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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1727/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, pendente
TRA
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Parte_1
, con sede legale in Napoli alla via Pazzigno n. 6, C.F. , rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Gianluca Fuschetti (C.F. ; C.F._1
Reclamante
E
(C.F. ), in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2
Dott.ssa giusta procura autenticata dal Notaio di Milano in data CP_2 Persona_1
22/03/2024, in esecuzione di delibera del C.d.A. del 21/03/2024, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianluca De Micco Padula (C.F. ; C.F._2
Reclamato E
Liquidazione Giudiziale della , in persona del curatore;
Parte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2024, notificato in data 6.11.2024, il Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di Napoli di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. Parte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha affermato di essere creditrice della Parte_1
della somma di € 80.002,00, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n.
[...]
16128 del 16/10/2020 emesso dal Tribunale di Milano nella procedura iscritta al n.r.g. 32313/2020.
In data 9 dicembre 2024 la ha depositato memoria difensiva ex art. 41, quarto Parte_1 comma, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza dello stato di insolvenza.
All'udienza dell'11.2.2025 nessuna delle parti è comparsa innanzi al giudice delegato all'istruttoria che, pertanto, si è riservato di riferire al Tribunale.
In data 12 marzo 2025 il Tribunale di Napoli, letto l'art. 43 co. 2 C.C.I.I. e tenuto con che nessuno era comparso all'udienza, ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
In data 13 marzo 2025 il a depositato istanza di correzione dell'errore materiale del verbale CP_1
d'udienza dell'11/02/2025, chiedendo al Tribunale di Napoli di dare atto della presenza dei difensori di entrambe le parti.
In pari data il Giudice, dando atto che “all'udienza dell'11/02/2025 le parti erano presenti, ma che per un blocco informatico relativo all'udienza in oggetto non e stato rinvenuto il verbale di udienza in cui era riportata la presenza delle parti con le relative richieste ed argomentazioni;
Essendo stato emesso provvedimento del Tribunale con cui e stata dichiarata l'estinzione della procedura per mancata comparizione delle parti;
Ritenuto necessario fissare nuova udienza in cui verranno assunti
i provvedimenti consequenziali”, ha fissato l'udienza del 18 marzo 2025 per sentire le parti.
In tale udienza sono comparsi entrambi i difensori delle parti che hanno articolato se seguenti richieste:
- l'avv. Vincenzo Borrelli per delega dell'avv. De Micco, si è riportato all'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando “che l'udienza dell'11 febbraio 2025 era stata tenuta per discutere in ordine ai presupposti di apertura della liquidazione giudiziale e che le parti erano tutte presenti
(sia il ricorrente che parte resistente). Rileva altresì che, in data 12 marzo 2025, veniva comunicato dall'ufficio di cancelleria provvedimento con il quale, sul presupposto che le parti non erano comparse in udienza, veniva disposta l'estinzione del giudizio e che pertanto veniva, nella medesima data, presentata istanza di correzione materiale di cui al presente giudizio, aperto all'uopo un subprocedimento in quanto veniva fissata la presente udienza con decreto notificato alle parti.
Il ricorrente chiede, alla luce di tanto, che il Tribunale valuti l'istanza in oggetto, rimettendo alla decisione dello stesso l'apertura della liquidazione giudiziale di cui al ricorso depositato e discusso”;
- l'avv. Gianluca Fuschetti ha confermato che “all'udienza dell'11 febbraio 2025 era presente e che erano presenti tutte le parti e di avere verbalizzato per il rigetto dell'istanza, come peraltro da richieste in atti”.
All'esito dell'udienza, il giudice si riservava di riferire al Tribunale, dato atto che le parti erano state presenti alla precedente udienza dell'11 febbraio 2025 nella quale il ricorso di apertura di liquidazione giudiziale era stato discusso, ma che per un malfunzionamento del PCT il relativo verbale non era stato rinvenuto in atti.
In data 17 aprile 2025 il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 67/2025, preso atto di quanto sopra revocava il provvedimento di estinzione del 05/03/2025 e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della ritenendo sussistente “il presupposto soggettivo per farsi luogo Parte_1 all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo la società resistente, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, le quali, dalle informazioni acquisite in via di ufficio in conformità degli artt. 40 comma 6 e 42 del nuovo CCII, in particolare dall'ultimo bilancio depositato, risultano superate (attivo riferibile al bilancio 2023 pari ad euro 5.352.554); considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII e lo stato di decozione è confermato dalla sostanziale irreperibilità della società”.
Avverso tale sentenza la ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 24/4/2025, Parte_1 deducendo che:
• la sentenza sarebbe nulla perché emessa dopo la dichiarazione di estinzione del procedimento;
• la società non si troverebbe in stato di insolvenza, come dimostrato dai bilanci depositati in atti.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il creditore si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza.
La Liquidazione giudiziale non si è costituita.
All'udienza del 17/6/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di reclamo la sostiene che la sentenza sarebbe nulla perché Parte_1 emessa dopo la dichiarazione di estinzione del procedimento.
Dalla lettura degli atti e dei verbali del procedimento svoltosi in primo grado questo Collegio evince che, effettivamente, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale è successiva al provvedimento con il quale il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del procedimento per la mancata comparizione delle parti innanzi al giudice delegato per l'istruttoria.
La revoca del provvedimento di estinzione effettuata dal Tribunale, tuttavia, non può considerarsi atto abnorme né nullo, in quanto nessuna norma afferma esplicitamente che tale provvedimento sia irrevocabile, come sostenuto dalla reclamante. Questa Corte ritiene, viceversa, che il provvedimento di estinzione in esame poteva essere revocato in quanto, come avviene nei procedimenti camerali, non aveva carattere decisorio.
Il Tribunale, pertanto, avendo rilevato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione, correttamente ha deciso di revocare il provvedimento.
Né può sostenersi che il Tribunale abbia adottato il provvedimento in assenza di richiesta della parte, poiché l'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dal conteneva in sé l'implicita CP_1 domanda di revoca dell'estinzione. Dunque, se è vero che il provvedimento non poteva essere oggetto di correzione dell'errore materiale (come affermato dalla reclamante), è altrettanto vero che il
Tribunale non ha emesso il provvedimento esplicitamente richiesto dalla parte (non potendo la dichiarazione di estinzione essere modificata attraverso il procedimento di correzione), ma quello implicitamente contenuto nell'istanza del creditore, ossia la revoca dell'ingiusto provvedimento di estinzione. Va, inoltre, considerato che all'udienza del 18 marzo 2025 entrambi i difensori delle parti sono comparsi innanzi al giudice, riconoscendo di essere stati presenti alla precedente udienza dell'11.2.2005, nella quale si erano riportati alle rispettive richieste. Dal verbale dell'udienza del 18 marzo si evince che l'avv. Gianluca Fuschetti ha espressamente dichiarato di essere stato presente all'udienza dell'11 febbraio 2025, come il difensore di controparte, e di aver verbalizzato chiedendo il rigetto dell'istanza. Dunque, l'avv. Fuschetti non si è opposto alla richiesta di controparte e sostanzialmente ha concluso nel merito chiedendo il rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Tale comportamento processuale è del tutto incompatibile con quello tenuto in questa sede, dove il medesimo difensore afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto revocare il provvedimento di estinzione.
Da tutto ciò si desume che il Tribunale non ha violato alcuna norma processuale, né il diritto di difesa della debitrice, avendo emesso legittimamente il provvedimento di revoca della dichiarazione di estinzione, dopo aver ascoltato le parti in contraddittorio tra loro e in assenza di esplicita opposizione del difensore della debitrice. Da questo punto di vista, pertanto, la sentenza non è affetta da alcun profilo di nullità.
Con il secondo motivo la società reclamante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la sussistenza dell'insolvenza della debitrice, in quanto dalla lettura dei bilanci agli atti si evincerebbe la capacità della società di fare fronte alle proprie obbligazioni.
Anche tale motivo di reclamo non è fondato.
Sul punto va evidenziato che la reclamante è stata posta in liquidazione in data 25.10.2022, con atto iscritto nel registro delle Imprese il successivo 28 ottobre.
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, la giurisprudenza ha precisato che gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass, Ordinanza n.
12156 del 06/05/2024).
L'interpretazione giurisprudenziale in esame si fonda sul principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (v. ex multis, Cass. 32280/2022).
Ciò posto, nel caso in esame dalla lettura degli ultimi due bilanci approvati dall'assemblea, relativi agli anni 2022-2023 si desume che l'ammontare dei crediti è rimasto sostanzialmente invariato (€
5.230.034 il primo anno ed € 5.137.903 il secondo), chiaro sintomo che trattasi di crediti di difficile recupero che, pertanto, non sono in grado di garantire il pagamento degli ingenti debiti della società, costantemente aumentati nell'ultimo triennio da € 2.040.706 (nel 2021) ad € 3.875.717 (nel 2022) ed infine ad € 4.044.436 (nel 2023).
Va tenuto presente, inoltre, che nonostante la società sia stata posta in liquidazione sin dal 28.10.2022, il bilancio dell'anno 2023 non è stato redatto secondo i criteri propri di una società in scioglimento, ma secondo quelli ordinari utilizzati per gli esercizi precedenti, come si desume chiaramente anche dalla precisazione contenuta nella nota integrativa. Questa considerazione rende inattendibile il bilancio 2023 e la relativa indicazione dell'equilibrio finanziario della società.
Agli elementi sopra indicati va aggiunto anche il mancato pagamento del debito vantato dal CP_1 nonostante il creditore abbia iniziato diverse procedure esecutive nei confronti della debitrice, tutte terminate con esito negativo.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, esistendo chiari indici dell'insolvenza della società.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del creditore costituito, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla , Parte_1 avverso la sentenza n. 67/2025 depositata il 17.4.2025 emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della , così provvede: Parte_1
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 Controparte_1 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino