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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2601/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3842/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500012052000 REGISTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500012052000 C.O.S.A.P. 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143741164000 C.O.S.A.P. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500012052 000 in relazione alle sottese cartelle di pagamento nn. 09720160143741164 000 e 09720200143032773 501 per tributi iscritti a ruolo dagli Enti
Comune di Roma e Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma.
A fondamento del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle e la circostanza che una è emessa a nome di un soggetto completamente diverso.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate DP 1 di Roma ha evidenziato che le cartelle di pagamento nn. 09720160143741164 000 e 09720200143032773 501, sottese all'atto opposto, sono state ritualmente notificate alla parte opponente, come attestato dai referiti di notifica di tali atti allegati all'estratto di ruolo di riferimento, da cui deriva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato sono state eseguite correttamente.
Pertanto nel caso di specie, dalla valida notifica delle cartelle di pagamento discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
A fronte della notifica delle cartelle e dell'omessa tempestiva impugnazione delle stesse, la pretesa è divenuta infatti incontestabile e ne deriva la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di decadenza/ prescrizione proposta, per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1068,12, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il EL Estensore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3842/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500012052000 REGISTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500012052000 C.O.S.A.P. 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143741164000 C.O.S.A.P. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500012052 000 in relazione alle sottese cartelle di pagamento nn. 09720160143741164 000 e 09720200143032773 501 per tributi iscritti a ruolo dagli Enti
Comune di Roma e Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma.
A fondamento del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle e la circostanza che una è emessa a nome di un soggetto completamente diverso.
Costituitasi in giudizio Agenzia delle entrate DP 1 di Roma ha evidenziato che le cartelle di pagamento nn. 09720160143741164 000 e 09720200143032773 501, sottese all'atto opposto, sono state ritualmente notificate alla parte opponente, come attestato dai referiti di notifica di tali atti allegati all'estratto di ruolo di riferimento, da cui deriva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato sono state eseguite correttamente.
Pertanto nel caso di specie, dalla valida notifica delle cartelle di pagamento discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
A fronte della notifica delle cartelle e dell'omessa tempestiva impugnazione delle stesse, la pretesa è divenuta infatti incontestabile e ne deriva la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di decadenza/ prescrizione proposta, per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1068,12, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Il EL Estensore
(Cristiana Rondoni)