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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 12.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 522/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. PALOMBA STEFANO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dal funzionario CAPRIO SARA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 10.1.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che in, data 23/08/24, veniva emesso decreto di omologazione ex art. 445 bis R.G n.
23167/2023; che con il suddetto provvedimento il Giudice omologava il requisito sanitario previsto e riconosciuto dal CTU ovvero il 100% a far data dal 27/01/23; che il suddetto decreto di omologa veniva notificato in data 06/09/2024 all' ,
CP_1 in copia conforme all'originale, estratta dal fascicolo telematico presente nel sistema del Tribunale di Napoli;
che in pari data veniva altresì inviato telematicamente modello AP70 all' per la liquidazione della prestazione (cfr.
CP_1 in atti); che nonostante siano decorsi i termini di legge al fine di poter liquidare la prestazione, e non avendo l' proposto ricorso in cassazione, adiva il Tribunale
CP_1 di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare l' al pagamento della somma di € 8.307,42 dovuta
CP_1
a titolo di ratei di pensione di invalidità a far data dal 01/02/23 mese successivo
a quello di inoltro della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, in virtù di decreto di omologazione r.g.n. 23167/23 emesso da Codesto Tribunale;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' dichiarando che la CP_1 liquidazione non è avvenuta prima per la mancanza dell'AP70, in quanto quello depositato dalla ricorrente veniva inviato dal patronato a settembre 2024 alla sede di competenza amministrativa errata, probabilmente a causa della residenza non attuale dichiarata e che il patronato inviava l'AP70 con le informazioni corrette alla sede di competenza solo ad aprile 2025. Per cui il pagamento veniva disposto con data di esigibilità del 3 giugno, chiedendo, pertanto, la cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte resistente dava prova dell'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e chiedeva la cessata materia del contendere, essendo intervenuto in data 3.6.2025 il pagamento degli arretrati dei ratei della pensione di inabilità (cfr. all. note del 10 e 11/06/2025)
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del pagamento della prestazione richiesta, avvenuto in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, il diritto è incontestato, pertanto le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
e. 700,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 23/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo