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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2024, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 24.10.2024 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 971/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura in atti, dall'avv. Caudullo Dino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Francesco Crispi n. 211; Ricorrente
CONTRO
, c.f. , viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentato e difeso ex art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. Alessio CP_2
Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliato presso detto
[...] Controparte_4
sito in Catania, via Mascagni n.52; Resistente Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di prestare e di aver prestato la propria attività professionale alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta svolgendo la mansione di docente di religione non di ruolo per l'anno scolastico 2022/23 presso l'I.I.S. “Enrico De Nicola” di
San Giovanni la Punta di Catania dall'1.9.2022 al 31.8.2023; b) che sebbene essa svolga la medesima prestazione e sia tenuta ai medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione dei docenti di ruolo, non ha potuto fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di
€ 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 7/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
c) che la discriminazione allo stato attuata dal è priva di alcuna ragione giustificatrice sicché la giurisprudenza comunitaria e CP_1 quella nazionale pacificamente ormai riconoscono il beneficio anche ai docenti supplenti con contratto annuale;
d) che, pertanto, ha diritto al riconoscimento della somma di € 500,00 per l'annualità in cui ha svolto l'attività di docente alle dipendenze dell'Amministrazione Scolastica.
La ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto condannare il
, in persona del a costituire in favore del ricorrente, Controparte_1 CP_2
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di €
500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento all'a.s. 2022-23 di complessivi € 500”.
Con memoria depositata il 22.8.2024 si è costituito tempestivamente il Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo preliminarmente la
[...]
riunione con altri procedimenti connessi e richiamando quanto da ultimo sostenuto dalla Corte di
Cassazione in seno alla sentenza n. 29961 del 27.10.2023 in tema di imprescindibile carattere dell'annualità della supplenza ai fini del riconoscimento del bonus della cd. “Carta del docente”.
L'Amministrazione Scolastica, eccepita la prescrizione in relazione alle pretese anteriori al quinquennio e l'infondatezza delle richieste risarcitorie per carenza di prova, ha concluso chiedendo
“in via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att.
c.p.c.; dichiarare estinti i diritti prescritti;
rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
in via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c.; disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
La causa è stata istruita documentalmente e, sostituita l'udienza del 24.10.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita nei termini che seguono. Preliminarmente va ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, risultando dalla documentazione in atti che, alla data di deposito del ricorso, la ricorrente è dipendente del
, in servizio presso l' Enrico De Nicola” con completamento della cattedra presso CP_1 CP_5
l'ITIS “G. Ferraris” e presso il Liceo “Majorana”, tutti istituti con sede in San Giovanni la Punta (CT).
Ancora in via preliminare, va rigettata la domanda di riunione del presente procedimento con i giudizi portanti i nn. 970/24, 972/24, 973/24 e 974/24 R.G. stante la diversità delle parti e dei presupposti fattuali da scrutinare sicché la riunione pregiudicherebbe la speditezza dei procedimenti il cui carattere seriale permette, invece, una celere definizione.
Infine, si disattende l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente ritenuto che al momento della notifica del ricorso, avvenuta in data 8.2.2024, non sono trascorsi cinque anni, in quanto la pretesa attorea concerne l'anno scolastico 2022/23.
Nel merito, la questione relativa all'accertamento del diritto in favore dei docenti a tempo determinato al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, è stata oggetto di precedenti pronunce di questo Ufficio alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva (ex multis Trib. Catania, 28.11.2023, n. 4774 - est. dott.ssa Laura Renda, proc. n. 5927/2023 R.G.; Trib. Catania, 9.11.2022, n. 3798 - est. dott.
Mario Fiorentino, proc. n. 7698/2022 R.G.).
La Corte di Giustizia ha affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1
di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (C.G. UE sez. VI, Controparte_6
18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Controparte_6
giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha così argomentato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza...». […]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1
conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2 Controparte_6
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 Persona_3
marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia della Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, sin dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass. 8/2/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Come risulta dai contratti allegati al ricorso, la ricorrente ha espletato attività lavorativa come docente a tempo determinato nell'a.s. 2022/23 dall'1.9.2022 al 31.8.2023.
La situazione lavorativa della parte ricorrente è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 del 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va, pertanto, accertato il diritto di a fruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico indicato e documentato, con condanna del agli CP_1
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1
la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'a.s. 2022/23; per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione della carta elettronica in favore di nei termini e per le Parte_1
ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 260,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA Parte_1
e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Catania, 18.11.2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi