Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7525/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Armando Diaz n. 8, presso lo studio dell'avvocato Matilde Sommella, c.f. , C.F._2
che lo rappresenta giusta procura in atti;
Attore
E
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio n. 66, presso lo studio dell'avvocato Paolo de Divitiis, c.f. , che la rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti;
Convenuta
NONCHÈ
; Controparte_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere stato vittima di un Parte_1 sinistro avvenuto il 19.04.2015, verso le ore 5.15, in Napoli nel sottopasso FF.SS. con direzione via del Macello, allorquando la vettura Fiat Panda tg. DZ160KB, condotta dal collega dell'attore,
di proprietà della società (società presso la quale lo stesso Controparte_3 Controparte_2 lavorava come guardia giurata) ed assicurata con la è stata Pt_1 Controparte_1 impattata frontalmente dall'autovettura Ford Focus tg. EF576TG, condotta da , Controparte_4 assicurata con - ha convenuto in giudizio la Controparte_5 Controparte_6 al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento del danno differenziale tra le
[...] somme erogate allo stesso dall' e quanto dovuto in forza del danno biologico permanente CP_7
L'attore ha premesso che l' gli ha riconosciuto un grado di invalidità del 21%, costituendo in suo CP_7 favore una rendita vitalizia a decorrere dal 19.08.2016 e che, invece, la convenuta
[...]
che ha gestito la pratica d'accordo con la in regime di indennizzo diretto, CP_1 CP_5 gli avrebbe corrisposto solo l'importo di euro 6.200,00 (comprensivo di euro 600,00 per onorari), sulla scorta delle risultanze della visita del medico fiduciario della Compagnia, prof. Per_1
il quale ha riconosciuto all'attore il 24% di invalidità permanente.
[...]
L'attore con la presente azione ha richiesto sia le differenze sull'invalidità permanente sia il risarcimento dell'invalidità temporanea, del danno morale e della personalizzazione del danno biologico a fronte delle particolari ricadute sul piano dinamico relazionale patite a causa del sinistro, considerato il riconoscimento di una “riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, come accertato dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro e
Previdenza, all'esito della CTU espletata nel giudizio per la verifica del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione ex l. 222/84”.
In data 29 maggio 2022 si è costituita la società che, senza contestare Controparte_1 la dinamica del sinistro, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto il Giudice adito dovrà riconoscere che l'importo <complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo e indistintamente … è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”, secondo l'attuale previsione dell'art. 10 d.p.r. n.
1124/1965>>. Inoltre, la convenuta eccepisce che, anche volendo applicare il cd. criterio delle poste omogenee invocato dall'attore in base alla previgente previsione dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965, la domanda sarebbe in ogni caso infondata atteso che l'attore avrebbe già ricevuto dall' la somma CP_7 di euro 21.649,88 per “indennità temporanea”, somma anche maggiore del risarcimento riconoscibile per invalidità temporanea richiesto in questa sede;
allo stesso modo la richiesta di risarcimento per perdita della capacità lavorativa sarebbe infondata a fronte del riconoscimento di una rendita CP_7 volta a coprire proprio questo pregiudizio in misura senz'altro maggiore a quanto riconoscibile in sede civile. Ancora, la convenuta eccepisce che, al fine di evitare locupletazioni dell'attore, le somme corrisposte a tali titoli in misura maggiore a quanto riconosciuto in sede civile fungano da acconti da scomputare a quanto eventualmente riconosciuto quale danno biologico differenziale.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'esperimento di una CTU medico legale, redatta dal dott, . Persona_2
Con ordinanza del 29 febbraio 2024 questo giudice, sulle osservazioni fatte alla consulenza, ha ritenuto “che il CTU abbia adeguatamente quantificato la percentuale di postumi invalidanti da riconoscere all'attore e che, nella nota in risposta alle avverse osservazioni, abbia specificato i criteri di calcolo adottati(…)considerato che solo sul quesito di cui al punto 8) dell'incarico conferitogli
(“provveda, in particolare, a calcolare quale parte – quantificandola all'attualità - della rendita vitalizia riconosciuta dall' sia stata liquidata a titolo di ristoro del danno biologico separandola CP_7 da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa”) non vi è stata una specifica condivisibile determinazione(…)ritenuto, comunque, che sia onere dell'attore, in sede di conclusioni, specificare – sulla scorta anche dei due prospetti, datati 1/3/2023 e 24/1/2024 – rispetto alla rendita complessiva riconosciuta dall' quale sia la quota complessiva liquidata a titolo di CP_7 ristoro del danno biologico (nel primo prospetto 42.695,37 e nel secondo 45.209,03), anche alla luce della somma (euro 46.748,34) a tale titolo già corrisposta da Controparte_6 all' in via di surroga(…)ritenuto che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio consentano a CP_7 questo giudice di rispondere alla pretesa dell'attore con riguardo alla richiesta differenza per danno biologico e ad una condanna dei convenuti che consideri anche il risarcimento del danno morale e la cd. personalizzazione del danno biologico temporaneo”. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, del 20 gennaio 2025, all'esito della quale, con ordinanza del 21.01.2025, è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La fattispecie sottoposta all'odierno giudizio attiene ad una richiesta di risarcimento avente ad oggetto il cd. danno biologico differenziale, spettante al danneggiato laddove lo stesso sia beneficiario di un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale.
In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza della prospettazione di parte convenuta, laddove nel concludere per il rigetto della domanda attorea ha richiamato una formulazione dell'art. 10 del D.P.R.
1124/1965 commi 6, 7 e 8 che è stata abrogata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art.
3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere
a), b), c), d), e) e f) sono abrogate;
le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".
Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. n. 34 del 2019, dunque, o tornata in vigore la precedente formulazione dell'art. 10 commi da 6 a 8 che all'attualità ha il seguente tenore “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità
d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39”.
Ebbene, è proprio sulla formulazione di questa norma, in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/2005, che è animato il dibattito sull'operatività della compensatio lucri cum damno che ha raggiunto la sua composizione con l'intervento delle Sezioni
Unite 12566/2018.
Nel riconoscere la necessità di procedere ad un parziale diffalco di quanto ricevuto a titolo indennitario dall'assicuratore sociale da quanto spettante a seguito di un normale giudizio di risarcimento danni, le Sezioni Unite appena richiamate, applicando i criteri già enucleati dalla
Cassazione 17407/2016 per la quale “il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti”, hanno chiarito che, ai fini del calcolo del danno differenziale - da intendersi come risarcimento spettante a persona che, in conseguenza dell'illecito, abbia percepito prima del risarcimento un indennizzo dall'assicuratore sociale contro gli infortuni sul lavoro - (…)per quanto riguarda il danno biologico permanente, non v'è dubbio che la nozione civilistica di tale pregiudizio (desumibile dall'art. 138 cod. ass., che secondo questa Corte è espressione d'un principio generale) coincida con la nozione assicurativa (D.Lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38, art. 13). Il calcolo differenziale andrà dunque effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l'importo pagato dall per la stessa voce. A tal fine deve tuttavia ricordarsi che, per le CP_7 invalidità permanenti superiori al 16%, l' paga all'assicurato una rendita. L'importo di questa CP_7 rendita è stabilito dalla Tabella che costituisce l'Allegato 5 al dm. 12.7.2000. Il valore risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima. Ciò è stabilito dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: le, menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (..) commisurata (..) alla retribuzione dell'assicurato (A per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.
… Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui al D.Lgs. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), l' liquida all'avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma CP_7 duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l' compensa sia il danno biologico, sia il danno CP_7 patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell , per CP_7 calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_7 solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015). Per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico temporaneo, esso in nessun caso potrà essere ridotto per mezzo dell'intervento dell'assicuratore sociale, dal momento che l' non indennizza questo tipo di pregiudizio, e se non CP_7
v'è pagamento non può esservi - per quanto detto - surrogazione. Per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno, che l' - per quanto CP_7 detto - indennizza a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, sol che l'invalidità causata dall'infortunio superi il 16%, il relativo indennizzo assicurativo potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo. Negli altri casi,
l'indennizzo resta acquisito alla vittima, ma nè potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest'ultima per altre voci di danno, nè potrà dar luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile,
e se quel diritto non esiste, non può nemmeno trasferirsi all Per quanto riguarda il danno CP_7 patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro e quello rappresentato dalle spese mediche, solitamente non si pongono problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi di norma integralmente ristorati dall E' tuttavia ovvio, alla luce di quanto esposto, che CP_7
l'indennizzo pagato dall a titolo di inabilità temporanea o spese mediche non può essere CP_7 defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima per voci di danno diverse >>.
La Corte di Cassazione con la indicata sentenza ha chiarito che “la corretta interpretazione da dare al combinato disposto dell'art. 1916 c.c., e art. 142 cod. ass., per contro, è la seguente:
(a) il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima dall' a titolo di danno patrimoniale;
CP_7
(b) se l ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l'Istituto CP_7 avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato;
(c) nell'ipotesi sub (b), il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l' nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato;
in questa CP_7 seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all' per effetto di surrogazione”. CP_7 In concreto, le somme corrisposte dall' sono volte ad indennizzare alla vittima i seguenti tipi di CP_7 danno: il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. a), d. lgs.
38/2000; il danno patrimoniale, sia come la riduzione della capacità di guadagno (art. 13, comma II, lett. b, d. lgs. 38/2000), che come perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, oltre alle spese sanitarie sostenute dal danneggiato.
Come ribadito dalla citata sentenza 17407/2016 della Corte di Cassazione, con riguardo al ristoro dei danni patrimoniali, l' ha diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui CP_8 un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato.
Tali statuizioni hanno trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva alla novella invocata dalla convenuta e poi abrogata, ed anzi all'attualità il contrasto giurisprudenziale sembra ormai essersi sopito, arrivando ad affermare in maniera unanime come “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_7 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora CP_7 unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_7 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_7 il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso) (Cass. 9112/2019; nello stesso senso ex multis Cass.
30293/2023).
Tanto premesso e chiarito e tenuto conto che parte convenuta non ha in alcun modo contestato né la dinamica dell'incidente, con attribuzione della responsabilità esclusiva dello stesso al conducente della Ford Focus targata EF576TG, condotta da e assicurata con Controparte_4 Controparte_5
né la propria legittimazione passiva in regime di indennizzo diretto al terzo trasportato ex art.
[...] 141 d.lgs. 209/2005, occorre procedere al calcolo del quantum dovuto all'attore in relazione ai postumi accertati in corso di causa.
Durante il corso del giudizio è stata disposta una CTU medico legale che è riuscita a fornire un'adeguata quantificazione dei postumi invalidanti residuati ed eziologicamente connessi al sinistro.
Il Consulente, individuati i postumi del sinistro stradale nella “lussazione posteriore testa del femore con frattura pilastro posteriore dell'acetabolo a destra trattata con riduzione in narcosi e successiva trazione e ritrattata con PTA ( protesi totale anca) non cementata a destra- Stato ansioso depressivo post traumatico”, ha concluso affermando: “possiamo dunque concludere che i postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico del periziando sono valutabili come di seguito riportato sia per il danno funzionale che estetico e psicologico: Danno Biologico: 29%;
Invalidità Temporanea Totale: 120 giorni al 100 % ; Invalidità Temporanea Parziale: 80 giorni al 75
%; Invalidità Temporanea Parziale: 50 giorni al 50 % ; Invalidità Temporanea Parziale: 50 giorni al 25 %; Non sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro. C'è perdita di capacità lavorativa generica e specifica”.
Tali conclusioni si ritengono condivisibili oltre che alla luce dell'anamnesi svolta e di cui il
Consulente ha dato atto in perizia, anche tenuto conto della quantificazione operata dai periti di parte, che ha individuato i postumi permanenti nella misura del 33-35% di invalidità permanente, a fronte di quella operata da parte del fiduciario della convenuta che, invece, li aveva individuati nella misura del 24%. La quantificazione operata dal CTU, ponendosi a metà strada tra le due, appare congrua e capace di fornire a questo Tribunale l'accertamento tecnico necessario in punto di quantum.
Ai fini del calcolo del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), con il riconoscimento del danno morale liquidato nella misura massima applicabile in base alle Tabelle sia rispetto all'invalidità permanente riconosciuta (29%), arrivando quindi ad un aumento sul danno biologico permanente nella misura del 44,3%, sia rispetto all'invalidità temporanea nella misura del 60%.
Mentre si ritiene di dover riconoscere anche la personalizzazione seppur nei limiti del 10% del danno dinamico-relazionale permanente.
In relazione all'ammissibilità del danno morale e alla personalizzazione di quello dinamico- relazionale ci si richiama a quanto più volte affermato, anche recentemente, dai giudici di legittimità, facendo riferimento, più per chiarezza espositiva che non per unicità dei punti di diritti ivi affermati, all'arresto della Corte di Cassazione che con la sentenza 25164/2020, in ordine al “cd. danno esistenziale” (dinamico-relazionale) ha affermato che <questa Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico - relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019);…la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico "standard"….>>.
Al riguardo, come già evidenziato le gravi conseguenze patite sul piano dinamico-relazionale dall'attore a seguito del sinistro sono da considerarsi quale esito normale del danno biologico accertato, ad eccezione dell'evidente impatto sul piano relazionale collegato alla zoppia con cui l'attore probabilmente sarà costretto a convivere per sempre e alla necessità di deambulare tramite l'ausilio di un bastone, circostanze che comunque riverberano negativamente, come allegato e provato tramite documentazione, anche sul piano della capacità di lavoro generica e specifica e che hanno influenzato in senso limitativo gli impieghi lavorativi successivamente trovati dall'attore, che evidentemente a seguito delle lesioni subite non è più in condizioni di svolgere l'attività di guardia giurata.
Allo stesso modo con riferimento, invece, al c.d. “danno morale”, la S.C., nella pronuncia succitata, ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei
a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”. Il riconoscimento del danno morale nella misura che la Tabella Unica Nazionale individua come massima in relazione ai punti di invalidità accertati si ritiene dovuto in quanto anch'esso provato presuntivamente in base alle allegazioni di parte attrice e della documentazione medica tra cui visite neurologiche depositate in atti, nonché a seguito dell'esame obiettivo svolto dal Ctu, che ha constatato nella persona del Pt_1
“umore fortemente deflesso con note di ansia”, chiaramente ricollegabile alle gravissime conseguenze patite sul piano relazionale derivanti dalla zoppia, dalla necessità di deambulare con l'ausilio di un bastone e con l'impossibilità di tornare a svolgere le mansioni lavorative nelle quali l'attore trovava la propria realizzazione. A queste considerazioni, sempre nel senso di dover riconoscere il danno morale nella misura massima, preme sottolineare come tutta la più recente giurisprudenza di legittimità sia tesa ad evidenziare come lo stesso non integri duplicazione risarcitoria ed anzi sia a maggior ragione presumibile laddove si sia in presenza di lesioni macropermanenti e, in ogni caso, risulta presumibile non sic et sempliciter per il tipo di lesioni patite, ma in base sempre ad un ragionamento presuntivo che attenga alla consapevolezza di non poter più tornare a camminare libero d'ausili come in precedenza e quindi di dover conformare le proprie abitudini di vita future tenendo sempre conto delle evidenti limitazioni derivanti dai postumi delle lesioni accertate.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (47 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i Parte_1 riconosciuti postumi permanenti (29 %), nell'importo complessivo di euro 111.931,75 per il solo danno biologico permanente dinamico-relazionale, a cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro
49.585,77 per il danno morale riconosciuto, come detto, nella misura del 44,3%, a cui va aggiunto ancora l'ulteriore importo di euro 11.193,17 dovuto a titolo di personalizzazione sul danno biologico dinamico relazionale permanente nella misura del 10%.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 18.118,72 (euro 10.606,08 per i 120 giorni di invalidità temporanea totale;
euro 5.303,04 per gli 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 2.209,60 per i 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, il tutto con incremento per il riconoscimento del morale nella misura del 60%, dovuta a causa del difficoltoso lungo e sofferente decorso pre e post operatorio cui è incorso il danneggiato).
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali, o meglio attualizzati alla data di pubblicazione delle Tabella Unica Nazionale del gennaio 2025, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a Sezioni Unite (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente,
è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulle somme precedentemente calcolate, quindi, vanno effettuate le seguenti operazioni aritmetiche: va operata prima la devalutazione dell'importo di euro 111.931,75 dal gennaio 2025 alla data del sinistro del 19.04.2015, giungendo alla somma di euro 92.582,09 e successivamente operata la rivalutazione dalla data del sinistro all'attualità con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno per un totale alla data del presente provvedimento di euro 124.398,15.
Stessa operazione deve essere fatta il relazione alle poste risarcitorie che, invece, in ossequio agli orientamenti di legittimità richiamati in precedenza non vanno poste in compensazione con l'indennità corrisposta dall' , quindi: il danno morale di euro 49.585,77 va devalutato alla data CP_7 del sinistro, giungendo alla somma di euro 41.013,87 e successivamente rivalutato all'attualità con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno per un totale alla data del presente provvedimento di euro 55.108,39; l'importo riconosciuto a titolo di personalizzazione della componente dinamico relazionale riconosciuto nella misura del 10% per la somma di euro 11.193,17 va devalutato alla data del sinistro, giungendo alla somma di euro 9.258,20
e successivamente rivalutato all'attualità con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno per un totale alla data del presente provvedimento di euro
12.439,81; infine, l'importo riconosciuto a titolo di invalidità temporanea, comprensivo di danno morale nella misura del 60%, per la somma di euro 18.118,72 va devalutato alla data del sinistro, giungendo alla somma di euro 14.986,53, e successivamente rivalutato all'attualità con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno per un totale alla data del presente provvedimento di euro 20.136,67.
In conclusione, le somme dovute a titolo di danno morale, di personalizzazione sul danno biologico dinamico-relazionale, nonché quelle dovute per l'invalidità temporanea non attengono a poste risarcitorie indennizzate dall' così che andranno a comporre integralmente, senza necessità di CP_7 alcun diffalco, parte del danno differenziale richiesto in questa sede, danno che dunque sarà riconosciuto per queste causali nella misura di euro 87.684,87 (55.108,39 per danno morale +
12.439,81 a titolo di personalizzazione + 20.136,67 di invalidità temporanea) oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La compensatio lucri cum damno, sempre in applicazione del criterio delle poste omogenee sostenuto dalla giurisprudenza unanime di legittimità, va effettuata unicamente rispetto alla parte di rendita conferita dall' e imputabile al danno biologico, che nel caso di specie è calcolata in euro CP_7
46.184,36, quale capitalizzazione del valore della rendita riferita al danno biologico, e di euro
15.775,76 da rivalutarsi all'attualità, quale somma dei ratei rendita danno biologico corrisposti alla data del 9.01.2025. Tale ultimo importo riferito ai ratei che al gennaio 2025 risultano già versati dall' e imputabili al danno biologico andrebbe rivalutato per ogni corresponsione fino CP_7 all'attualità, ma, in assenza dell'analitica descrizione di ogni singolo rateo imputabile a biologico si ritiene equo rivalutarlo arrivando alla somma di euro 18.000,00 considerando altresì gli ulteriori ratei corrisposti per i mesi fino all'attualità.
In definitiva, al fine di calcolare il quantum dovuto al danneggiato a titolo di danno Parte_1 biologico va operato il diffalco tra quanto riconosciuto dallo stesso nella misura di euro 124.398,15 all'attualità e quanto indennizzato dall'assicuratore sociale nella misura di euro 64.184,36 (46.184,36
+ 18.000,00) per un residuo dovuto dalla convenuta a titolo di danno biologico permanente differenziale di euro 60.213,79, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In conclusione la domanda deve essere accolta e la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di della somma totale - comprensiva di danno Parte_1 differenziale biologico permanente, di danno morale, di personalizzazione e di danno da invalidità temporanea - di euro 147.898,66 (60.213,79 di danno biologico permanente differenziale + 55.108,39 per danno morale + 12.439,81 a titolo di personalizzazione + 20.136,67 di invalidità temporanea) somma dal quale devono essere sottratti euro 6.200,00 già corrisposti dalla al CP_1 Pt_1 giungendo all'importo finale di euro 141.698,66 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza di e si Controparte_1 liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori con il riconoscimento dei valori minimi individuati per lo scaglione di riferimento, stante l'esiguità e la semplicità dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Vanno compensate nei confronti di in ragione della posizione sostanziale CP_2 dalla stessa rivestita in giudizio.
Allo stesso modo, sempre in base al criterio della soccombenza, le spese di CTU devono essere interamente imputate in capo alla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di la e di ogni Parte_1 CP_2 Controparte_6 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della CP_2
2) accoglie la domanda proposta e condanna la al pagamento Controparte_6 in favore di della somma di euro 141.698,66 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 differenziale non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_6 Parte_1 spese di lite, liquidandole in euro 800,00 per spese ed euro 7.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) compensa interamente le spese di lite con la CP_2
5) pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Controparte_6 tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 20/05/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro