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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1826 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1826 del R.G. V.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.09.2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] rappresentati e difesi il primo dagli Parte_2
Avv.ti BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA e GAZZOTTI ANDREA e la seconda dall'Avv.
MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per la trattazione scritta del 27/09/2024, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno Parte_2
dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in NA CA il 25/02/2006, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 13.10.2023; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché la concorde regolamentazione dei loro rapporti economici e di quelli riguardanti le figlie;
ritenuto che
le condizioni del divorzio non contrastino con alcuna disposizione di legge e che sia equa l'entità della somma concordata dalle parti a titolo di assegno divorzile una tantum che
[...]
corrisponderà a Parte_1 Parte_2
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25/02/2006 da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di NA CA dell'anno 2006, n. 8, p. II, s. A, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 27.09.2024 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 09/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1826 del R.G. V.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.09.2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] rappresentati e difesi il primo dagli Parte_2
Avv.ti BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA e GAZZOTTI ANDREA e la seconda dall'Avv.
MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per la trattazione scritta del 27/09/2024, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno Parte_2
dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in NA CA il 25/02/2006, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 13.10.2023; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché la concorde regolamentazione dei loro rapporti economici e di quelli riguardanti le figlie;
ritenuto che
le condizioni del divorzio non contrastino con alcuna disposizione di legge e che sia equa l'entità della somma concordata dalle parti a titolo di assegno divorzile una tantum che
[...]
corrisponderà a Parte_1 Parte_2
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25/02/2006 da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di NA CA dell'anno 2006, n. 8, p. II, s. A, alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 27.09.2024 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 09/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente