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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
,nata a [...] il [...], residente in [...]
,elettivamente domiciliata in Cagliari, nella ViaBeethoven n. 34, C.F. Codice Fiscale 1
Sonnino n. 147, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alberto Pani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
attrice nei confronti di
Controparte_1
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
1) Accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e per l'effetto autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli eventuali interventi medico - chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna ad uomo che si ritenessero necessari. 2) Disporre
e conseguentemente attribuire ad Parte 1 il sesso maschile ed il nome di Parte 2 3)
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quartu S. Elena di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di Parte 1
nel senso che laddove è indicato il sesso femminile sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile" e che laddove è indicato il prenome Pt 1 sia rettificato, letto ed inteso il prenome Pt 2 ed il
nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Parte 2 4) Disporre ed ordinare che in ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome Pt 2 ed il nome completo sia portante Parte 2 5) Per l'effetto disporre, altresì, che i competenti Uffici del
Comune di nascita di Quartu S. Elena, di residenza di Quartu S. Elena, Prefettura, Questura,
Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo Parte 2
onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. In via subordinata: 1) Accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, pronunciare sentenza non definitiva ex art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c., al fine di autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico – chirurgici di adeguamento dei propri caratteri
-
sessuali da donna ad uomo."
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso". MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari, Pt_1
[...] ha adito questo Tribunale domandando l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-
chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome Parte 2
A fondamento delle domande ha allegato di aver avuto sin dalla tenera età un rapporto negativo e di rifiuto del suo corpo e di aver avuto difficoltà, stante la sua estraneità di genere, ad essere inserita nei gruppi sia maschili che femminili;
che, con l'arrivo della pubertà è aumentata la sua sofferenza a livello psicologico poiché l'immagine che aveva di sé mal si conciliava con quella del corpo;
di aver trovato successivamente risposte al proprio essere nel corso delle scuole superiori, attraverso le consulenze con esperti in materia;
che all'inizio del 2023 ha deciso di fare il coming out con la famiglia e che a seguito di ciò i genitori hanno preso contatti con la Dr.ssa Persona_1
psicologa e consulente sessuale, affinché la figlia potesse intraprendere un percorso di sostegno psicologico "con l'obiettivo di fornirgli uno spazio sicuro per l'esplorazione della sua identità di genere e poter aumentare il suo benessere"; che, allo stato, i predetti genitori la supportano nel suo percorso di affermazione di genere e si rivolgono a lei usando i pronomi maschili;
che dal mese di ottobre 2023 è iniziato il percorso di affermazione di genere medicalizzato e dallo stesso mese, con prescrizione dello specialista in endocrinologia ha iniziato il trattamento ormonale per permettere al suo corpo di sviluppare le caratteristiche somatiche coerenti con la sua identità, in particolare la crescita della barba, l'aumento della massa muscolare, la riduzione del peso e la riduzione del petto ed è consapevole del grado di reversibilità ed irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che la stessa ritiene desiderabili e di cruciale importanza per la sua salute psicofisica e sociale;
che la Dr.ssa Per 1 ha diagnosticato la disforia di genere evidenziando che il genere prevalente all'interno della sua personalità è quello maschile e concluso favorevolmente per il proseguo del
percorso affermativo di genere e del trattamento ormonale;
che desidera accedere alla top surgery.
*****
All'udienza del 12.11.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati. Sono stati sentiti, inoltre, quali sommari informatori, i genitori del ricorrente i quali hanno concordemente affermato che la figlia fin dalla tenera età ha manifestato atteggiamenti di natura maschile;
di aver assecondato le sue inclinazioni e di aver preso atto della situazione nella fase adolescenziale. Hanno precisato di chiamare il figlio Pt 2 così come fanno parenti e amici e che anche nel registro elettronico scolastico figura con lo stesso nome.
All'esito dell'udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa Persona 2 dalla perizia endocrinologica del 06.09.2023 a firma del dott.
Per 3, risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere maschile e, altresì, che dal 2023 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale mascolinizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso mascolinizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma ha iniziato solamente una terapia endocrinologica, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella maschile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso. In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che già la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15138/2015 ha stabilito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale .......la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (...). Tali caratteristiche
(...) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
"quando è necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. "L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione
- in coerenza con supremi valori anagrafica appare il corollario di un'impostazione che rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con costituzionali-
proprio percorso di transizione, il quale deve l'assistenza del medico e di altri specialisti,
comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n.
150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione. Deve osservarsi che questa decisione basata sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio,
la sentenza 5 giugno 1956 n. 1), riflette, ancora una volta, un'adeguazione dell'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici e un riconoscimento dell'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere.
Nella fattispecie, la dott.ssa Per 2 che ha seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso, nel confermare la diagnosi di disforia di genere, ha rilevato che l'incongruenza di genere perduri con costanza da anni, quale evoluzione di un processo di varianza di genere iniziato nell'infanzia ed emerso chiaramente in modo persistente e costante. In particolare, ha riscontrato,
una forte disforia di genere con un disagio corporeo clinicamente significativo soprattutto in quelle parti del corpo caratterizzanti il genere femminile e che l'intensità della disforia è tale da comportare forti implicazioni sulla sua salute mentale e sulla qualità di vita.
Emerge, pertanto, dalle relazioni mediche e psicologiche che - sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata a livello psichico e, pertanto, può desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere agli intervento chirurgici all'uopo necessari, che vengono ad ogni modo autorizzati in conformità a quanto richiesto dall'istante, ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile e quindi, ad esempio,
laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quartu
,nata a [...] il [...], Sant'Elena di rettificare l'atto di nascita di Parte 1
residente in [...], come segue:
laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile" deve invece leggersi: “di sesso
"il prenome debba invece intendersi maschile" e laddove è indicato in 66 Parte_1
scritto il prenome Parte 2
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla sulle spese.
Cagliari, il 12.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Giorgio Latti Mario Farina