Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 839/2024
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
tra c.f. difeso dall'avv. PALUMBO Parte_1 C.F._1
FLAVIO
ATTORE
e
, nr. iscrizione al r.i. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. ROBERTO CALABRESI CP_2
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
ha proposto opposizione ex artt. 615 – 617 c.p.c. al precetto Parte_1 notificato in data 26.3.2023 notificato da cessionaria del credito, Controparte_3 per l'importo di € 119.626,55, credito originato dal mutuo fondiario del 27.2.2008
(atto a ministero Notaio dott.ssa al n. 37075 rep e n. 9750 rac, Persona_1
1
Questi i motivi di opposizione:
a) omessa notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., notifica illegittimamente omessa non applicandosi l'art. 41 t.u.b. per la violazione della norma imperativa che prevede che il finanziamento non possa superare l'80% del valore dell'immobile ipotecato (motivo ex art. 617 c.p.c.);
b) inesistenza del titolo esecutivo, non documentando l'atto pubblico di stipula del mutuo ipotecario l'erogazione del denaro, la quale, invece, essendo un coelemento perfezionativo del contratto di mutuo, deve rivestire la forma dell'atto pubblico (il motivo è qualificato dalla difesa attorea quale motivo ex art. 617 c.p.c., ma va correttamente qualificato come motivo ex art. 615 c.p.c., inerendo al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata);
c) difetto di legittimazione attiva di ed in particolare difetto di Controparte_5 prova dell'inclusione del credito di cui al precetto nell'operazione di cessione di crediti in blocco da alla convenuta (il motivo è qualificato dalla difesa CP_4 attorea quale motivo ex art. 617 c.p.c., ma va correttamente qualificato come motivo ex art. 615 c.p.c., inerendo al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata);
d) prescrizione del credito, poiché, non essendo mai intervenuto alcun pagamento delle rate del mutuo, il dies a quo dovrebbe essere individuato nella data di stipulazione del mutuo.
Si è costituita , per il tramite della propria mandataria con CP_1 rappresentanza, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando che a) anche in caso di superamento del limite di finanziabilità (il cui parametro sarebbe costituito dal valore di perizia e non dal corrispettivo di vendita), la sanzione non sarebbe quella della nullità del mutuo fondiario con conversione del contratto in mutuo ipotecario, con conseguente applicabilità dell'art. 41 t.u.b.;
b) l'atto di mutuo reca la quietenza del mutuatario;
c) la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata e non dalla conclusione del contratto di mutuo.
2 Quanto all'eccezione inerente al difetto di legittimazione attiva, la creditrice ha prodotto il contratto di cessione con l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti in cui figura il codice identificativo dell' e la dichiarazione della cedente che il Parte_1 credito oggetto di causa rientra tra quelli ceduti.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore ha altresì eccepito che la natura fondiaria del mutuo era subordinata alla conclusione di una polizza fideiussoria a garanzia del sovraindebitamento (ossia per la parte di finanziamento erogata in violazione del limite di finanziabilità) indicata dall'art. 1 del contratto di mutuo.
La somma ricevuta, poi, è stata riconsegnata da a per costituire Parte_1 CP_4 un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico del debitore, tra cui la stipula della citata polizza, e non vi è prova dello svincolo del deposito.
Infine, l'attore ha eccepito la mancata iscrizione di nell'albo degli CP_1 intermediari ex art. 106 t.u.b.
L'opposizione, da decidersi in base alla ragione più liquida, va accolta, essendo fondato il motivo inerente alla carenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
In diritto, occorre richiamare il principio affermato da Cass. civ., Sez. III, Sent. del
03/05/2024, n. 12007 (pronuncia pertinentemente richiamata dalla difesa attorea) in un caso esattamente analogo a quello oggetto di causa: “Laddove, come risulta evidente in base al contenuto della complessiva regolamentazione negoziale in questione, fosse emerso che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, era stata immediatamente ed integralmente ritrasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) ed era pertanto tornata, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di quest'ultima, la corte territoriale avrebbe do-vuto concludere che la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca era subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si era perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall'atto pubblico stipulato dalle parti).
Se avesse accertato che, fino al momento dello "svincolo" della somma depositata, di questa poteva disporre esclusivamente la banca, poiché la circostanza di fatto dell'avvenuto svincolo certamente non emerge direttamente dall'atto pubblico, ma richiede l'accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto, avrebbe
3 dovuto escludere che il contratto notarile utilizzato come titolo esecutivo fosse, di per sé, tale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata e avrebbe, pertanto, dovuto verificare se vi era un atto integrativo che attestasse l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore della società mutuata-ria, dotato anch'esso della necessaria forma richiesta dall'art.
474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
In mancanza, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, negando al mero atto pubblico notarile posto alla base del precetto opposto valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per insussistenza di un'attuale obbligazione di restitu-zione di somme di denaro.”.
A tale orientamento questo giudicante ritiene di dover aderire.
In casi quali quello oggetto di causa, non si tratta, infatti, di verificare se il mutuo a base del precetto fosse valido o meno (recte, si fosse o meno perfezionato).
Si tratta, al contrario, di verificare se tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione restitutoria del mutuatario, tra cui lo svincolo delle somme oggetto del finanziamento, rivestano la forma richiesta dalla legge affinché possa procedersi ad esecuzione forzata, in adesione al pacifico principio di diritto per cui “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti
l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata).” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 52 del 03/01/2023 (Rv. 666684 - 01)
Qualora, quindi, come nel caso di specie, dall'atto pubblico di mutuo emerga che la somma concessa, pur erogata al mutuatario, sia ritornata nella disponibilità della mutuante, che la riceve a titolo di deposito cauzionale (cioè di deposito irregolare) e debba essere svincolata al ricorrere di determinate condizioni, il contratto di mutuo va ritenuto regolarmente perfezionato ma l'atto non avrà efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
4 L'efficacia esecutiva, in queste ipotesi, è condizionata alla sussistenza di un atto integrativo attestante l'effettivo svincolo della somma mutuata, atto integrativo che deve rivesitere la forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.
Nel caso di specie, si legge all'art. 1 del contratto che “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla la somma sopra indicata…e ne rilascia ampia quietanza CP_4 con il presente atto”.
Il mutuo – contratto reale che si conclude, dunque, con la datio rei – si era perciò regolarmente perfezionato.
All'art. 2 si legge poi che “La e la parte mutuataria danno atto della CP_4 riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti CP_4 gli obblighi posti a carico della medesima parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati”.
Lo svincolo della somma non è attestato da alcun atto che rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma soltanto dall'estratto conto attestante il versamento dell'importo finanziato a (cfr. Controparte_6 doc. 1 prodotto con la seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
Di conseguenza, non ha il diritto di procedere alla minacciata CP_1 esecuzione forzata in forza del mutuo del 27.2.2008.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da accerta Parte_1
l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere a esecuzione forzata di cui al precetto notificato in data 26.3.2023 notificato da in forza del Controparte_3 mutuo stipulato per atto pubblico a ministero Notaio dott.ssa in data Persona_1
27.2.2008 al n. 37075 rep e n. 9750 rac, registrato a Lugo il 29.02.2008, al n. 1346;
5 b) condanna rappresentata da alla refusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 7.052,00 oltre spese Parte_1 vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
03/02/2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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