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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68672 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14.06.2024; tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Vittorio Largajolli e dall'Avv. Marina di Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nicolò Tartaglia n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione;
-opponente-
e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Barile, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, e dall'Avv. Filippo Sciuto, in forza di dichiarazione di nomina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10;
-opposta-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 13628/2021 emesso Tribunale di Roma in data
21.07.2021 nel giudizio R.G. n. 31840/2021
Conclusioni come da verbale del 14.06.2024. Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma su ricorso di HDI Assicurazioni S.p.A. ha ingiunto in data
21.07.2021 alla il pagamento della somma di € 11.117,68 oltre interessi Parte_1
come da domanda e spese pari a € 730,00 per compensi e € 145,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., in forza della domanda di regresso formulata dalla prima – alla luce della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei diritti doganali dovuti all' per le Controparte_1
operazioni di importazione di merci – nei confronti della seconda asseritamente in qualità di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Ha proposto, quindi, opposizione la chiedendo in via principale di Parte_1
“revocare e/o annullare” il decreto ingiuntivo opposto, in quanto “errato, ingiunto ed illegittimo” e, quindi, di dichiarare che nulla è dovuto dalla alla HDI Parte_1
Assicurazioni S.p.a.; con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La HDI Assicurazioni S.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, di respingere integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo;
e in ogni caso Parte di condannare “con la miglior formula” a pagare alla HDI Assicurazioni S.p.A. Parte_1
“la somma di € 11.117,68, oltre agli interessi ex art. 86 T.U.L.D. e succ. modd. a far data dall'8/10/2020 e sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1950 terzo comma c.c.”; con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 5.5.2022, tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevato che l'opposizione non appare fondata su prova scritta,
e considerato che il carico di ruolo non consentiva una pronta soluzione della controversia, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa è stata poi istruita con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
L'opposizione deve essere respinta.
Ai fini della decisione occorre ricostruire brevemente i rapporti intercorsi tra le parti. La i fini dello svolgimento della sua attività commerciale si è avvalsa Parte_1
di una società di spedizioni – – per le operazioni di trasporto e relativo Controparte_2
sdoganamento di merci provenienti da Stati esteri.
La società di spedizioni ha poi stipulato con la HDI Assicurazioni S.p.A. un contratto di polizza fideiussoria in favore dell' Parte_2
2 – prevista ai sensi dell'art. 89 Reg. UE 952/2013 ed in relazione alla dilazione del
[...]
pagamento ai sensi degli artt. 110 Reg. UE 952/2013 e 78 e 79 T.U.L.D. – avente ad oggetto la garanzia del pagamento dei diritti doganali per i quali è stata concessa la dilazione di pagamento.
Atteso il mancato pagamento dei diritti doganali dovuti da parte dello spedizioniere
( , l' si è rivolta alla società garante per assolvere Controparte_2 Controparte_1
suddetto onere.
L'oggetto del giudizio riguarda, dunque, l'accertamento del diritto di surroga della
Compagnia assicuratrice, HDI Assicurazioni S.p.A., nei confronti del proprietario importatore delle merci ( , a seguito di operazioni di importazione svolte in Parte_1
regime di pagamento differito dei diritti doganali.
In particolare, secondo la ricostruzione in fatto, è pacifico che la società importatrice, opponente in questa sede, ha corrisposto l'importo relativo ai diritti doganali Parte_1
allo spedizioniere di cui si è avvalsa per il compimento delle operazioni di trasporto e sdoganamento della propria merce;
tuttavia, i diritti doganali, come precisato, sono rimasti non corrisposti in quanto lo spedizioniere non ha provveduto a versarli all' CP_1 CP_1
[...]
A seguito dell'escussione da parte dell' della polizza fideiussoria Controparte_1 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. nell'interesse dello spedizioniere, la HDI ha agito in surroga e regresso nei confronti dell'importatore per il recupero della somma versata.
In tale fattispecie l'orientamento giurisprudenziale – che qui si condivide – è consolidato nel senso di riconoscere l'ammissibilità di tale azione nei confronti dell'importatore-proprietario delle merci. Infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 499 e 500 del 15 gennaio 1993 hanno affermato il principio secondo cui
“Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni di dogana per conto del proprietario della merce (ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo) si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante
l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto il diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore”.
Quest'ultimo, infatti, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (il quale – come anche precisato dalla richiamata giurisprudenza – assume le vesti di condebitore in solido ai sensi dell'art. 38 T.U.L.D.), rimane il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (quindi, garantita); ciò in quanto il beneficio della dilazione del pagamento attiene unicamente alla fase della riscossione dell'imposta e non ha effetti novativi rispetto agli obblighi gravanti sull'importatore (ex multis, Cass. SS.UU., 15.01.1993, n. 499 e 500).
Dunque, non assume rilievo il fatto che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti per causa del comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non ha provveduto a versare le somme ricevute dall'importatore, in quanto tale circostanza non interferisce sul debito d'imposta, ma attiene al rapporto interno tra lo spedizioniere e l'importatore medesimo.
In definitiva nell'ambito della fattispecie per cui è causa deve riconoscersi all'Assicurazione, che ha assolto il debito tributario, il diritto di surrogazione e regresso (artt.
1949 - 1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale resta comunque il soggetto passivo del rapporto tributario, ancorché il medesimo abbia già versato allo spedizioniere (delegato) la somma occorrente al pagamento dei tributi.
Le ulteriori eccezioni relative al diritto di surroga e regresso spettante all'assicurazione sollevate da parte opponente si ritengono assorbite dalle considerazioni che precedono.
Si ritiene opportuno precisare che l'eccezione relativa all'asserita illegittima duplicazione dei titoli, che secondo parte opponente trova fondamento nel fatto che la HDI
Assicurazioni S.p.A. ha ottenuto un titolo esecutivo anche nei confronti della CP_2
deve ritenersi infondata.
[...]
Infatti, il tentativo di escussione dello spedizioniere non è ostativo ad una diversa azione nei confronti dell'importatore in quanto si tratta, come detto in precedenza, di due soggetti coobbligati in solido e nei cui confronti il creditore può chiedere l'adempimento per il totale dell'obbligazione per cui è causa.
Infine, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito.
L'invocato art. 8 della polizza fideiussoria, il quale prevede che “in caso di controversia tra Società Garante e Beneficiario, il foro competente è il Tribunale di
Civitavecchia” si riferisce ad eventuali controversie tra la HDI Assicurazioni S.p.A. (garante)
e l' (beneficiario) e, stando al tenore letterale di quanto pattuito tra le Controparte_1
parti, non trova applicazione anche nei confronti di soggetti estranei al suddetto rapporto.
Nel caso di specie si ritiene, pertanto, competente territorialmente il Tribunale di
Roma.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di HDI Assicurazioni S.p.A così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di €2.540,00, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.
Roma, lì 03.01.2024 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68672 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14.06.2024; tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Vittorio Largajolli e dall'Avv. Marina di Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Nicolò Tartaglia n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione;
-opponente-
e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Barile, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, e dall'Avv. Filippo Sciuto, in forza di dichiarazione di nomina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10;
-opposta-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 13628/2021 emesso Tribunale di Roma in data
21.07.2021 nel giudizio R.G. n. 31840/2021
Conclusioni come da verbale del 14.06.2024. Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma su ricorso di HDI Assicurazioni S.p.A. ha ingiunto in data
21.07.2021 alla il pagamento della somma di € 11.117,68 oltre interessi Parte_1
come da domanda e spese pari a € 730,00 per compensi e € 145,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., in forza della domanda di regresso formulata dalla prima – alla luce della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei diritti doganali dovuti all' per le Controparte_1
operazioni di importazione di merci – nei confronti della seconda asseritamente in qualità di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Ha proposto, quindi, opposizione la chiedendo in via principale di Parte_1
“revocare e/o annullare” il decreto ingiuntivo opposto, in quanto “errato, ingiunto ed illegittimo” e, quindi, di dichiarare che nulla è dovuto dalla alla HDI Parte_1
Assicurazioni S.p.a.; con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La HDI Assicurazioni S.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, di respingere integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo;
e in ogni caso Parte di condannare “con la miglior formula” a pagare alla HDI Assicurazioni S.p.A. Parte_1
“la somma di € 11.117,68, oltre agli interessi ex art. 86 T.U.L.D. e succ. modd. a far data dall'8/10/2020 e sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1950 terzo comma c.c.”; con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 5.5.2022, tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevato che l'opposizione non appare fondata su prova scritta,
e considerato che il carico di ruolo non consentiva una pronta soluzione della controversia, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa è stata poi istruita con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
L'opposizione deve essere respinta.
Ai fini della decisione occorre ricostruire brevemente i rapporti intercorsi tra le parti. La i fini dello svolgimento della sua attività commerciale si è avvalsa Parte_1
di una società di spedizioni – – per le operazioni di trasporto e relativo Controparte_2
sdoganamento di merci provenienti da Stati esteri.
La società di spedizioni ha poi stipulato con la HDI Assicurazioni S.p.A. un contratto di polizza fideiussoria in favore dell' Parte_2
2 – prevista ai sensi dell'art. 89 Reg. UE 952/2013 ed in relazione alla dilazione del
[...]
pagamento ai sensi degli artt. 110 Reg. UE 952/2013 e 78 e 79 T.U.L.D. – avente ad oggetto la garanzia del pagamento dei diritti doganali per i quali è stata concessa la dilazione di pagamento.
Atteso il mancato pagamento dei diritti doganali dovuti da parte dello spedizioniere
( , l' si è rivolta alla società garante per assolvere Controparte_2 Controparte_1
suddetto onere.
L'oggetto del giudizio riguarda, dunque, l'accertamento del diritto di surroga della
Compagnia assicuratrice, HDI Assicurazioni S.p.A., nei confronti del proprietario importatore delle merci ( , a seguito di operazioni di importazione svolte in Parte_1
regime di pagamento differito dei diritti doganali.
In particolare, secondo la ricostruzione in fatto, è pacifico che la società importatrice, opponente in questa sede, ha corrisposto l'importo relativo ai diritti doganali Parte_1
allo spedizioniere di cui si è avvalsa per il compimento delle operazioni di trasporto e sdoganamento della propria merce;
tuttavia, i diritti doganali, come precisato, sono rimasti non corrisposti in quanto lo spedizioniere non ha provveduto a versarli all' CP_1 CP_1
[...]
A seguito dell'escussione da parte dell' della polizza fideiussoria Controparte_1 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. nell'interesse dello spedizioniere, la HDI ha agito in surroga e regresso nei confronti dell'importatore per il recupero della somma versata.
In tale fattispecie l'orientamento giurisprudenziale – che qui si condivide – è consolidato nel senso di riconoscere l'ammissibilità di tale azione nei confronti dell'importatore-proprietario delle merci. Infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 499 e 500 del 15 gennaio 1993 hanno affermato il principio secondo cui
“Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni di dogana per conto del proprietario della merce (ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo) si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante
l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto il diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore”.
Quest'ultimo, infatti, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (il quale – come anche precisato dalla richiamata giurisprudenza – assume le vesti di condebitore in solido ai sensi dell'art. 38 T.U.L.D.), rimane il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (quindi, garantita); ciò in quanto il beneficio della dilazione del pagamento attiene unicamente alla fase della riscossione dell'imposta e non ha effetti novativi rispetto agli obblighi gravanti sull'importatore (ex multis, Cass. SS.UU., 15.01.1993, n. 499 e 500).
Dunque, non assume rilievo il fatto che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti per causa del comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non ha provveduto a versare le somme ricevute dall'importatore, in quanto tale circostanza non interferisce sul debito d'imposta, ma attiene al rapporto interno tra lo spedizioniere e l'importatore medesimo.
In definitiva nell'ambito della fattispecie per cui è causa deve riconoscersi all'Assicurazione, che ha assolto il debito tributario, il diritto di surrogazione e regresso (artt.
1949 - 1951 c.c.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale resta comunque il soggetto passivo del rapporto tributario, ancorché il medesimo abbia già versato allo spedizioniere (delegato) la somma occorrente al pagamento dei tributi.
Le ulteriori eccezioni relative al diritto di surroga e regresso spettante all'assicurazione sollevate da parte opponente si ritengono assorbite dalle considerazioni che precedono.
Si ritiene opportuno precisare che l'eccezione relativa all'asserita illegittima duplicazione dei titoli, che secondo parte opponente trova fondamento nel fatto che la HDI
Assicurazioni S.p.A. ha ottenuto un titolo esecutivo anche nei confronti della CP_2
deve ritenersi infondata.
[...]
Infatti, il tentativo di escussione dello spedizioniere non è ostativo ad una diversa azione nei confronti dell'importatore in quanto si tratta, come detto in precedenza, di due soggetti coobbligati in solido e nei cui confronti il creditore può chiedere l'adempimento per il totale dell'obbligazione per cui è causa.
Infine, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito.
L'invocato art. 8 della polizza fideiussoria, il quale prevede che “in caso di controversia tra Società Garante e Beneficiario, il foro competente è il Tribunale di
Civitavecchia” si riferisce ad eventuali controversie tra la HDI Assicurazioni S.p.A. (garante)
e l' (beneficiario) e, stando al tenore letterale di quanto pattuito tra le Controparte_1
parti, non trova applicazione anche nei confronti di soggetti estranei al suddetto rapporto.
Nel caso di specie si ritiene, pertanto, competente territorialmente il Tribunale di
Roma.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di HDI Assicurazioni S.p.A così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di €2.540,00, oltre spese generali Iva e CPA come per legge.
Roma, lì 03.01.2024 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari