Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 445 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Stefania Di Cato, Mariateresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Pt_1
Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice) appellante
E
(avv. Eugenio Spadafora) Controparte_1
appellato
E
Controparte_2
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Prescrizione dei crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , con ricorso del 10 gennaio 2022 al tribunale di Cosenza, ha Controparte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento notificatagli il 22 dicembre 2021
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oggetto contributi previdenziali dell' . Ha eccepito la decadenza e la prescrizione Pt_1
della pretesa contributiva avversaria.
2. Il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente ai contributi azionati con tre di quei cinque avvisi di addebito che l' non ha provato di aver Pt_1
notificato. Ha quindi dichiarato che il ricorrente non è tenuto a pagare le somme relative a quei tre avvisi di addebito e ha rigettato nel resto il ricorso, ponendo a carico dell' Pt_1
e dell' , in solido, il sessanta per cento delle spese di lite. Controparte_3
3. L' appella la sentenza per i due ordini di motivi appresso riassunti ed Pt_1
esaminati.
4. Il contribuente ha eccepito la tardività dell'impugnazione e la sua infondatezza.
5. Il Collegio, preso atto della mancata notifica dell'atto di gravame all'
[...]
entro il termine che, alla prima udienza, aveva assegnato a tal Controparte_3
fine all'appellante, ha sentito i difensori delle parti costituite e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. Preliminarmente, si osserva che l'appello è tempestivo, perché la notifica della sentenza, che il ricorrente ha indirizzato alla direzione provinciale dell' e non già CP_4
ai suoi difensori costituiti in primo grado, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione che eccepisce violato2.
7. Sempre in via preliminare, si rileva che l'omessa evocazione in appello dell' non osta alla disamina del merito del gravame che Controparte_3
Pt_ 1 Dalla relata di notifica che l'appellato ha prodotto risulta che la notifica è stata indirizzata all'” di
Cosenza in p.l.r.p.t. con sede in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22 cap 87100”. 2 Cass. 7527/2010: "La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha considerato inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza d'appello effettuata nei confronti dell , in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso Pt_1 l'ufficio legale della competente sede provinciale anziché nei confronti del procuratore costituito, ivi elettivamente domiciliato)".
Pag. 2 di 6 involge questioni rispetto alle quali l' non ha veste di litisconsorte necessario3. CP_3
La sua partecipazione al giudizio, infatti, si giustifica solo in funzione di una litis denuntiatio4 che rende scindibile la sua posizione da quella dell'ente impositore appellante nei cui confronti, ai sensi dell'art. 332, c. 2, c.p.c., il giudizio può pertanto proseguire5.
8. Nel merito, l'appello è fondato.
9. Con il primo motivo di gravame, l' addebita al tribunale di aver Pt_1
erroneamente ritenuto mancante la prova della notifica dei tre anzidetti avvisi di addebito, nonostante l'Istituto avesse documentato l'invio telematico degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'appellato.
9.1. Il motivo è fondato.
9.2. Occorre infatti considerare, in generale, che: 1) l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30, c. 4, d.l. n. 78/2010 (conv. in l. n. 122/20210) deve essere notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge;
2) ai sensi dell'art. 26, c. 2, del dpr n. 602/1973, la notifica destinata ad imprese individuali, come nella specie, deve essere eseguita esclusivamente con le 3 Cass. SU 7514/2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. 4 Cass. 19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio …”. 5 Cass. 9773/2017: “In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l'impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., la notificazione dell'impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l'impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l'omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l'abbiano ricevuta”.
Pag. 3 di 6 modalità di cui al dpr n. 68/2005; 3) ai sensi dell'art. 4, c. 6, del dpr n. 68/2005, la validità della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna;
4) l'art. 6, c. 6 lett. c, del d.m. del 1.11.2005, emesso in attuazione dell'art. 17 del dpr appena citato, prevede che la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato mediante posta elettronica certificata può essere “completa, breve, sintetica”; 5) la ricevuta sintetica di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 1, lett. m, dello stesso d.m. è quella che contiene i dati di certificazione.
9.3. Nel caso di specie, proprio siffatta ricevuta sintetica di consegna, composta dai files "daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto), l' ha prodotto sin dal Pt_1
primo grado, relativamente ai tre avvisi di addebito che il tribunale ha considerato non notificati. E il contribuente, rispetto a tale produzione, non ha preso specifica posizione.
Non ha dunque dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che gli abbiano impedito di prenderne visione6. Né ha offerto elemento di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna7.
9.4. Sicché, deve ritenersi provata la notifica di quei tre avvisi di addebito, rispettivamente nelle date del 20 ottobre 2015, del 13 maggio 2016 e del 10 novembre
2016.
10. Con il secondo motivo di gravame, l' addebita al tribunale di non aver Pt_1
considerato correttamente l'incidenza che la disciplina per l'emergenza epidemiologica ha avuto sul corso del successivo quinquennio prescrizionale (Cass. SU n. 23397/16).
Pag. 4 di 6 10.1. Il motivo è fondato per un duplice e alternativo ordini di ragioni.
10.2. Da un canto, trattandosi di crediti contributivi derivanti dai predetti avvisi di addebito, i relativi termini di versamento, coincidenti con quelli della prescrizione quinquennale e dunque destinati a scadere tra il 20 ottobre 2020 e il 10 novembre 2021, sono stati interessati dalla sospensione (della durata di 541 giorni) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, c. 1, del d.l. 18/20208 con l'art. 12, c. 1, del d.lgs.
159/20159, riguarda, per l'appunto, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
10.3. D'altro canto, l'art. 67, c. 410, dell'anzidetto d.l. 8/2020 (conv. in l. 27/2020), operando un rinvio al citato art. 12 del d.lgs. 159/2015, giustifica comunque l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione che, a favore degli enti impositori (e dunque anche dell' , si è protratta sino alla data del 31 agosto 202112. CP_5 8 Che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122”. 9 Che così recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Pag. 5 di 6 10.4. L'approdo è pertanto il medesimo perché, computato dalla più remota notifica del 20 ottobre 2015 e maggiorato di quel periodo di sospensione, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe quindi maturato non prima del 14 aprile 2022. Sicché
l'intimazione opposta, che al contribuente è pervenuta il 22 dicembre 2021, è valsa ad evitare la prescrizione dei crediti, azionati con i ridetti tre avvisi di addebito, che il tribunale ha invece erroneamente dichiarato.
11. In parziale riforma della gravata sentenza, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va integralmente rigettato.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in favore dell' , si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore complessivo della Pt_1
controversia (pari ad € 10.156,36) e ai parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 5.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1748/22, pubblicata in data 7.11.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna a rifondere all' le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Pt_1
2.700 per il primo grado e in € 3.000 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cass. 15001/2021: “A fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accezione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione. In caso di ricezione di messaggi PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico”. 7 Cfr. in mot. Cass. 37006/2022: “questa Corte in tema di notificazione mediante posta elettronica certificata
… ha affermato che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; ne consegue che spetta semmai al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via pec, legate (eventualmente) all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente. All'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (cfr. ex aliis Cass. Sez. L n. 4624-
20, e v. pure Cass. Sez. L n. 21560-19, Cass. Sez. 3 n. 25819-17)”. 10 Che così recita: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. 11 Cass. 18522/2011: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l ) …”. Pt_1 12 Cfr. in mot. Cass. 960/2025: “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,