Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA . elett. dom.to in CORSO MAZZINI 55 60121
ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ELEFANTE LUIGI elett.te dom.to in Controparte_1
VIA B. GRAZIOLI, 7 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E Il propone appello avverso la sentenza n. 208/2023 resa dal Tribunale di Parte_1
Pesaro Sezione Lavoro nel giudizio contraddistinto con RG 350/2023, notificata a mezzo pec in data
12.01.2024, con la quale veniva accertato e dichiarato che ricorre in capo a il diritto al Parte_2 riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ed il veniva Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 28/07/1999, n. 510, degli art. 1 e 3 della L. 03/08/2004, n. 206, dell'art. 82 della L. 23/12/2000,
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L. 23/12/2000, n. 388. Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda.
Erronea equiparazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime del terrorismo;
3)
Erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 della L.
03/08/2004, n. 206 e 2934, 2935, 2948 c.c..
Il Ministero chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, sia respinta ogni domanda proposta da siccome inammissibile ed infondata essendo le pretese azionate Controparte_1 altresì estinte per prescrizione.
Si è costituito nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito delle note scritte depositate dalle parti, ha emesso ordinanza con la quale ha sollevato, d'ufficio, alcune questioni, ai sensi dell'art.101, secondo comma c.p.c.. In particolare, è stato sollecitato il contraddittorio delle parti in ordine alla questione (rilevata d'ufficio) circa la sussistenza o meno della domanda amministrativa, con i conseguenti relativi effetti preclusivi, nonché sulla questione della giurisdizione, alla luce del principio espresso dalla Cassazione, sebbene con riferimento alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 (v. Cass. Sez. U - , Sentenza n.
12903 del 13/05/2021).
Concesso, dunque, alle parti termine per note su tali questioni, la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, al di là della questione della legittimazione passiva in capo CP_ all' sollevata dal appellante, non possa prescindersi, nel decidere dell'odierna questione, Parte_1 dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato nell'ordinanza citata.
Nel caso in esame, infatti, oggetto del contendere è soltanto il diritto del dipendente (o ex dipendente in congedo), già riconosciuto quale vittima del dovere sin dal 2001, di ottenere l' “aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”, previsto dall'art.3 della Legge 206/2004 unicamente a favore delle vittime del terrorismo, sulla base di una pretesa progressiva estensione voluta dal legislatore anche a favore delle vittime del dovere.
Ebbene, in materia di aumento figurativo della contribuzione, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”.
Tale pronuncia ha preso le mosse dalla constatazione che il petitum sostanziale della domanda oggetto della controversia (da identificare in funzione della causa petendi dedotta in lite e in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento alla corrispondente posizione soggettiva, a prescindere dalla pagina 2 di 4 prospettazione della parte) atteneva, come nel caso qui in esame, al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Nello specifico, l'accertamento lì richiesto era chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla 1. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico, fattispecie identica a quella in esame ove l'aumento contributivo è utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione… In tale pronuncia, la Corte ricorda che “la Corte dei conti conosce, sin dall'epoca della sua istituzione (1. 14 agosto 1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (1. 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, "Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia - Legge sul contenzioso amministrativo"; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei
Conti", artt. 13 e 62) nonché di disposizioni conformative più recenti (d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377,
"Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 maro 1997, n. 59") due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello Stato. In particolare, con l'art. 12 1. n.
2248 del 1865, all. E, è stato stabilito che: "Colla presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo". L'art. 13 r.d. 1214 del 1934 ha, quindi, previsto che: "La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti;
(...) giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge (...)". La materia della 'pensione in tutto o in parte a carico dello Stato' esula, dunque, dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall'art. 442 cod. proc. civ.. 13. È ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico (v. Cass., Sez. Un., 9 giugno
2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimento, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per tardato pagamento di ratei pensionistici (Cass., Sez. Un., 10dicembre 1990, n. 646; Cass., Sez. Un., 22 maggio 1991, n.
5788; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1994, n. 375; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1997, n. 190; Cass., Sez.
Un., 16 gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebitamente corrisposte erogate dalle p.a.
(Cass., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 3733; Cass. 23 giugno 1995, n. 7087; Cass., Sez. Un., 24 novembre
1997, n. 11721; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 92), l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015 (v. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29395; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661). Più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa,
Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini pagina 3 di 4 della 1. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati. Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573. Sempre questa Corte (v. Cass.,
Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ex art. 13 1. 257/92, proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dall'ente gestore (prima l' , ora l' , concernendo esclusivamente la CP_3 CP_2 misura delle pensioni, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti. È stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi)”.
Di conseguenza, in ossequio al valore nomofilattico delle pronunce di legittimità si deve affermare che, anche nel caso in esame, essendo in questione un diritto che va ad incidere sulla misura della pensione pubblica, la giurisdizione non possa che appartenere alla Corte dei Conti.
Non valgono, in contrario, le sentenze di merito citate dall'appellato che si limitano a richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione ordinaria per le controversie in materia di speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle vittime del dovere, quali diritti soggettivi, trattandosi evidentemente di orientamento che nulla ha a che vedere con il precipuo oggetto del presente giudizio.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata dichiarandosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con assorbimento del motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva dell' . La presente controversia andrà quindi riassunta dinanzi al competente giudice CP_2 contabile, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge 18 giugno
2009 n°69.
Considerata la novità della questione, sollevata da questa Corte di ufficio, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte dei Conti, fissando termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente per territorio, nei termini e con le modalità previste dall'art.59, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n°69;
• compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Ancona, 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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