata dai pagina 10 di 19 servizi incaricati), è prossimo a compiere la maggiore età ed a divenire legalmente idoneo, quindi, a gestire autonomamente la relazione con il padre.
11.8. In tale contesto, del tutto irrilevante appare la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui egli avrebbe corrisposto alla fin dal 2021, una somma mensile mai CP inferiore ad euro 400,00.
In disparte il fatto che dai bonifici prodotti risultano pagamenti saltuari, riferiti solo ad alcune mensilità degli anni indicati, va evidenziato che la mancata costanza nell'adempimento o l'adempimento solo parziale degli obblighi economici verso il figlio costituiscono solo parte delle ragioni ostative all'affido condiviso.
11.9. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, va confermata la statuizione del
Tribunale di Palermo, sussistendo i presupposti per l'affidamento super esclusivo del figlio minore della coppia, , in favore della madre, , e Persona_3 Controparte_1 dovendosi rimettere la frequentazione padre-figlio a liberi accordi tra gli stessi, tenuto conto dell'attuale rifiuto del minore ad incontrare il padre.
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore della un assegno divorzile di € CP
100,00, pur avendo escluso una significativa sperequazione economica tra le parti e nonostante la capacità lavorativa, generica e specifica, dell'appellata, di anni 44 e assegnataria della casa coniugale.
12.1. Il ha lamentato, pertanto, la violazione dell'art. 5 della legge n. Parte_1
898/1970; al riguardo, ha rilevato che la percepisce la somma di € 1.000,00 CP
mensili (€ 500,00 da lavoro dipendente ed € 500,00 da assegno di inclusione), oltre all'assegno di mantenimento di € 350,00 a favore del minore, a fronte della somma di circa
€ 1.000,00/1.300,00 mensili da egli percepita, senza alcuna regolarità o certezza.
12.2. Secondo la prospettazione del , il Tribunale non avrebbe tenuto in debito Parte_1
conto le sue necessità di vita, considerato il quadro economico-fiscale emerso dal giudizio di primo grado, nonché il fatto che egli contribuisce alle spese della casa coniugale per la parte di comproprietà e ha dovuto provvedere alle proprie personali esigenze abitative.
13. Di contro, la ha dedotto che l'appellante si è limitato ad allegare una drastica CP
riduzione reddituale rispetto all'epoca della separazione ed una situazione lavorativa pagina 11 di 19 precaria, senza però fornirne alcuna prova, eludendo l'obbligo di deposito di idonea documentazione.
13.1. L'appellata ha dedotto, inoltre, la contraddittorietà tra quanto affermato dal
(sia in primo grado che in appello, oltre che in seno al giudizio di separazione) Parte_1
e la documentazione agli atti.
13.2. In particolare, l'appellata ha osservato che il , sebbene abbia affermato di Parte_1 essere uscito, dopo la loro separazione, dalla società di onoranze funebri familiare a causa di contrasti con i parenti, risulterebbe tuttavia, ancora oggi, amministratore della
[...]
insieme al fratello , nonché comproprietario di diversi immobili Parte_4 Per_6 insieme ai propri parenti, incluso quello adibito a casa familiare;
inoltre, pur avendo dichiarato di guadagnare tra € 1.200,00/1300,00 mensili lavorando occasionalmente sia con il fratello (titolare di altra impresa funebre), sia presso un'associazione di Per_7 volontariato (la , il risulterebbe, tuttavia, presidente Parte_2 Parte_1 dell'associazione e titolare di un reddito di € 23.772,00 (pari ad un reddito mensile di circa
€ 1.981,00, esclusa la pensione INPS di cui godrebbe); tali elementi emergerebbero dall'unica dichiarazione depositata dal in seno al giudizio di primo grado (il Parte_1
CUD 2019), avendo l'appellante eluso l'obbligo di depositare le ultime dichiarazioni
(relative al triennio 2021-2022-2023).
13.3. Inoltre, a riprova della buona capacità economica del , secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellata, vi sarebbero il versamento di un canone locativo di € 600,00 mensili e l'impegno assunto in sede di separazione consensuale, dove il si era Parte_1
impegnato a corrispondere la somma complessiva di € 900,00 mensili (300,00 dei quali previsti in separata scrittura), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli (allora entrambi minorenni) e agli esosi oneri condominiali della casa coniugale (circa € 150,00 mensili).
13.4. Ed ancora, secondo l'appellata dalla documentazione prodotta in primo CP grado emergerebbe che:
- la ditta di onoranze funebri ha operato regolarmente fino al 31/10/2020, ricevendo pagamenti per servizi funebri eseguiti (come evincibile dagli estratti conto della ditta
[...]
mai contestati da controparte); Parte_5
pagina 12 di 19 - la è proprietaria di numerosi mezzi per trasporto (n. 5 ambulanze e n. 4 Parte_2 auto mediche), a conferma della componente economicamente positiva;
- il percepisce un reddito di € 21.660,81 annui, nonché una pensione INPS, dal Parte_1
1999, di € 637,00 mensili (come emergente dal CUD 2020, acquisito a mezzo delle indagini delegate).
13.5. Ulteriori discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal emergerebbero, Parte_1 secondo la dagli esiti degli accertamenti ex art. 492 c.p.c. (acquisto quote CP
societarie nel 2014 rivendute nel 2018, costituzione di garanzie reali su immobile del 2019, titolarità di conto corrente Credito Emiliano dal 2001 e di PostePay dal 2001).
13.6. A fronte della comprovata disponibilità economica, dalle ricevute dei bonifici prodotti dallo stesso appellante emergerebbero ritardi e inadempienze nei versamenti.
13.7. Riguardo la propria posizione la ha dedotto: CP
- di essere una donna di 44 anni, mai inserita nel mondo lavorativo, avendo dovuto abbandonare il liceo classico, una volta scoperta la propria gravidanza (appena diciottenne), per dedicarsi totalmente alla famiglia, per decisione presa di comune accordo con l'ex coniuge;
- di aver depositato tutta la documentazione reddituale necessaria, da cui risulta percepire da luglio 2022 un reddito, a fronte di turni lavorativi notturni e festivi, ammontante a €
500,00 mensili, quale addetta alle pulizie in una sala Bingo, con contratto a tempo determinato rinnovato con cadenza trimestrale;
- che tale somma viene utilizzata per il sostentamento proprio e del figlio minorenne, nonché quale aiuto economico in favore del figlio maggiorenne, disoccupato da ottobre
2024 (essendo scaduto e non rinnovato il contratto di VFP1);
- di godere di assegno di inclusione nella misura di € 40,00 mensili;
- di farsi carico degli ingenti oneri (condominio e utenze) della casa coniugale e della gestione del figlio minore;
- di aver dovuto provvedere interamente ed unilateralmente alla crescita dei figli per oltre quindici anni, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito dopo dieci anni di matrimonio;
pagina 13 di 19 - che il non ha mai lamentato, dopo la separazione, un dissesto finanziario, Parte_1 non avendo chiesto, d'altronde, alcuna modifica degli accordi, limitandosi solo a ridurre arbitrariamente gli importi dovuti.
13.8. Infine, quanto alla situazione patrimoniale del figlio maggiorenne la Per_2 ha rappresentato che: CP
- da settembre 2019 ha presentato svariate domande di assunzione e ha svolto piccoli lavori saltuari, anche presso la ditta del padre Parte_2
- da ottobre 2021 a 2024 ha prestato servizio come VFP1 a Grosseto, avendo superato il concorso;
- essendo scaduto l'ultimo rinnovo contrattuale, è disoccupato dal mese di ottobre 2024.
14. Anche il secondo motivo di appello spiegato da è infondato, per Parte_1 le motivazioni che seguono.
14.1 Va evidenziato, in primo luogo, che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di per sé sola, non è sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, già correttamente richiamata dal Giudice di prime cure.
Secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone, preliminarmente, di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra (e, dunque, esclusa la ricorrenza di uno stato di bisogno), va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limitarsi pagina 14 di 19 né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Più precisamente, in merito alla natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che il criterio in parola deve condurre “al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass., sez. I, 18 gennaio 2023, n. 1482; Cass.,
Sez. VI – 1, 10 febbraio 2022, ord. n. 4381).
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Da ciò discende che non possono mai trascurarsi le ricadute delle scelte di vita matrimoniale sulla capacità lavorativa e sul reddito del beneficiario, e quindi non è opportuno limitare l'attenzione al solo confronto tra i redditi, ma è necessario sollecitare una ricerca delle ragioni poste alla base dell'eventuale diversità delle condizioni economico-patrimoniali, per verificare che non sia conseguenza delle scelte matrimoniali.
pagina 15 di 19 Nell'ambito di tale accertamento, assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
14.2. Nel caso di specie, va osservato che, dall'analisi della produzione documentale versata in atti, si ricavano i seguenti dati:
- l'appellante è titolare di cinque unità immobiliari, di varie dimensioni, in comproprietà con altri parenti;
- l'appellante ha dichiarato di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni
2022, 2023, 2024 e 2025, in quanto privo di redditi dichiarabili per legge;
- l'appellata ha percepito, nell'anno 2022, un reddito lordo da lavoro dipendente di euro
3.362,92, gravato da imposte per euro 773,47; nell'anno 2023 un reddito lordo di euro
7.238,12, gravato da imposte per euro 1.664,77; nell'anno 2024 un reddito lordo di euro
7.558,98, gravato da imposte per euro 1738,57;
- la percepisce € 500,00 mensili quale reddito da lavoro dipendente, quale CP addetta alle pulizie in una sala Bingo a tempo determinato, per contratto rinnovato con cadenza trimestrale (fatto incontestato dalle parti);
A ciò si aggiunga quanto già rilevato dal Tribunale di Palermo, e precisamente che:
- il , da un lato, risulta essere stato estromesso dalla società di famiglia ed Parte_1 esercitare altra attività con la (ditta proprietaria di vari mezzi di trasporto) Parte_2
e, dall'altro lato, non risulta possedere significativa liquidità nei propri conti correnti;
- la ha saltuariamente svolto attività retribuita con contratti a tempo determinato CP
rinnovati periodicamente, percependo un salario non di molto superiore al reddito di cittadinanza, pure da ella riscosso in precedenza;
- la ha dovuto interrompere gli studi, abbandonando il liceo classico, una volta CP scoperta la propria gravidanza, appena diciottenne, per dedicarsi totalmente alla famiglia, quale frutto di decisione presa di comune accordo con l'ex coniuge (anche in considerazione della nascita di un secondo figlio).
14.3. Non è controverso, poi, che la ha provveduto da sola all'accudimento dei CP due figli, per oltre quindici anni, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, dopo circa dieci anni di matrimonio.
pagina 16 di 19 14.4. Ciò posto, non è condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui la CP sarebbe dotata di capacità lavorativa, generica e specifica, avendo ella la possibilità di svolgere “una qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito, indipendentemente dalla specificità delle sue competenze professionali”.
Ed invero, (donna di 44 anni, non in possesso di un diploma Controparte_1 professionale), lungi dal poter facilmente reperire una qualsiasi attività lavorativa, attualmente ha un lavoro precario, lavorando quale addetta alle pulizie in una sala Bingo con contratto a tempo determinato, percependo un reddito esiguo (euro 500,00 mensili).
Sul punto vanno richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Così Cass., Sez. VI- 1, 23 ottobre
2015, ord. n. 21670).
14.5. Sulla base di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, anche sotto il profilo perequativo- compensativo, in quanto l'appellata, durante la lunga convivenza coniugale, ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, sobbarcandosi dei compiti di cura della prole, sulla base di un programma di vita liberamente concordato dagli allora coniugi.
14.6. Stando così le cose, è pienamente condivisibile, e non scalfito dalle considerazioni critiche dell'appellante, il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, là dove, valutate con prudenza tutte le predette circostanze, ha attribuito alla un assegno divorzile CP nella misura di € 100,00 mensili.
15. L'appello incidentale spiegato dalla è infondato. CP
15.1. L'appellata ha chiesto il riconoscimento di un assegno in proprio favore, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne il quale, dopo aver prestato Per_2 servizio presso l'Esercito Italiano, dall'ottobre 2024, a causa del mancato rinnovo del contratto, sarebbe “congedato, disoccupato in attesa di collocamento”.
15.2. Orbene, l'appellante non ha nemmeno allegato che il figlio (già trasferitosi a Per_2
Grosseto per motivi di lavoro, come rilevato nella sentenza impugnata, che ne ha pagina 17 di 19 evidenziato l'indipendenza economica) sarebbe tornato a convivere con lei (presupposto indefettibile per il riconoscimento di un assegno di mantenimento).
In ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro già intrattenuto dal figlio maggiorenne della coppia non è idonea a far “rivivere” l'obbligo di mantenimento a carico del genitore
(cfr. sul punto Cass., sez. I, 4 aprile 2024, n. 8892: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Pertanto, è da censurare la sentenza impugnata che ha escluso apoditticamente il raggiungimento dell'autonomia economica della figlia ultramaggiorenne, in base al solo elemento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma protrattosi per tre anni, a nulla rilevando, sotto questo profilo, la fruizione del trattamento economico della naspi”).
16. Va infine rigettata l'ulteriore domanda spiegata in via incidentale dalla CP
(«Stante la conclamata inadempienza del disporre ex art 614 bis cpc Disporre che il Parte_1
venga condannato al pagamento di una somma che la Ecc.ma Corte vorrà Parte_1
determinare per ogni ritardo nel versamento di quanto dovuto superiore ai dieci giorni»), atteso che la norma invocata (art. 614-bis c.p.c.) si riferisce all'inadempimento “di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”, del tutto estraneo al caso di specie.
17. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano, per tale quota, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e Iva nella misura di legge.
18. Si dà atto che sussistono, con riferimento all'appello principale spiegato da Parte_1
e all'appello incidentale spiegato da , i presupposti di cui
[...] Controparte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 7/2025, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 19/12/2024 e pubblicata in data 2/01/2025;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, di un mezzo delle spese di lite, che liquida, per tale quota, in complessivi euro
[...]
1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara compensate tra le parti, per il restante mezzo, le spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 27 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 276/2025 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessio C.F._1
Guida (PEC: ; Email_1 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lorena C.F._2
Geraci (PEC: ; Email_2 appellata-appellante incidentale
e nei confronti del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
RM interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO pagina 1 di 19 avverso la sentenza n. 7/2025, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 19/12/2024, depositata e pubblicata in data 2/01/2025;
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili;
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2025, emessa il 02.01.2025, resa dal Tribunale di
Palermo, sezione civile prima, in persona del Presidente Dott. Francesco Micela, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 9547/2021, depositata in cancelleria in data 02.01.2025, notificata in data
13.01.2025, accogliere le conclusioni che qui si riportano:
- dichiarare tra i sigg. e il mancato obbligo reciproco di contribuzione al Parte_1 CP
mantenimento, revocando l'assegno di € 100,00 a titolo di assegno divorzile riconosciuto dal Giudice di [primo] grado alla sig.ra Controparte_1
- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con domicilio prevalente presso la madre, disponendo che il padre abbia facoltà di incontrarlo e tenerlo con sé secondo le modalità che questa
Corte riterrà opportune;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”;
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia la Ecc.ma CdA
Disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Preso atto della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo il 21.07 .2000 – trascritto presso il Comune di Palermo atto 22 P.II SA Vol 2213 Contestando in toto le istanze ed eccezioni di controparte
Rigettare le richiest[e] inoltrate dall'appellante
Confermare la sentenza n°7/25 nella parte in cui dispone l'affido super esclusivo del figlio minore
alla madre, per i motivi esposti in narrativa, stante il disinteresse economico e morale del Per_1
pagina 2 di 19 padre, nonché dell'attuale rifiuto del figlio nei confronti del padre;
riconoscendo il diritto di visita del padre nel rispetto della volontà e degli impegni del minore, un pomeriggio a settimana.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà in uno al Controparte_1 figlio minore, stabilendo l'obbligo del versamento degli oneri condominiali a carico del Parte_1
come da omologa, punto non considerato in sentenza.
Onerare il a versare un assegno divorzile in favore della , Parte_1 Controparte_1
stante la sperequazione reddituale, nella misura di €.100,00 mensili oltre aumenti ISTAT come per legge, così come disposto in Sentenza 7/25, o quella cifra maggiore o minore che la Ecc.ma CdA vorrà stabilire anche in via equitativa
Onerare il a versare un mantenimento per il figlio minore , nella Parte_1 Per_1
misura di €.350,00 mensili oltre aumenti ISTAT come per legge così come disposto in sentenza 7/25,
o quella cifra maggiore o minore che la Ecc.ma CdA vorrà stabilire anche in via equitativa, con spese straordinarie a carico del al 100%, così come in omologa come da protocollo di Parte_1
intesa
Stante l'attuale stato di disoccupazione del figlio maggiore stabilire una somma quale Per_2
contributo al mantenimento dello stesso sino a quando non rinverrà attività lavorativa stabile.
Disporre che il mantenimento in favore della e del figlio minore ha decorrenza CP Per_1
dalla data della comparizione Presidenziale, stante quanto esposto in narrativa in merito al collocamento lavorativo della e del figlio CP Per_2
In via Istruttoria
Stante quanto emerso in corso del giudizio di 1° grado in merito alle discrepanze fra dichiarato e documentato dal disporre indagini Tributarie sul con accertamenti bancari, e Parte_1 Parte_1 accertamenti presso gli enti cimiteriali al fine di stabilire l'attività lavorativa ed i redditi realmente percepiti dallo stesso, così come richiesto in 1° grado
Stante la conclamata inadempienza del disporre ex art 614 bis cpc Parte_1
Disporre che il venga condannato al pagamento di una somma che la Ecc.ma Parte_1
Corte vorrà determinare per ogni ritardo nel versamento di quanto dovuto superiore ai dieci giorni
Con vittoria di spese di giudizio stante l'infondatezza dei motivi di Appello”.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7/2025, pronunciata in data 19/12/2024, depositata e pubblicata in data 2/01/2025, il Tribunale di Palermo:
- ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Palermo il 21/07/2000, da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2000;
- ha disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore , Persona_3
nato a [...] il [...], alla madre;
- ha disposto che la frequentazione padre-figlio sia rimessa a liberi accordi tra gli stessi;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della un Parte_1 CP assegno mensile di euro 450,00, di cui euro 100,00 a titolo di assegno divorzile ed euro
350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi Per_1 annualmente;
- ha posto a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore;
- ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Don Orione 18, in favore della CP
- ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha proposto appello ex art. Parte_1
473-bis.30 c.p.c. avverso la sentenza n. 7/2025, notificata in data 13/01/2025, nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore alla Per_1
madre, rimettendo la frequentazione padre-figlio a liberi accordi tra gli stessi, e nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, in favore della Balistreri, un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
2.1. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appello, di accertare e dichiarare l'insussistenza, tra i coniugi, dell'obbligo reciproco di contribuzione al mantenimento, con revoca dell'assegno divorzile di € 100,00 riconosciuto in favore di , nonché l'affidamento congiunto del figlio , con Controparte_1 Per_1 domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di incontrarlo secondo le pagina 4 di 19 modalità ritenute opportune da questa Corte (come del resto già statuito con provvedimenti provvisori e urgenti del 26/09/2022).
3. Con comparsa depositata l'8/05/2025 si è costituita , la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.1. In via incidentale, l'appellata ha chiesto il riconoscimento di una somma mensile a carico del , quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2 stante l'attuale stato di disoccupazione e sino al rinvenimento di un'attività lavorativa stabile.
3.2. In via istruttoria, “stante quanto emerso in corso del giudizio di 1° grado in merito alle discrepanze fra dichiarato e documentato dal ”, ha chiesto disporsi Parte_1 Controparte_1 indagini Tributarie sull'appellante, con accertamenti bancari e accertamenti presso gli enti cimiteriali, come già chiesto in primo grado.
3.3. Infine, ha chiesto disporsi la condanna del ex art. 614 Controparte_1 Parte_1 bis c.p.c.
4. In data 3/06/2025 il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la sostituzione dell'udienza del giorno 13/06/2025 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive, insistendo nei rispettivi atti, e la causa è stata posta in riserva per la decisione.
6. In via preliminare, va disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, da ritenere assorbita dalla presente statuizione definitiva.
7. Ancora in via preliminare, vanno disattese le richieste istruttorie dell'appellante, che, formulate mediante mero rinvio alle memorie depositate in primo grado, devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 9 giugno 2023, ord. n. 16420: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”).
8. Quanto alla richiesta di indagini tributarie formulata dalla parte appellata, la stessa va disattesa, in quanto meramente esplorativa, alla luce degli esiti dell'accesso alle banche pagina 5 di 19 dati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., autorizzato in primo grado.
9. Con il primo motivo di appello il si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
fondato la decisione relativa all'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore Per_1 alla madre esclusivamente sul presupposto che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole, attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno, attuata mediante il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze, per l'appunto, idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affido esclusivo.
9.1. Nello specifico, l'appellante, allegando la violazione e la falsa applicazione degli artt.
337 ter e quater c.c., ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” di alla Per_1 madre, affermando la completa assenza del padre nella vita del minore sia sotto l'aspetto psichico ed educativo, sia sotto l'aspetto dei doveri economici.
Al riguardo, il ha esposto: Parte_1
- che dal 2020 egli non svolge più attività lavorativa costante, stante la propria estromissione dall'attività di famiglia (società di onoranze funebri inattiva dal 2015), da cui non percepisce alcun utile;
- le sue attuali entrate (di circa € 1.200,00/€ 1.300,00 mensili) derivano dalla Parte_2
società senza scopo di lucro della quale è Presidente;
[...]
- di aver dovuto prendere in locazione un immobile, stante l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, alla CP
- che, per tali circostanze, in passato si è visto costretto a ridurre l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione da € 900,00 ad € 400,00 mensili;
- di non essersi mai sottratto ai propri doveri economici verso il figlio, avendo puntualmente corrisposto l'esatto ammontare stabilito con l'ordinanza presidenziale del
26/09/2022;
pagina 6 di 19 - che il Tribunale non ha dato rilievo né alla propria perdurante volontà di contribuire al sostentamento del figlio, né alla circostanza che egli ha versato regolarmente una somma mai inferiore ad € 400,00 mensili, né, infine, alla propria apertura e collaborazione a ripristinare il rapporto con (come si evincerebbe, secondo l'appellante, dalla CP_2 relazione del servizio Spazio Neutro del 20/02/2024), nonostante il rifiuto del minore di rispondere alle proprie chiamate e messaggi.
9.2. In definitiva, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in vista di un auspicato riavvicinamento padre-figlio, confermare l'affidamento condiviso del minore
(già disposto nell'ordinanza presidenziale del 26/9/2022), sì da permettere a di Per_1 percepire l'interessamento del padre alla sua vita.
10. Secondo l'appellata di contro, il Giudice di primo grado ha correttamente CP disposto l'affidamento super esclusivo del figlio minorenne in suo favore, in quanto il
, per tutti gli anni di vigenza dell'affido condiviso, ha disatteso ogni obbligo a Parte_1 suo carico, non versando l'assegno di mantenimento dovuto, non ottemperando al proprio diritto-dovere di visita dei figli (addirittura interrompendo dal 2021 ogni rapporto anche solo telefonico con loro), non interessandosi mai della loro crescita e della loro educazione, e non essendo, in definitiva, mai presente nella loro vita.
10.1. L'appellata ha evidenziato che tali condotte hanno comportato il netto rifiuto, da parte del minore (ormai prossimo al compimento della maggiore età), di intrattenere contatti con il , anche in contesti ufficiali, e che questa posizione deve essere Parte_1 considerata “prioritaria”, alla luce del principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, essendo peraltro indice di un profondo disagio di , confermato dai colloqui con i Servizi Per_1
Sociali e dalla relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (da cui emerge, per l'appunto, la profonda sofferenza e la rabbia di per la perdurante assenza Per_1
paterna).
11. Il primo motivo di appello è infondato.
11.1. In merito al regime dell'affidamento va in primo luogo rilevato – come, d'altronde, ricordato già dal Giudice di prime cure – che la regola dell'affidamento condiviso dei figli, posta dall'art. 337-ter c.c. in funzione del loro diritto alla bigenitorialità, è derogabile, a pagina 7 di 19 norma del successivo art. 337-quater c.c., solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, così sovvertendo le intenzioni del legislatore (in tal senso si veda Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593, e 8 febbraio 2012, n. 1777), e che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 16 gennaio 2022, ord. n. 1645;Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n.
6535; Cass., sez. VI, 26 giugno 2018, n. 16738).
L'affidamento esclusivo può esser adottato, quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva.
Comportamenti sintomatici dell'incapacità di affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente si rinvengono, certamente, nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, o abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, oppure ancora abbia manifestato palesi carenze sotto il profilo educativo o un sostanziale disinteresse (cfr. Cass., sez. I, 17 dicembre 2009,
n.26587).
D'altronde, “la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (cfr. Cass., Sez. I, 9 febbraio 2023, ord. n. 4056).
11.2. Per quel che in questa sede rileva - come ben evidenziato nell'impugnata sentenza - nel modulo dell'affidamento c.d. super-esclusivo, a differenza di quello monogenitoriale tradizionale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) sono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario, anche se tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non incide sulla pagina 8 di 19 titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio, con la conseguenza che il genitore non affidatario ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole.
11.3. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso cfr. Cass., Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14786), ha accertato che
“fatica a parlare del padre, come a volersi difendere dal proprio dolore”, ha affermato Per_1
ripetutamente che “ormai non si può far nulla” ed ha ribadito con fermezza di non volerlo incontrare e di voler mantenere le distanze [cfr. relazione del 5/04/2024 della N.P.I.A., richiamata nella motivazione della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il minore
“riferisce episodi in cui si è sentito preso in giro (incontri non avvenuti nelle date prestabilite e presentazioni improvvise in altri momenti in cui C. aveva preso impegni con la madre e si trovava pertanto in difficoltà) motivo per cui ad oggi preferisce mantenere le distanze (…) racconta anche le difficoltà di non aver avuto un padre, una figura di riferimento, a differenza dei propri amici”.].
11.4. L'assenza di alcuna relazione tra e il padre risulta, invero, anche dalla nota Per_1 sottoscritta del Consultorio Familiare, a firma delle dottoresse e Per_4 Per_5
(rispettivamente psicologa e assistente sociale), del 20/02/2024, ove si conclude nei seguenti termini: “Chi scrive quindi avendo provato a bonificare, attraverso un lavoro di riflessione critica, un terreno relazionale che in qualche modo è stato prosciugato da anni di battaglie giudiziarie, che hanno comportato dei posizionamenti rigidi da parte degli attori coinvolti, non può fare altro che prendere atto che le possibili trasformazioni in termini di rapporti affettivi più intimi e funzionali, non potranno essere certamente visibili nell'immediato, ma in un tempo futuro che verosimilmente riguarderà solo padre e figlio”.
11.5. Completa ed accurata appare, dunque, l'istruttoria condotta dal Tribunale di
Palermo, il quale, prima di concludere riconoscendo i presupposti dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ha disposto sia la presa in carico del minore Persona_3 da parte della NPIA per la valutazione psicologica, di concerto con il Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo (i cui esiti sono stati sopra citati), sia la presa in carico dell'intero nucleo da parte del Consultorio Familiare territorialmente competente, per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e valutazione delle competenze dei pagina 9 di 19 sig.ri (presa in carico conclusasi con la citata nota del 20/2/2024, Parte_3 che ha escluso margini di intervento proficui sul nucleo).
Il Giudice di prime cure ha accertato, pertanto, anche alla luce di quanto relazionato dai servizi incaricati, l'impossibilità, allo stato, di un riavvicinamento nel rapporto padre- figlio, nonostante le misure prese a sostegno delle genitorialità e l'apertura mostrata da
, nell'ultimo periodo, rispetto ad un ripristino del rapporto con il Parte_1 figlio.
11.6. Emerge, quindi, che l'appellante non ha, attualmente, la capacità di instaurare un legame di affetto e di frequentazione con il figlio, e ciò affonda le proprie radici nella circostanza che il minore non ha sostanzialmente avuto rapporti con il padre, a far data dalla separazione (avvenuta quando aveva solo due anni); l'assenza e il disinteresse del padre, anche sotto il profilo educativo in anni cruciali della vita di , e il profondo Per_1 senso di abbandono vissuto dal minore hanno determinato il radicale rifiuto di ogni contatto (anche telefonico) e di ogni apertura da parte del minore nei confronti del padre
(circostanze, queste ultime, del tutto pacifiche).
Risulta, pertanto, acclarata una interruzione dei rapporti, talmente prolungata da rendere oggettivamente impossibile adottare decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio, al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
In situazioni quale quella in esame, in cui un genitore di fatto non ha, o comunque non riesce ad avere, alcun contatto significativo con il proprio figlio, è oggettivamente impossibile quell'attività di osservazione e di ascolto che è assolutamente indispensabile per l'assolvimento corretto dei compiti inerenti alla responsabilità genitoriale, e dunque deve ritenersi che non sussistano, su un piano squisitamente oggettivo, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso, il quale si risolverebbe nell'attribuzione di compiti di decisione non correlati ai mezzi indispensabili per assolverli.
11.7. A ciò si aggiunga che il figlio della coppia, già dotato di una maturità tale da comprendere il significato delle proprie scelte e le ricadute di queste (evidenziata dai pagina 10 di 19 servizi incaricati), è prossimo a compiere la maggiore età ed a divenire legalmente idoneo, quindi, a gestire autonomamente la relazione con il padre.
11.8. In tale contesto, del tutto irrilevante appare la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui egli avrebbe corrisposto alla fin dal 2021, una somma mensile mai CP inferiore ad euro 400,00.
In disparte il fatto che dai bonifici prodotti risultano pagamenti saltuari, riferiti solo ad alcune mensilità degli anni indicati, va evidenziato che la mancata costanza nell'adempimento o l'adempimento solo parziale degli obblighi economici verso il figlio costituiscono solo parte delle ragioni ostative all'affido condiviso.
11.9. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, va confermata la statuizione del
Tribunale di Palermo, sussistendo i presupposti per l'affidamento super esclusivo del figlio minore della coppia, , in favore della madre, , e Persona_3 Controparte_1 dovendosi rimettere la frequentazione padre-figlio a liberi accordi tra gli stessi, tenuto conto dell'attuale rifiuto del minore ad incontrare il padre.
12. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore della un assegno divorzile di € CP
100,00, pur avendo escluso una significativa sperequazione economica tra le parti e nonostante la capacità lavorativa, generica e specifica, dell'appellata, di anni 44 e assegnataria della casa coniugale.
12.1. Il ha lamentato, pertanto, la violazione dell'art. 5 della legge n. Parte_1
898/1970; al riguardo, ha rilevato che la percepisce la somma di € 1.000,00 CP
mensili (€ 500,00 da lavoro dipendente ed € 500,00 da assegno di inclusione), oltre all'assegno di mantenimento di € 350,00 a favore del minore, a fronte della somma di circa
€ 1.000,00/1.300,00 mensili da egli percepita, senza alcuna regolarità o certezza.
12.2. Secondo la prospettazione del , il Tribunale non avrebbe tenuto in debito Parte_1
conto le sue necessità di vita, considerato il quadro economico-fiscale emerso dal giudizio di primo grado, nonché il fatto che egli contribuisce alle spese della casa coniugale per la parte di comproprietà e ha dovuto provvedere alle proprie personali esigenze abitative.
13. Di contro, la ha dedotto che l'appellante si è limitato ad allegare una drastica CP
riduzione reddituale rispetto all'epoca della separazione ed una situazione lavorativa pagina 11 di 19 precaria, senza però fornirne alcuna prova, eludendo l'obbligo di deposito di idonea documentazione.
13.1. L'appellata ha dedotto, inoltre, la contraddittorietà tra quanto affermato dal
(sia in primo grado che in appello, oltre che in seno al giudizio di separazione) Parte_1
e la documentazione agli atti.
13.2. In particolare, l'appellata ha osservato che il , sebbene abbia affermato di Parte_1 essere uscito, dopo la loro separazione, dalla società di onoranze funebri familiare a causa di contrasti con i parenti, risulterebbe tuttavia, ancora oggi, amministratore della
[...]
insieme al fratello , nonché comproprietario di diversi immobili Parte_4 Per_6 insieme ai propri parenti, incluso quello adibito a casa familiare;
inoltre, pur avendo dichiarato di guadagnare tra € 1.200,00/1300,00 mensili lavorando occasionalmente sia con il fratello (titolare di altra impresa funebre), sia presso un'associazione di Per_7 volontariato (la , il risulterebbe, tuttavia, presidente Parte_2 Parte_1 dell'associazione e titolare di un reddito di € 23.772,00 (pari ad un reddito mensile di circa
€ 1.981,00, esclusa la pensione INPS di cui godrebbe); tali elementi emergerebbero dall'unica dichiarazione depositata dal in seno al giudizio di primo grado (il Parte_1
CUD 2019), avendo l'appellante eluso l'obbligo di depositare le ultime dichiarazioni
(relative al triennio 2021-2022-2023).
13.3. Inoltre, a riprova della buona capacità economica del , secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellata, vi sarebbero il versamento di un canone locativo di € 600,00 mensili e l'impegno assunto in sede di separazione consensuale, dove il si era Parte_1
impegnato a corrispondere la somma complessiva di € 900,00 mensili (300,00 dei quali previsti in separata scrittura), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli (allora entrambi minorenni) e agli esosi oneri condominiali della casa coniugale (circa € 150,00 mensili).
13.4. Ed ancora, secondo l'appellata dalla documentazione prodotta in primo CP grado emergerebbe che:
- la ditta di onoranze funebri ha operato regolarmente fino al 31/10/2020, ricevendo pagamenti per servizi funebri eseguiti (come evincibile dagli estratti conto della ditta
[...]
mai contestati da controparte); Parte_5
pagina 12 di 19 - la è proprietaria di numerosi mezzi per trasporto (n. 5 ambulanze e n. 4 Parte_2 auto mediche), a conferma della componente economicamente positiva;
- il percepisce un reddito di € 21.660,81 annui, nonché una pensione INPS, dal Parte_1
1999, di € 637,00 mensili (come emergente dal CUD 2020, acquisito a mezzo delle indagini delegate).
13.5. Ulteriori discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal emergerebbero, Parte_1 secondo la dagli esiti degli accertamenti ex art. 492 c.p.c. (acquisto quote CP
societarie nel 2014 rivendute nel 2018, costituzione di garanzie reali su immobile del 2019, titolarità di conto corrente Credito Emiliano dal 2001 e di PostePay dal 2001).
13.6. A fronte della comprovata disponibilità economica, dalle ricevute dei bonifici prodotti dallo stesso appellante emergerebbero ritardi e inadempienze nei versamenti.
13.7. Riguardo la propria posizione la ha dedotto: CP
- di essere una donna di 44 anni, mai inserita nel mondo lavorativo, avendo dovuto abbandonare il liceo classico, una volta scoperta la propria gravidanza (appena diciottenne), per dedicarsi totalmente alla famiglia, per decisione presa di comune accordo con l'ex coniuge;
- di aver depositato tutta la documentazione reddituale necessaria, da cui risulta percepire da luglio 2022 un reddito, a fronte di turni lavorativi notturni e festivi, ammontante a €
500,00 mensili, quale addetta alle pulizie in una sala Bingo, con contratto a tempo determinato rinnovato con cadenza trimestrale;
- che tale somma viene utilizzata per il sostentamento proprio e del figlio minorenne, nonché quale aiuto economico in favore del figlio maggiorenne, disoccupato da ottobre
2024 (essendo scaduto e non rinnovato il contratto di VFP1);
- di godere di assegno di inclusione nella misura di € 40,00 mensili;
- di farsi carico degli ingenti oneri (condominio e utenze) della casa coniugale e della gestione del figlio minore;
- di aver dovuto provvedere interamente ed unilateralmente alla crescita dei figli per oltre quindici anni, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito dopo dieci anni di matrimonio;
pagina 13 di 19 - che il non ha mai lamentato, dopo la separazione, un dissesto finanziario, Parte_1 non avendo chiesto, d'altronde, alcuna modifica degli accordi, limitandosi solo a ridurre arbitrariamente gli importi dovuti.
13.8. Infine, quanto alla situazione patrimoniale del figlio maggiorenne la Per_2 ha rappresentato che: CP
- da settembre 2019 ha presentato svariate domande di assunzione e ha svolto piccoli lavori saltuari, anche presso la ditta del padre Parte_2
- da ottobre 2021 a 2024 ha prestato servizio come VFP1 a Grosseto, avendo superato il concorso;
- essendo scaduto l'ultimo rinnovo contrattuale, è disoccupato dal mese di ottobre 2024.
14. Anche il secondo motivo di appello spiegato da è infondato, per Parte_1 le motivazioni che seguono.
14.1 Va evidenziato, in primo luogo, che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di per sé sola, non è sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, già correttamente richiamata dal Giudice di prime cure.
Secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone, preliminarmente, di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra (e, dunque, esclusa la ricorrenza di uno stato di bisogno), va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limitarsi pagina 14 di 19 né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Più precisamente, in merito alla natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che il criterio in parola deve condurre “al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass., sez. I, 18 gennaio 2023, n. 1482; Cass.,
Sez. VI – 1, 10 febbraio 2022, ord. n. 4381).
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Da ciò discende che non possono mai trascurarsi le ricadute delle scelte di vita matrimoniale sulla capacità lavorativa e sul reddito del beneficiario, e quindi non è opportuno limitare l'attenzione al solo confronto tra i redditi, ma è necessario sollecitare una ricerca delle ragioni poste alla base dell'eventuale diversità delle condizioni economico-patrimoniali, per verificare che non sia conseguenza delle scelte matrimoniali.
pagina 15 di 19 Nell'ambito di tale accertamento, assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
14.2. Nel caso di specie, va osservato che, dall'analisi della produzione documentale versata in atti, si ricavano i seguenti dati:
- l'appellante è titolare di cinque unità immobiliari, di varie dimensioni, in comproprietà con altri parenti;
- l'appellante ha dichiarato di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni
2022, 2023, 2024 e 2025, in quanto privo di redditi dichiarabili per legge;
- l'appellata ha percepito, nell'anno 2022, un reddito lordo da lavoro dipendente di euro
3.362,92, gravato da imposte per euro 773,47; nell'anno 2023 un reddito lordo di euro
7.238,12, gravato da imposte per euro 1.664,77; nell'anno 2024 un reddito lordo di euro
7.558,98, gravato da imposte per euro 1738,57;
- la percepisce € 500,00 mensili quale reddito da lavoro dipendente, quale CP addetta alle pulizie in una sala Bingo a tempo determinato, per contratto rinnovato con cadenza trimestrale (fatto incontestato dalle parti);
A ciò si aggiunga quanto già rilevato dal Tribunale di Palermo, e precisamente che:
- il , da un lato, risulta essere stato estromesso dalla società di famiglia ed Parte_1 esercitare altra attività con la (ditta proprietaria di vari mezzi di trasporto) Parte_2
e, dall'altro lato, non risulta possedere significativa liquidità nei propri conti correnti;
- la ha saltuariamente svolto attività retribuita con contratti a tempo determinato CP
rinnovati periodicamente, percependo un salario non di molto superiore al reddito di cittadinanza, pure da ella riscosso in precedenza;
- la ha dovuto interrompere gli studi, abbandonando il liceo classico, una volta CP scoperta la propria gravidanza, appena diciottenne, per dedicarsi totalmente alla famiglia, quale frutto di decisione presa di comune accordo con l'ex coniuge (anche in considerazione della nascita di un secondo figlio).
14.3. Non è controverso, poi, che la ha provveduto da sola all'accudimento dei CP due figli, per oltre quindici anni, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, dopo circa dieci anni di matrimonio.
pagina 16 di 19 14.4. Ciò posto, non è condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui la CP sarebbe dotata di capacità lavorativa, generica e specifica, avendo ella la possibilità di svolgere “una qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito, indipendentemente dalla specificità delle sue competenze professionali”.
Ed invero, (donna di 44 anni, non in possesso di un diploma Controparte_1 professionale), lungi dal poter facilmente reperire una qualsiasi attività lavorativa, attualmente ha un lavoro precario, lavorando quale addetta alle pulizie in una sala Bingo con contratto a tempo determinato, percependo un reddito esiguo (euro 500,00 mensili).
Sul punto vanno richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Così Cass., Sez. VI- 1, 23 ottobre
2015, ord. n. 21670).
14.5. Sulla base di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, anche sotto il profilo perequativo- compensativo, in quanto l'appellata, durante la lunga convivenza coniugale, ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, sobbarcandosi dei compiti di cura della prole, sulla base di un programma di vita liberamente concordato dagli allora coniugi.
14.6. Stando così le cose, è pienamente condivisibile, e non scalfito dalle considerazioni critiche dell'appellante, il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, là dove, valutate con prudenza tutte le predette circostanze, ha attribuito alla un assegno divorzile CP nella misura di € 100,00 mensili.
15. L'appello incidentale spiegato dalla è infondato. CP
15.1. L'appellata ha chiesto il riconoscimento di un assegno in proprio favore, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne il quale, dopo aver prestato Per_2 servizio presso l'Esercito Italiano, dall'ottobre 2024, a causa del mancato rinnovo del contratto, sarebbe “congedato, disoccupato in attesa di collocamento”.
15.2. Orbene, l'appellante non ha nemmeno allegato che il figlio (già trasferitosi a Per_2
Grosseto per motivi di lavoro, come rilevato nella sentenza impugnata, che ne ha pagina 17 di 19 evidenziato l'indipendenza economica) sarebbe tornato a convivere con lei (presupposto indefettibile per il riconoscimento di un assegno di mantenimento).
In ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro già intrattenuto dal figlio maggiorenne della coppia non è idonea a far “rivivere” l'obbligo di mantenimento a carico del genitore
(cfr. sul punto Cass., sez. I, 4 aprile 2024, n. 8892: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Pertanto, è da censurare la sentenza impugnata che ha escluso apoditticamente il raggiungimento dell'autonomia economica della figlia ultramaggiorenne, in base al solo elemento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma protrattosi per tre anni, a nulla rilevando, sotto questo profilo, la fruizione del trattamento economico della naspi”).
16. Va infine rigettata l'ulteriore domanda spiegata in via incidentale dalla CP
(«Stante la conclamata inadempienza del disporre ex art 614 bis cpc Disporre che il Parte_1
venga condannato al pagamento di una somma che la Ecc.ma Corte vorrà Parte_1
determinare per ogni ritardo nel versamento di quanto dovuto superiore ai dieci giorni»), atteso che la norma invocata (art. 614-bis c.p.c.) si riferisce all'inadempimento “di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”, del tutto estraneo al caso di specie.
17. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno dichiarate compensate per un mezzo;
per il restante mezzo le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano, per tale quota, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e Iva nella misura di legge.
18. Si dà atto che sussistono, con riferimento all'appello principale spiegato da Parte_1
e all'appello incidentale spiegato da , i presupposti di cui
[...] Controparte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 7/2025, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 19/12/2024 e pubblicata in data 2/01/2025;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, di un mezzo delle spese di lite, che liquida, per tale quota, in complessivi euro
[...]
1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara compensate tra le parti, per il restante mezzo, le spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 27 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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