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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1087/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. SCLAVI Parte_1 C.F._1
FEDERICA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Privata Cesare
Battisti n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARINI STEFANIA GIOVANNA LEONARDA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso Sempione n. 33;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“che sia pronunciato il divorzio tra le parti;
che sia confermato l'affido condiviso di e disposto il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso il padre, in subordine la conferma dell'attuale regime di
pag. 1 di 12 frequentazione riportandosi per il resto alle conclusioni già formulate nella 1 memoria
183 cpc quanto alla regolamentazione dei periodi di vacanza e festivi;
che sia confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre;
che sia disposto il mantenimento diretto di , ferma la ripartizione delle spese extra Per_1
assegno al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
che sia confermato il diritto della madre a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale;
con vittoria di spese”.
Parte resistente:
“A – Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano (MI), in data 29.04.2000, tra i sig.ri e trascritto Controparte_1 Parte_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) nell'anno 2000, numero 0424, registro 1 – parte 2 serie A -, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B - Il tutto alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata ex lege congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare in Vidigulfo, ove già risiede (confermandone la residenza) e che continuerà ad essere assegnata alla
IG.ra . CP_1
La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente dai genitori che concorderanno ogni decisione importante per la figlia;
limitatamente alle questioni sanitarie di , con riferimento alla loro gestione, la madre ne chiede Per_1
l'esercizio esclusivo con l'impegno a riferirne puntualmente al padre;
limitatamente, invece, alle questioni di ordinaria amministrazione ed afferenti alla mera gestione quotidiana, ciascun genitore vi provvederà, indipendentemente dall'altro, durante i periodi di permanenza della minore presso di sé.
Fermo restando che, quando la minore permarrà presso la residenza paterna, non dovrà essere lasciata da sola con il figlio adolescente, anch'esso minorenne, della compagna del padre, IG.ra né i pernotti della figlia dovranno coincidere Controparte_2 Per_1
con quelli del ragazzo presso la madre convivente del ricorrente.
pag. 2 di 12 Entrambi i genitori si impegnano affinchè sia realizzata la bigenitorialità come pari responsabilità e cooperazione nell'educazione, istruzione e assistenza della figlia, e si adopereranno in ogni modo per il suo equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico, nonché per il mantenimento e il consolidamento delle relazioni affettive con ambedue i genitori e con gli altri membri delle rispettive famiglie. Si obbligano, quindi, perché anche l'altra figura genitoriale sia costantemente un punto di riferimento, evitando e impedendo apprezzamenti, allusioni, comportamenti anche solo omissivi che possano minare l'immagine dell'altro genitore o la relazione con esso e si impegnano a informarsi vicendevolmente di ogni scelta rilevate che riguardi il minore (studio, salute, svago, viaggi, ecc.) per adottare scelte condivise. Ambedue i genitori si adopereranno affinchè alla minore siano sempre e in ogni occasione (studio, ludica, sportiva, divertimento, hobbies, ecc.) garantite e realizzate condizioni ambientali di frequentazione, di viaggio, trasferte e/o di qualsiasi altro genere idonee in relazione all'età, alla capacità di discernimento, ai desideri, ai gusti, alle inclinazioni, alle aspirazioni della piccola in modo tale da assicurarle, con comuni scelte, massima tranquillità, sicurezza e protezione evitando problematiche e contrasti che possano nuocere alla sua serenità, incolumità e tutela. Per tale ragione, ove i genitori non possano attendere alla cura della figlia nei periodi di propria spettanza, privilegeranno la permanenza della figlia presso l'altro genitore e, se questi sia impossibilitato, presso persona di famiglia (es. nonna, sorella) o persona investita della di lei cura (es. baby-sitter) garantendole sempre e in ogni caso un consono ambiente familiare e sociale.
In particolare per quanto riguarda le questioni di salute della minore, i genitori concordano sin d'ora che continui ad essere seguita per le patologie di cui soffre Per_1 presso le strutture ospedaliere e sanitarie che l'hanno in carico, in quanto già a conoscenza della sua storia clinica.
2) salvo diverso accordo fra i genitori e/o diverso bisogno ed esigenza della minore, le viste di dal padre avverranno secondo le seguenti modalità, in relazione al nuovo Per_1
orario scolastico (scuola media) e, per il 2024/2025 in base al calendario qui proposto dalla madre che si allega (evidenza in giallo la sospensione delle attività didattiche):
pag. 3 di 12 -un week-end alternato dal venerdì alle 14,00 all'uscita da scuola sino al successivo lunedì direttamente a scuola o presso la sede del campus estivo o altro a cui risulterà iscritta ovvero l'abitazione materna;
- ogni mercoledì e giovedì resterà con il padre, con pernotto, dal mercoledì alle Per_1 ore 14,00 all'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola
o presso la sede del campus estivo o altro a cui risulterà iscritta ovvero l'abitazione materna;
-il tutto salvo eventuali e diversi accordi tra i genitori con particolare riguardo all'interesse e alle esigenze della minore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: malattie, gite scolastiche, altre particolari necessità);
- vacanze natalizie: una settimana dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre o dal
31 dicembre alla riapertura della scuola, ad anni alterni. Per il prossimo Natale 2024, si chiede che la prima settimana sia di spettanza materna e che il padre ritiri la sera Per_1
del 30.12 o la mattina del 31.12 entro le H.
8.00 per consentire alla madre di recarsi al lavoro;
-vacanze scolastiche non estive: (es. 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, Carnevale, S. Pasqua etc) alternando i giorni tra madre e padre in via equivalente in modo che i giorni in cui la scuola sarà chiusa per ponti e altre festività verranno suddivisi equamente tra i genitori
(nel calendario allegato 9 giorni saranno di competenza materna, 8 del padre). La suddivisione delle festività potrà essere definita in tempo compatibile con la disponibilità dei rispettivi Datori di Lavoro;
-vacanze estive: quindici giorni consecutivi con ciascun genitore in un periodo da concordare tempestivamente compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola;
-a conclusione di ogni periodo di vacanza estiva, natalizia, pasquale, il calendario di alternanza riprenderà in modo tale da lasciare invariata la successione dei fine settimana, che riprenderà secondo la cadenza precedente il periodo di vacanza concluso.
3) Mantenimento della figlia minore.
- : in considerazione del contributo paterno all'alloggio con la propria quota di Per_1 casa familiare, il padre rinuncerà ogni anno all'assegno unico o equivalente in favore della madre e verserà, quale contributo di mantenimento della figlia minore la somma di
€450,00 mensili, che si intenderà rivalutato secondo gli indici Istat costo della vita, oltre
pag. 4 di 12 alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori secondo il seguente schema previsto dalle Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello di Milano o del Tribunale di Pavia, così di seguito meglio specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
rispetto a questa specifica spesa il padre presta sin d'ora espresso consenso. d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
pag. 5 di 12 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
rispetto a questa specifica voce il padre presta sin d'ora espresso consenso prevedendo l'orario più breve della scuola media e garantendo il proprio contributo fino a che l'età di non le consentirà di restare Per_1
da sola a casa. f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che: (i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno mensile di mantenimento essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, salvo le diverse partite di debito/credito da richiedere nelle opportune sedi.
5)I coniugi, sin d'ora, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della minore. In ogni caso, il diritto di espatrio con la figlia minore sarà subordinato alla preventiva comunicazione della destinazione, delle modalità di viaggio e, comunque, all'autorizzazione dell'altro genitore.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti versati in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
pag. 6 di 12 Il ricorrente, ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra Controparte_1
il 29.04.2000 in Milano (atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Milano al n. 424, Parte II, Serie A, anno 2000).
La resistente ha aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che i coniugi si siano separati consensualmente innanzi al
Tribunale di Pavia con verbale in data 5.06.2017 e relativo decreto di omologa del
12.06.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In merito all'affido, al collocamento della figlia minore e al diritto di visita paterno Per_ Dall'unione coniugale delle parti nascevano le figlie , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia minore nata a Per_1
Milano il 4.05.2012. Premesso, pertanto, che nulla debba essere previsto in merito alla figlia maggiore, con riferimento, invece, alla figlia minore il Collegio ritiene di Per_1
accogliere, considerato anche l'accordo sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori;
invero, da quanto emerso in corso di causa e alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non sussistono ragioni per escludere che entrambe dispongano di risorse e competenze adeguate a supportare la figlia nella crescita. Proprio alla luce di queste considerazioni, del resto, non vi sono ragioni per accogliere la richiesta della ricorrente di concentrazione in capo a sé del potere di assumere le decisioni relative alla figlia
“limitatamente alle questioni sanitarie”, essendo rimasti del tutto sforniti di evidenza le deduzioni della ricorrente in merito all'eventuale pregiudizio derivante alla minore dal mantenimento anche in capo al padre della potestà di decidere al riguardo. Vanno, invece,
pag. 7 di 12 nuovamente invitate le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico individuale, invito già loro rivolto dal Giudice istruttore con ordinanza del 7.3.2024, poiché è evidente che le attuali difficoltà di comunicazione e lo scarso riconoscimento del ruolo genitoriale reciproco, segnalate anche dalla minore nel corso del suo ascolto, sono un potenziale fattore di pregiudizio per la sua serena crescita e potrebbero, per il futuro, in assenza di interventi di supporto, seriamente pregiudicarla.
Va, altresì, invitata la resistente a evitare indebite triangolazioni della figlia nel conflitto, condotta che ha certamente contribuito a incidere negativamente sul suo stato emotivo e rispetto alla quale la stessa all'udienza del 21.05.2024, ha espresso il proprio Per_1
disagio, dichiarando di essere stata di frequente esposta alla squalifica operata dalla madre della figura paterna (v. verbale di ascolto della minore del 21.05.2024 “Ho detto a mamma che non voglio che si parli della separazione ma lei quando è arrabbiata è come se io non esistessi. E' molto brutto che un genitore parla male dell'altro. Mamma spesso parla male di PÀ e a me questo da molto fastidio, l'ho detto alla mamma ma non mi calcola.
Di questa cosa ci soffro sempre quindi a casa piango, quando invece sono dal PÀ piango dalla rabbia. PA non parla mai male di mamma d'avanti a me”).
In ogni caso, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico avviato da perché la stessa possa continuare ad essere supportata e Per_1
beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Va, del resto, confermato il collocamento prevalente della minore a fini anagrafici presso la madre, cui va conseguentemente assegnata la ex casa coniugale (sita in Vidigulfo (PV),
Via Don Pasquale Rovati n. 34) in comproprietà tra le parti al 50%.
Circa il regime di frequentazione con la figlia, inoltre, tenuto conto dell'età della stessa e dei desideri da questa espressi in occasione del suo ascolto, in cui ha dichiarato di voler trascorrere maggior tempo con il padre, rispetto a quanto previsto in precedenza (v. verbale di udienza del 21.5.2024) il Collegio ritiene corretto prevedere che starà Per_1
con il padre tutte le settimane nelle giornate del mercoledì e del giovedì (dall'uscita di scuola alle ore 14:00 e con pernottamento presso di lui in entrambi i giorni e riaccompagnamento a scuola l'indomani) oltre che a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
pag. 8 di 12 Va, altresì, previsto che durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza annuale mentre, in relazione alle vacanze estive, la minore trascorrerà quindici giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Infine, si prevede che le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza annuale.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri della figlia minore, e, tuttavia, va nuovamente rigettata l'istanza della resistente volta ad imporre che in occasione degli incontri padre- figlia presso l'abitazione del primo non sia presente anche il figlio della compagna di quest'ultimo, di cui secondo la prospettazione della resistente la minore sarebbe
“infatuata”, non ravvisandosi alcun fattore di potenziale pregiudizio per posto che, Per_1
come confermato anche dal sig. i minori dormono in camere separate ed è, in ogni Pt_1
caso, assicurata la vigilanza degli adulti (v. verbale di udienza del 13.6.2023 e ordinanza del 17.7.2023).
Sul contributo al mantenimento per la figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento della minore da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che il ricorrente ha chiesto che venga previsto il mantenimento diretto della figlia con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo Per_1
in uso al Tribunale di Pavia.
La resistente, al contrario, ha insistito nella domanda di previsione di un contributo al mantenimento per la figlia da porre a carico della controparte nella misura di € 450,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, domandando, altresì, di poter percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale, di attuali 221,00 euro.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della figlia, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
pag. 9 di 12 Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione capo cantiere, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa “2.200,00/2.300,00 €, somma comprensiva di straordinari” e di corrispondere un canone di locazione mensile per l'immobile nel quale vive con l'attuale compagna - regolarmente impiegata con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 - di 1.200,00 euro
(v. udienza del 13.06.2023).
Il IG. ha, inoltre, dedotto di essere gravato dal pagamento di due finanziamenti, Pt_1
contratti nell'anno 2023, con esborso mensile di circa 260,00 € (v. doc. allegati alla memoria del 20.6.2023) e ha, altresì, prodotto la propria documentazione reddituale attestante la percezione dei seguenti redditi netti: € 25.352,00 per l'anno 2020, €
28.239,00 per l'anno 2021 ed € 26.253,00 per l'anno 2023.
La resistente, di contro, non sostiene costi abitativi, essendo comproprietaria insieme al
IG. della casa coniugale ove è rimasta a vivere con entrambe le figlie, e ha dedotto Pt_1
di essere impiegata a tempo indeterminato come operaia part time alle dipendenze di DHL
Supply Chain Italy Spa dal 1° ottobre 2022, con stipendio medio mensile di € 1.257,04
(cfr. buste paga gennaio-luglio 2024). Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte evidenziano, del resto, un reddito netto di euro 11.875,00 per l'anno 2020, di € 14.251,00 per l'anno 2021 e di € 15.661,00 per l'anno 2023.
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti ma anche del fatto che la resistente beneficia del godimento della ex casa coniugale, il Collegio ritiene corretto mantenere a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla sig.ra un contributo per il mantenimento della figlia CP_1
determinato, tuttavia, nella misura di inferiore di € 300,00 mensili (trecento/00). Per_1
Tale somma dovrà essere corrisposta mensilmente alla IG.ra entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Viene, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese extra assegno tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Va, infine, previsto, proprio in ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, che l'Assegno Unico Universale venga percepito in via esclusiva dalla resistente.
Sulle spese di lite
pag. 10 di 12 Tenuto conto del contenuto della decisione, valutata la reciproca soccombenza delle parti
(il ricorrente in relazione alla richiesta di mantenimento diretto della figlia e la resistente in merito alla domanda di affido esclusivo della minore a sé per le questioni attinenti alla salute della stessa) e l'accordo sulle ulteriori condizioni, si ritiene corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e il 29.04.2000 in Milano Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 424, Parte II, Serie A, anno 2000);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. conferma l'affidamento condiviso tra i genitori della minore (nata il Per_1
4.05.2012) con collocamento e residenza anagrafica della figlia presso la madre in Vidigulfo (PV), Via Don Pasquale Rovati n. 34;
4. assegna la ex casa coniugale alla resistente;
5. rigetta la domanda proposta dalla resistente di affido esclusivo a sé della figlia con riguardo delle questioni sanitarie;
6. invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità;
7. dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già attivato nell'interesse della minore Per_1
8. richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione con la figlia;
9. pone a carico del IG. 'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni Parte_1
mese alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
pag. 11 di 12 della figlia la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
10. dispone che le spese extra assegno per la figlia graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
11. dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
12. compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1087/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. SCLAVI Parte_1 C.F._1
FEDERICA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Privata Cesare
Battisti n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARINI STEFANIA GIOVANNA LEONARDA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso Sempione n. 33;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“che sia pronunciato il divorzio tra le parti;
che sia confermato l'affido condiviso di e disposto il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso il padre, in subordine la conferma dell'attuale regime di
pag. 1 di 12 frequentazione riportandosi per il resto alle conclusioni già formulate nella 1 memoria
183 cpc quanto alla regolamentazione dei periodi di vacanza e festivi;
che sia confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre;
che sia disposto il mantenimento diretto di , ferma la ripartizione delle spese extra Per_1
assegno al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
che sia confermato il diritto della madre a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale;
con vittoria di spese”.
Parte resistente:
“A – Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano (MI), in data 29.04.2000, tra i sig.ri e trascritto Controparte_1 Parte_1 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) nell'anno 2000, numero 0424, registro 1 – parte 2 serie A -, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B - Il tutto alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata ex lege congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare in Vidigulfo, ove già risiede (confermandone la residenza) e che continuerà ad essere assegnata alla
IG.ra . CP_1
La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente dai genitori che concorderanno ogni decisione importante per la figlia;
limitatamente alle questioni sanitarie di , con riferimento alla loro gestione, la madre ne chiede Per_1
l'esercizio esclusivo con l'impegno a riferirne puntualmente al padre;
limitatamente, invece, alle questioni di ordinaria amministrazione ed afferenti alla mera gestione quotidiana, ciascun genitore vi provvederà, indipendentemente dall'altro, durante i periodi di permanenza della minore presso di sé.
Fermo restando che, quando la minore permarrà presso la residenza paterna, non dovrà essere lasciata da sola con il figlio adolescente, anch'esso minorenne, della compagna del padre, IG.ra né i pernotti della figlia dovranno coincidere Controparte_2 Per_1
con quelli del ragazzo presso la madre convivente del ricorrente.
pag. 2 di 12 Entrambi i genitori si impegnano affinchè sia realizzata la bigenitorialità come pari responsabilità e cooperazione nell'educazione, istruzione e assistenza della figlia, e si adopereranno in ogni modo per il suo equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico, nonché per il mantenimento e il consolidamento delle relazioni affettive con ambedue i genitori e con gli altri membri delle rispettive famiglie. Si obbligano, quindi, perché anche l'altra figura genitoriale sia costantemente un punto di riferimento, evitando e impedendo apprezzamenti, allusioni, comportamenti anche solo omissivi che possano minare l'immagine dell'altro genitore o la relazione con esso e si impegnano a informarsi vicendevolmente di ogni scelta rilevate che riguardi il minore (studio, salute, svago, viaggi, ecc.) per adottare scelte condivise. Ambedue i genitori si adopereranno affinchè alla minore siano sempre e in ogni occasione (studio, ludica, sportiva, divertimento, hobbies, ecc.) garantite e realizzate condizioni ambientali di frequentazione, di viaggio, trasferte e/o di qualsiasi altro genere idonee in relazione all'età, alla capacità di discernimento, ai desideri, ai gusti, alle inclinazioni, alle aspirazioni della piccola in modo tale da assicurarle, con comuni scelte, massima tranquillità, sicurezza e protezione evitando problematiche e contrasti che possano nuocere alla sua serenità, incolumità e tutela. Per tale ragione, ove i genitori non possano attendere alla cura della figlia nei periodi di propria spettanza, privilegeranno la permanenza della figlia presso l'altro genitore e, se questi sia impossibilitato, presso persona di famiglia (es. nonna, sorella) o persona investita della di lei cura (es. baby-sitter) garantendole sempre e in ogni caso un consono ambiente familiare e sociale.
In particolare per quanto riguarda le questioni di salute della minore, i genitori concordano sin d'ora che continui ad essere seguita per le patologie di cui soffre Per_1 presso le strutture ospedaliere e sanitarie che l'hanno in carico, in quanto già a conoscenza della sua storia clinica.
2) salvo diverso accordo fra i genitori e/o diverso bisogno ed esigenza della minore, le viste di dal padre avverranno secondo le seguenti modalità, in relazione al nuovo Per_1
orario scolastico (scuola media) e, per il 2024/2025 in base al calendario qui proposto dalla madre che si allega (evidenza in giallo la sospensione delle attività didattiche):
pag. 3 di 12 -un week-end alternato dal venerdì alle 14,00 all'uscita da scuola sino al successivo lunedì direttamente a scuola o presso la sede del campus estivo o altro a cui risulterà iscritta ovvero l'abitazione materna;
- ogni mercoledì e giovedì resterà con il padre, con pernotto, dal mercoledì alle Per_1 ore 14,00 all'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola
o presso la sede del campus estivo o altro a cui risulterà iscritta ovvero l'abitazione materna;
-il tutto salvo eventuali e diversi accordi tra i genitori con particolare riguardo all'interesse e alle esigenze della minore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: malattie, gite scolastiche, altre particolari necessità);
- vacanze natalizie: una settimana dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre o dal
31 dicembre alla riapertura della scuola, ad anni alterni. Per il prossimo Natale 2024, si chiede che la prima settimana sia di spettanza materna e che il padre ritiri la sera Per_1
del 30.12 o la mattina del 31.12 entro le H.
8.00 per consentire alla madre di recarsi al lavoro;
-vacanze scolastiche non estive: (es. 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, Carnevale, S. Pasqua etc) alternando i giorni tra madre e padre in via equivalente in modo che i giorni in cui la scuola sarà chiusa per ponti e altre festività verranno suddivisi equamente tra i genitori
(nel calendario allegato 9 giorni saranno di competenza materna, 8 del padre). La suddivisione delle festività potrà essere definita in tempo compatibile con la disponibilità dei rispettivi Datori di Lavoro;
-vacanze estive: quindici giorni consecutivi con ciascun genitore in un periodo da concordare tempestivamente compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola;
-a conclusione di ogni periodo di vacanza estiva, natalizia, pasquale, il calendario di alternanza riprenderà in modo tale da lasciare invariata la successione dei fine settimana, che riprenderà secondo la cadenza precedente il periodo di vacanza concluso.
3) Mantenimento della figlia minore.
- : in considerazione del contributo paterno all'alloggio con la propria quota di Per_1 casa familiare, il padre rinuncerà ogni anno all'assegno unico o equivalente in favore della madre e verserà, quale contributo di mantenimento della figlia minore la somma di
€450,00 mensili, che si intenderà rivalutato secondo gli indici Istat costo della vita, oltre
pag. 4 di 12 alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori secondo il seguente schema previsto dalle Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello di Milano o del Tribunale di Pavia, così di seguito meglio specificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
rispetto a questa specifica spesa il padre presta sin d'ora espresso consenso. d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
pag. 5 di 12 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
rispetto a questa specifica voce il padre presta sin d'ora espresso consenso prevedendo l'orario più breve della scuola media e garantendo il proprio contributo fino a che l'età di non le consentirà di restare Per_1
da sola a casa. f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che: (i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno mensile di mantenimento essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, salvo le diverse partite di debito/credito da richiedere nelle opportune sedi.
5)I coniugi, sin d'ora, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della minore. In ogni caso, il diritto di espatrio con la figlia minore sarà subordinato alla preventiva comunicazione della destinazione, delle modalità di viaggio e, comunque, all'autorizzazione dell'altro genitore.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano i documenti versati in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
pag. 6 di 12 Il ricorrente, ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra Controparte_1
il 29.04.2000 in Milano (atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Milano al n. 424, Parte II, Serie A, anno 2000).
La resistente ha aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che i coniugi si siano separati consensualmente innanzi al
Tribunale di Pavia con verbale in data 5.06.2017 e relativo decreto di omologa del
12.06.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In merito all'affido, al collocamento della figlia minore e al diritto di visita paterno Per_ Dall'unione coniugale delle parti nascevano le figlie , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, e la figlia minore nata a Per_1
Milano il 4.05.2012. Premesso, pertanto, che nulla debba essere previsto in merito alla figlia maggiore, con riferimento, invece, alla figlia minore il Collegio ritiene di Per_1
accogliere, considerato anche l'accordo sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori;
invero, da quanto emerso in corso di causa e alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non sussistono ragioni per escludere che entrambe dispongano di risorse e competenze adeguate a supportare la figlia nella crescita. Proprio alla luce di queste considerazioni, del resto, non vi sono ragioni per accogliere la richiesta della ricorrente di concentrazione in capo a sé del potere di assumere le decisioni relative alla figlia
“limitatamente alle questioni sanitarie”, essendo rimasti del tutto sforniti di evidenza le deduzioni della ricorrente in merito all'eventuale pregiudizio derivante alla minore dal mantenimento anche in capo al padre della potestà di decidere al riguardo. Vanno, invece,
pag. 7 di 12 nuovamente invitate le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico individuale, invito già loro rivolto dal Giudice istruttore con ordinanza del 7.3.2024, poiché è evidente che le attuali difficoltà di comunicazione e lo scarso riconoscimento del ruolo genitoriale reciproco, segnalate anche dalla minore nel corso del suo ascolto, sono un potenziale fattore di pregiudizio per la sua serena crescita e potrebbero, per il futuro, in assenza di interventi di supporto, seriamente pregiudicarla.
Va, altresì, invitata la resistente a evitare indebite triangolazioni della figlia nel conflitto, condotta che ha certamente contribuito a incidere negativamente sul suo stato emotivo e rispetto alla quale la stessa all'udienza del 21.05.2024, ha espresso il proprio Per_1
disagio, dichiarando di essere stata di frequente esposta alla squalifica operata dalla madre della figura paterna (v. verbale di ascolto della minore del 21.05.2024 “Ho detto a mamma che non voglio che si parli della separazione ma lei quando è arrabbiata è come se io non esistessi. E' molto brutto che un genitore parla male dell'altro. Mamma spesso parla male di PÀ e a me questo da molto fastidio, l'ho detto alla mamma ma non mi calcola.
Di questa cosa ci soffro sempre quindi a casa piango, quando invece sono dal PÀ piango dalla rabbia. PA non parla mai male di mamma d'avanti a me”).
In ogni caso, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico avviato da perché la stessa possa continuare ad essere supportata e Per_1
beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Va, del resto, confermato il collocamento prevalente della minore a fini anagrafici presso la madre, cui va conseguentemente assegnata la ex casa coniugale (sita in Vidigulfo (PV),
Via Don Pasquale Rovati n. 34) in comproprietà tra le parti al 50%.
Circa il regime di frequentazione con la figlia, inoltre, tenuto conto dell'età della stessa e dei desideri da questa espressi in occasione del suo ascolto, in cui ha dichiarato di voler trascorrere maggior tempo con il padre, rispetto a quanto previsto in precedenza (v. verbale di udienza del 21.5.2024) il Collegio ritiene corretto prevedere che starà Per_1
con il padre tutte le settimane nelle giornate del mercoledì e del giovedì (dall'uscita di scuola alle ore 14:00 e con pernottamento presso di lui in entrambi i giorni e riaccompagnamento a scuola l'indomani) oltre che a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
pag. 8 di 12 Va, altresì, previsto che durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza annuale mentre, in relazione alle vacanze estive, la minore trascorrerà quindici giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Infine, si prevede che le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza annuale.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri della figlia minore, e, tuttavia, va nuovamente rigettata l'istanza della resistente volta ad imporre che in occasione degli incontri padre- figlia presso l'abitazione del primo non sia presente anche il figlio della compagna di quest'ultimo, di cui secondo la prospettazione della resistente la minore sarebbe
“infatuata”, non ravvisandosi alcun fattore di potenziale pregiudizio per posto che, Per_1
come confermato anche dal sig. i minori dormono in camere separate ed è, in ogni Pt_1
caso, assicurata la vigilanza degli adulti (v. verbale di udienza del 13.6.2023 e ordinanza del 17.7.2023).
Sul contributo al mantenimento per la figlia minore
Quanto al contributo per il mantenimento della minore da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che il ricorrente ha chiesto che venga previsto il mantenimento diretto della figlia con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo Per_1
in uso al Tribunale di Pavia.
La resistente, al contrario, ha insistito nella domanda di previsione di un contributo al mantenimento per la figlia da porre a carico della controparte nella misura di € 450,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, domandando, altresì, di poter percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale, di attuali 221,00 euro.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della figlia, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
pag. 9 di 12 Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione capo cantiere, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa “2.200,00/2.300,00 €, somma comprensiva di straordinari” e di corrispondere un canone di locazione mensile per l'immobile nel quale vive con l'attuale compagna - regolarmente impiegata con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 - di 1.200,00 euro
(v. udienza del 13.06.2023).
Il IG. ha, inoltre, dedotto di essere gravato dal pagamento di due finanziamenti, Pt_1
contratti nell'anno 2023, con esborso mensile di circa 260,00 € (v. doc. allegati alla memoria del 20.6.2023) e ha, altresì, prodotto la propria documentazione reddituale attestante la percezione dei seguenti redditi netti: € 25.352,00 per l'anno 2020, €
28.239,00 per l'anno 2021 ed € 26.253,00 per l'anno 2023.
La resistente, di contro, non sostiene costi abitativi, essendo comproprietaria insieme al
IG. della casa coniugale ove è rimasta a vivere con entrambe le figlie, e ha dedotto Pt_1
di essere impiegata a tempo indeterminato come operaia part time alle dipendenze di DHL
Supply Chain Italy Spa dal 1° ottobre 2022, con stipendio medio mensile di € 1.257,04
(cfr. buste paga gennaio-luglio 2024). Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte evidenziano, del resto, un reddito netto di euro 11.875,00 per l'anno 2020, di € 14.251,00 per l'anno 2021 e di € 15.661,00 per l'anno 2023.
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti ma anche del fatto che la resistente beneficia del godimento della ex casa coniugale, il Collegio ritiene corretto mantenere a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla sig.ra un contributo per il mantenimento della figlia CP_1
determinato, tuttavia, nella misura di inferiore di € 300,00 mensili (trecento/00). Per_1
Tale somma dovrà essere corrisposta mensilmente alla IG.ra entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Viene, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese extra assegno tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Va, infine, previsto, proprio in ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, che l'Assegno Unico Universale venga percepito in via esclusiva dalla resistente.
Sulle spese di lite
pag. 10 di 12 Tenuto conto del contenuto della decisione, valutata la reciproca soccombenza delle parti
(il ricorrente in relazione alla richiesta di mantenimento diretto della figlia e la resistente in merito alla domanda di affido esclusivo della minore a sé per le questioni attinenti alla salute della stessa) e l'accordo sulle ulteriori condizioni, si ritiene corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e il 29.04.2000 in Milano Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Milano al n. 424, Parte II, Serie A, anno 2000);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. conferma l'affidamento condiviso tra i genitori della minore (nata il Per_1
4.05.2012) con collocamento e residenza anagrafica della figlia presso la madre in Vidigulfo (PV), Via Don Pasquale Rovati n. 34;
4. assegna la ex casa coniugale alla resistente;
5. rigetta la domanda proposta dalla resistente di affido esclusivo a sé della figlia con riguardo delle questioni sanitarie;
6. invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità;
7. dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già attivato nell'interesse della minore Per_1
8. richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione con la figlia;
9. pone a carico del IG. 'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni Parte_1
mese alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
pag. 11 di 12 della figlia la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
10. dispone che le spese extra assegno per la figlia graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
11. dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
12. compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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