TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDEI MARCO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CARDILE CARMELO Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
Cardile, via San Michele degli Scalzi n. 102, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLA SIMONE Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Piazza Email_3
Federico Del Rosso n. 2, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale di Pisa:
1. pronunciare la separazione dei coniugi;
2. assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente;
3. disporre l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre;
4. regolare i rapporti padre-figlio secondo il miglior interesse di quest'ultimo;
5. confermare in 500,00 euro la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli;
6. confermare la divisione delle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno;
7) condannare il resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per aver rilasciato la casa coniugale solo in via di espropriazione forzata. Con vittoria delle spese del procedimento”; per parte resistente: “chiedendo che l'intestato Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei Sigg. e recependo le seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi Parte_1 Parte_2 continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) a titolo di contributo perequativo per il mantenimento di entrambi i figli e sino alla loro piena indipendenza economica, il Signor verserà alla Sig.ra la complessiva somma mensile di € 200,00. Detto Parte_2 Parte_1 importo sarà corrisposto anticipatamente, entro il quinto giorno del mese di riferimento e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data pubblicazione della sentenza di separazione. Sempre sino alla loro piena indipendenza economica, il padre continuerà a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) al rimborso di tutte le spese di, educative e ricreative per entrambi i figli, nonché al rimborso, in identica misura, di tutte le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per l'educazione, il mantenimento e la salute dei figli. Le spese straordinarie di cui i figli avessero bisogno anche separatamente e che non rivestissero carattere di urgenza andranno previamente concordate tra i genitori, considerando tali quelle che risultassero di importo superiore ad € 100,00 (Euro cento/00) a carico di ciascun genitore e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) a carico di ciascun genitore”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 17 marzo 2022, ha allegato di avere Parte_1 contratto il 30 settembre 2000 in San Giuliano Terme (PI) matrimonio con Parte_2 dall'unione col quale sono nati due figli, il 9 maggio 2004 e , il 14 marzo 2007. Per_1 Per_2
Ha, quindi, dedotto il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, chiarendo in punto di condizioni economiche di lavorare, lei- ricorrente, come operaia con uno stipendio mensile di circa 1.150,00 euro, e lui resistente, come vigile del fuoco, dando, altresì, atto di essere proprietaria esclusiva della casa adibita ad abitazione coniugale. Così argomentando, ha domandato dichiararsi la separazione personale dei coniugi con a seguire la previsione dell'affidamento condiviso dei figli a tutte due loro genitori e collocamento prevalente degli stessi preso di sé (ricorrente) nella casa coniugale di sua proprietà e, comunque, da assegnare a lei stessa, prevedendo un contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio da porre a carico del coniuge dell'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituito in giudizio contestando allegazioni e Parte_2 richieste di cui al ricorso introduttivo, non negando la proprietà esclusiva della moglie della casa coniugale, rilevando, nondimeno, come componendosi, siffatta abitazione, di due unità abitative distinte e indipendenti, la stessa ben avrebbe potuto ospitare entrambi (ricorrente e resistente) anche una volta intervenuta la separazione, così, tra l'altro, garantendo una collocazione paritetica dei ragazzi, aggiungendo, ancora in punto di assegnazione della casa coniugale, come la ricorrente si fosse trasferita ad abitare nell'unità adiacente all'unità che era stata l'abitazione coniugale e che era stata da ultimo oggetto di lavori di ristrutturazione i cui costi erano stati sostenuti, in larga misura, da lui resistente. Su tali presupposti, ha, allora, chiesto una pronunciarsi di separazione personale dalla coniuge con affido condiviso dei figli e collocamento paritetico degli stessi nella casa familiare, che domandava da assegnare a tutte e due loro coniugi, con la previsione dell'onere da porsi a proprio carico di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma complessiva di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale si è proceduto anche all'audizione del figlio
(atteso il raggiungimento della maggiore età del figlio , in sede di provvedimenti Per_2 Per_1 provvisori e urgenti, veniva disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, nella casa coniugale a lei stessa madre assegnata, veniva, dunque, regolamentato il diritto di visita padre/figli e previsto per il padre l'onere di contribuire al mantenimento ordinario dei ragazzi corrispondendo € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, è stato conferito mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del figlio minore e inviate le parti in mediazione. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore che in fase istruttoria, ha disposto la presa in carico da parte del servizio specialistico di competenza dell'intero nucleo e proceduto ad ascoltare nuovamente - stante le criticità esistenti nel rapporto padre-figlio - il figlio . All'esito le parti sono state invitate a precisare, ognuna, le proprie Per_2 conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
2. CONDIZIONI ACCESSORIE ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE
2.1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Le sole questioni controverse ora da scrutinare afferiscono alle determinazioni di natura economica, atteso che, nelle more del procedimento, anche il figlio ha raggiunto la maggiore età, con il Per_2 conseguente venir meno del potere del Tribunale di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non convivente, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti che, in base al disposto normativo, possono essere assunti solo nei confronti di prole minore d'età.
Resta, nondimeno, la possibilità di adottare provvedimenti di carattere economico, posto che entrambi i figli delle parti risultano ancora economicamente non autosufficienti. È pacifico, infatti, che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012, come richiamato da
Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n.120).
2.2. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Avendo riguardo alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore dei figli, va detto che gli stessi, seppur maggiorenni, non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica, derivandone da ciò l'obbligo (ora qui confermato) per i genitori di provvedere al loro mantenimento ordinario e straordinario.
In proposito, parte ricorrente ha chiesto di far rivivere la disposizione assunta sul punto dall'allora
Presidente dell'adito Tribunale coi provvedimenti provvisori, aumentando, pertanto, l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei ragazzi dalla territorialmente competente
Corte d'Appello che, su reclamo dell'ora qua parte resistente, aveva ridotto il contributo da corrispondere per i ragazzi da parte del padre da € 500,00 (come previsto n sede presidenziale) sino ad € 350,00 mensili, più Istat.
Per contro, il resistente ha chiesto una riduzione ulteriore del contributo di mantenimento a suo carico, domandando di determinarlo nella misura complessiva € 200,00 mensili, negando una sperequazione reddituale tra di sé e la madre dei suoi figli nonché allegando l'inizio di una carriera militare del figlio e, quindi, il raggiungimento da parte ello stesso di una indipendenza Per_1 economica, percependo il ragazzo, ora (stando sempre alle deduzioni del resistente) uno stipendio mensile di € 1.200,00 netti, senza spese per vitto e alloggio. Una siffatta circostanza è, però, rimasta relegata al rango delle mere allegazioni difensive (fatta valere solo in sede di comparsa conclusionale) da nulla suffragata e/o confortate. E anche a rileggere il verbale dell'audizione di (verbale Per_2 audizione del 3 aprile 2024) ci avvede che lo stesso si è limitato a riferire che il fratello avrebbe seguito un corso per andare a fare il militare (si veda verbale udienza, pag. 2), senza potere, però, trarre elemento alcuno a sostegno della tesi dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, Per_1
Era onere del ffrir prova che dell'autonomia ed indipendenza economica del ragazzo;
non Pt_2 vi è, però, prova di tanto, sicché allo stato, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio.
Osserva il Tribunale che i figli della coppia, entrambi maggiorenni, sono ancora studenti (uno di scuola media superiore, l'altro di corsi vari), e convivono con la madre, sicché persiste il diritto in capo alla signora a ricevere un contributo al mantenimento di e di da parte Pt_1 Per_1 Per_2 del sig. Fermo quanto sopra, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dall'attrice, nel Pt_2 senso di un aumento del contributo al mantenimento rispetto a quanto stabilito dalla Corte d'appello in sede di reclamo sia parzialmente meritevole di accoglimento e che, in particolare, possa essere stabilito un contributo al mantenimento di euro 400,00 al mese. Ritiene, infatti, il Collegio che ben può inferirsi che dal momento del deposito del ricorso (21.03.2022) e dell'intervento della Corte
d'appello (7.10.2022) ad oggi le esigenze economiche dei ragazzi siano aumentate (Cass., n.
2191/2009), considerando, pure, le scarse frequentazioni di ciascuno dei due ragazzi col padre che importa, per quel che rileva ai nostri fini che ogni esigenza di cura materiale e non dei ragazzi faccia carico in via esclusiva alla madre. Cionondimeno, in assenza di più specifiche allegazioni, della deduzione di ulteriori sopravvenienze di sorta, tenuto conto degli stipendi goduti da ciascuna di loro parte, ricorrente e resistente, per come risultante dalle produzioni documentali versate in atti (che comunque attestano un lieve aumento dello stipendio della ), del fatto che al momento nessuno Pt_1 dei due sostiene costi per l'abitazione, vivendo la ricorrente unitamente a figli nella casa coniugale di sua proprietà e a lei assegnata e il resistente nell'abitazione con la madre, l'aumento deve essere contenuto nella misura indicata e rigettata la richiesta di aumento delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., nell'elencare gli elementi che il giudice deve considerare nel determinare il quantum del contributo di mantenimento, non considera soltanto la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, ma impone di tener conto anche dei tempi di frequentazione dei figli con il genitore e delle esigenze legate all'età, oltre al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio.
Movendo allora dall'osservazione dei tempi di permanenza e frequenza padre/figli, dell'età dei ragazzi e della circostanza, come detto, che i medesimi trascorrono per lo più il loro tempo con la madre (“Io vivo con mamma e vedo BA una volta ogni due mesi all'incirca. Di solito mi scrive lui per chiedermi di vedersi e la maggior parte delle volte accetto. Mi scrive una volta ogni tanto e comunque non tutti i giorni, nemmeno per sapere come sto. Ora mi ha scritto per Pasqua e l'ultima volta è stato il 14 marzo che l'ho visto per il mio compleanno…”; si veda verbale udienza del 3 aprile
2024), il Tribunale ritiene di dover porre a carico del l'onere di corrispondere a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
3. RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha reiterato la richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del resistente, per aver violato i provvedimenti presidenziali in punto di assegnazione della casa coniugale a sé ricorrente, rilasciando l'immobile soltanto all'esito di procedura di esecuzione forzata;
ha chiesto, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma de qua.
Brevemente, giova precisare che l'art. 709-ter c.p.c. è stato introdotto per tutelare il diritto soggettivo del figlio minore alla bi-genitorialità, per consentire al giudice di individuare soluzioni alle controversie endo-familiari ed assumere provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni mediante due distinte ed autonome tipologie di intervento del Giudice.
La prima tipologia di interventi giudiziali consiste nella soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (ad es., scelta della scuola o del luogo di residenza del minore) o delle modalità di affidamento della prole (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative all'ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) e si conclude con l'adozione di “provvedimenti opportuni”.
Il secondo meccanismo mira ad imporre, su richiesta di parte, l'attuazione e l'osservanza del provvedimento di affidamento dei figli previo accertamento di già verificate inadempienze (ad es., inadempimento totale o parziale all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o di già verificate violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio, ovvero, all'opposto, discontinuità nell'esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole) poste in essere dall'altra parte, e si conclude con l'eventuale modifica dei provvedimenti in vigore e con la possibile adozione, anche congiunta, delle misure coercitive previste nel secondo comma dell'art. 709-ter c.p.c. 2 vale a dire 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
CP_1
I provvedimenti previsti dall'art. 709-ter c.p.c. sono tutti provvedimenti sanzionatori ed introducono nel nostro ordinamento la categoria dei danni puntivi. I suddetti provvedimenti non rispondono alla finalità di compensare la lesione del bene protetto, ma di dissuadere il genitore dal perseverare nel comportamento di mancata attuazione del provvedimento di affidamento ovvero pregiudizievole per il minore. Essi hanno natura di misura coercitiva e di pressione psicologica analoga a quella propria del sequestro ex art. 156 c.c., ma strumentali, in uno con il potere di modifica, ad assicurare l'attuazione del provvedimento di affidamento o comunque la soluzione di controversie ad esso relative, e di dare pronta risposta alle esigenze di tutela dei minori;
di conseguenza sono adottabili oltre che dal collegio anche dal giudice istruttore.
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per adottare i provvedimenti anzidetti. È vero che gli stessi possono essere applicati in caso di inadempimento rispetto agli obblighi oggetto della decisione giudiziaria, ma è pur vero che la ratio della norma è reagire ai comportamenti del genitore che siano pregiudizievoli e lesivi degli interessi della prole, tanto che è prevista anche la possibilità per il giudice, al ricorrere di tali condotte, di modificare i provvedimenti in essere, oltre che ad irrogare sanzioni amministrative o condannare al risarcimento dei danni.
Non vi sono evidenze che dimostrino il concreto pregiudizio e la lesione degli interessi dei figli nel comportamento del padre di ritardo nell'allontanamento dalla casa coniugale, né la ricorrente ha fornito elementi idonei in tal senso, limitandosi semplicemente a dedurre l'applicazione di sanzioni per il solo fatto del ritardo e con funzione deterrente per evitare il ripetersi di simili condotte.
L'istanza, conseguentemente, non merita accoglimento e deve, in questa sede, essere respinta.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'onere Parte_2 di corrispondere la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
RIGETTA la domanda proposta da parte ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a San Giuliano Terme (PI) il giorno
30 settembre 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme
(PI) al n. 29, parte I, anno 2000.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 8.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDEI MARCO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CARDILE CARMELO Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
Cardile, via San Michele degli Scalzi n. 102, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLA SIMONE Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Piazza Email_3
Federico Del Rosso n. 2, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale di Pisa:
1. pronunciare la separazione dei coniugi;
2. assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente;
3. disporre l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre;
4. regolare i rapporti padre-figlio secondo il miglior interesse di quest'ultimo;
5. confermare in 500,00 euro la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli;
6. confermare la divisione delle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno;
7) condannare il resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per aver rilasciato la casa coniugale solo in via di espropriazione forzata. Con vittoria delle spese del procedimento”; per parte resistente: “chiedendo che l'intestato Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei Sigg. e recependo le seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi Parte_1 Parte_2 continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) a titolo di contributo perequativo per il mantenimento di entrambi i figli e sino alla loro piena indipendenza economica, il Signor verserà alla Sig.ra la complessiva somma mensile di € 200,00. Detto Parte_2 Parte_1 importo sarà corrisposto anticipatamente, entro il quinto giorno del mese di riferimento e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data pubblicazione della sentenza di separazione. Sempre sino alla loro piena indipendenza economica, il padre continuerà a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) al rimborso di tutte le spese di, educative e ricreative per entrambi i figli, nonché al rimborso, in identica misura, di tutte le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per l'educazione, il mantenimento e la salute dei figli. Le spese straordinarie di cui i figli avessero bisogno anche separatamente e che non rivestissero carattere di urgenza andranno previamente concordate tra i genitori, considerando tali quelle che risultassero di importo superiore ad € 100,00 (Euro cento/00) a carico di ciascun genitore e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) a carico di ciascun genitore”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 17 marzo 2022, ha allegato di avere Parte_1 contratto il 30 settembre 2000 in San Giuliano Terme (PI) matrimonio con Parte_2 dall'unione col quale sono nati due figli, il 9 maggio 2004 e , il 14 marzo 2007. Per_1 Per_2
Ha, quindi, dedotto il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, chiarendo in punto di condizioni economiche di lavorare, lei- ricorrente, come operaia con uno stipendio mensile di circa 1.150,00 euro, e lui resistente, come vigile del fuoco, dando, altresì, atto di essere proprietaria esclusiva della casa adibita ad abitazione coniugale. Così argomentando, ha domandato dichiararsi la separazione personale dei coniugi con a seguire la previsione dell'affidamento condiviso dei figli a tutte due loro genitori e collocamento prevalente degli stessi preso di sé (ricorrente) nella casa coniugale di sua proprietà e, comunque, da assegnare a lei stessa, prevedendo un contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio da porre a carico del coniuge dell'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituito in giudizio contestando allegazioni e Parte_2 richieste di cui al ricorso introduttivo, non negando la proprietà esclusiva della moglie della casa coniugale, rilevando, nondimeno, come componendosi, siffatta abitazione, di due unità abitative distinte e indipendenti, la stessa ben avrebbe potuto ospitare entrambi (ricorrente e resistente) anche una volta intervenuta la separazione, così, tra l'altro, garantendo una collocazione paritetica dei ragazzi, aggiungendo, ancora in punto di assegnazione della casa coniugale, come la ricorrente si fosse trasferita ad abitare nell'unità adiacente all'unità che era stata l'abitazione coniugale e che era stata da ultimo oggetto di lavori di ristrutturazione i cui costi erano stati sostenuti, in larga misura, da lui resistente. Su tali presupposti, ha, allora, chiesto una pronunciarsi di separazione personale dalla coniuge con affido condiviso dei figli e collocamento paritetico degli stessi nella casa familiare, che domandava da assegnare a tutte e due loro coniugi, con la previsione dell'onere da porsi a proprio carico di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma complessiva di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale si è proceduto anche all'audizione del figlio
(atteso il raggiungimento della maggiore età del figlio , in sede di provvedimenti Per_2 Per_1 provvisori e urgenti, veniva disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, nella casa coniugale a lei stessa madre assegnata, veniva, dunque, regolamentato il diritto di visita padre/figli e previsto per il padre l'onere di contribuire al mantenimento ordinario dei ragazzi corrispondendo € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, è stato conferito mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del figlio minore e inviate le parti in mediazione. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore che in fase istruttoria, ha disposto la presa in carico da parte del servizio specialistico di competenza dell'intero nucleo e proceduto ad ascoltare nuovamente - stante le criticità esistenti nel rapporto padre-figlio - il figlio . All'esito le parti sono state invitate a precisare, ognuna, le proprie Per_2 conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
2. CONDIZIONI ACCESSORIE ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE
2.1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Le sole questioni controverse ora da scrutinare afferiscono alle determinazioni di natura economica, atteso che, nelle more del procedimento, anche il figlio ha raggiunto la maggiore età, con il Per_2 conseguente venir meno del potere del Tribunale di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non convivente, trattandosi, all'evidenza, di provvedimenti che, in base al disposto normativo, possono essere assunti solo nei confronti di prole minore d'età.
Resta, nondimeno, la possibilità di adottare provvedimenti di carattere economico, posto che entrambi i figli delle parti risultano ancora economicamente non autosufficienti. È pacifico, infatti, che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012, come richiamato da
Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n.120).
2.2. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Avendo riguardo alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore dei figli, va detto che gli stessi, seppur maggiorenni, non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica, derivandone da ciò l'obbligo (ora qui confermato) per i genitori di provvedere al loro mantenimento ordinario e straordinario.
In proposito, parte ricorrente ha chiesto di far rivivere la disposizione assunta sul punto dall'allora
Presidente dell'adito Tribunale coi provvedimenti provvisori, aumentando, pertanto, l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei ragazzi dalla territorialmente competente
Corte d'Appello che, su reclamo dell'ora qua parte resistente, aveva ridotto il contributo da corrispondere per i ragazzi da parte del padre da € 500,00 (come previsto n sede presidenziale) sino ad € 350,00 mensili, più Istat.
Per contro, il resistente ha chiesto una riduzione ulteriore del contributo di mantenimento a suo carico, domandando di determinarlo nella misura complessiva € 200,00 mensili, negando una sperequazione reddituale tra di sé e la madre dei suoi figli nonché allegando l'inizio di una carriera militare del figlio e, quindi, il raggiungimento da parte ello stesso di una indipendenza Per_1 economica, percependo il ragazzo, ora (stando sempre alle deduzioni del resistente) uno stipendio mensile di € 1.200,00 netti, senza spese per vitto e alloggio. Una siffatta circostanza è, però, rimasta relegata al rango delle mere allegazioni difensive (fatta valere solo in sede di comparsa conclusionale) da nulla suffragata e/o confortate. E anche a rileggere il verbale dell'audizione di (verbale Per_2 audizione del 3 aprile 2024) ci avvede che lo stesso si è limitato a riferire che il fratello avrebbe seguito un corso per andare a fare il militare (si veda verbale udienza, pag. 2), senza potere, però, trarre elemento alcuno a sostegno della tesi dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, Per_1
Era onere del ffrir prova che dell'autonomia ed indipendenza economica del ragazzo;
non Pt_2 vi è, però, prova di tanto, sicché allo stato, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio.
Osserva il Tribunale che i figli della coppia, entrambi maggiorenni, sono ancora studenti (uno di scuola media superiore, l'altro di corsi vari), e convivono con la madre, sicché persiste il diritto in capo alla signora a ricevere un contributo al mantenimento di e di da parte Pt_1 Per_1 Per_2 del sig. Fermo quanto sopra, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dall'attrice, nel Pt_2 senso di un aumento del contributo al mantenimento rispetto a quanto stabilito dalla Corte d'appello in sede di reclamo sia parzialmente meritevole di accoglimento e che, in particolare, possa essere stabilito un contributo al mantenimento di euro 400,00 al mese. Ritiene, infatti, il Collegio che ben può inferirsi che dal momento del deposito del ricorso (21.03.2022) e dell'intervento della Corte
d'appello (7.10.2022) ad oggi le esigenze economiche dei ragazzi siano aumentate (Cass., n.
2191/2009), considerando, pure, le scarse frequentazioni di ciascuno dei due ragazzi col padre che importa, per quel che rileva ai nostri fini che ogni esigenza di cura materiale e non dei ragazzi faccia carico in via esclusiva alla madre. Cionondimeno, in assenza di più specifiche allegazioni, della deduzione di ulteriori sopravvenienze di sorta, tenuto conto degli stipendi goduti da ciascuna di loro parte, ricorrente e resistente, per come risultante dalle produzioni documentali versate in atti (che comunque attestano un lieve aumento dello stipendio della ), del fatto che al momento nessuno Pt_1 dei due sostiene costi per l'abitazione, vivendo la ricorrente unitamente a figli nella casa coniugale di sua proprietà e a lei assegnata e il resistente nell'abitazione con la madre, l'aumento deve essere contenuto nella misura indicata e rigettata la richiesta di aumento delle spese straordinarie.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., nell'elencare gli elementi che il giudice deve considerare nel determinare il quantum del contributo di mantenimento, non considera soltanto la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, ma impone di tener conto anche dei tempi di frequentazione dei figli con il genitore e delle esigenze legate all'età, oltre al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio.
Movendo allora dall'osservazione dei tempi di permanenza e frequenza padre/figli, dell'età dei ragazzi e della circostanza, come detto, che i medesimi trascorrono per lo più il loro tempo con la madre (“Io vivo con mamma e vedo BA una volta ogni due mesi all'incirca. Di solito mi scrive lui per chiedermi di vedersi e la maggior parte delle volte accetto. Mi scrive una volta ogni tanto e comunque non tutti i giorni, nemmeno per sapere come sto. Ora mi ha scritto per Pasqua e l'ultima volta è stato il 14 marzo che l'ho visto per il mio compleanno…”; si veda verbale udienza del 3 aprile
2024), il Tribunale ritiene di dover porre a carico del l'onere di corrispondere a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
3. RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 709 TER C.P.C.
La ricorrente ha reiterato la richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del resistente, per aver violato i provvedimenti presidenziali in punto di assegnazione della casa coniugale a sé ricorrente, rilasciando l'immobile soltanto all'esito di procedura di esecuzione forzata;
ha chiesto, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma de qua.
Brevemente, giova precisare che l'art. 709-ter c.p.c. è stato introdotto per tutelare il diritto soggettivo del figlio minore alla bi-genitorialità, per consentire al giudice di individuare soluzioni alle controversie endo-familiari ed assumere provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni mediante due distinte ed autonome tipologie di intervento del Giudice.
La prima tipologia di interventi giudiziali consiste nella soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (ad es., scelta della scuola o del luogo di residenza del minore) o delle modalità di affidamento della prole (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative all'ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) e si conclude con l'adozione di “provvedimenti opportuni”.
Il secondo meccanismo mira ad imporre, su richiesta di parte, l'attuazione e l'osservanza del provvedimento di affidamento dei figli previo accertamento di già verificate inadempienze (ad es., inadempimento totale o parziale all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o di già verificate violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio, ovvero, all'opposto, discontinuità nell'esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole) poste in essere dall'altra parte, e si conclude con l'eventuale modifica dei provvedimenti in vigore e con la possibile adozione, anche congiunta, delle misure coercitive previste nel secondo comma dell'art. 709-ter c.p.c. 2 vale a dire 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
CP_1
I provvedimenti previsti dall'art. 709-ter c.p.c. sono tutti provvedimenti sanzionatori ed introducono nel nostro ordinamento la categoria dei danni puntivi. I suddetti provvedimenti non rispondono alla finalità di compensare la lesione del bene protetto, ma di dissuadere il genitore dal perseverare nel comportamento di mancata attuazione del provvedimento di affidamento ovvero pregiudizievole per il minore. Essi hanno natura di misura coercitiva e di pressione psicologica analoga a quella propria del sequestro ex art. 156 c.c., ma strumentali, in uno con il potere di modifica, ad assicurare l'attuazione del provvedimento di affidamento o comunque la soluzione di controversie ad esso relative, e di dare pronta risposta alle esigenze di tutela dei minori;
di conseguenza sono adottabili oltre che dal collegio anche dal giudice istruttore.
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per adottare i provvedimenti anzidetti. È vero che gli stessi possono essere applicati in caso di inadempimento rispetto agli obblighi oggetto della decisione giudiziaria, ma è pur vero che la ratio della norma è reagire ai comportamenti del genitore che siano pregiudizievoli e lesivi degli interessi della prole, tanto che è prevista anche la possibilità per il giudice, al ricorrere di tali condotte, di modificare i provvedimenti in essere, oltre che ad irrogare sanzioni amministrative o condannare al risarcimento dei danni.
Non vi sono evidenze che dimostrino il concreto pregiudizio e la lesione degli interessi dei figli nel comportamento del padre di ritardo nell'allontanamento dalla casa coniugale, né la ricorrente ha fornito elementi idonei in tal senso, limitandosi semplicemente a dedurre l'applicazione di sanzioni per il solo fatto del ritardo e con funzione deterrente per evitare il ripetersi di simili condotte.
L'istanza, conseguentemente, non merita accoglimento e deve, in questa sede, essere respinta.
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'onere Parte_2 di corrispondere la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
RIGETTA la domanda proposta da parte ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a San Giuliano Terme (PI) il giorno
30 settembre 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme
(PI) al n. 29, parte I, anno 2000.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 8.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina