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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Luigi Rizzo n. 36, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carmela Immacolata d'Errico e Pierlorenzo Iannacci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in CP_1
LA BA (RM) Via Anguillarese n. 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pierpaolo Ristori e Federico
Francesco Ristori, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 21 marzo 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le conclusioni congiunte nei termini assegnati dal
Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2.02.24 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in LA BA (RM) il 19.02.2023 con trascritto all'Anagrafe del Comune di LA BA atto n. 3, CP_1
Parte I, anno 2023;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che le parti hanno scelto quale regime patrimoniale la separazione dei beni;
- che il ricorrente ha fissato la residenza anagrafica in LA BA, Via
Pian delle Crocette n.1, mentre la in LA BA via Lenin n.2; CP_1
- che, nonostante il matrimonio sia stato celebrato a febbraio 2023, i coniugi hanno avuto un brevissimo periodo di convivenza (luglio- novembre 2023) nella casa coniugale, in LA BA, Via Pian delle Crocette n.1, acquistata a nome della Sig.ra ma con denaro del ricorrente;
CP_1
- che la ha deciso unilateralmente di tornare nella sua precedente CP_1 residenza a causa di incompatibilità di carattere con il marito;
- che il è pensionato, mentre la sig.ra esercita attività sanitarie, Pt_1 CP_1 motivo per il quale i coniugi sono economicamente autonomi;
- che tra le parti non pendono altri procedimenti.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite nel ricorso, nonché - maturate le condizioni di procedibilità - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Si è costituita in giudizio che non si è opposta alla domanda di CP_1 separazione e di divorzio cumulativi, chiedendo il rigetto delle altre avverse pretese.
All'udienza del 29.05.2024 sono comparse le parti chiedendo l'emanazione della sentenza sullo status con rinuncia dei termini per deposito di comparse conclusionali, e il Giudice, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione, e fissato l'udienza per il divorzio in data 21.3.2025, invitando le parti al deposito di sintetiche note di udienza contenenti le conclusioni congiunte con termine entro le ore 09.00 del medesimo giorno.
In data 21 agosto 2024 con sentenza n. 1146/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], ed il Giudice delegato ha rimesso la causa sul CP_1 ruolo per la sentenza di divorzio rinviando all'udienza cartolare del 21.03.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione udienza.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti dal Giudice delegato.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LA BA
(RM) il 19 febbraio 2023 tra nata a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nato a [...] il [...] e registrato agli atti dello Stato civile del Comune
[...]
3 all'anno 2023, atto n. 3, parte 1;
B) La casa coniugale sita in LA BA, Via Pian delle Crocette n. 1 di proprietà della sig.ra rimane nella totale disponibilità di CP_1 quest'ultima, mentre il sig. se ne è già allontanato;
Pt_1
C) I coniugi, economicamente autonomi, vivranno ciascuno con le proprie sostanze;
D) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 8 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Luigi Rizzo n. 36, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carmela Immacolata d'Errico e Pierlorenzo Iannacci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in CP_1
LA BA (RM) Via Anguillarese n. 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pierpaolo Ristori e Federico
Francesco Ristori, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 21 marzo 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le conclusioni congiunte nei termini assegnati dal
Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2.02.24 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in LA BA (RM) il 19.02.2023 con trascritto all'Anagrafe del Comune di LA BA atto n. 3, CP_1
Parte I, anno 2023;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che le parti hanno scelto quale regime patrimoniale la separazione dei beni;
- che il ricorrente ha fissato la residenza anagrafica in LA BA, Via
Pian delle Crocette n.1, mentre la in LA BA via Lenin n.2; CP_1
- che, nonostante il matrimonio sia stato celebrato a febbraio 2023, i coniugi hanno avuto un brevissimo periodo di convivenza (luglio- novembre 2023) nella casa coniugale, in LA BA, Via Pian delle Crocette n.1, acquistata a nome della Sig.ra ma con denaro del ricorrente;
CP_1
- che la ha deciso unilateralmente di tornare nella sua precedente CP_1 residenza a causa di incompatibilità di carattere con il marito;
- che il è pensionato, mentre la sig.ra esercita attività sanitarie, Pt_1 CP_1 motivo per il quale i coniugi sono economicamente autonomi;
- che tra le parti non pendono altri procedimenti.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite nel ricorso, nonché - maturate le condizioni di procedibilità - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Si è costituita in giudizio che non si è opposta alla domanda di CP_1 separazione e di divorzio cumulativi, chiedendo il rigetto delle altre avverse pretese.
All'udienza del 29.05.2024 sono comparse le parti chiedendo l'emanazione della sentenza sullo status con rinuncia dei termini per deposito di comparse conclusionali, e il Giudice, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la sentenza di separazione, e fissato l'udienza per il divorzio in data 21.3.2025, invitando le parti al deposito di sintetiche note di udienza contenenti le conclusioni congiunte con termine entro le ore 09.00 del medesimo giorno.
In data 21 agosto 2024 con sentenza n. 1146/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], ed il Giudice delegato ha rimesso la causa sul CP_1 ruolo per la sentenza di divorzio rinviando all'udienza cartolare del 21.03.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione udienza.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti dal Giudice delegato.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 273/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LA BA
(RM) il 19 febbraio 2023 tra nata a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nato a [...] il [...] e registrato agli atti dello Stato civile del Comune
[...]
3 all'anno 2023, atto n. 3, parte 1;
B) La casa coniugale sita in LA BA, Via Pian delle Crocette n. 1 di proprietà della sig.ra rimane nella totale disponibilità di CP_1 quest'ultima, mentre il sig. se ne è già allontanato;
Pt_1
C) I coniugi, economicamente autonomi, vivranno ciascuno con le proprie sostanze;
D) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 8 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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