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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 16/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da:
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. MONTI Parte_4 C.F._4
MARIO giusta procura in atti
RICORRENTI
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CIULLA SALVATORE giusta procura in atti. C.F._6
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
Nessuna delle convenute si costituiva, nonostante regolare notifica.
Dal momento che veniva notificata ex art. 143 c.p.c., veniva disposto il Controparte_1
mutamento del rito, assegnando termine per il deposito di memoria integrativa e disponendo la rinnovazione della notifica alle parti convenute.
Parte intimante depositava memoria integrativa con la quale reiteravano le richieste di cui all'atto di intimazione.
Si costituivano entrambe le convenute, preliminarmente dichiarando che avrebbero comunque rilasciato l'immobile e nel merito contestando la morosità, asserendo che il canone era stato ridotto dai locatori di euro 100,00 a cagione della presenza di muffe.
La causa veniva alla decisione odierna senza ammissione di prove testimoniali.
§§§
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio, essendo stato l'immobile rilasciato in data 7.2.2025.
La domanda di risoluzione per inadempimento era certamente fondata in quanto, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'accordo di riduzione del canone, così come eccepito dalle convenute,
resta fatto non contestato il mancato pagamento integrale del canone di locazione per il periodo luglio/dicembre 2023, gennaio/dicembre 2024 e gennaio 2025.
pagina 2 di 3 Come è notorio, infatti, nelle locazioni di tipo abitativo, trattandosi di prestazione in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto.
Infine, sia la domanda di pagamento dei canoni che tutte le domande risarcitorie formulate nella memoria del 14.3.2025, vanno dichiarate inammissibili in quanto tardive.
La reciproca soccombenza sulle altre domande e la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio;
- Dichiara che il contratto si è risolto per inadempimento del conduttore;
- Compensa le spese del giudizio.
Letto all'udienza del 16 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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