Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/07/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n.1972/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. CARELLA PAOLA LUCIA -c.f. , nonché C.F._1 dell'avv. D'ANNUNZIO EMILIO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 01/07/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 06/03/2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1) accertare e dichiarare, per tutto quanto detto in premessa, il diritto in capo al sig. di accedere al Fondo di Parte_1
Garanzia ai fini della liquidazione della somma di € CP_1
38.488,20 allo stesso spettante a titolo di T.F.R. e, per l'effetto;
1
p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di € Parte_1
38.488,20 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, dichiaratisi antistatari”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa economica il ricorrente ha dedotto che aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo n. 794/2018 del 28/09/2018, provvisoriamente esecutivo, con cui era stato ingiunto alla società M.P.M. di
QUITADAMO VINCENZO S.r.l. il pagamento della somma di €.34.427,07
a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da domanda;
che aveva intrapreso azione esecutiva mobiliare presso la predetta società debitrice, conclusasi con verbale negativo;
che, pertanto, aveva presentato in data
26/02/2019 domanda in via amministrativa al Fondo di Garanzia al fine di ottenere il pagamento di quanto spettante;
CP_1 che, a fronte della richiesta di integrazione documentale da parte dell' era intervenuto in due procedure esecutive CP_1 immobiliari, pendenti innanzi al Tribunale di Foggia, recanti rispettivamente n.60/2016 R.G.Es. e n.192/2016 R.G.Es., per un credito di € 38.488,20, conclusesi entrambe negativamente nel
2023, in quanto la somma ricavata dalla vendita dei compendi pignorati si era rivelata insufficiente a soddisfare il suo credito a titolo di TFR;
che, pertanto, aveva presentato in data
06/03/2024 una nuova domanda amministrativa per chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia;
che l' in CP_1 CP_2 riscontro a quest'ultima domanda amministrativa aveva richiesto con nota del 22/03/2024 ulteriore integrazione documentale, a cui aveva adempiuto;
che, tuttavia, con provvedimento del 07/05/2024
l' aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda CP_2 per i motivi di seguito esplicati: “(…) mancata prova del possesso
2 dei requisiti per l'accesso al fondo di garanzia: 1) inapplicabilità al datore di lavoro per le procedure concorsuali;
2) prova dell'esistenza di un credito per TFR;
3) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata”; che aveva presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo, che era stato rigettato dall' con delibera n. 2411950 del 06/08/2024, in quanto, a CP_1 detta dell' , non sarebbe stata dimostrata la non CP_2 assoggettabilità a procedure concorsuali del datore di lavoro e sarebbe intervenuta una presunta decadenza.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in CP_1 via pregiudiziale, la decadenza dall'azione giudiziale per violazione dell'art. 47 DPR n. 639 del 1970; nel merito, ha chiesto in rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ragione del difetto di prova della non assoggettabilità della società ex datrice di lavoro alle procedure concorsuali.
III. - L'eccezione pregiudiziale di decadenza ex art. 47 DPR
n.639/1970, rispetto alla quale la difesa di parte ricorrente ha ampiamente dedotto nelle note depositate in data 27/06/2025 è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni poste dalla Corte di Appello di Bari a fondamento di una sua recente decisione resa in un caso analogo (Corte di
Appello di Baro, Sezione Lavoro, sentenza n. 1046/2024 pubbl. il
03/07/2024 Est. dott. Luca Ariola), che, essendo pienamente condivise, vengono riportate in termini sostanzialmente integrali.
«4. Con un unico motivo, censura la sentenza di primo Parte_2 grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970.
A tal riguardo, l'appellante osserva che il termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 deve decorrere dalla nuova istanza amministrativa presentata il 14 dicembre 2017; aggiunge che, in caso contrario, non avrebbe comunque potuto presentare un ricorso giudiziario tempestivo, giacché la
3 comunicazione del provvedimento di chiusura della procedura concorsuale era intervenuto in data 6 novembre 2017, ben oltre lo spirare del termine decadenziale con dies a quo dalla data della prima domanda.
5. L'appello è infondato e non può, dunque, essere accolto per le ragioni già enunciate da questa Corte in un precedente relativo ad una controversia perfettamente sovrapponibile a quello in scrutinio e le cui motivazioni, da intendersi integralmente richiamate in questa sede a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(v. App. Bari sent. n. 1347/2022 pubblicata il 19 luglio 2022, est. Spagnoletti), possono essere riassunte nei termini che seguono.
5.1. È opportuno premettere che l'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia dell' , sorge in presenza di indispensabili CP_1 requisiti previsti dalla l. n. 297 del 1982 e dal d.lgs. n. 80 del
1992, costituiti, tra l'altro, dall'insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Solo in presenza di tali indefettibili presupposti sorge il corrispondente diritto al pagamento della prestazione che ha natura previdenziale e attiene esclusivamente al rapporto tra CP_1
e creditore e non già a quello tra datore di lavoro e lavoratore.
A riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che dall'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, della l. n.
297del 1982 emerge che il legislatore ha ancorato l'intervento del alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da CP_3 un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5) (cfr. Cass. n. 11945 del 2007).
4 5.2. Nel caso di specie, è pacifico che l' a fronte CP_1 dell'istanza amministrativa avanzata dal lavoratore in data 24 novembre 2015, ha valutato insufficiente la documentazione prodotta richiedendo con PEC del 10 maggio 2016, sul presupposto che si trattasse di datore di lavoro soggetto a fallimento, prova della reiezione di un'istanza di fallimento ovvero dell'intervenuto fallimento della società con ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo ovvero chiusura della procedura per insussistenza di attivo.
In tale contesto, peraltro, risulta documentato che l' con CP_1 raccomandata A.R. del 30 settembre 2016, ha ritenuto non accoglibile la domanda per «mancata presentazione della documentazione richiesta con pec del 10.05.2016» (v. pag. 6 del fascicolo di primo grado dell' ). In ogni caso, pur a voler CP_1 ritenere la mancata ricezione della citata raccomandata da parte del lavoratore, quest'ultimo non può aver fatto affidamento su alcuna – peraltro inedita e non normativamente prevista, dal momento che, al contrario, la regola generale di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l' si sia pronunciato – sospensione sine die dell'iter CP_2 amministrativo;
al contrario, egli è stato pure reso pienamente edotto della inaccoglibilità della sua istanza per carenza della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo.
5.3. Fatta tale premessa, devono condividersi le conclusioni a cui
è giunto il Tribunale.
Invero, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 stabilisce che:
«Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
5 pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_2 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono,
a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute».
L'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella l. n. 111 del
2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In proposito, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che: «In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992, n.
438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla l. 9 marzo 1989, n.
6 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dei procedimento amministrativo» (cfr. Cass. n. 9236 del 2021).
5.4. Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970 (il quale, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto), applicando i surrichiamati principi al caso in esame non può che pervenirsi alla medesima conclusione cui è giunto il
Tribunale.
Il termine di decadenza, infatti, ha certamente iniziato a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa del 24 novembre 2015; pertanto, a fronte dell'infruttuoso decorso dei termini previsti per il completamento dell'iter amministrativo, il
7 lavoratore avrebbe dovuto agire giudizialmente nel rispetto del menzionato termine decadenziale, senza che possa rilevare, ai fini dello slittamento del termine, la proposizione di un ricorso amministrativo tardivo (come quello presentato da in Parte_2 data 18 ottobre 2018).
La circostanza che il lavoratore, all'atto della presentazione della seconda istanza, abbia inteso far valere un diverso presupposto di intervento del Fondo (ossia, a dire dell'appellante, non più l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, bensì la chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo), non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del t.f.r. a carico del Fondo di
Garanzia . CP_1
Neppure rileva, ai fini di paralizzare l'operatività della decadenza già maturata, la circostanza che soltanto in data 17 ottobre 2017 il Tribunale di Trani abbia dichiarato chiusa la procedura fallimentare per insussistenza di attivo.
In ogni caso, un'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, quindi, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Costituisce, infatti, approdo interpretativo consolidato quello per cui «la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l' mira a CP_2 tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi» (cfr. Cass. nn. 21039 del
2018 e 26760 del 2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative. Come di recente ribadito da
8 Cass. n. 4735 del 2024 (che si richiama a Cass. n. 8926 del 2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, difatti, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa risultando ininfluente, a tal fine,
l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (cfr. Cass. n. 17792 del 2020).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva,
l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere confermata. Resta assorbita ogni altra questione».
.
7. Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili nei con-fronti dell'appellante stante il deposito di dichiarazione per l'esonero dalla condanna ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, è pacifico che l' , a fronte dell'istanza CP_1 amministrativa avanzata dal lavoratore in data 24 novembre 2015, ha valutato insufficiente la documentazione prodotta richiedendo con PEC del 10 maggio 2016, sul presupposto che si trattasse di datore di lavoro soggetto a fallimento, prova della reiezione di un'istanza di fallimento, dell'intervenuto fallimento della società con ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, chiusura della procedura per insussistenza di attivo.
In tale contesto, peraltro, risulta documentato che l' con CP_1 raccomandata A.R. del 30 settembre 2016, ha ritenuto non accoglibile la domanda per «mancata presentazione della documentazione richiesta con pec del 10.05.2016» (v. pag. 6 del fascicolo di primo grado dell' ). In ogni caso, pur a voler CP_1 ritenere la mancata ricezione della citata raccomandata da parte del lavoratore, quest'ultimo non può aver fatto affidamento su
9 alcuna – peraltro inedita e non normativamente prevista, dal momento che, al contrario, la regola generale di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l' si sia pronunciato – sospensione sine die dell'iter CP_2 amministrativo;
al contrario, egli è stato pure reso pienamente edotto della inaccoglibilità della sua istanza per carenza della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo.
Fatta tale premessa, devono condividersi le conclusioni a cui è giunto il Tribunale.
Invero, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 stabilisce che:
«Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
1)dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o 2)dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero 3)dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono,
a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute».
L'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella l. n. 111 del
2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
10 riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In proposito, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che: «In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992, n.
438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla l. 9 marzo 1989, n.
88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”,
11 individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dei procedimento amministrativo» (cfr. Cass. n. 9236 del 2021).
Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970 (il quale, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto), applicando i surrichiamati principi al caso in esame non può che pervenirsi alla medesima conclusione cui è giunto il Tribunale.
Il termine di decadenza, infatti, ha certamente iniziato a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa del 24 novembre 2015; pertanto, a fronte dell'infruttuoso decorso dei termini previsti per il completamento dell'iter amministrativo, il lavoratore avrebbe dovuto agire giudizialmente nel rispetto del menzionato termine decadenziale, senza che possa rilevare, ai fini dello slittamento del termine, la proposizione di un ricorso amministrativo tardivo (come quello presentato da in Parte_2 data 18 ottobre 2018).
La circostanza che il lavoratore, all'atto della presentazione della seconda istanza, abbia inteso far valere un diverso presupposto di intervento del Fondo (ossia, a dire dell'appellante, non più l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, bensì la chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo), non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del t.f.r. a carico del Fondo di
Garanzia . CP_1
Neppure rileva, ai fini di paralizzare l'operatività della decadenza già maturata, la circostanza che soltanto in data 17
12 ottobre 2017 il Tribunale di Trani abbia dichiarato chiusa la procedura fallimentare per insussistenza di attivo.
In ogni caso, un'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, quindi, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Costituisce, infatti, approdo interpretativo consolidato quello per cui «la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l' mira a CP_2 tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi» (cfr. Cass. nn. 21039 del
2018 e 26760 del 2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative. Come di recente ribadito da
Cass. n. 4735 del 2024 (che si richiama a Cass. n. 8926 del 2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, difatti, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa risultando ininfluente, a tal fine,
l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (cfr. Cass. n. 17792 del 2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere confermata».
III.1. - In applicazione dei predetti principi, il termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 (pari ad un anno e 300 giorni)
13 da computarsi con decorrenza dalla data del 26/02/2019 di presentazione della prima domanda amministrativa è ampiamente decorso rispetto alla data del 06/03/2025 di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Né ai fini dell'esatta individuazione del dies a quo per il computo del predetto termine di decadenza alcuna rilevanza hanno la circostanza che l' ha provveduto al rigetto espresso della CP_1 seconda domanda amministrativa (del 06/03/2024) con nota del
07/05/2024 e la circostanza che l' ha provveduto anche in CP_1 merito al ricorso amministrativo, rigettandolo con delibera espressa del 06/08/2024, in quanto, trattandosi di un termine di decadenza previsto da disposizioni normative di ordine pubblico non è derogabile, né è disponibile dalle parti e, quindi, il decorso del termine di decadenza non può essere neppure riaperto.
III.2. - Pertanto, la presente domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
IV. - Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili nei confronti della parte ricorrente atteso il deposito di dichiarazione per l'esonero dalla condanna ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-dichiara irripetibili nei confronti della parte ricorrente le spese processuali.
Trani, 01°/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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