Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 23504 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel. -
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23504 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] in [...] AR_1
rappresentato e difeso dall'avv. SENATORE ALESSANDRO presso C.F._1
il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LAUDISA IDA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO avv. Camilla Aiello elettivamente domiciliato presso studio legale
Curatore speciale dei minori nato a [...] [...], Persona_1
nata a [...] il [...], Persona_2 nata a [...] l' 1.8.2017, Persona_3 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 chiedeva pronunziarsi lo AR_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Napoli il 7.9.2015 (atto n. 17 Controparte_1
, P. I, s. sez Y, anno 2015 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1
NEL PROCEDIMENTO 22254/2020 RG .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati 23/09/2010, Persona_1 Per_2
Per_ 03/04/2015 e 1/08/2017.
La parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni separative ovvero: AR_1
- l'affidamento esclusivo dei figli minori senza disciplina di incontri con il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del convenuto pari a
600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente i costituiva in data 7.2.2024 chiedendo: Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna, determinando tempi e modalità di permanenza presso il padre
- disporre a suo carico il contributo al mantenimento di €500,00 con aggiornamento annuale
ISTAT, oltre spese straordinarie al 50%
La parte attrice depositava, solo in data 11.4.2024, decreto del tribunale per i minorenni di Napoli del
10/9/2021 con il quale il convenuto veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e la reintegrata con presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. Pt_1
Le parti comparivano in data 9.4.24 e dichiarava: AR_1
mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Preciso che vivo in Corso Chiaiano 28D Solo Per_1
ha sporadici rapporti telefonici, mezzo messaggi, mezzo miglio chiamate con il padre. Preciso che
JA a causa della sua patologia (autismo e continue crisi epilettiche ) in quanto ingestibile in casa
è attualmente in regime semi convittuale presso idonea struttura. Sono stata chiamata dal tribunale per i minorenni, non ho però limitazioni nel rapporto con JA nel senso che quando voglio vado in struttura;
lei viene a casa ogni due settimane circa e pernotta a casa con noi il padre non sta contribuendo al mantenimento. Preciso che spesso sta con mia madre, ma escludo che Per_1 Per_1
Per_ e vivono stabilmente da mia madre che si chiama residente in [...] Persona_4
Napoli; lei lavora al cardarelli come assistente professionale;
preciso che il mio attuale compagno
AR è , lavora però stabilmente al a Napoli in quanto ricercatore. Il primo dei nostri figli Per_5
frequenta la scuola regolarmente a Napoli;
se sono andata in Egitto è solo per brevi periodi per visitare i parenti del mio compagno dichiarava : lavoro in Francia come manutentore di case, nel senso che faccio Controparte_1
muratore , elettricista, idraulico e nel frattempo sto studiando per il diploma che conseguirò in
Francia quest'estate vivo da solo in Francia a questo indirizzo : MARSIGLIA 465 Per_6 [...]
, ho una relazione sentimentale ma non conviviamo;
vivo in Abitazione locata AR_3 con canone locativo di 550,00€ guadagno come da contratto 1350,00/1400,00 al mese, rappresento
2 che io ho rapporti solo con che sento telefonicamente e lui per la verità mi passa al telefono Per_1
Per_ anche di nascosto tuttavia della madre. Io vengo a Napoli tre-quattro volte in un anno e vedo Per_ sia in quanto vado in casa famiglia dove lei è collocata e poi incontro sia che . Pt_4 Per_1
Preciso che loro vivono di fatto con la mamma di . Chiedono infatti il Pt_1 Persona_4
Per_ permesso alla nonna quando mi incontrano anzi per la verità viene proprio accompagnata dalla nonna in occasione di questi incontri. Preciso che loro per un breve periodo di circa due mesi hanno vissuto con lo zio , che è il marito della zia di . Preciso che io talvolta ho CP_2 Pt_1
contribuito al loro mantenimento o facendo un bonifico direttamente a o attualmente, poiché CP_2
vivono con , direttamente a quest'ultima. vive adesso con il suo compagno Persona_4 Pt_1
perché lei ha avuto altri figli. Poiché in particolare mi dice che non ha rapporti assidui con Per_1
la mamma e che anzi la stessa vive in Egitto, io chiedo che il tribunale voglia accertare le attuali reali condizioni dei miei figli. Preciso che quando dico che talvolta ho contributo al loro mantenimento intendo dire che ho versato circa 200€ / 150 €.
Il Giudice all'esito tentava la conciliazione che non sortiva effetto, confermava la disciplina della separazione e, pur in assenza di istanze istruttorie di parte privata , con separata ordinanza:
• Onerava la ricorrente di depositare la documentazione attestante la disabilità di JA e eventuali prestazioni previdenziali erogate in suo favore.
• disponeva per il tramite del SS competenti per territorio, accertamenti sulle condizioni di vita dei minori.
All'udienza del 14.11.24 il difensore della parte convenuta proponeva domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale del convenuto;
si nominava l'Avv Camilla Aiello curatore dei minori e con ordinanza del 31.12.24 si disponeva l'ascolto del minore nato [...] il quale Persona_1
all'udienza del 1.4.25 dichiarava frequento il primo anno dell'istituto scienze umane, la mia materia preferita è scienze motorie, vado meno bene in matematica inglese e spagnolo. La mia la scuola è privata, scuola Santa Lucia ai Colli Aminei. Mi trovo bene in quella scuola. Faccio calcetto tre volte
Per_ a settimana. Io vivo con nonna, mamma, e i due fratellini piccoli che sono nati dalla relazione di mamma con il suo compagno. Lui ogni tanto viene a trovarci ma non vive fisso a casa nostra.
Preciso che il compagno di mamma non mi fa né caldo né freddo, nel senso che non ho un rapporto diretto con lui. AP lo sento, l'ho incontrato l'ultima volta l'estate scorsa a piazza Garibaldi, ho trascorso con lui la giornata, siamo andati a mangiare assieme, poi mi ha riaccompagnato a casa.
Preciso che io ho piacere a sentire AP, può essere che mi chiama una volta alla settimana o può passare anche un mese o di più prima di risentirlo. Preciso che io non ho rapporti con i parenti di AP, li ho visti qualche volta da piccolo, ma non mi ricordo nulla. Mi fa piacere ogni tanto avere rapporti con lui ma certo non vorrei mai andare a vivere da lui. Se avessi una bacchetta magica e un
3 solo desiderio forse a ben pensarci non avrei nulla da chiedere perché non ho desideri. Penso che incontrerò di nuovo AP quando lui verrà in Italia, non so ancora quando verrà in Italia. Da grande non so ancora cosa farò, non ho ancora le idee chiare.
AR convenuta rinunciava alla domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale.
I difensori rinunciavano alla concessione dei termini ex articolo 473 bis 28 cpc chiedendo l'immediata riserva in decisione .
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si evidenzia che, stante la decadenza del convenuto, non si deve disciplinare alcuna forma di affidamento dei minori che presuppone la titolarità della responsabilità genitoriale;
invero alla luce della decadenza del convenuto, della rinuncia alla domanda di reintegra proposta in questa sede, la è l'unico genitore legalmente esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale sui figli minori.
Il collegio ritiene inoltre - alla luce delle risultanze della relazione del SS e delle dichiarazioni rese dal minore - di non inibire i rapporti del convenuto con i figli, pur senza prevedere un dettagliato calendario di incontri con i minori che hanno contatti prevalentemente telefonici col CP_1
vivendo in Francia;
quando il convenuto verrà in Italia potrà comunque incontrare i figli secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre nonché con lo stesso minore primogenito e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori stessi , i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
Ovviamente la decadenza dalla responsabilità non incide sull'obbligo di mantenimento in senso limitativo, posto che essa comporta esclusivamente, a tutela dei minori, la decadenza dai poteri di rappresentanza e amministrazione dei minori. L'obbligo di mantenimento dei minori permane, pertanto, in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza in quanto l'unica deroga alla permanenza dell'obbligo di mantenimento, conseguente a una decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale è prevista in materia di affidamento familiare (artt. 2-5, l. n. 184/83), ove tale obbligo è posto dalla legge a carico dell'affidatario; d'altra parte la perdita della responsabilità genitoriale è una provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della
4 responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Nel caso di specie si ritiene di confermare gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli a carico del convenuto statuiti in separazione di euro 600,00 considerata la documentazione prodotta dal e la percezione integrale, ex lege in ragione della decadenza del convenuto, dell'Au da CP_1
parte della attrice.
E' emerso per tabulas che JA, invalida in condizione di gravità per encefalopatia epilettica e ritardo psicomotorio è ospite di struttura di accoglienza per carico progettuale dell'asl DS 27 ; ciò tuttavia non può indure il Tribunale ad esimere il convenuto dal corrispondere il contributo al mantenimento alla madre attrice anche per la secondogenita in ragione del fatto che la minore rientra presso la abitazione materna e che la madre si fa carico di tutte le spese non coperte dal servizio sanitario nazionale in relazione all'accudimento ordinario della minore;
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone infatti che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Si invita la attrice, come evidenziato dal curatore, a garantire una maggiore presenza e collaborazione rispetto alle indicazioni degli operatori della struttura per ogni esigenza di JA .
Il collegio infine, in considerazione delle risultanze della relazione del SS e dei rilievi del curatore -
Con ritiene doveroso ex articolo 337 ter cc (che consente alla la possibilità di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole) investire i servizi sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione i quali, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa si ritiene di compensare le spese per la difficile configurabilità di soccombenza tecnico/giuridica in giudizi – quale questo di specie - in cui sono emerse legittime difficoltà di gestione dei minori complice la distanza geografica del convenuto, che arrivava finanche a rinunciare alla domanda di reintegra, e la difficile gestione della grave disabilità di JA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
5 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e AR_1
n Napoli il 7.9.2015 (atto n. 17 , P. I, s. sez Y, anno 2015 ) Controparte_1
• Stante la decadenza è l'unico genitore Controparte_1 AR_1 legalmente esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori. nato Persona_1
a Napoli 23.09.2010, nata a [...] il [...] e nata Persona_2 Persona_3
a Napoli l' 1.8.2017,
• determina in euro 600,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
• compensa le spese.
• Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese del curatore ammesso al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art
83 co 3 Bis DPR 115/12
• rigetta per il resto.
• investe i servizi sociali territorialmente competenti per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse dei minori 23/09/2010, Persona_1 Per_2
Per_ 03/04/2015 e 1/08/2017 e nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per i minori investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Manda la cancelleria per la trasmissione al SS territorialmente competente
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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