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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3717/ 2024 TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.12.1957 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO LAUDANDO presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 4
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. STEFANO AZZANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/84 (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente premesso di essere invalido ai sensi della L. n. 222/84, che l' non aveva CP_1 riconosciuto il conseguente diritto, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, a far tempo dalla domanda, con condanna dell' al pagamento della CP_2
1 prestazione in parola, degli accessori maturati e delle spese di giudizio da attribuire al procuratore Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene in relazione alla prestazione in parola è richiesto: a) un requisito di carattere sanitario e b) un requisito di carattere amministrativo, sia assicurativo che contributivo. In relazione al requisito sanitario sub a) si richiede la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 1 comma 1° della L. 222/84:” Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …… l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”). Con riferimento al requisito amministrativo sub b) si richiede: 1) l'iscrizione all'assicurazione da almeno 5 anni, 2) 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno (Sotto questo profilo l'art.4 della L. 222/84, Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, dispone:”1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.”. L'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, richiamato dalla norma da ultimo citata, dispone:” L'assicurato ha diritto alla pensione…………2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui
2 alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”). Orbene, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente realizzano - nel loro complesso - una permanente riduzione al limite richiesto dalla legge della capacità di lavoro dell'assicurato (cfr. consulenza in atti ). Le stesse infatti per la natura, lo stadio e l'entità della sindrome patologica (in relazione anche ai sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo, all'attività in concreto esercitata, alle entità patologiche che impegnano l'organismo) determinano quella riduzione della capacità di lavoro rilevante ai fini che qui interessano: precisamente al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Conseguentemente questo giudicante, recependo le conclusioni del consulente, dichiara che parte ricorrente ha diritto alla prestazione richiesta con la decorrenza indicata nel dispositivo, dato che gli altri requisiti e segnatamente quelli amministrativi non risultato specificamente contestati in modo idoneo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1 p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate considerata la data di decorrenza del requisito sanitario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario utile per la prestazione assegno ordinario di invalidità art. 1 della Legge 222/84 con decorrenza dal 1 gennaio 2025 ;
3 b) condanna, di conseguenza, l' a pagare al predetto l'assegno ordinario CP_1 di invalidità ai sensi dell' art. 1 della Legge 222/84 oltre accessori ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, sesto comma, L. n. 412/91 dal 1 gennaio 2025; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
d)compensa le spese;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 30/10/2025 IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
4
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3717/ 2024 TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.12.1957 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO LAUDANDO presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 4
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. STEFANO AZZANO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/84 (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente premesso di essere invalido ai sensi della L. n. 222/84, che l' non aveva CP_1 riconosciuto il conseguente diritto, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, a far tempo dalla domanda, con condanna dell' al pagamento della CP_2
1 prestazione in parola, degli accessori maturati e delle spese di giudizio da attribuire al procuratore Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene in relazione alla prestazione in parola è richiesto: a) un requisito di carattere sanitario e b) un requisito di carattere amministrativo, sia assicurativo che contributivo. In relazione al requisito sanitario sub a) si richiede la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 1 comma 1° della L. 222/84:” Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …… l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”). Con riferimento al requisito amministrativo sub b) si richiede: 1) l'iscrizione all'assicurazione da almeno 5 anni, 2) 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno (Sotto questo profilo l'art.4 della L. 222/84, Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, dispone:”1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.”. L'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, richiamato dalla norma da ultimo citata, dispone:” L'assicurato ha diritto alla pensione…………2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui
2 alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”). Orbene, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente realizzano - nel loro complesso - una permanente riduzione al limite richiesto dalla legge della capacità di lavoro dell'assicurato (cfr. consulenza in atti ). Le stesse infatti per la natura, lo stadio e l'entità della sindrome patologica (in relazione anche ai sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo, all'attività in concreto esercitata, alle entità patologiche che impegnano l'organismo) determinano quella riduzione della capacità di lavoro rilevante ai fini che qui interessano: precisamente al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Conseguentemente questo giudicante, recependo le conclusioni del consulente, dichiara che parte ricorrente ha diritto alla prestazione richiesta con la decorrenza indicata nel dispositivo, dato che gli altri requisiti e segnatamente quelli amministrativi non risultato specificamente contestati in modo idoneo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1 p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate considerata la data di decorrenza del requisito sanitario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del requisito sanitario utile per la prestazione assegno ordinario di invalidità art. 1 della Legge 222/84 con decorrenza dal 1 gennaio 2025 ;
3 b) condanna, di conseguenza, l' a pagare al predetto l'assegno ordinario CP_1 di invalidità ai sensi dell' art. 1 della Legge 222/84 oltre accessori ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, sesto comma, L. n. 412/91 dal 1 gennaio 2025; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
d)compensa le spese;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 30/10/2025 IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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