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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 972/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Thomaser Giuseppe Parte_1
e
QOKU ERMIRA, con il patrocinio dell'avvocato Barbanera Massimiliano Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disponga che l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla comune figlia venga Persona_1
disciplinato dalle seguenti CONDIZIONI
1. La figlia minore nata a [...] il [...], sarà affidata ad entrambi i genitori in Persona_1
maniera condivisa tra loro. Le decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale la figlia si trova. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
pagina 1 di 6
2. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre presso la quale continuerà a vivere
e manterrà la sua residenza anagrafica.
3. Il padre vedrà la figlia a settimane alterne durante il primo dei suoi due giorni liberi dal lavoro.
Essendo questi ultimi attualmente il giovedì e il venerdì, il padre avrà con sè la figlia a settimane alterne il giovedì dalle ore 13, quando la preleverà dall'asilo (il prossimo autunno a fine scuola) fino alle ore 21 quando la riporterà alla madre. Qualora in futuro i due giorni liberi infrasettimanali del sig. cambiassero, il sig. avrà con sé la figlia con le predette modalità il primo dei due Per_1 Per_1
giorni. Il padre comunicherà il cambiamento dei suoi giorni liberi almeno con due settimane di anticipo rispetto alla prima visita riguardante il nuovo giorno di visita.
4. Durante le vacanze estive il sig. avrà con sé la figlia due settimane consecutive e ne Per_1
comunicherà il periodo alla sig.ra OK entro il 31 maggio di ciascun anno. Il sig. si impegna a Per_1
trascorrere entrambe le sue due settimane di vacanza estiva con la figlia.
5. L'appartamento adibito a casa familiare e sito a Albignasego (PD), Vercelli 22, viene assegnato alla signora OK affinché vi conviva con la figlia minore fino all'autosufficienza economica Per_1
della stessa. Il padre continuerà a farsi carico integralmente delle rate del mutuo gravante sull'immobile.
6. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, rebus sic stantibus, un importo mensile di 300,00 euro mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat base gennaio 2025 e prima rivalutazione a gennaio 2026 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre OK ER.
7. Le spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi compresi, a solo titolo esemplificativo, libri di testo, cartoleria, materiale di consumo, mensa, trasporti, gite senza pernottamento, ecc.), sportive (primo sport) le spese dell'asilo per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno. Le altre spese straordinarie ad es. quelle sportive (dal secondo sport in poi), culturali e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno se previamente concordate.
8. L'assegno Unico Universale ed eventuali altri sussidi pubblici per la figlia spetteranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali verranno fatte valere dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
pagina 2 di 6
9. Il sig. si impegna a restituire al sig. padre della sig.ra OK ER, l'importo Per_1 Per_2
preso a prestito di 20.000,00 Euro nel momento in cui la sig.ra OK, vuoi a causa del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia vuoi anteriormente per diversa altra decisione della sig.ra OK, lascerà libero l'appartamento di proprietà del sig. . Per_1
10.Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale.
I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla legge professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.1.2025 e OK ER hanno chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore
, allegando: Per_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal giugno 2016 al maggio 2024, relazione da cui è nata la comune figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1
- che da ultimo le parti hanno fissato la loro residenza in un appartamento di proprietà esclusiva di sito ad Albignasego (PD) in via Vercelli n. 22, per l'acquisto del quale ha Parte_1 Parte_1
acceso un mutuo presso la Bper Banca con rate mensili di € 630,00;
- che per l'acquisto del predetto appartamento ha ricevuto dal padre OK ER, Parte_1 Per_2
un prestito di complessivi € 20.000,00;
[...]
- che quando la loro relazione familiare è entrata in crisi è uscito dalla casa familiare, nella Parte_1
quale sono rimaste ad abitare OK ER con la figlia;
Per_1
- che svolge l'attività lavorativa subordinata di cuoco presso l'Hotel Preidlhof sito a Parte_2
Naturno (BZ) ed è impegnato col lavoro ogni fine settimana nonché durante le vacanze di carnevale,
Pasqua ed Ognissanti, e, pertanto, non è in grado di avere con sé la figlia durante i fine settimana e nei periodi di vacanza ricompresi nell'anno scolastico;
- che non è proprietario di altri immobili oltre alla casa familiare, né titolare di investimenti Parte_1
mobiliari o partecipazioni societarie ed è proprietario del veicolo marca VW T-Roc targato FN123DG;
- che OK ER lavora come impiegata presso una società privata, non è titolare di proprietà immobiliari né di investimenti mobiliari, azioni o altre quote di partecipazioni societarie ed è proprietaria del veicolo marca Fiat Punto targato CY830WJ.
Con note depositate per l'udienza del 4.3.2025, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Preliminarmente, attesa la presenza elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita, dove anche i suoi genitori hanno la loro residenza abituale;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla pagina 4 di 6 cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana
Tanto premesso, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di legittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi, con la precisazione che quanto pattuito al punto 9 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, in quanto tale, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prede atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati sulle condizioni di affidamento della figlia minore , riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 972/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Thomaser Giuseppe Parte_1
e
QOKU ERMIRA, con il patrocinio dell'avvocato Barbanera Massimiliano Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disponga che l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla comune figlia venga Persona_1
disciplinato dalle seguenti CONDIZIONI
1. La figlia minore nata a [...] il [...], sarà affidata ad entrambi i genitori in Persona_1
maniera condivisa tra loro. Le decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale la figlia si trova. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
pagina 1 di 6
2. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre presso la quale continuerà a vivere
e manterrà la sua residenza anagrafica.
3. Il padre vedrà la figlia a settimane alterne durante il primo dei suoi due giorni liberi dal lavoro.
Essendo questi ultimi attualmente il giovedì e il venerdì, il padre avrà con sè la figlia a settimane alterne il giovedì dalle ore 13, quando la preleverà dall'asilo (il prossimo autunno a fine scuola) fino alle ore 21 quando la riporterà alla madre. Qualora in futuro i due giorni liberi infrasettimanali del sig. cambiassero, il sig. avrà con sé la figlia con le predette modalità il primo dei due Per_1 Per_1
giorni. Il padre comunicherà il cambiamento dei suoi giorni liberi almeno con due settimane di anticipo rispetto alla prima visita riguardante il nuovo giorno di visita.
4. Durante le vacanze estive il sig. avrà con sé la figlia due settimane consecutive e ne Per_1
comunicherà il periodo alla sig.ra OK entro il 31 maggio di ciascun anno. Il sig. si impegna a Per_1
trascorrere entrambe le sue due settimane di vacanza estiva con la figlia.
5. L'appartamento adibito a casa familiare e sito a Albignasego (PD), Vercelli 22, viene assegnato alla signora OK affinché vi conviva con la figlia minore fino all'autosufficienza economica Per_1
della stessa. Il padre continuerà a farsi carico integralmente delle rate del mutuo gravante sull'immobile.
6. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, rebus sic stantibus, un importo mensile di 300,00 euro mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat base gennaio 2025 e prima rivalutazione a gennaio 2026 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre OK ER.
7. Le spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi compresi, a solo titolo esemplificativo, libri di testo, cartoleria, materiale di consumo, mensa, trasporti, gite senza pernottamento, ecc.), sportive (primo sport) le spese dell'asilo per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno. Le altre spese straordinarie ad es. quelle sportive (dal secondo sport in poi), culturali e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno se previamente concordate.
8. L'assegno Unico Universale ed eventuali altri sussidi pubblici per la figlia spetteranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali verranno fatte valere dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
pagina 2 di 6
9. Il sig. si impegna a restituire al sig. padre della sig.ra OK ER, l'importo Per_1 Per_2
preso a prestito di 20.000,00 Euro nel momento in cui la sig.ra OK, vuoi a causa del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia vuoi anteriormente per diversa altra decisione della sig.ra OK, lascerà libero l'appartamento di proprietà del sig. . Per_1
10.Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale.
I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla legge professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.1.2025 e OK ER hanno chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore
, allegando: Per_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal giugno 2016 al maggio 2024, relazione da cui è nata la comune figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1
- che da ultimo le parti hanno fissato la loro residenza in un appartamento di proprietà esclusiva di sito ad Albignasego (PD) in via Vercelli n. 22, per l'acquisto del quale ha Parte_1 Parte_1
acceso un mutuo presso la Bper Banca con rate mensili di € 630,00;
- che per l'acquisto del predetto appartamento ha ricevuto dal padre OK ER, Parte_1 Per_2
un prestito di complessivi € 20.000,00;
[...]
- che quando la loro relazione familiare è entrata in crisi è uscito dalla casa familiare, nella Parte_1
quale sono rimaste ad abitare OK ER con la figlia;
Per_1
- che svolge l'attività lavorativa subordinata di cuoco presso l'Hotel Preidlhof sito a Parte_2
Naturno (BZ) ed è impegnato col lavoro ogni fine settimana nonché durante le vacanze di carnevale,
Pasqua ed Ognissanti, e, pertanto, non è in grado di avere con sé la figlia durante i fine settimana e nei periodi di vacanza ricompresi nell'anno scolastico;
- che non è proprietario di altri immobili oltre alla casa familiare, né titolare di investimenti Parte_1
mobiliari o partecipazioni societarie ed è proprietario del veicolo marca VW T-Roc targato FN123DG;
- che OK ER lavora come impiegata presso una società privata, non è titolare di proprietà immobiliari né di investimenti mobiliari, azioni o altre quote di partecipazioni societarie ed è proprietaria del veicolo marca Fiat Punto targato CY830WJ.
Con note depositate per l'udienza del 4.3.2025, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
pagina 3 di 6 Preliminarmente, attesa la presenza elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita, dove anche i suoi genitori hanno la loro residenza abituale;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla pagina 4 di 6 cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana
Tanto premesso, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di legittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi, con la precisazione che quanto pattuito al punto 9 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, in quanto tale, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prede atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati sulle condizioni di affidamento della figlia minore , riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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