Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 15697
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo al debito di una ASL nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 15697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15697
    Data del deposito : 12 giugno 2008

    Testo completo