Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Con riguardo al debito di una ASL nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 15697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15697 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREDIFARMA S.P.A., quale mandataria del Dott. RUFFA ANTONIO, nella sua qualità di titolare dell'omonima farmacia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARCELLO PISTOIESE 73, presso l'avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5 DI MESSINA ASSESSORATO ALLA SANITÀ1 DELLA REGIONE SICILIA - GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L. N. 41, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 139/03 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 27/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2008 dal Consigliere Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato NADIA BONI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato COSENTINO PAOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.2.1991 la Credifarma s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale del farmacista dott. Antonio FA, assumendo che la USL n. 41 di Messina non aveva pagato le somme dovute, per sorte ed interessi, in relazione all'erogazione dei farmaci agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, chiedeva al Presidente del Tribunale di Messina l'ingiunzione di pagamento nei confronti di detta USL di L. 391.943.704, a titolo di capitale e di L. 76.832.532, a titolo di maggior danno e così complessivamente di L. 468.776.236, oltre agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Pronunciato come da richiesta il decreto ingiuntivo, la USL n. 41 proponeva opposizione avanti al Tribunale di Messina, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della condanna agli interessi di mora in mancanza dei presupposti richiesti dall'art.1224 c.c.. La convenuta opposta si costituiva, resistendo alla domanda. Con sentenza del 23.6.2000 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la USL n. 41 al pagamento della somma di L. 391.943.704, per capitale oltre agli interessi di mora sull'importo di L. 157.431.346, dal 13.11.1990 e sull'importo di L. 234.512.358, dal 22.3.1991, compensando interamente le spese processuali.
Proponeva impugnazione la Credifarma s.p.a., nella qualità, ed all'esito del giudizio nel quale si costituiva la Gestione Liquidatoria della USL n. 41, la Corte d'Appello di Messina con sentenza del 17.2 - 27.3.2003 rigettava il gravame, compensando integralmente le spese del grado.
Disattendeva in primo luogo la Corte di merito la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver dichiarato la insussistenza della messa in mora ai fini del riconoscimento degli interessi nonostante un tale presupposto non fosse stato contestato dall'opponente.
Rilevava al riguardo che la USL n. 41 nell'atto di opposizione aveva negato di essere tenuta al pagamento dei richiesti interessi a titolo di maggior danno e che tale contestazione era sufficiente per ritenere il Tribunale investito dell'indagine riguardante la costituzione in mora la quale della legittimità della richiesta degli interessi costituiva il presupposto necessario. Relativamente poi al mancato riconoscimento del maggior danno, la cui richiesta era stata basata sull'asserita presenza di un credito certo, liquido ed esigibile risultante dalle anticipazioni ottenute dal Dott. FA a fronte delle distinte contabili riguardanti il periodo Dicembre 1988 - Luglio 1990, richiamava la Corte d'Appello l'art. 10 dell'Accordo Nazionale tra USL e farmacisti del 27.6.1979 reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979, in base al quale il rimborso del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti del S.S.N. matura il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette di cui alle prescritte contabili riepigolative, con la conseguenza che la richiesta di pagamento può integrare un valido atto di messa in mora solo se successiva a detto giorno.
Rilevava quindi che, non rinvenendosi dalle distinte riepilogative la data di spedizione delle ricette ed essendo in ogni caso precedenti al 25 giorno del mese successivo alla data di spedizione e di ricezione delle singole distinte riepilogative, non poteva ad esse attribuirsi l'efficacia di un valido atto di costituzione in mora, non superabile nemmeno con la produzione degli estratti - conto, senza considerare, oltre tutto, che la società avrebbe dovuto provare la necessità per il farmacista di far ricorso ad anticipazioni bancarie e che su tali anticipazioni egli avrebbe corrisposto interessi superiori a quelli legali.
Osservava inoltre che il Tribunale aveva tuttavia riconosciuto gli interessi dal 13.11.1990 sull'importo di L. 157.431.346 relativo alla sorte capitale del Settembre 1990 e dal 22.3.1991 sulla restante somma capitale di L. 234.512.358 e su tali statuizioni era mancata l'impugnazione da parte della Gestione Liquidatoria. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Credifarma s.p.a. che deduce due motivi di censura.
Resiste con controricorso l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia - Gestione Liquidatoria ex USL n. 41.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Credifarma s.p.a. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ravvisato il vizio di ultrapetizione nella pronuncia del Tribunale in ordine alla necessità della messa in mora ai fini del riconoscimento dei richiesti interessi malgrado un tale presupposto non fosse stato contestato.
La censura, così come prospettata, è inammissibile, essendosi la ricorrente limitata alla riproposizione della stessa pretesa violazione fatta valere con l'atto di appello, senza fornire alcuna risposta alle ragioni della decisione sul punto.
La Corte d'Appello infatti - nel disattendere la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., espressa dalla Credifarma sul rilievo che il Tribunale si era pronunciato in ordine alla necessità della messa in mora ai fini del riconoscimento degli interessi senza che da parte della USL un tale presupposto fosse stato contestato - ha osservato che con l'atto di opposizione era stato contestato il richiesto pagamento degli interessi a titolo di maggior danno conseguente al ritardo nei pagamenti e che ciò era sufficiente al giudice, cui era demandata ogni valutazione giuridica relativa al motivo di opposizione, per verificare l'esistenza del presupposto richiesto costituito dalla necessaria presenza di un atto di messa in mora. A fronte di tale motivazione la ricorrente, come già si è sottolineato, si è limitata a riproporre la stessa eccezione, ignorando la statuizione della Corte d'Appello che avrebbe dovuto specificamente censurare e rendendo in tal modo inammissibile il dedotto motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c., e dell'art. 1224 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione.
Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che le distinte contabili riepilogative non possano considerarsi un valido atto di costituzione in mora, senza tener conto che in base all'art. 10 del richiamato Accordo Nazionale le ricette vengono spedite entro il mese cui si riferiscono mentre entro il 15 del mese successivo vengono presentate all'ufficio competente con la distinta contabile riepilogativa, con la conseguenza che il relativo credito matura entro il 25 dello steso mese ovvero di quello successivo all'invio della distinta contabile. Sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente considerato le due fasi, vale a dire quella della spedizione e quella successiva della presentazione della distinta contabile in quanto dette distinte devono intendersi non già inviate ma presentate. Quanto alla prova del maggior danno, lamenta che la Corte d'Appello non ha adeguatamente tenuto conto degli estratti - conto prodotti da cui si desumeva che, a causa delle anticipazioni ottenute sulle distinte contabili non tempestivamente pagate, il Dott. FA aveva contratto, alla data del 30.9.1990, un debito di L. 76.832.532 e non ha considerato che la prova del maggior danno può essere ricavata da fatti notori e da presunzioni legate alla qualità ed alle condizioni personali del creditore. La censura è infondata sulla base della previsione di cui all'art. 10 del richiamato Accordo Nazionale del 27.6.1979 reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979, così come pure del successivo Accordo Nazionale del 13.7.1987 reso esecutivo con D.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, nonché sulla base dei principi in tema di costituzione in mora.
Detto art. 10 infatti, riguardante le modalità di pagamento delle somme dovute dalle Unità Sanitarie Locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, prevede che l'ente erogatore deve provvedere entro il giorno 25 di ciascun mese al pagamento al saldo delle ricette spedite nel mese precedente (per spedizione dovendosi intendere l'esecuzione delle prescrizioni mediche contenute nelle ricette con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti specificamente) ma consegnate a detto ente entro il 15 dello stesso mese nonché al pagamento a titolo di acconto delle ricette spedite (sempre con riferimento al significato testè precisato) fino al giorno 14 dello steso mese, il cui importo viene calcolato dal farmacista in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente.
È evidente pertanto, in presenza di tali scadenze convenute fra le parti, che l'invio periodico delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti e documentate dalle ricette non può costituire un atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile sia con riguardo alle somme dovute a saldo in relazione alle ricette "spedite" il mese precedente che agli importi dovuti a titolo di acconto in relazione alle ricette "spedite" fino al giorno 14 dello stesso mese.
Tale del resto è il costante orientamento di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità nonostante le diverse conclusioni alle quali è pervenuta questa stessa Corte con la sentenza n. 18308 del 2007 da cui quindi si pone in consapevole contrasto. Non si condivide infatti l'assunto secondo cui, pur essendo la scadenza del termine per il pagamento sempre successiva all'invio sia delle ricette "spedite" il mese precedente che di quelle "spedite" lo stesso mese e pur avvenendo pertanto tutto ciò prima che il credito sia divenuto esigibile, sia da ravvisare in base a tale consegna un atto di costituzione in mora.
Nè, d'altra parte, è ipotizzabile all'indicata scadenza del giorno 25 di ogni mese l'esistenza di una mora "ex re" ai sensi dell'art.1219 c.c., comma 2, n. 3, in quanto, non avendo apportato la L. R.
Sicilia 18 aprile 1981, n. 69, alcuna deroga al servizio di tesoreria previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato con conseguente applicabilità di quest'ultima, il luogo dell'adempimento della obbligazione di pagamento è sempre la sede dell'ufficio di tesoreria della USL anche qualora la riscossione avvenga mediante accreditamento sul conto corrente del farmacista ovvero per il tramite di mandati di pagamento o di assegni in base ad accordi intervenuti fra le parti.
Viene a mancare in tal caso una delle condizioni richieste da detta norma (art. 1219 c.c., comma 2, n. 3) per la configurabilità della mora "ex re", costituita dalla presenza di una obbligazione da eseguirsi nel domicilio del creditore, attesa la natura "querable" del debito, con la conseguenza che sotto tale diverso profilo da quella data non è consentita la decorrenza degli interessi ne' del maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c., comma 2, che un atto di costituzione in mora o la presenza di una mora "ex re" richiedono per il loro riconoscimento.
Il ricorso non può pertanto che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008