Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
in procedimento n. 14506/2024 R.G.L. promosso da
Parte 1 con l'avv. D'ALOISIO SILVIA
,
CONTRO
CP 1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 5/2/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte il
4/2/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14506/2024 R.G.L.,promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ALOISIO Parte 1
SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta CP_1 - di cui dichiara la contumacia - al pagamento in favore di Parte 1 della somma di € 6.531,32, a titolo di ricalcolo della pensione n. 044-550007167634 cat. INVCIV, per il periodo compreso fra l'1.5.2023 ed il 31.8.2024.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D'ALOISIO SILVIA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio 1 CP_1 deducendo:
"Con comunicazione del 23 luglio 2024, l' CP_1 - Sede di Palermo -informava il ricorrente che la pensione n. 044-550007167634 categoria INVCIV, di cui è titolare era stata liquidata a decorrere dal 1° Maggio 2023 (All.1). In specie, con la comunicazione di liquidazione di cui sopra l' CP_1 riconosceva in favore del ricorrente un credito pari ad euro 6.531,32 a titolo di pensione n. 044-550007167634 per il periodo compreso fra il 1°Maggio 2023 ed il 31 Agosto
2024. Ciò nonostante, ad oggi l' CP_1 non ha provveduto a liquidare i superiori importi in favore del Sig. Parte 1 nonostante i reiterati solleciti da parte del patronato e dallo
,
studio legale che assiste l'odierno ricorrente".
Concludeva, quindi, chiedendo: "Ritenere e dichiarare che il Sig. Parte 1 ha diritto alla liquidazione dell'importo di euro 6.531,32 a titolo di ricalcolo della pensione n. 044-550007167634 cat. Invciv per il periodo compreso fra il 1°Maggio 2023 ed il 31 Agosto 2024;
Conseguentemente, condannare l' CP_1 a liquidare in favore del Sig. Parte 1 la somma di euro 6.531,32 a titolo di ricalcolo della pensione n. 044-550007167634 peril periodo compreso fra il 1°Maggio 2023 ed il 31 Agosto 2024; il tutto con interessi e rivalutazione come per legge;
condannare CP_1 come sopra rappresentata e difesa al pagamento di spese, diritti e onorari con distrazione in favore dell'avv. Silvia D'Aloisio".
Non si costituiva, invece, in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è dubbio che il credito discende dal provvedimento dell CP 1 di ricalcolo della pensione in godimento al ricorrente, documentato in atti (all.1: Mod. TE08
del 23.7.2024).
Di contro, l' CP_2 non ha provato di aver provveduto al pagamento della somma dovuta al ricorrente;
l' CP_1 infatti, nulla ha dedotto, non costituendosi neppure in giudizio.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle di litespese ivi liquidate e distratte che seguono la soccombenza di parte
- -
convenuta.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025.
La Giudice
Paola Marino