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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 184 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del Parte_1
ricorso d'appello, dall'avv.to Francesca Chietera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera;
APPELLANTE E
in Controparte_1
persona del suo Presidente p.t., nonché per , rappresentato e difeso, in CP_2
virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 Persona_1
n.37875 dall'avv.to Marina Savastano ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
Pretoria, n.263 presso l'Avvocatura Regionale INPS;
APPELLATO
1 OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito - Appello avverso la sentenza n.
301/2024 del 11 giugno 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere l'appello come proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di addebito come opposto, con vittoria delle spese del giudizio”;
Per l'appellato CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso appello, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n.367 2016 0001071848000, notificato il 30 gennaio 2017, riferito al mancato versamento dei contributi nella misura complessiva di euro 18.347,48, deducendo vizi formali e sistanziali in ordine alla preteesa azionata dall'istituto.
Chiedeva, pertanto, al giudice adito di annullare l'impugnato avviso di addebito e di dichiarare non dovute le somme ivi riportate.
Si costituiva in giudizio l' , concludendo per il rigetto dell' opposizione, vinte le CP_1
spese.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 11 giugno 2024, il
Giudice decideva la causa, e con la sentenza n.301/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione come proposta, annullava l'avviso di addebito e dichiarava non dovute solo le somme di cui alla posizione del lavoratore . Controparte_3
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice, ritenuta, preliminarmente, ammissibile l'opposizione solo in ordine ai dedotti vizi attinenti al merito della pretesa
2 azionata, respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, giungeva alla conclusione, anche all'esito del quadro probatorio raccolto, di non potersi ritenere provata l'effettività della prestazione lavorativa dei lavoratori denunciati dall'opponente, e , nonché provato che Parte_2 Controparte_4
ai propri dipendenti avesse corriposto una paga inferiore a quella Pt_1
contrattualmente prevista e, quindi, versati contributi in misura minore rispetto a quelli dovuti, come quantificati nell'impuignato avviso di addebito, somma complessiva da cui andava detratta solo quanto calcolato per il lavoratore , Controparte_3
risultando che egli avesse reso la sua prestazione lavorativa solo per gli anni 2012 e
2023.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in Parte_1
data 10 dicembre 2024, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta, errata e, comunque, infondata in fatto ed in diritto”, e, quindi, reiterando le medesime eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di
Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreti in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. per il giorno 13 marzo 2025, si costituiva nel giudizio di gravame l' , CP_1
concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da , è infondato e, pertanto, deve Parte_1
essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
In termini generali, deve precisarsi che l'avviso di addebito, previsto dall'art.30 del
D.L. n.78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n.122/2010, cumula le funzioni,
3 svolte dal ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, di atto impositivo, che la parte ha l'onere di impugnare entro un termine di decadenza, e di titolo esecutivo, nonché la funzione nelle riscossioni mediante ruolo, svolta dalla cartella di pagamento, di fissazione di un termine per il pagamento sotto comminatoria di esecuzione forzata.
Tale strumento è utilizzabile solo dall' ma appare avere un campo di applicazione CP_1
più esteso rispetto alla riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, in quanto si riferisce al recupero di somme a qualunque titolo dovute all' , anche a CP_1
seguito di accertamenti d'ufficio, con la conseguenza di poter essere utilizzato dall'istituto non solo per la riscossione dei contributi ma anche, per esempio, di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni.
Sulla base della norma di rinvio di cui all'art.30, comma 14, del D.L. n.78/2010, non sembrano prospettarsi particolari problemi all'estensione all'avviso di addebito delle regole e dei criteri interpetrativi individuati per le opposizioni conseguenti alla notificazione di una cartella esattoriale per la riscossione di contributi dovuti agli enti previdenziali o all'adozione dei relativi atti di esecuzione.
In particolare sono applicabili le opposizioni di cui all'art.24, commi 5 e 6, nel caso di deduzione di situazioni delineate dalla normativa come impeditive dell'iscrizione a ruolo oppure si deducano vizi propri dell'atto impositivo, come il vizio di motivazione,
o si metta in questione il merito del credito contributivo.
Il termine di decadenza di quaranta giorni per tali opposizioni decorre dalla notifica dell'avviso di addebito.
Rispetto ai vizi inerenti alla funzione dell'avviso di intimare il pagamento sotto comminatoria dell'esecuzione forzata è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, però, nei confronti dello stesso , diversamente che nel caso di CP_1
esecuzione mediante ruolo e notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione.
Dopo che quest'ultimo, a cui l' trasmette l'avviso di addebito ai fini CP_1
dell'esecuzione con le modalità ed i termini fissati dall'istituto stesso, abbia posto in essere atti esecutivi, l'eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. deve
4 naturalmente essere proposta nei suoi confronti, salvo il necessario coinvolgimento dell' nel caso in cui vi siano implicazioni che riguardino il diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata.
Si ritiene, quindi, necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_1
anche a prescindere dell'iniziativa presa in tal senso dal concessionario a norma dell'art.39 del D. Lgs.n.112/1999, secondo cui “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, deve premettersi che si è formato il giudicato interno circa la ritenuta non debenza delle somme rivendicate dall'istituto quanto alla posizione assicurativa di , stante la mancata Controparte_3
proposizione, sul punto, di appello incidentale da parte dell' . CP_1
Si è, inoltre, formato il giudicato interno quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale e al mancato riconoscimento delle prestazioni lavorative denunciate dal datore di lavoro in relazione ai dipendenti e Parte_2 CP_4
non essendo stato articolato uno specifico motivo di impugnazione sul
[...]
punto, con conseguente perdita del diritto dell'azienda ai benefici contributi di cui aveva beneficiato ex art.9 ter, comma 3, della Legge n.608/1996.
Con un unico articolato motivo di gravame, deduce l'appellante la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la corresponsione,
a titolo di retribuzione giornaliera, da parte di ai propri dipendenti di una Pt_1
somma inferiore a quella prevista dal CPL di Matera, avendo il giudicante erroneamente ritenuto che i dipendenti dovessero essere inquadrati nel IV e non piuttosto nel V livello.
In realtà, dall'esame della documentazione DMAG Isp. risulta che l'accertamento relativo alla correponsione di una retribuzione non in linea con quella contrattuale è stata operato tenuto conto della qualifica degli operai denunciati quali operai generici, qualifica 01, così risultando la corresponsione in loro favore di una paga giornaliera di
5 euro 40,71 e non di euro 41,73.
Questa differenza di retribuzione giornaliera è emersa per il 2010 e per il primo trimestre 2011.
Dal secondo trimestre 2011, gli ispettori hanno accertato la correttezza dell'importo pagato ai lavoratori dall'odierno appellante e hanno operato solo il conteggio dei benefici contributivi persi per effetto del disconoscimento dei rapporti di lavoro di e , questione questa, come già accennato, coperta Parte_2 Controparte_4
dal giudicato, fermo restando che in materia di diritto agli sgravi contributivi grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.m. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022- scaglione fino ad euro 26.000,00 parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 184 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente p.t., avverso la Controparte_5
sentenza n. 301/2024 del 11 giugno 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'istituto, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
6 DPR n.115/2002.
Potenza, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 184 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del Parte_1
ricorso d'appello, dall'avv.to Francesca Chietera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera;
APPELLANTE E
in Controparte_1
persona del suo Presidente p.t., nonché per , rappresentato e difeso, in CP_2
virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 Persona_1
n.37875 dall'avv.to Marina Savastano ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
Pretoria, n.263 presso l'Avvocatura Regionale INPS;
APPELLATO
1 OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito - Appello avverso la sentenza n.
301/2024 del 11 giugno 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere l'appello come proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di addebito come opposto, con vittoria delle spese del giudizio”;
Per l'appellato CP_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso appello, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n.367 2016 0001071848000, notificato il 30 gennaio 2017, riferito al mancato versamento dei contributi nella misura complessiva di euro 18.347,48, deducendo vizi formali e sistanziali in ordine alla preteesa azionata dall'istituto.
Chiedeva, pertanto, al giudice adito di annullare l'impugnato avviso di addebito e di dichiarare non dovute le somme ivi riportate.
Si costituiva in giudizio l' , concludendo per il rigetto dell' opposizione, vinte le CP_1
spese.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 11 giugno 2024, il
Giudice decideva la causa, e con la sentenza n.301/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione come proposta, annullava l'avviso di addebito e dichiarava non dovute solo le somme di cui alla posizione del lavoratore . Controparte_3
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice, ritenuta, preliminarmente, ammissibile l'opposizione solo in ordine ai dedotti vizi attinenti al merito della pretesa
2 azionata, respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, giungeva alla conclusione, anche all'esito del quadro probatorio raccolto, di non potersi ritenere provata l'effettività della prestazione lavorativa dei lavoratori denunciati dall'opponente, e , nonché provato che Parte_2 Controparte_4
ai propri dipendenti avesse corriposto una paga inferiore a quella Pt_1
contrattualmente prevista e, quindi, versati contributi in misura minore rispetto a quelli dovuti, come quantificati nell'impuignato avviso di addebito, somma complessiva da cui andava detratta solo quanto calcolato per il lavoratore , Controparte_3
risultando che egli avesse reso la sua prestazione lavorativa solo per gli anni 2012 e
2023.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in Parte_1
data 10 dicembre 2024, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta, errata e, comunque, infondata in fatto ed in diritto”, e, quindi, reiterando le medesime eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di
Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreti in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. per il giorno 13 marzo 2025, si costituiva nel giudizio di gravame l' , CP_1
concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da , è infondato e, pertanto, deve Parte_1
essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
In termini generali, deve precisarsi che l'avviso di addebito, previsto dall'art.30 del
D.L. n.78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n.122/2010, cumula le funzioni,
3 svolte dal ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, di atto impositivo, che la parte ha l'onere di impugnare entro un termine di decadenza, e di titolo esecutivo, nonché la funzione nelle riscossioni mediante ruolo, svolta dalla cartella di pagamento, di fissazione di un termine per il pagamento sotto comminatoria di esecuzione forzata.
Tale strumento è utilizzabile solo dall' ma appare avere un campo di applicazione CP_1
più esteso rispetto alla riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, in quanto si riferisce al recupero di somme a qualunque titolo dovute all' , anche a CP_1
seguito di accertamenti d'ufficio, con la conseguenza di poter essere utilizzato dall'istituto non solo per la riscossione dei contributi ma anche, per esempio, di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni.
Sulla base della norma di rinvio di cui all'art.30, comma 14, del D.L. n.78/2010, non sembrano prospettarsi particolari problemi all'estensione all'avviso di addebito delle regole e dei criteri interpetrativi individuati per le opposizioni conseguenti alla notificazione di una cartella esattoriale per la riscossione di contributi dovuti agli enti previdenziali o all'adozione dei relativi atti di esecuzione.
In particolare sono applicabili le opposizioni di cui all'art.24, commi 5 e 6, nel caso di deduzione di situazioni delineate dalla normativa come impeditive dell'iscrizione a ruolo oppure si deducano vizi propri dell'atto impositivo, come il vizio di motivazione,
o si metta in questione il merito del credito contributivo.
Il termine di decadenza di quaranta giorni per tali opposizioni decorre dalla notifica dell'avviso di addebito.
Rispetto ai vizi inerenti alla funzione dell'avviso di intimare il pagamento sotto comminatoria dell'esecuzione forzata è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, però, nei confronti dello stesso , diversamente che nel caso di CP_1
esecuzione mediante ruolo e notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione.
Dopo che quest'ultimo, a cui l' trasmette l'avviso di addebito ai fini CP_1
dell'esecuzione con le modalità ed i termini fissati dall'istituto stesso, abbia posto in essere atti esecutivi, l'eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. deve
4 naturalmente essere proposta nei suoi confronti, salvo il necessario coinvolgimento dell' nel caso in cui vi siano implicazioni che riguardino il diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata.
Si ritiene, quindi, necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_1
anche a prescindere dell'iniziativa presa in tal senso dal concessionario a norma dell'art.39 del D. Lgs.n.112/1999, secondo cui “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, deve premettersi che si è formato il giudicato interno circa la ritenuta non debenza delle somme rivendicate dall'istituto quanto alla posizione assicurativa di , stante la mancata Controparte_3
proposizione, sul punto, di appello incidentale da parte dell' . CP_1
Si è, inoltre, formato il giudicato interno quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale e al mancato riconoscimento delle prestazioni lavorative denunciate dal datore di lavoro in relazione ai dipendenti e Parte_2 CP_4
non essendo stato articolato uno specifico motivo di impugnazione sul
[...]
punto, con conseguente perdita del diritto dell'azienda ai benefici contributi di cui aveva beneficiato ex art.9 ter, comma 3, della Legge n.608/1996.
Con un unico articolato motivo di gravame, deduce l'appellante la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la corresponsione,
a titolo di retribuzione giornaliera, da parte di ai propri dipendenti di una Pt_1
somma inferiore a quella prevista dal CPL di Matera, avendo il giudicante erroneamente ritenuto che i dipendenti dovessero essere inquadrati nel IV e non piuttosto nel V livello.
In realtà, dall'esame della documentazione DMAG Isp. risulta che l'accertamento relativo alla correponsione di una retribuzione non in linea con quella contrattuale è stata operato tenuto conto della qualifica degli operai denunciati quali operai generici, qualifica 01, così risultando la corresponsione in loro favore di una paga giornaliera di
5 euro 40,71 e non di euro 41,73.
Questa differenza di retribuzione giornaliera è emersa per il 2010 e per il primo trimestre 2011.
Dal secondo trimestre 2011, gli ispettori hanno accertato la correttezza dell'importo pagato ai lavoratori dall'odierno appellante e hanno operato solo il conteggio dei benefici contributivi persi per effetto del disconoscimento dei rapporti di lavoro di e , questione questa, come già accennato, coperta Parte_2 Controparte_4
dal giudicato, fermo restando che in materia di diritto agli sgravi contributivi grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.m. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022- scaglione fino ad euro 26.000,00 parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 184 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente p.t., avverso la Controparte_5
sentenza n. 301/2024 del 11 giugno 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'istituto, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
6 DPR n.115/2002.
Potenza, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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