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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1709/2024 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO ZAIRA
RICORRENTE
E
, , parte rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._2
MARSOCCI GIANVITTORIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 9/6/2018 a San Giorgio a Liri (FR), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto.
***
Con sentenza non definitiva pubblicata il 19.12.2024, il Tribunale ha così statuito:
“➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie
A, Ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1
con riferimento alla separazione;
[...]
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.”
***
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.9.2025 le parti hanno ribadito le conclusioni in ordine alla pronuncia del divorzio
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1; il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi con sentenza pubblicata il 189.12.2024. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate, trascorso il termine di mesi sei di cui all'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione.
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole. ***
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1709/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data il 9/6/2018 a San Giorgio a Liri (FR);
[...] Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a
Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1709/2024 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO ZAIRA
RICORRENTE
E
, , parte rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._2
MARSOCCI GIANVITTORIO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2024, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 9/6/2018 a San Giorgio a Liri (FR), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto.
***
Con sentenza non definitiva pubblicata il 19.12.2024, il Tribunale ha così statuito:
“➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie
A, Ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1
con riferimento alla separazione;
[...]
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.”
***
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.9.2025 le parti hanno ribadito le conclusioni in ordine alla pronuncia del divorzio
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1; il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi con sentenza pubblicata il 189.12.2024. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate, trascorso il termine di mesi sei di cui all'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione.
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole. ***
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1709/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data il 9/6/2018 a San Giorgio a Liri (FR);
[...] Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio a
Liri (FR) dell'anno 2018, numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi