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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/05/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona dei seguenti magistrati
Marianna GALIOTO Presidente rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere
Cristina RAVERA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Benussi ( ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vottorio Emanuele II,
n. 60 come da delega in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in proprio e quale legale ONroparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. e P. ONroparte_2
IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Nicodemo
( e dall'avv. Luca Nicodemo Email_2 ( ed elettivamente domiciliati presso lo Email_3 studio dei difensori in Milano, Via Boschetti n. 6, come da delega in atti
APPELLATI
e contro
(C.F. ) ONroparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
(C.F. ) ONroparte_6 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: concorrenza sleale
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia la Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, per ciascuno e/o tutti i motivi di impugnazione di cui meglio in espositiva cui ci si richiama anche in relazione alle conclusioni del presente atto, non accettato il contraddittorio su nuove domande o alcuna inversione dell'onere probatorio, riformare per ciascuno e tutti i motivi di appello sopra dedotti e per i relativi capi la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Quattordicesima Civile, Sezione Specializzata in materia di imprese A (Pres. Dott. Claudio Marangoni, Rel. Dott.ssa Elisa Fazzini, Cons.
Dott.ssa del 22.06.2023 n. 10533/2023 nel procedimento RG n. Persona_1
26106/2018, Rep. n. 10796/2023 del 28.12.2023 pubblicata in data 28.12.2023 e notificata presso il domicilio eletto in data 29.12.2023; respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, con l'accoglimento delle istanze riconvenzionali, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, per gli effetti, decidere nei termini seguenti, prestata quiescenza all'impugnata sentenza per i capi relativi ai signori , , ONroparte_3 CP_4 Pt_2
e : In via principale: previo ogni opportuno accertamento
[...] ONroparte_6
e provvedimento anche in ordine alla incapacità a testimoniare e/o inammissibilità e/o decadenza per mancata chiamata o comparizione dei testi avversari ammessi,
pag. 2/45 l'inutilizzabilità della documentazione probatoria già contestata, l'inammissibilità del contenuto in quanto irrituale e tardivo delle memorie ex adverso depositate, nonché le decadenze maturate dalla controparte già in atti contestate, anche in applicazione del principio di non contestazione e vicinanza all'onere della prova, accertata l'oggettiva sussistenza di una o più delle condotte di concorrenza sleale esposte in atti per come emerse dalle prove assunte ed assumende ed in forza dei principi sopra richiamati, Con accertata la responsabilità dei convenuti e , in via esclusiva e/o in ONroparte_1 solido tra loro, in ordine ai fatti esposti, provvedere come segue: A) inibire alla società convenuta : - l'utilizzo degli schemi contrattuali ONroparte_7 Con adottati da che presentino profili di identità con quelli predisposti da;
- la Pt_1 concorrenza sincronica e diacronica così come esposta in atti;
- lo storno di dipendenti e di clientela.
B) comminare alla società convenuta ed al ONroparte_7 convenuto sig. anche in solido, la sanzione pecuniaria prevista per le ipotesi di _1 concorrenza parassitaria. C) condannare e/o ONroparte_7
anche in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di propria spettanza ONroparte_1 in relazione alla accertanda responsabilità di ciascuno di essi, anche in concorso, per i fatti di cui in atti, al risarcimento del danno nei confronti della attrice , liquidato nelle parti Pt_1 di rispettiva spettanza per le voci di concorrenza denigratoria, di concorrenza parassitaria, di storno di dipendenti e di clientela e di violazione del divieto di concorrenza anche per violazione dei loro obblighi ex artt. 1175, 1375, 2104, 2105, nella misura da liquidarsi per i singoli fatti o per il complesso di condotte anticoncorrenziali poste in esse, nella misura indicata al paragrafo 8 (Settimo motivo di appello), ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura e comprovata dalla istruttoria, o in quella che il Giudice riterrà di liquidare, anche secondo equità; D) Ordinare a cura e spese della parte soccombente, la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani nazionali. In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi accessori di legge del presente giudizio in tutti i suoi gradi, nonché spese tecniche e imposta di registro, sempre nei soli rapporti con
[...]
e * In via istruttoria, si insiste in tutte le ONroparte_7 ONroparte_1 istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma sesto, nn. 2) e 3), in quanto non ammesse o non espletate anche in ragione della riserva formulata dall'Ill.mo Giudice con l'ordinanza del 18.07.2019 sulla loro ammissione in esito all'espletamento della istruttoria orale, ed in particolare:
1) PROVA ORALE
Ammettersi prova per interpello dei convenuti e per testi (indicati con solo cognome per singolo capitolo di prova e in modo completo in calce) sulle allegazioni di cui in citazione e pag. 3/45 nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 1, nonché sulle seguenti circostanze, da ritenersi capitolate -espunte eventuali parti generiche, valutative o negative- e premesso l'inciso “Vero Pt_ che”: Sul ruolo del convenuto in _1
1) Vero che è vissuto con dall'età di 19 anni e dopo 2 ONroparte_1 ONroparte_8 anni di frequentazione alle lezioni universitarie il sig. venne a conoscenza ONroparte_8 del fatto che lo aveva sostenuto solo 1 o 2 esami? (teste: , ) _1 Tes_1 CP_8
2) Vero che dall'età di anni 25 sino all'età di 27 ha vissuto -oltre che con ONroparte_1 con la sig.ra , la quale ha provveduto ad accudire lo ONroparte_8 Pt_3 _1 nel preparare pranzo e cena, lavare i suoi indumenti, consentirgli di vivere sotto lo stesso tetto? (teste: , ) Tes_1 CP_8
3) Vero che , venuto a conoscenza della volontà del sig. , ONroparte_8 ONroparte_1 che all'epoca circa trentenne, di sposarsi, lo prese con sè a lavorare in azienda dicendo di non volerlo lasciare allo sbando e senza un futuro? (teste: , ) Tes_1 CP_8
4) Vero che , in relazione alla pratica di successione di , ONroparte_1 ONroparte_8 si limitava a predisporre dei conteggi che sottoponeva all'attenzione degli studi legale e Pt_4 notarile , che tuttavia, oltre a non essere conformi ad una più attenta valutazione del Per_2 patrimonio risultante dalla società , contenevano dati di tassazione completamente Pt_1 errati e come tali non venivano poi utilizzati dai professionisti? (teste: ) Pt_4
5) Vero che, nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 23.11.2012, la sig.ra al Pt_3 momento della delibera sulla nomina dell'amministratore, in lacrime e disorientata, disse testualmente: “Non avendo altra scelta, do parere favorevole alla nomina di e _1 nell'occasione lo si rivolse alla dicendole: “Ma come, mi nomini solo perché _1 Pt_3 non hai nessun altro e non perché ti fidi di me?” (teste: ) CP_8
6) Vero che solo con verbale di consiglio del 1/10/2012 (ovvero al termine della conclamata grave malattia diagnosticata che portò il sig. alla morte 10 gg dopo) ONroparte_8 vennero conferiti poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione a , ONroparte_1
e che la nomina di un CDA nel quale per la prima volta entrò fu fatta 27 giorni _1 prima della morte dell'AU con assemblea dei soci del 3/09/2012 al solo fine di non lasciare la società priva di amministrazione? (teste: ) CP_8
7) Vero che, fino 27 giorni prima della sua morte, aveva in via esclusiva ONroparte_8
l'amministrazione e la conduzione commerciale di , e solo parzialmente delegava allo Pt_1 alcune funzioni di supervisione della qualità degli ispettori, a ciò supportato da altri _1 dipendenti e consulenti esterni? (teste: , ) CP_8 Tes_1
8) Vero che i contratti stipulati da nel 2014 derivavano dalle preventive intese Pt_1 raggiunte da negli anni precedenti, in ragione del quale erano stati siglati ONroparte_8
pag. 4/45 accordi quadro, nei quali era previsto lavoro per gli anni successivi? (teste: Pt_1
, , CP_8 Tes_1 Tes_2
9) Vero che, in relazione alla funzione di Direttore della Qualità già svolta dello _1
l'attuale responsabile in è un consulente esterno, sig. , con un costo Pt_1 Persona_3 di euro 12.000 annui? (teste: , Tes_3 Tes_1 Tes_2 Pt_ 10) Vero che nel periodo di Maggio-Giugno 2015 la non ottenne alcun nuovo contratto, ma solo conferme d'ordine, che altro non rappresentano che l'esecuzione di accordi preesistenti? (teste: ) Tes_3 Tes_1
Sulla concorrenza parassitaria:
14) Vero che modelli schemi, informazioni elenchi modulistica utilizzati sino ad oggi da Pt_1 per la propria attività erano stati inizialmente predisposti e successivamente aggiornati dal sig. insieme ai suoi collaboratori e non esclusivamente dallo e le ONroparte_8 _1 informazioni contenute erano assai difficilmente reperibili sul mercato? (teste: , Tes_1
Tes_2
15) Vero che il pc aziendale in uso al sig. sino al 18.06.2015, contenente il ONroparte_1 know how accumulato e i modelli societari di contratti e modulistica, nonché l'intero database con clienti, fornitori, freelance, progetti, certificazioni e metodi di qualità di I.T.EX., Pt_ nonché le schede appuntamenti, non fu riconsegnato dallo stesso ad _1 successivamente a tale data, bensì venne riconsegnato un computer analogo, ma privo di disco fisso Samsung modello SSD 500gb, fatturato alla ed installato sul computer in Pt_1 uso allo nel mese di aprile 2015, come peraltro da lui richiesto, come da _1 documentazione che mi si rammostra (doc. 15)? (teste: , Tes_4 Tes_1 Tes_3
16) Vero che il pc aziendale in uso al sig. sino al 18.06.2015, riconsegnato ONroparte_1 dal sig. ed esaminato il giorno 1 Luglio 2015 dal sig. presentava _1 ONroparte_9 quale hard disk un comune hard disk con istallati solo il sistema operativo e gli applicativi
Microsoft Office e risultava altresì mancante della configurazione di rete della società e di tutti i dati aziendali/utente; inoltre non era presente neppure la casella di posta elettronica relativa all'indirizzo casella di posta elettronica che il sig. Email_4 Tes_4 evidenziava essere stata da lui trasferita - su espressa richiesta dello stesso Sig. _1
- dal server aziendale I.T.EX QS Srl al PC del Sig. nel mese di Aprile 2015,
[...] _1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 15)? (teste: , Tes_4 Tes_1
Tes_3 Con 17) Vero che , per la costituzione della società avvenuta nel mese di ONroparte_1
Luglio del 2015, riprodusse letteralmente parte dello statuto e l'oggetto sociale di , Pt_1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 1, 2, 7)? (teste 18) Vero che Tes_5
pag. 5/45 il costo di consulenza sostenuto da per lo studio della forma societaria e per la Pt_1 redazione dell'oggetto sociale è stato di circa 2.000 euro? (teste Tes_5
20) Vero che il costo sostenuto da per l'acquisizione dei dati relativi ai nominativi ed Pt_1 alle caratteristiche tecniche e professionali dei freelance, quantificabile nel tempo impiegato per la ricerca e la verifica delle capacità tecniche dei medesimi, è pari alla somma di euro
20.000 anno per anni dieci di attività? (teste , , Tes_3 Tes_1 Tes_6 Tes_2
22) Vero che il costo sostenuto da per la formazione del listino prezzi dei contratti Pt_1 Pt_1
e dei costi dei freelance, nonché dei prezzi dei fornitori fidelizzati di , quantificabile nel Pt_1 tempo impiegato per la ricerca, la verifica ed il controllo degli stessi nonché per la predisposizione delle offerte, è pari a 5 gg per ciascuna offerta al costo di euro 350 giornalieri, somma da moltiplicare per il numero di offerte inviate, pari a 194 nel periodo dal
Luglio 2015 al 30.06.2018? (teste ) Tes_3 Tes_1
24) Vero che il costo sostenuto da per la compilazione della modulistica interna ed Pt_1 esterna e per la predisposizione di reports, nonché la formazione del Know How per l'accesso ai bandi di gara e gli allegati relativi alle procedure (per attestare la qualità), quantificabile nel tempo impiegato da per la formazione degli stessi, è pari o superiore a 480gg Pt_1 nell'arco di 2 anni al costo di euro 350,00 giornalieri? (teste , Tes_3 Tes_1 Tes_2
25) Vero che nel corso del 2005-2015 ha affidato al Sig. incarico per Pt_1 Testimone_7 la predisposizione della documentazione finalizzata all'ottenimento della Certificazione UNI
EN ISO 9001, Certificazione ISO 14001, Certificazione OHSAS 18001, Certificazione ISO
17020, nonché per l'assistenza ai bandi di gara e per la redazione della contrattualistica italiana e straniera, corrispondendogli un compenso medio annuo non inferiore a
100.000,00 euro fino al 2012, e pari ad euro € 40.000 per gli anni 2013-2015? (testi
) Tes_8 Tes_1
27) Vero che nel mese di Giugno-Luglio del 2015 il sig. si rivolse al ONroparte_1
Ragioniere e lo incaricò di organizzare la struttura societaria ed Persona_4 Con organizzativa di , che venne predisposta sullo schema della , come mi riferì la Pt_1 signora e da documentazione che mi si rammostra (doc. 9)? (teste: Pt_3 Tes_2
28) Vero che nel mese di Giugno del 2015 il sig. si rivolse al sig. ONroparte_1
Alessandro Pinelli, all'epoca consulente informatico di , per svolgere analoghe mansioni Pt_1 Con nella costituenda , e questi rifiutò? (testi: Sulla concorrenza denigratoria: Tes_4
29) Vero che dichiarava con email al sig. in data 7.07.2015 ONroparte_1 Parte_5 quanto segue: “I remain a shareholder of , but I left the Board of Directors due to I Pt_1 didn't accept to change the merit management system established for our Company since its foundation and that the Lady, who represent the sons of Mr. (who are 14 & 15 CP_8 years old), wants to delete in favour of people unknown and without experience. I left Pt_1
pag. 6/45 and I established a new Company (as soon as ready I'll send you more and complete details)”? (testi: , Sullo storno del personale e sui loro atti 30) Vero Tes_1 Tes_2 Tes_3 che fino al mese di Giugno 2015, presentava un'organizzazione così suddivisa: 2 Pt_1 amministratori, identificabili nel Sig. (presidente) e Sig.ra (vicepresidente); _1 Pt_3
8 ispettori impiegati, tra cui i Signori e;
3 ispettori quadro, tra cui CP_4 CP_3
Fiati; 1 coordinatore degli ispettori, nella persona della Signora (teste: , CP_6 Tes_1
) Tes_3 Tes_6
32) Vero che , in ordine alla questione della sua promozione a quadro, ONroparte_3 nel corso del colloquio avvenuto nel 2015 con la signora al quale era presente Pt_3 anche la moglie, condivise pienamente la scelta aziendale relativa alla promozione quale quadro con il mantenimento delle trasferte? (testi: ) 33) Vero che le dimissioni del Tes_1 sig. con decorrenza immediata al 30.11.2015, hanno impedito ad ONroparte_3
di individuare sostituti che facessero un periodo di affiancamento ed hanno Pt_1 comportato un costo per selezione e formazione del sostituto di euro 15.000,00 e per corso per l'ottenimento di certificazione del sostituito per “metodi Non Distruttivi” secondo ISO
9712 per euro 3.150? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
34) Vero che il sig. , Ingegnere impiegato di terzo livello dal 17.09.2012 al CP_4
20.10.2015, era ed è il “pupillo” dello il quale, sin dai tempi della sua dipendenza in _1
, fu particolarmente attento alla sua crescita professionale/tecnica, avendo un legame Pt_1 di particolare amicizia, legame che lo spinse a seguire lo nella nuova società? (testi: _1
) Tes_3 Tes_1
35) Vero che il sig. , nella sua fase di crescita professionale, aveva seguito CP_4 diversi progetti come ispettore specializzato nei FLEXIBLE PIPES in UK presso il fornitore
(da fine 2013 a luglio 2015) e fu richiesto dal Cliente sul progetto _10 _11
RU (che seguì dal marzo 2015 al luglio 2015 come ispettore specializzato e del quale lo era il diretto referente del Cliente)? (testi: ) _1 Tes_3 Tes_1
36) Vero che il in data 10 settembre 2015 fu specificatamente richiesto da CP_4
sul progetto PEMEX LAKACH presso il fornitore NOV (NATIONAL OILWELL VARCO _11
BRONDBY & KALUNDBOG) in DENMARK Flexible Pipe Jumper, e il nella CP_4 medesima data dava la propria disponibilità come ispettore, come da documentazione che mi si rammostra? (testi: ) Tes_3 Tes_1
37) Vero che, in relazione al progetto PEMEX LAKACH per il quale il dava la CP_4 propria disponibilità, si attivava per la sua trasferta in Danimarca, con volo ed Pt_1 alloggio? (testi: ) 38) Vero che, a pochi giorni dal 10 Settembre 2015, Tes_3 Tes_1 data in cui il diede la propria disponibilità per il progetto PEMEX LAKACH, in CP_4 data 25 settembre 2015 egli presentava le sue dimissioni con preavviso sino al 20 ottobre, a pag. 7/45 fronte di un PIM organizzato presso il fornitore il 6 ottobre 2015 e con inizio delle attività programmate del progetto per il giorno 1 novembre, come da documentazione che mi si rammostra? (teste: ) 39) Vero che le dimissioni di Tes_3 Tes_1 CP_4 hanno comportato per un costo per ricerca del sostituto di euro 1.050,00 e maggiori Pt_1 costi organizzativi e di spesa, nonché ripercussioni sull'immagine aziendale per euro 20.000 circa? (testi: ) 40) Vero che l'assunzione in luogo del del Tes_3 Tes_2 Tes_1 CP_4 sig. ha comportato per un costo per selezione del sostituto di euro Parte_6 Pt_1
5.000,00 e per la formazione tecnica dello stesso di euro 10.000,00 circa? (testi: Tes_3
) 41) Vero che l'assunzione in luogo del del sig. Tes_2 Tes_1 CP_3 Parte_7 ha comportato per un costo per selezione del sostituto di euro 5.000,00 ed una perdita Pt_1 di fatturato di euro 10.000,00 circa? (testi: ) 42) Vero che le Tes_3 Tes_2 Tes_1 Con dimissioni di che venne poi assunto tra il 2016 ed il 2018 da hanno Persona_5 comportato per un costo per selezione del sostituto di euro 5.000,00 ed una perdita di Pt_1 fatturato di euro 10.000,00 circa? (testi: ) 44) Vero che le funzioni Tes_3 Tes_2 Tes_1
e le responsabilità del sig. in rimasero invariate dal 2013, quando fu lo CP_5 Pt_1 ad attribuirgli la funzione di quadro, fino alle sue dimissioni? (testi: _1 Tes_3
) Tes_1
45) Vero che il trattamento economico dei in era tra loro analogo, con una Pt_8 Pt_1 piccola differenza all'inizio dell'assunzione dell' al quale veniva data una vettura Pt_7 aziendale, equivalente al rimborso chilometrico che era attribuito al (che usava propria CP_5 vettura), salvo poi dare a tutti l'auto aziendale? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
46) Vero che il si firmava ITU – QCM (ovvero inspection test unit – quality CP_5 control manager), ovvero colui che è responsabile dei rapporti diretti con e dei vari _11 progetti, attività che in effetti svolse dal 2013 alle sue dimissioni, come da documentazione che mi rammostra? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
48) Vero che, a far data dalle dimissioni del avvenute il 20.10.2015, CP_5 [...] non assegnò più nuovi contratti ad , salvo modestissimi interventi residuali _12 Pt_1 Con dei lavori già svolti, ma assegnò incarichi a ? (testi: , Tes_3 Tes_1 Tes_2
49) Vero che, quanto allo specifico contratto con presso _12 Parte_9
, il nome del progetto in questione era OI CA (lavoro iniziato appunto da
[...]
presso il fornitore di IP De ET); tuttavia, dopo il termine dei primi lavori -solo Pt_1 apparentemente corrispondente al termine del Progetto OI CA, _11 Con contrattualizzava direttamente o indirettamente con il proseguimento del progetto, modificando il fornitore con altro fornitore e spostando il lavoro a Trieste, ma Parte_9 Pt_ sempre sotto la responsabilità di come mi è anche stato riferito dal CDA di ? (testi: CP_5
) Tes_3 Tes_2 Tes_1
pag. 8/45 50) Vero che il nel 2015, in concomitanza tra il termine della prima fase dei CP_5 lavori per il progetto IP De ET e la sua continuazione presso altro fornitore di
Trieste di cui egli era il responsabile, si dimise con richiesta di riduzione del preavviso?
(testi: ) 51) Vero che le dimissioni del sig. con Tes_3 Tes_2 Tes_1 CP_5 decorrenza 20.10.2015, generavano difficoltà in termini di riorganizzazione interna di , Pt_1 impedivano ad di individuare sostituti che facessero un periodo di affiancamento ed Pt_1 hanno comportato un costo per selezione e formazione del sostituto di euro 15.000,00 e per corso per l'ottenimento di certificazione del sostituito per “metodi Non Distruttivi” secondo
ISO 9712 per euro 3.150? (testi: ) 55) Vero che la signora Tes_3 Tes_2 Tes_1 [...]
quale dipendente di , aveva un ruolo di riferimento per attività di Auditing Tes_9 Pt_1 interno e o esterno inerenti alle attività di coordinamento, era il focal point nella ricerca del personale che veniva richiesto per una determinata NFI, a cui seguiva l'offerta commerciale, ed acquisiva giorno dopo giorno conoscenze su nuovi Clienti, nuovi Freelance, nuove richieste di lavoro, nuovi progetti acquisiti? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
56) Vero che, nell'ambito del proprio ruolo in , i freelance giornalmente si Pt_1 interfacciavano con la per reportistica, organizzazione del lavoro, stato Testimone_9 avanzamento lavori, ricerche in tempo reali di tecnici/ispettori/expediter/etc., attività che sino alle sue dimissioni solo lei era capace di fare? (testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
) 57) Vero che, in relazione alla proposta commerciale di DI ricevuta da Tes_6
con email del 7/07/2015 ore 14.20, DI in data 7/07/2015 ore 15.30 rispondeva Pt_1 che avrebbe dato una risposta entro la mattina del giorno seguente, come da documentazione che mi si rammostra ? (testi , Tes_1 Tes_3
58) Vero che nella email del sig. a DI del 7/07/2015 ore 20.27 sono contenuti _1 il nominativo del cliente ed il tipo di progetto (VRV di Ornago), ed il riferimento specifico ad
, ovvero proprio il soggetto al quale la richiesta era stata formulata e di cui solo la Pt_1 aveva conoscenza, come da documentazione che mi si rammostra? (testi , CP_6 Tes_1
59) Vero che la inviava dal proprio indirizzo istituzionale Tes_3 Testimone_9
( , in data 21.12.2016, una mail di propria iniziativa e senza Email_5 autorizzazione a collaboratori I.T.EX (freelance e verosimilmente clienti, in copia nascosta)
… del seguente tenore (tradotto in italiano): "Cari tutti, Domani 22 dicembre è il mio ultimo Pt_ giorno in . E' stato un piacere lavorare con voi e mi auguro avremo l'opportunità di lavorare ancora insieme in futuro. Per qualsiasi comunicazione ufficiale riferite cortesemente alla mia collega ( mentre per qualsiasi comunicazione privata Per_1 Email_6 utilizzate per favore la mia email personale "”, come da Email_7 documento che mi si rammostra (doc 23)? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
pag. 9/45 60) Vero che , nel corso del 2016, ripetutamente invitava la a ritornare a Pt_1 CP_6 tempo pieno, e il suo rifiuto costringeva la società ad inserire una figura di affiancamento, nella persona della signora , con la quale la fu poco collaborativa? (testi Tes_6 CP_6
, ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
61) Vero il costo di formazione di un dipendente di pari livello della signora è Testimone_9 pari a 2 anni, con un costo aziendale pari ad euro 70.000,00? (testi Tes_5 Tes_2
) 62) Vero che i signori e Tes_3 Tes_6 ONroparte_3 CP_4 [...] Con ricoprono oggi in funzioni analoghe o identiche a quelle avute in al Tes_9 Pt_1 tempo delle loro dipendenze, come mi è stato riferito? (testi Tes_5 Tes_2 Tes_3
, ) 63) Vero che nel mese di Maggio del 2015 il sig. , Tes_6 Tes_1 ONroparte_1 mentre era ancora in , disse alla signora "Io vi distruggo"? (testi Pt_1 Parte_10
, ) Tes_2 Tes_3 Tes_6 Tes_1
64) Vero che nel mese di Giugno e Luglio 2015 il sig. iscrisse a corsi e fece ONroparte_1 ottenere a spese di delle Certificazioni ONrolli Non Distruttivi II Livello in conformità Pt_1 alle Norme ISO 9712 ed. 2012 per 7 metodi, che furono rilasciate a favore di e CP_3 il 15.07.2015, per un costo di € 8.580,00 IVA inclusa, come da documentazione che mi CP_5 si rammostra (Doc. 21)? (testi ) Sullo storno di clientela derivante dalla Tes_3 Tes_1 illecita concorrenza Sul contratto quadro di 3 anni (2018-2021) Parte_11
65) Vero che nel mese di gennaio 2018 QS essendo stata invitata a partecipare al bando di gara presentava a un Offerta Tecnica e Commerciale utilizzando Parte_11 documentazione e dati di ed ottenne un contratto quadro triennale del valore di € Pt_1 Tes_1 1.000.000,00 annui inizialmente estendibile? (testi , , , Tes_2 Tes_1 Pt_7
) Tes_6
66) Vero che la predisposizione dell'offerta Tecnica/Commerciale a Parte_11 comportava un mesi di tempo per tre persone a costo medio per persona di euro 8.000,00? Tes_1 (testi , , , ) Sul contratto Tes_2 Tes_1 Pt_7 Tes_6 Parte_12
67) Vero che , in data 7/03/2018, invitava le società già in possesso di precedenti _11 contratti quadro 2015-2018, a partecipare ad una gara ad hoc chiamata Parte_12 avente ad oggetto due anni di lavoro in varie località europee, per il valore di € 4.000.000,00
e con durata estendibile? (testi: , ) Tes_2 Pt_7 Tes_3 Tes_1
68) Vero che QS, in quanto newco non in possesso di precedenti contratti quadro, non poteva partecipare al bando Barzan Offshore per mancanza di requisiti? (testi: Tes_2
, ) Pt_7 Tes_3 Tes_1 Con 69) Vero che aveva nel 2016 acquistato le partecipazioni nella società PROJECO, azienda già in possesso dei requisiti e che nei precedenti anni era sempre stata antagonista e concorrente di ? (testi: , , 70) Vero che la società Pt_1 Tes_2 Pt_7 Tes_6 Tes_3
pag. 10/45 Con PR, controllata da , partecipava nel Marzo 2018 al bando Barzan Offshore e si aggiudicava la gara;
tuttavia il contratto veniva poi stipulato sede di _11 Pt_13 Con direttamente con in data 26/07/2018? (deferimento di Giuramento sul punto dei convenuti) Sul contratto A- Vero che nell'anno 2016 il fatturato nei _12 Pt_1 confronti della è stato di € 262.878,53 mentre nel 2017 di € 56.977,69 _12 con una riduzione di circa € 200.000,00, mentre nei corrispondenti anni il fatturato di QS relativo alle prestazioni svolte per detto cliente aumentarono in misura almeno pari a tale differenza, con un minor fatturato, distratto da QS per euro 205.000,00 annui? (testi:
) Tes_3 Tes_6
72) Vero che il sig. si trasferì a San Donato Milanese subito dopo il ONroparte_1 diploma nell'abitazione dello zio per intraprendere esclusivamente gli ONroparte_8 studi universitari?(teste: , ) 73) Vero che il sig. solo Tes_1 CP_8 ONroparte_1 dall'entà di 25 anni iniziò a lavorare per la società Scoop e continuava a risiedere con lo IO
? (teste: , ) ONroparte_8 Tes_1 CP_8
74) Vero che, il sig. nel periodo tra i 26 e 27 anni di età, dichiarava alla ONroparte_1 signora in assenza dello zio , che “questo tipo di vita non mi Pt_3 ONroparte_8 piace”, “non voglio andare a Torino anche se lui vuole”, “voglio tornare a casa a Torricella perché la vita giù è molto più bella di qua”? (teste: ) CP_8
75) Vero che lo studio legale (amico d'infanzia della famiglia e ) era Pt_4 CP_8 Pt_3 al momento della morte del sig. , già il professionista di fiducia della ONroparte_8 faliglia dello stesso? (teste: ) CP_8
76) Vero che gli accordi quadro sottoscritti da con i propri clienti per il periodo 2012- Pt_1
2015 erano stati negoziati e definiti dal sig. ottenuti grazie al lavoro ONroparte_8 commerciale eseguito dal Sig. ? (teste: , ONroparte_8 Tes_1 Tes_2
77) Vero che alla scadenza degli accordi quadro sottoscritti da con i propri clienti per il Pt_1 periodo 2012-2015 gli stessi invitavano a partecipare, con le medesime modalità, alla Pt_1 gara per la stipula degli accordi quadro, così ottenendo un nuovo accordo quadro con per il periodo 2015-2018? (teste: , , _11 CP_8 Tes_1 Tes_2
78) Vero che i documenti che mi rammostrano (all. 3 della comparsa di parte convenuta Con
) sono degli ordini di lavoro (Work Order) emessi dal cliente sulla base dell'accordo quadro (Frame Agreement) e quindi non riconducibili a nuovi contratti, ma all'esecuzione di precedenti contratti quadro? (teste: , ) Tes_1 Tes_2 Pt_7
79) Vero che, in relazione al progetto denominato OI Carrier, il work order già assegnato Con alla è stato completato da presso un nuovo fornitore nella zona di Triste con la Pt_1 collaborazione del sig. e dell'ispettore (testi , CP_5 Per_6 Tes_8 Tes_1 Tes_2
) Pt_7
pag. 11/45 80) Vero che il ragionier in un colloquio avuto con la Sig.ra Per_4 Pt_3 Con successivamente alla costituzione della società , la informava di aver partecipato alla 8
Firmato Da: ND EN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED
CERTIFICATES CA G1 Serial#: costituzione della CodiceFiscale_6
Con società e di aver voluto allontanare l'idea dello di utilizzare il nome come _1 Pt_1 ragione sociale della sua nuova società? (testi: Per_4
Con 81) Vero che le fatture emesse dalla alla SC OY (DNV-GL),
Con rappresentanti più dell'80% delle fatture di sono relative a lavori indirettamente
Con commissionati da a attraverso tale tramite, che è titolare di contratto quadro _11 con ? Testi: sig. da Manduria;
avv. Fernando PEPE da Milano;
_11 Testimone_11 dott. da Milano;
da Milano;
da San Tes_12 Tes_13 Testimone_14
Giuliano Milanese;
da Taranto;
da Lodi;
Parte_7 Testimone_15 Tes_16 da San Giuliano Milanese;
da Monza;
da Milano;
[...] Tes_17 Tes_18 [...]
da Genova. * 2) RICHIESTA CTU Al fine di confermare, qualora fossero Tes_19 ritenute come specificamente contestate, l'ammontare delle singole voci di danno di cui in atti ed il valore complessivo del danno richiesto per come indicato nel paragrafo 8 (Settimo motivo di appello), qualora le somme fossero oggetto di contestazione, si chiede che venga disposta CTU contabile che verifichi il minor fatturato di in ragione della concorrenza Pt_1 di QS sui clienti che sono stati distratti, i costi sopportati da per la predisposizione ed Pt_1 aggiornamento di documentazione, modelli contrattuali, reportistiche, moduli interni ed esterni e certificazioni di qualità oggetto di concorrenza parassitaria di QS, nonché i costi per la formazione del nuovo personale in sostituzione dei dipendenti distratti, e le ulteriori voci contabili ivi indicate. * 3) ISTANZA DI ESIBIZIONE Non essendo possibile accedere a Con copia della relativa documentazione in possesso della convenuta , rilevante ai fini della prova della concorrenza denunciata e del relativo danno, si chiede al Giudice di ordinare alla Con convenuta l'esibizione ex art. 210 cpc della documentazione relativa a: 1) Certificazione
UNI EN ISO 9001, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
2) Certificazione ISO 14001, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
3) Certificazione OHSAS 18001, con relativa documentazione
(procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
4) Certificazione ISO 17020, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
5) Tutti i contratti con clienti e relativi progetti del periodo 2015-2018 con indicazione del progetto e dell'Ispettore di QS che ha seguito le attività; 6) Tutte le offerte commerciali e tecniche predisposte ed Con inviate da per il periodo 2018-2021; 7) Tutti i contratti stipulati con società appartenenti al Gruppo IP periodo 2018- 2021; 8) Il contratto stipulato in data pag. 12/45 26.07.2018 con società del Gruppo IP 9) Mastrini contabili / fatturazione clienti QS anni 2015-2018.
Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla terza memoria svolta in prime cure e in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni avversarie, con conseguente decadenza. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio. Si confermano le produzioni documentali della precedente fase del giudizio e, per i motivi precisato nella comparsa di costituzione, gli ulteriori documenti ivi richiamati.
per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare
- ordinare lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in appello attinenti alle condotte dei sigg.ri
[...]
, e , in quanto coperte CP_4 ONroparte_3 CP_5 ONroparte_6 da giudicato interno, atteso che la stessa ha prestato espressa acquiescenza alla sentenza del giudice di prime cure in relazione alla parte motiva concernente le condotte medesime;
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 1 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in appello attinenti alla presunta concorrenza confusoria posta in essere dalla e dal sig. , in quanto CP_7 ONroparte_1 coperte da giudicato interno, atteso che la stessa ha prestato espressa acquiescenza alla sentenza del giudice di prime cure in relazione alla relativa parte motiva;
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 1 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dal fascicolo di parte appellante del doc. n. 30, allegato alla nota del 10.12.2019 depositata in primo grado, in quanto l'ammissione alla produzione dello stesso non è mai stata autorizzata dal giudice di primo grado e la relativa istanza di allegazione in atti non è stata rinnovata dalla né nei propri scritti conclusivi in primo grado né nell'atto d'appello; Pt_1
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 3 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in primo grado e in appello attinenti al “bando di gara indetto da (c.d. , in quanto Parte_11 Parte_12 dedotte da quest'ultima per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., in violazione dell'art. 183, c.p.c., a mente del quale è vietato dedurre in corso di causa circostanze nuove a fondamento della pretesa, nonché ordinare lo stralcio dal fascicolo di pag. 13/45 parte appellante del doc. n. 29, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3,
c.p.c., attesa la tardività della relativa produzione;
In via principale - rigettare integralmente, per i motivi esposti in atti, l'appello proposto dalla , in quanto Parte_1 recante doglianze infondate, inammissibili, inaccoglibili, sia in fatto, sia in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure impugnata;
- accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 10 della propria comparsa di costituzione e risposta, la responsabilità aggravata dell'odierna appellante per aver promosso il presente gravame con un'azione palesemente esplorativa raffigurante elementi, fatti o circostanze solo asseriti e in alcun modo provati, nonché per aver fondato le proprie domande su circostanze non rispondenti al vero e volutamente ricostruite in maniera strumentale, condannarla:
a) al risarcimento del relativo danno, rappresentato quantomeno dai costi sostenuti per la difesa in giudizio e l'acquisizione delle prove ivi prodotte, subito dagli odierni appellati, la cui quantificazione è a codesto Giudice demandata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.;
b) in alternativa, in ogni caso, al pagamento, a favore degli odierni appellati, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
In via istruttoria
- rigettare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 9 della propria comparsa di costituzione e risposta, le istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado, in quanto inammissibili e comunque palesemente esplorative;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui codesto organo giudicante dovesse ammettere la prova per testi su alcuni o tutti i capitoli di prova, invocata dalla parte appellante, ammettere gli odierni appellati a prova contraria sui capitoli e con i testi indicati al par. 9 della propria comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA
e della CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
è stata accertata e dichiarata la Pt_1 Parte_14 responsabilità di e di ONroparte_2 _1 per avere realizzato atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c.
[...] con riferimento all'utilizzo, nel proprio sito internet, dei nominativi dei progetti seguiti per la società attrice, con conseguente inibitoria al proseguimento di detta attività. pag. 14/45 I. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio dinanzi al ONroparte_13
ON Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”
[...]
Inspection Company2, (suo legale CP_7 ONroparte_1 rappresentante), nonché e ONroparte_3 CP_4 CP_5
(quali dipendenti della società convenuta), ONroparte_6 esponendo che:
- era divenuto socio di dopo il decesso del socio ONroparte_1 Pt_1 fondatore e legale rappresentante (occorso ONroparte_8
l'8/10/2012), per poi esserne nominato, nell'assemblea del
23/11/2012, amministratore unico e, infine, in data 10/10/2014, presidente del Consiglio di amministrazione – accanto al vicepresidente (compagna del ); Parte_10 CP_8
- a seguito della diminuzione degli utili di esercizio, nel corso dell'assemblea del 3/3/2015, veniva deliberata la riduzione dei compensi, con il voto favorevole della nonché del socio Pt_3 [...]
(fratello del socio fondatore) ed il voto contrario dello Tes_11
_1
- a seguito della suddetta delibera, i rapporti tra i membri del Consiglio di amministrazione si incrinavano e, contestualmente, iniziava _1 ad assumere condotte contrarie all'interesse della società da lui amministrata. Seguiva la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione da cui lo veniva escluso;
_1 - in data 23/7/2015, costituiva QS (prevedendo un ONroparte_1 oggetto sociale analogo a quello di ), divenendone socio di Pt_1 maggioranza, con la quota del 90% del capitale sociale, nonché amministratore unico. La restante quota del 10% veniva acquistata dal figlio;
Persona_7
- successivamente, cedeva parte delle sue quote a _1 [...]
(nella misura del 25%) e a (nella misura del CP_3 CP_4
5%), entrambi ex dipendenti di;
Pt_1
- la società convenuta stornava illegittimamente anche altri ex dipendenti della società attrice, ossia e , CP_5 ONroparte_6 che, insieme al e al rappresentavano le “storiche CP_3 CP_4 maestranze” di;
Pt_1
- la società convenuta utilizzava, nella propria denominazione sociale, Con l'acronimo “ ”, così creando confusione con l'analogo acronimo Con (“ ” – che sta per ) adoperato da in alcuni Parte_1 Pt_1 documenti e comunicazioni scambiate con i clienti: confusione che risultava aggravata dal fatto che lo ricopriva in QS la stessa _1 carica (amministratore unico) di cui era stato titolare presso la società attrice, nonché dalla coincidenza del luogo in cui erano ubicate le sedi legali di entrambe società (San Donato Milanese);
- una condotta di concorrenza sleale confusoria poteva altresì evincersi ON dalla pubblicazione, nella sezione del sito internet di dedicata ai progetti passati, di attività e servizi in realtà realizzati da;
Pt_1
ON
- , con l'aiuto della (prima dipendente di ), avrebbe CP_6 Pt_1 sviato la clientela realizzando atti di concorrenza sleale nonché atti denigratori dell'attività della società attrice.
chiedeva quindi: Pt_1
ON
- accertarsi e dichiararsi la realizzazione, da parte di , di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e nella specie, di concorrenza confusoria (cfr. art. 2598 n. 1 c.c.), di concorrenza denigratoria e di pag. 16/45 appropriazione di pregi (cfr. art. 2598 n. 2 c.c.), di concorrenza parassitaria, di sviamento della clientela e di storno di dipendenti (cfr. art. 2598 n. 3 c.c.);
- accertarsi la violazione, da parte degli ex dipendenti, degli obblighi di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; ON
- la condanna di , in solido con tutti gli altri convenuti, al risarcimento del danno conseguentemente sofferto da;
Pt_1
ON
- l'inibizione, alla società convenuta, dell'uso: dell'acronimo “ ” nella denominazione sociale;
dei nominativi dei progetti realizzati da Pt_1 nel proprio sito internet;
di schemi contrattuali speculari a quelli predisposti e adottati da . Pt_1
Si costituivano, con unico atto, QS e , chiedendo il rigetto ONroparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, non avendo la società realizzato nessuno degli atti di concorrenza sleale prospettati ex adverso.
Si costituivano altresì, ognuno con atto separato, ONroparte_3 [...]
e , tutti contestando il CP_4 CP_5 ONroparte_6 fondamento delle domande formulate da , di cui chiedevano il rigetto. Pt_1
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti ed escussione dei testimoni, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 10533/2023, in parziale accoglimento delle domande di , così decideva: Pt_1
- Accerta e dichiara la responsabilità di ONroparte_2
e di per avere posto in essere atti di
[...] ONroparte_1 concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e, per l'effetto, inibisce a questi ultimi l'utilizzo nel sito della società dei nominativi dei progetti seguiti per Pt_1
- rigetta ogni altra domanda svolta;
pag. 17/45 - condanna al pagamento in favore di ONroparte_14 [...]
e delle spese di lite ONroparte_2 ONroparte_1 nella misura di ¾, quota che liquida in € 8.145,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di ¼;
- condanna al pagamento in favore di ONroparte_14 [...]
del procuratore di avvocato Giuseppe Verri, CP_4 CP_5 dichiaratosi antistatario, di e di ONroparte_6 [...] delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuno, in € CP_3
10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere riassunte come segue.
• Con riguardo agli atti di concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., il ON Tribunale ne ha escluso la realizzazione da parte di , posto che: Con a. l'acronimo “ ” non è idoneo a creare confusione con la denominazione “ ” che, del resto, risultava già ONroparte_14 costituita da un acronimo, “in quanto la parte del nome che Pt_1 rappresenta il vero cuore della denominazione, è formata proprio unendo le lettere iniziali delle parole Inspection Texting Expeding”
(sentenza, p. 22);
b. la società attrice non aveva, inoltre, introdotto in giudizio elementi idonei a dimostrare un utilizzo assiduo e regolare dell'acronimo Con
“ ” sulla propria documentazione, al punto da renderlo un proprio elemento caratterizzante. A tale fine, infatti, la difesa aveva prodotto soltanto il curriculum di un ispettore (tale
[...]
– doc. n. 10 del fascicolo ), dal quale non Per_8 Pt_1 emergevano chiari riferimenti ad , potendosene piuttosto Pt_1 evincere “che le parti in cui compare la sigla “QS” siano del tutto
pag. 18/45 residuali e non è possibile accertare ictu oculi che con essa si volesse fare riferimento proprio a parte attrice. I richiami “QS” contenuti, infatti, riguardano dei corsi di aggiornamento, a cui l'ispettore sarebbe sottoposto, ben potendo intendersi con tale sigla anche un soggetto diverso rispetto a parte attrice, atteso che ogni altro richiamo
a quest'ultima è sempre fatto espressamente”. Inoltre, “nel testo ON viene fatto riferimento a dei corsi presso astrattamente tenuti a
Taranto e a Milano, ossia in luoghi in cui la società attrice non risulta avere degli specifici riferimenti, dovendosi, peraltro, rilevare che Con l'acronimo “ ” risulta ampiamente usato in AL per indicare varie tipologie di impresa, come si evince da una semplice ricerca su internet. Nessuna prova, inoltre, è stata addotta in ordine al fatto che la sigla “QS” fosse utilizzata da parte attrice nelle comunicazioni verbali commerciali con la clientela, tenuto conto che i capitoli di prova formulati al riguardo sono inammissibili, in quanto generici”
(sentenza, pp. 22-23).
• Il Tribunale ha escluso la configurabilità di concorrenza denigratoria ex art. 2598 n. 2 c.c., consistiti, secondo parte attrice, nella diffusione da parte di – mediante un'e-mail da lui trasmessa alla cliente Cardex in data _1
7/7/2015 (ossia poco dopo la sua uscita dal Consiglio di amministrazione) – di screditanti notizie inerenti alla gestione di , acquisite grazie ad Pt_1 informazioni ricevute dalla Ad avviso del giudice di prime cure, CP_6 infatti, il contenuto dell'e-mail, oltre a non essere stato diffuso tra una pluralità di soggetti (la comunicazione, infatti, era stata trasmessa solo a
DI), era privo di alcuna connotazione denigratoria.
• La domanda attorea era invece fondata con riguardo agli atti di ON appropriazione di pregi, consistiti nell'indicazione sul sito internet di , tra le esperienze maturate dal team work prima della sua costituzione, di progetti eseguiti in realtà per conto di . Invero, ha osservato il primo Pt_1 giudice, la sezione del sito web dedicata alla “esperienza di lavoro in team”
pag. 19/45 ON recava molti progetti, troppi se raffrontati alla recente operatività di , attiva sul mercato da poco più di due anni. Del resto, dal sito internet non emergeva la chiara distinzione tra i progetti della convenuta con quelli di ON
, evincendosi al contrario l'intenzione di di pubblicizzare una storia Pt_1 imprenditoriale che presupponeva una continuità (in realtà inesistente) con l'attività della società attrice. ON Ad essere responsabile di tale condotta non era soltanto ma anche
, ideatore e fondatore della società, avendo costui agito ONroparte_1 nell'interesse della medesima anche prima che diventasse pienamente operativa.
• D'altro canto, doveva escludersi la configurabilità degli atti di concorrenza sleale parassitaria, nonché di storno dei dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c., così come la violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 2104 e 2105 c.c. e del dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte dei lavoratori durante la loro permanenza in . Pt_1
• Per quanto poi concerne la domanda di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del compimento di atti di concorrenza sleale, il giudice di prime cure ha osservato come, rispetto all'unico illecito accertato, non avesse Pt_1 né allegato né provato tanto il danno che ne sarebbe derivato (quale poteva essere, ad esempio, il danno emergente correlato ai costi eventualmente sostenuti dall'impresa per acquisire le prove dell'illecito) né il relativo nesso causale.
• A fronte dell'accertamento della condotta anticoncorrenziale per ON appropriazione di pregi, doveva essere inibita a e a ONroparte_1
l'utilizzo, nel sito internet, dei nominativi dei progetti eseguiti per , Pt_1 senza tuttavia l'applicazione di alcuna penale, non essendovi stata alcuna domanda al riguardo.
• Infine, non poteva essere accolta la domanda attorea volta alla pubblicazione della sentenza, posto che “a fronte dell'unico illecito accertato e
pag. 20/45 l'accoglimento della domanda inibitoria, il diritto di parte attrice trovi già adeguata tutela” (ibidem, p. 46).
II. L'appello
ha proposto appello, articolando otto motivi di impugnazione ed Pt_1 insistendo nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado nei ON confronti di e di e non anche in quelle formulate nei confronti _1 dei dipendenti , e citati in appello ai soli CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 fini della litis denuntiatio. L'appellante ha altresì rinnovato le domande di inibitoria con riferimento alle ulteriori condotte di concorrenza sleale diverse da quella accertata dal giudice di prime cure, unitamente alla condanna al pagamento di una penale ed al risarcimento del danno.
ON Si sono costituiti uno actu e , chiedendo il rigetto ONroparte_1 dell'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato, con conferma della sentenza impugnata, nonché per la condanna di ex art. 96 c.p.c. Pt_1
, e ONroparte_6 ONroparte_3 CP_4 CP_5 non si sono costituiti.
[...]
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 29/5/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 14/5/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica e della vocatio in ius nei confronti di , e CP_4 ONroparte_3 CP_5 [...]
, la Corte ne dichiara la contumacia. ONroparte_6
Ancora in via preliminare, occorre precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum:
pag. 21/45 - che la parte appellante non ha rinnovato le domande proposte in primo grado nei confronti di , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 espressamente citati ai soli fini del litisconsorzio processuale.
Pertanto, le domande di accertamento della violazione, da parte dei medesimi, degli obblighi di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., disattese dal primo giudice, devono ritenersi coperte dal giudicato interno;
- che non ha espressamente impugnato quella parte della sentenza Pt_1 che ha escluso la realizzazione di atti di concorrenza confusoria con riguardo all'utilizzo dell'acronimo QS. Pertanto, anche il rigetto della relativa domanda deve considerarsi passato in giudicato e non più passibile di valutazione;
- che la parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso quella parte della sentenza che ha accertato la realizzazione di atti di appropriazione di pregi (consistiti nell'indicazione nel sito internet di
QS, tra le attività pregresse, di lavori e progetti realizzati da ) e Pt_1 conseguentemente accolto la domanda di inibitoria dello svolgimento dell'attività anticoncorrenziale: la sentenza di primo grado, quindi, è passata in giudicato in parte qua ex art. 329, comma 2 c.p.c.
In definitiva, l'oggetto del presente appello riguarda:
- la realizzazione di atti di concorrenza di denigratoria, con specifico riguardo all'e-mail trasmessa a DI, condotta da valutare, in subordine, anche ai fini dell'art. 2598, n. 3 c.c.;
- la realizzazione di atti di concorrenza parassitaria, con riguardo all'acquisizione e all'utilizzo, da parte degli appellati, di dati informatici e all'adozione dello stesso atto costitutivo, del medesimo commercialista, della stessa lista clienti e dei medesimi ispettori;
- la realizzazione di atti di storno della clientela e di storno dei dipendenti , e _1 CP_3 CP_6 CP_5 CP_4
- la quantificazione del danno;
pag. 22/45 - il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza.
Prima di trattare il merito della presente impugnazione, occorre ancora evidenziare come non si ravvisi l'opportunità di riaprire la fase istruttoria ammettendo le istanze articolate dalla parte appellante: il presente gravame può, invero, essere deciso per mezzo delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale assicurata dal Tribunale di Milano, che risultano a questa
Corte pienamente esaustive.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Col primo motivo di doglianza, si duole del rigetto della domanda di Pt_1 accertamento della sussistenza di atti concorrenza sleale, consistiti nella diffusione di notizie screditanti sull'attività della società appellante. Ad avviso della difesa:
- il Tribunale non ha circostanziato l'asserzione che attesta la carenza di prova del profilo diffamatorio delle espressioni utilizzate nell'e-mail trasmessa da a Cardex il 7/7/2015. In ogni caso, posto che _1 per ogni impresa l'esperienza è un profilo di grande rilevanza, assumere che la dirigenza di fosse priva di esperienza vale ex se Pt_1
a porne in dubbio l'affidabilità. Del resto, l'intento diffamatorio risulterebbe anche dalle vicende relative al procedimento penale avviato nelle more del giudizio nei confronti dell'appellato per diffamazione ai danni del legale rappresentante di (cfr. doc. n. 30 Pt_1 fascicolo appellante);
- con riguardo al requisito della diffusione delle notizie denigratorie, la giurisprudenza ha confermato la possibilità di prescindere da tale requisito, valorizzando anche l'invio di una sola comunicazione screditante;
pag. 23/45 - il primo giudice ha trascurato la circostanza che l'e-mail del 7/7/2015 fosse stata scritta da a DI prima della costituzione di _1
ON
e quando l'appellato era già decaduto dalla carica di amministratore.
Il motivo è del tutto infondato, in quanto generico nella sua formulazione e, come tale, inidoneo a porre in discussione la valutazione svolta dal primo giudice sul punto;
quest'ultima è infatti meritevole di condivisione, risultando il frutto di una corretta valutazione della documentazione prodotta, nonché di un buon governo dei principi posti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha invero evidenziato che “ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi” (Cass. civ. n. 22042/2016; in senso conforme, Cass. civ. n. 3453/2020).
, sin dal primo grado di giudizio, ha sostenuto che l'atto denigratorio Pt_1 sarebbe consistito nell'avere lo trasmesso, in data 7/7/2015 (quindi, _1 poco dopo la sua uscita dal Consiglio di amministrazione), un'e-mail (solo) al cliente DI, in cui l'appellato, dato atto di aver lasciato , afferma: Pt_1
“ho sentito che stai cercando un ispettore in VRV, Ornago. Se tu fossi ancora interessato, fammi sapere e ti invierò una proposta. I miei attuali recapiti sono
pag. 24/45 (…) All'occorrenza, posso ricominciare anche a fare ispezioni e project management, a seconda delle necessità e opportunità (ora ho più tempo da dedicarci). Ti invierò CV e qualifiche/certificazioni. Ti prego di tenere questa e- mail ed eventuali futuri messaggi separati da ”. In particolare, Pt_1 _1 nell'informare in ordine al proprio distacco da , ha precisato di aver Pt_1
“lasciato il Consiglio di Amministrazione, non accettando il cambio di gestione Pt_ che era in uso in fin dalla sua fondazione e che la Signora [id est:
, che rappresenta i figli del Signor (che hanno Parte_10 CP_8
14 e 15 anni), vuole abolire in favore di persone sconosciute e senza esperienza”.
Tale ultima espressione (che appare l'unica rilevante ai fini della concorrenza denigratoria), sebbene denoti una visione negativa della gestione di , Pt_1 non risulta tuttavia munita di quella potenzialità lesiva necessaria al fine di sussumerla nella cornice dell'art. 2598, n. 2 c.c. (tale per cui “compie atti di concorrenza sleale chiunque […] diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti
[…]”). Infatti, osserva la Corte come non sia stato dimostrato il requisito dell'
“effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone”, essendo l'e-mail stata trasmessa solo ad un solo soggetto;
d'altro canto l'espressione adoperata dallo pur se connotata da un tono _1 critico, non ha tuttavia un contenuto diffamatorio in grado di screditare la società appellante, apparendo semplicemente come una descrizione (sebbene enfatizzata) del motivo per cui lo non facesse più parte del Consiglio _1 di amministrazione di . Pt_1
Tali considerazioni conducono la Corte al rigetto del motivo.
Col secondo motivo di appello, formulato in subordine al rigetto del primo,
si duole dell'omessa considerazione del suddetto comportamento di Pt_1 concorrenza denigratoria ai fini dell'art. 2598, n. 3 c.c.: osserva la difesa, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'idoneità delle condotte denigratorie non implicanti la diffusione di notizie screditanti a pag. 25/45 rientrare nella diversa fattispecie di concorrenza sleale prevista dalla suddetta disposizione codicistica.
La doglianza, formulata ai limiti dell'ammissibilità, deve ritenersi infondata.
In particolare, parte appellane lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla sussumibilità della condotta denigratoria, consistita nella trasmissione a DI della suddetta e-mail, nell'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 3, secondo cui costituisce atto di concorrenza sleale il valersi “direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. La difesa sostiene di aver posto tale questione nell'atto di citazione di primo grado, per poi rinnovarla negli scritti conclusivi;
in realtà, non v'è alcuna traccia in atti di una simile deduzione.
Pertanto, bene ha fatto il giudice a non pronunciarsi, non avendo Pt_1
(diversamente da quanto prospettato dall'appellante in questa sede) formulato alcuna tempestiva domanda o eccezione passibile di essere sottoposta allo scrutinio del Tribunale.
Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza.
Col terzo motivo di gravame, parte appellante si duole della reiezione della domanda di accertamento della concorrenza sleale rispetto agli atti di acquisizione e utilizzo di dati informatici da parte dello e dell'omessa _1 pronuncia in ordine alle ulteriori contestazioni relative all'utilizzo da parte di
QS del “medesimo atto costitutivo e statuto, del medesimo professionista
(dottore commercialista), della stessa lista clienti e ispettori” (atto di appello, p.
21). In particolare, ad avviso della difesa:
- ha errato il Tribunale nel rilevare la mancanza di prova della sottrazione e dell'utilizzo dei dati o di informazioni riservate, risultando per tabulas il trasferimento di tutti i dati esistenti nel disco fisso del p.c. aziendale dello (comprensivi del know-how, dei modelli _1 societari di contratti e modulistica, dell'intero database di clienti, fornitori, freelance, progetti, certificazioni e metodi di qualità di ITEX) pag. 26/45 al suo p.c. personale, come si evince dalla consulenza informatica prodotta sub doc. n. 15;
- le dichiarazioni testimoniali hanno dimostrato l'utilizzo della ON modulistica di da parte di;
Pt_1
- è inconferente l'affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del fatto che i dati (del resto frutto del lavoro del defunto socio fondatore ) non costituissero una banca dati e che ONroparte_8 non fossero coperti dalla segretezza, essendo “pacifico che le condotte che integrano la concorrenza parassitaria possono essere anche lecite, singolarmente considerate, dovendo tuttavia le stesse essere esaminate nel loro insieme” (atto di appello, p. 23); ON
- il Tribunale non ha considerato, inoltre, che e lo avevano _1 organizzato la società appellata riproducendo pedissequamente tutti gli elementi tipici della struttura societaria di , in ciò avvalendosi Pt_1 dell'operato del medesimo dottore commercialista, sig. Per_4
Il motivo è infondato.
Dalla prospettazione offerta dall'appellante, può evincersi come gli atti di concorrenza sleale parassitaria attribuiti agli appellati siano consistiti: nell'appropriazione da parte di di tutti i documenti contenuti nel pc a _1 lui in uso (comprendente la modulistica operativa, le schede appuntamenti e la documentazione contrattuale, in ciò avvalendosi dello stesso consulente contabile di ); nell'aver utilizzato lo stesso statuto di;
nella Pt_1 Pt_1 tendenza a riprodurre i passi imprenditoriali dell'appellante, sì da acquisire un vantaggio concorrenziale in modo parassitario;
nell'acquisizione delle quote di PR AL s.r.l., la quale aveva collaborato con – _11 principale cliente di che, a seguito dell'acquisizione, avrebbe ridotto Pt_1 drasticamente i rapporti con quest'ultima; nell'aver contattato un ispettore freelance di , chiedendogli l'ammontare del compenso richiesto per Pt_1 svolgere un lavoro in Francia.
pag. 27/45 Il giudice di prime cure ha escluso che la società odierna appellante abbia fornito la prova della realizzazione dei suddetti atti di concorrenza sleale, in base ad una valutazione che risulta pienamente condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità, precisando i limiti di configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, ha evidenziato che “l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (Cass. civ. n. 25607/2018). Può costituire inoltre atto di concorrenza sleale parassitaria il “trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e
l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass. civ. n. 18772/2019).
pag. 28/45 In definitiva, perché possa discorrersi di concorrenza sleale parassitaria, non
è sufficiente il trasferimento di informazioni ex se considerato, essendo necessario che i dati sottratti, ancorché non segreti e/o protetti, siano ultronei rispetto a quelli di cui l'asserito autore delle condotte anticoncorrenziali sia già in possesso, in virtù delle sue capacità mnemoniche e dell'esperienza acquisita sul campo.
Rileva la Corte come parte appellante non abbia introdotto in giudizio elementi utili a dimostrare la suddetta circostanza.
Anzitutto, la ritenuta coincidenza del modello societario così come dello statuto (a fronte dell'identità di oggetto sociale) non denota un modus operandi parassitario: le società sono libere di scegliere la conformazione che meglio si confà alla realizzazione della propria attività ed all'oggetto sociale che intendono perseguire. Ciò vale vieppiù se si considera l'assenza di ulteriori elementi indiziari in grado di conferire fondamento alla tesi dell'appellante, restituendo l'istruttoria prove che depongono in senso nettamente opposto.
Rilevanti a tal proposito sono le dichiarazioni testimoniali, correttamente apprezzate dal primo giudice.
In particolare, , consulente di dal 2005 al 2017, ha Testimone_7 Pt_1
ON fermamente escluso che , a partire dal 2015, abbia utilizzato, per la predisposizione di proposte e offerte commerciali, informazioni e dati sui nominativi e sulle caratteristiche professionali dei freelance adoperati da
, circostanza di cui si sarebbe sicuramente avveduto essendo Pt_1 quotidianamente presente nei locali della società (“posso dirlo perché ero quotidianamente presente, se fosse accaduto qualcuno me lo avrebbe fatto ON notare”). Inoltre, interrogato sul se avesse utilizzato, a partire dal mese di luglio 2015, “documentazione (procedure) già di per l'ottenimento di: 1) Pt_1
Certificazione UNI EN ISO 9001, 2) Certificazione ISO 14001, 3) Certificazione
OHSAS 18001, 4) Certificazione ISO 17020, ottenendo in pochi mesi le medesime certificazioni indispensabili al superamento delle gare […]” (cap.
pag. 29/45 26), ha precisato che “questa documentazione era già esistente nel 2005 Pt_ quando io venni ingaggiato dalla . La aveva predisposta l'allora direttore della qualità sig. Negli anni successivi, quando avevo ONroparte_1 bisogno di mettere mano a questa documentazione mi sono sempre rivolto allo ON
Quanto a , per quanto ne so, non ne [ha] fatto uso, anche perché _1 ciascuna azienda ha necessità proprie, quindi diverse l'una dall'altra ci sono delle linee guida standardizzate, sono quelle UNI es e devono per forza essere ON adattate alla singola società”. Pertanto, era improbabile che abbia utilizzato la documentazione di , trattandosi di “società diverse, di Pt_1 dimensioni diverse”.
Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del teste (socio Tes_1 fondatore e dipendente dal 1994 al 2019), il cui contenuto, Pt_1 contrariamente a quanto auspicato dalla difesa dell'appellante, apporta elementi in grado di destituire il fondamento della tesi di . Il teste, Pt_1
ON invero, pur avendo affermato che sicuramente aveva utilizzato i documenti di per accedere a determinate procedure, ha tuttavia Pt_1 precisato che ciò era avvenuto “perché per avere una determinata certificazione che ti abilita a fare un lavoro, devi produrre certi documenti, che sono sempre quelli. Non sono diversi a seconda della società che chiede la certificazione”. Lo stesso dicasi per la modulistica interna ed esterna necessaria all'accesso ai bandi di gara e i formulari delle procedure: “è ovvio Pt_ che dopo aver lavorato per tanto tempo per , conosco anche la modulistica.
E avendola pronta la uso anche in altre circostanze. I dati che ho, non sono personali, l'ispettore che lavora per me, lavora anche per altri, nel nostro lavoro non c'è niente da inventare, anche sui documenti. L'unica differenza è il marchio. Le procedure, p. es. sono previste dalla regolamentazione, non è che possono essere cambiate a seconda della società. Sono standard, tutte uguali, basta togliere un marchio e metterne un altro”. ON Inoltre, con specifico riguardo al presunto utilizzo da parte di di dati relativi al listino prezzi dei contratti , dei costi dei freelance e dei Pt_1
pag. 30/45 fornitori fidelizzati , il ha dichiarato che ciò poteva essere vero, Pt_1 Tes_1 motivando peraltro l'affermazione sull'assunto per cui i “free lance lavorano per tante società. Lavoravano per da anni, conoscevano i prezzi. Era Pt_1 ovvio che li usassero anche in altri ambiti, secondo quanto succede sempre secondo la prassi nel mercato. Dopo che te ne vai da una società per cui hai lavorato tanto tempo, i prezzi li conosci. E li applichi anche per altre offerte”.
Per quanto poi concerne il database contenente i nominativi dei freelance,
ha riferito che si trattava di “un elenco di ispettori distinti per Tes_1 competenza, predisposto nel corso degli anni. Così quando chiamava il cliente velocemente eravamo in grado di trovare i nominativi idonei. Questo elenco lo facevano le segretarie […] ma era una cosa meramente materiale”. Tale dichiarazione trova conferma in quanto affermato da , Testimone_20 coordinatrice delle attività di ispezione presso nonché receptionist dal Pt_1
17/9/2012 al 30/4/2022: “non ricordo il data base, ricordo un file excel con i dati degli ispettori, era un documento condiviso”.
Le suddette risultanze istruttorie, in definitiva, dimostrano come tanto la documentazione e modulistica contrattuale, quanto le informazioni relative ai freelance rappresentassero un complesso di dati di cui lo (la cui _1 presenza all'interno della società appellante, quanto meno come dipendente, risale pacificamente al 2005) poteva disporre indipendentemente dalla sua appartenenza ad , a fronte della sua pluriennale esperienza nel campo. Pt_1
Tale considerazione consente di ritenere irrilevanti tutte le argomentazioni in ordine alla ritenuta sottrazione del disco rigido: a prescindere dalla fondatezza della doglianza, in ogni caso l'appellante non ha provato che il dispositivo contenesse documentazione diversa da quella di cui si è appena dato conto.
Il motivo di appello deve, dunque, essere respinto.
Con il quarto motivo di gravame, censura il rigetto della domanda di Pt_1 accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno della clientela da parte degli appellati. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe pag. 31/45 errato nel ritenere che l'odierna appellante avesse fondato la propria domanda soltanto sull'e-mail trasmessa da a DI: in realtà _1
aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare: la riduzione del Pt_1 proprio fatturato (doc. n. 25-26); la sottrazione dei dati relativi ai clienti (doc.
n. 15); la realizzazione di condotte finalizzate ad acquisire la clientela ulteriori alla trasmissione dell'e-mail del 7/7/2015 (identificate nell'utilizzo di documentazione contrattuale finalizzata all'ottenimento delle Certificazioni
ISO, nell'aver contattato ispettori freelance che collaboravano con per Pt_1
ON avere notizie sui compensi, nonché nell'acquisizione, da parte di e delle quote della s.r.l. PR AL – che aveva collaborato con _1
, principale cliente di : a causa di tale acquisizione, “ ha _11 Pt_1 Pt_1 visto drasticamente ridotti i pluriennali rapporti intrattenuti con , in _11 maniera abnorme rispetto alla normale fisiologia del mercato, ed è diventata Con così lo strumento per e per entrare sul cliente che a quel _1 _11 tempo era cliente .” – atto di appello, p. 28). Pt_1
Avuto poi specifico riguardo alla comunicazione del 7/7/2015, la stessa sarebbe stata erroneamente valutata dal Tribunale: diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, siffatta missiva, in tesi, documenta la volontà di ON
formatasi ancora prima della costituzione di , di “seguire _1 sistematicamente la clientela e riprodurre i passi imprenditoriali di , al Pt_1 fine di acquisire in modo parassitario un vantaggio concorrenziale e il conseguente profitto di risorse aziendali non proprie attraverso lo sviamento di clientela” (ibidem, p. 27).
Il motivo è privo di fondamento.
Con riguardo all'e-mail del 7/7/2015, già esaminata in occasione della trattazione del primo motivo di appello, il suo contenuto denota l'intento dello non tanto di ripercorrere pedissequamente la storia _1 imprenditoriale di , quanto piuttosto di offrirsi per procurare ispettori al Pt_1 cliente destinatario della missiva, tentativo pacificamente non andato a buon pag. 32/45 fine, avendo DI tempestivamente informato del ricevimento della Pt_1 comunicazione.
Né la documentazione citata dall'appellante è risolutiva nel senso dalla medesima auspicato, trattandosi di meri prospetti su carta libera (titolati
“ Parte_1 ONroparte_15
PAGAMENTI RICEVUTI - ANNO 2015” e “ ITEXQUALITY
[...]
2016”) ONroparte_16 recanti l'elenco di fatture di e di una raccomandata trasmessa dal Pt_1 legale di , con oggetto “ / ” (cfr. docc. nn. Pt_1 _14 ONroparte_1
25, 26 e 15): documentazione il cui contenuto è evidentemente inidoneo a restituire la prova di una condotta degli appellati finalizzata a sviare la clientela di . Pt_1
Con successivo riguardo all'acquisizione da parte dello delle quote di _1
PR AL s.r.l. (collaboratrice di , principale cliente della società _11 appellante), la difesa di non ha offerto elementi tali da indurre la Corte Pt_1
a discostarsi dalla valutazione del Tribunale, per cui si tratta di “una scelta imprenditoriale del tutto lecita”. Ciò vale vieppiù se si considera il contegno processuale dell'odierna appellante, che ha omesso di introdurre in giudizio riscontri utili a dimostrare sia il legame tra la PR AL s.r.l. e _11 sia la brusca interruzione dei rapporti tra quest'ultima ed che sarebbe Pt_1 seguita all'acquisizione.
Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza.
Col quinto motivo di impugnazione, parte appellante si duole del rigetto della domanda di accertamento della concorrenza sleale per illegittimo storno dei dipendenti e Ad avviso della CP_6 Parte_15 CP_5 CP_4 difesa, la valutazione del Tribunale sarebbe erronea sotto molteplici profili.
In particolare:
- il primo giudice indica lo storno di 5 lavoratori (quando ne aveva Pt_1 indicati almeno 6 – era anche compreso l'ing. e l'esistenza di Per_5
25 dipendenti (a fronte degli effettivi 13 che componevano pag. 33/45 ON l'organigramma indicato da al momento della costituzione di , Pt_1 organigramma che del resto non è stato mai contestato dalla controparte);
- non può ritenersi che le ragioni addotte dal sul suo CP_3 malcontento all'interno della società giustificassero la violazione del preavviso: “peraltro, se le doglianze fossero apparse fondate e non strumentali, le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa, esentando il lavoratore dal preavviso” (atto di appello, p. 31);
- il pur avendo rispettato il termine di preavviso, si era CP_4 dimesso nel corso di un'ispezione e, quindi, con una tempistica anomala e dannosa per la società;
- ferma restando la libertà dei freelance di prestare la propria attività per qualunque azienda, la loro acquisizione, in una con quella dei consulenti di , è un ulteriore indizio (trascurato dal Tribunale) Pt_1
ON dell'attitudine imitativa di , oltre a rappresentare una condotta idonea ad aggravare il danno cagionato dallo storno dei dipendenti;
- la struttura aziendale di ha risentito della perdita dei cinque Pt_1 dipendenti stornati, trattandosi di figure centrali ed altamente qualificate, preposte alle funzioni centrali di organizzazione, produzione e amministrazione;
d'altronde, i quadri CP_4
e erano figure di riferimento per , cliente CP_3 CP_5 _11 principale di . A riprova di questo, l'appellante rileva come sia Pt_1 documentale che, a partire dalle dimissioni di , CP_3 _17
ON non affidasse più commesse ad , dirottandole su;
[...] Pt_1
- a fronte del numero e della qualità delle rispettive figure professionali, sarebbe indubbio che lo storno dei dipendenti sia avvenuto in modo non fisiologico, tale da mettere a rischio la continuità aziendale “con alterazioni non immediatamente riassorbibili”. Inoltre, il fatto che due ON dei dipendenti stornati siano confluiti immediatamente in dimostra “che vi fu piena coscienza e accordo dei dipendenti di Pt_1
pag. 34/45 dimettersi in blocco per ricreare una organizzazione aziendale analoga alla precedente” (atto di appello, p. 37);
- il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nella misura in cui ha introdotto, quale requisito ulteriore e distinto dello storno illecito,
l'elemento soggettivo dell'animus nocendi: la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo valorizzato indici che consentono di presumere la finalità nociva, in un'ottica di oggettivazione dell'illecito.
D'altra parte, il Tribunale, “nel giustificare la mancanza dell'elemento soggettivo, […] enfatizza taluni (pretesi) motivi di insoddisfazione di questo o quel dipendente. È appena il caso di precisare che tale profilo non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere […]. L'elemento soggettivo è infatti rilevante esclusivamente con riguardo alla società convenuta e al suo fondatore qui convenuto, il quale ben può avere sfruttato eventuali
(ma contestati e non provati) motivi di insoddisfazione dei dipendenti per convincerli a cambiare datore di lavoro” (atto di appello, p. 39).
Anche questo motivo è infondato.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di constatare, “per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori,
è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico
l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma
pag. 35/45 dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente” (Cass. n. 3865/2020).
Tanto premesso, non risulta a questa Corte che l'appellante abbia fornito elementi idonei a sovvertire la decisione del giudice di prime cure, che risulta meritevole di condivisione. In particolare:
- il trasferimento dei cinque dipendenti (nel computo è compreso anche ON
da ad è stato graduale, essendo i medesimi _1 Pt_1 trasmigrati nel corso di un anno e mezzo (2015-2017);
- diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è documentato che ON nel 2015, anno in cui è avvenuta la costituzione di ,
l'organigramma di contasse 25 unità nel primo trimestre, 24 Pt_1 unità nel secondo, 23 nel terzo e 24 nel quarto (cfr. doc. n. 46 fascicolo
); Pt_1
- i primi a lasciare nel 2015, oltre a sono stati e Pt_1 _1 CP_4
: al momento del loro trasferimento, quindi, “la situazione CP_3 interna a al 31.12.2015 era la seguente: 1 dirigente, 4 quadri Pt_1
( LT UG e , 20 CP_5 Tes_17 Parte_7 impiegati e 1 altro dipendente. È, inoltre, circostanza pacifica che anche successivamente ai fatti di cui è causa e, precisamente nel 2019 e nel
2022, altri collaboratori storici di abbiano dato le proprie Pt_1 dimissioni, come è risultato dalla prova testimoniale dei testi
[...]
socio fondatore e braccio destro di , Tes_17 ONroparte_8 dimessosi nel 2019, e , coordinatrice e receptionist, Testimone_15 dimessasi dopo 10 anni in data 30.04.2022” (sentenza di primo grado,
p. 39): ON
- le modalità di trasferimento ad risultano conformi alla disciplina giuslavoristica. Nello specifico:
a. impiegato di IV livello, si è dimesso il 25/9/2015 CP_4 con decorrenza dall'1/10/2015 e preavviso di 20 giorni, indicando pag. 36/45 come termine ultimo del rapporto di lavoro il 20/10/2015. È stato ON assunto da nel 2016, a 7 mesi di distanza dalle dimissioni, pur avendo acquistato una partecipazione nella società il 28/1/2016
(doc. n.
4-5 fascicolo . Con riguardo alla sua posizione, CP_4
l'appellante sostiene che le sue dimissioni siano avvenute nel corso di un'ispezione e, pertanto, con una tempistica pregiudizievole della società: trattasi di argomentazione generica e priva di qualsiasi supporto probatorio;
b. , impiegata di II livello, ha dato le proprie ONroparte_6 dimissioni con regolare preavviso, con termine ultimo del rapporto di lavoro al 22/12/2016;
c. ha comunicato le proprie dimissioni il 14/4/2016 CP_5 chiedendo di poter concedere un preavviso di 15 giorni: dimissioni che sono state accolte da a partire dal 29/4/2016, con Pt_1 pacifica imputazione dell'importo di € 14.408,00 a titolo di mancato preavviso (docc. nn. 2 e 4 fascicolo;
CP_5
impiegato di III livello, si era dimesso il Parte_16
30/11/2015 senza concedere alcun preavviso. Il giudice ha evidenziato come tale determinazione trovasse idonea giustificazione nell'insoddisfazione del lavoratore;
circostanza che trova conferma nella dichiarazione della teste Testimone_21
(coniuge in separazione dei beni del ) “la quale ha riferito CP_3 di avere partecipato a una riunione presso la nel novembre Pt_1
2015, prima delle dimissioni del alla presenza di CP_3 rappresentanti della società fra cui anche la durante la Pt_3 quale quest'ultimo avrebbe lamentato il fatto di non avere mai avuto avanzamenti di carriera, rimanendo inquadrato sempre come impiegato di III livello, nonostante venti anni di lavoro, senza avere alcun riconoscimento economico in caso di trasferte in AL. La teste ha, inoltre, riferito che nel corso della stessa riunione era stato offerto
pag. 37/45 al dipendente un inquadramento come impiegato di I livello, accompagnato a un aumento di € 100,00 mensili, che sarebbe stato portato a € 200,00 nei successivi mesi, a fronte del quale CP_3 non aveva dimostrato alcuna soddisfazione. È documentalmente ON provato che sia stato, poi, assunto da solo a ONroparte_3 distanza di alcuni mesi (secondo trimestre 2016), pur avendo acquistato, come il nel gennaio 2016 una quota societaria CP_4
(doc. 4 del fascicolo di parte convenuta ” (sentenza di CP_3 primo grado, p. 41). L'appellante, per contestare tale valutazione, si
è limitata a sostenere che il malcontento del non CP_3 potesse giustificare la violazione del preavviso, precisando che, se la circostanza fosse risultata vera, le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa. Trattasi di allegazione del tutto generica e, come tale, inidonea a mettere in discussione la regolarità della cessazione del rapporto di lavoro di . La CP_3 difesa, del resto, trascura che nella lettera di dimissioni, l'ex dipendente ha comunicato di rassegnare “le proprie dimissioni Pt_1 per motivi personali in data odierna 30.11.2015” e di non effettuare
“il periodo di preavviso così come stabilito dal CCNL applicato e pertanto il termine del mio rapporto di lavoro è oggi 30.11.2015. In accordo con la Direzione, non mi verrà erogata ne addebitata la relativa indennità sostitutiva di preavviso” (doc. n. 4 fascicolo
); CP_3
e. non ha provato che i dipendenti asseritamente stornati Pt_1 ricoprissero ruoli apicali nell'organigramma (per tali intendendosi ruoli di gestione e/o amministrazione) al punto da comprometterne la struttura con il proprio trasferimento, limitandosi ad attestazioni relegate al perimetro meramente allegatorio.
Da ultimo, parimenti prive di pregio risultano le argomentazioni relative all'animus nocendi: l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato pag. 38/45 nell'introdurlo quale requisito ulteriore dello storno, per poi precisare che il medesimo Tribunale, volendo compensarne la mancanza, ha dato rilievo a motivi di insoddisfazione dei dipendenti (alludendo verosimilmente alla posizione di ). Una simile impostazione, oltre che contraddittoria, CP_3
è incoerente rispetto all'effettivo tenore dell'iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado;
esso, infatti, risulta ispirato proprio dall'esplicitato intento (condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria) di oggettivizzare l'elemento dell'animus, ancorandone l'accertamento ad elementi il più possibile oggettivi (quali sono quelli di cui sopra si è detto), a fronte delle difficoltà di offrirne la prova in giudizio e, soprattutto, della non necessità della sua sussistenza per accedere alla tutela inibitoria nell'ambito della concorrenza sleale (cfr. sentenza di primo grado, p. 38).
Il motivo di impugnazione viene, quindi, respinto.
Con il sesto motivo di appello, si duole dell'omessa pronuncia in Pt_1 ordine al ruolo di in tutta la vicenda. _1
, infatti, dovrebbe ritenersi responsabile in proprio, oltre ONroparte_1
ON che in solido con , per tutte le condotte anticoncorrenziali di cui si è detto, nonché della violazione degli obblighi di fedeltà ex artt. 2104 e 2105
c.c., in quanto amministratore della società appellata, oltre che ideatore, organizzatore ed esecutore – anche per il tramite dei propri dipendenti – di tutti i comportamenti contestati.
Parimenti, il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità dello per tutte le condotte realizzate prima ed in preparazione della _1
ON costituzione di : trattasi, oltre che di tutte le condotte contestate quali illeciti anticoncorrenziali – acquisizione del disco fisso del computer aziendale, elaborazione di uno statuto speculare a quello di , utilizzo Pt_1 dell'operato del commercialista di – anche della predisposizione di corsi Pt_1 di certificazione a spese di per e Pt_1 CP_3 CP_5
Come rilevato dalla parte appellata, la doglianza è del tutto infondata.
pag. 39/45 In particolare, ad avviso della Corte:
- nel caso di specie non può parlarsi di omessa pronuncia in ordine alla responsabilità dello potendosi piuttosto ritenere che la _1 questione sia rimasta assorbita nell'accertata insussistenza delle condotte anticoncorrenziali: ciò vale vieppiù se si considera che, con riguardo all'unico illecito accertato, il primo giudice ha acclarato la responsabilità anche di;
ONroparte_1
- ad ogni modo, con riguardo alle condotte contestate anche quali illeciti anticoncorrenziali, le superiori argomentazioni – che consentono di confermare la decisione del primo giudice in ordine all'impossibilità di sussumerle nella cornice legale di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. –, inducono ad escludere per ciò solo ogni responsabilità di (così _1 come di QS);
- con riguardo alle condotte relative alla violazione degli obblighi di fedeltà ex artt. 2014 e 2015 c.c. da parte dei dipendenti, ogni valutazione risulta preclusa dalla già rilevata mancata proposizione di appello avverso quella parte della sentenza che ne ha escluso la ricorrenza (del resto, lo stesso appellante, come anticipato, non ha insistito sulle domande proposte nei confronti dei dipendenti, aventi titolo nella violazione di detti obblighi);
- per quanto concerne, infine, l'esborso dei costi per i corsi di e oltre che trattarsi pacificamente di attività svolta CP_3 CP_5 mentre era presidente del Consiglio di amministrazione di _1
(circostanza questa che escluderebbe “l'anomalia” della Pt_1 condotta), si osservi quanto segue.
L'appellante sostiene che trattasi di attività sintomatica del “disegno anticoncorrenziale” di a fronte dell'urgenza di sostenere gli _1 esami finalizzati al loro ottenimento, espressamente indicata nella comunicazione recante l' “offerta per esami di certificazione del personale addetto alle ispezioni” del 15/4/2015 (doc. n. 22). In realtà,
pag. 40/45 in calce alla comunicazione, viene sì dato atto dell'urgenza di sostenere le prove;
nondimeno viene precisato che l'urgenza deriva “dai recenti contratti acquisiti”. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi indiziari che era onere di introdurre in giudizio, tale missiva è del tutto Pt_1 inidonea a denotare una condotta foriera di responsabilità dello nel senso auspicato dall'appellante. _1
Col settimo motivo di impugnazione, attinente alla quantificazione del danno, parte appellante rileva anzitutto come, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, abbia assolto al proprio onere probatorio, Pt_1 svolgendo le necessarie allegazioni, produzioni e istanze istruttorie (prova per testi, CTU, istanza di ordine di esibizione).
L'appellante ha infatti allegato e provato: di aver avuto per lungo tempo come unico cliente e di aver subito un calo del relativo fatturato _11
ON ON dopo l'ingresso di nel mercato;
il subentro di nel rapporto tra e Pt_1
; i costi di sostituzione del personale, di formazione per il personale _11
ON poi acquisito da;
i danni di immagine nonché quelli connessi alla sottrazione dei dati aziendali.
In ogni caso, sostiene l'appellante, “la sentenza censurata deve essere riformata in punto di danni anche se fosse solo confermata la condanna per concorrenza sleale denigratoria (pag. 24), con particolare riferimento all'“appropriazione di pregi” dell'impresa (progetti pubblicati sul sito aziendale ma svolti da in ). Questo fatto, di per sé significativo, va messo in _1 Pt_1 correlazione ad altro fatto, non ritenuto di per sé rilevante per la concorrenza sleale da parte del Tribunale in capo non appellato, costituito dalla grande somiglianza del nome della newco dello Stomeo QS ed ”. Tale Pt_1 somiglianza, in tesi, essendo significativa del modo in cui lo ha _1
ON rappresentato al mercato elementi di forte continuità dell'attività di con quella di , deve essere valutata ai fini della determinazione del danno Pt_1 sofferto dall'appellante: “la artata creazione di elementi tali da far supporre al mercato ed ai clienti ( ) una continuità nell'impresa hanno condotto alla Pt_1
pag. 41/45 forte perdita di clientela da parte di , clientela che ha costituito il fatturato Pt_1
Con di dei primi anni” (atto di appello, p. 45). Infine, ai fini della quantificazione del danno potrà altresì soccorrere una CTU da disporre al fine di calcolare sia il fatturato sottratto ad , che la percentuale di Pt_1 profitto sul fatturato stesso, ovvero una valutazione equitativa da condurre in base ai dati forniti dalla difesa nel giudizio di primo grado.
Premesso che restano assorbite tutte le argomentazioni inerenti al presunto danno conseguente alle condotte anticoncorrenziali (id est: denigratorie, di appropriazione di pregi, di sviamento della clientela e di storno dei dipendenti, ex art. 2598 n. 3 c.c.) di cui è stata esclusa la ricorrenza, posto che, in assenza dell'an debeatur, ogni valutazione sulla prova del quantum risulterebbe superflua, rileva la Corte come l'unico profilo da esaminare attenga alla prova del danno relativo alla condotta anticoncorrenziale di appropriazione di pregi di cui è stata accertata la sussistenza.
Il Tribunale ha escluso che l'odierna appellante abbia allegato e provato sia il pregiudizio sofferto che il nesso di causalità, secondo una valutazione che a questo Collegio risulta del tutto immune dalle censure svolte dall'appellante.
La difesa, invero, lungi dal confutare il fondamento di un simile assunto, si limita al riferimento, quale circostanza da cui trarre elementi a sostegno della raggiunta prova del danno, della somiglianza della denominazione di ON
a quella di . Trattasi tuttavia di un'argomentazione strettamente Pt_1 correlata alla concorrenza sleale confusoria che il giudice ha escluso con decisione non oggetto di appello e, quindi, coperta dal giudicato, oltre che risultare del tutto inidonea a fornire il riscontro del pregiudizio che l'appellante avrebbe sofferto in conseguenza dell'indicazione nel sito internet ON di di attività e progetti di paternità di . Pt_1
Pertanto, anche in questa sede non può che rilevarsi come la società odierna appellante non abbia né allegato né provato, come era suo onere ex art. 2697
c.c., alcun elemento utile a dare riscontro del danno che l'accertata condotta ON anticoncorrenziale realizzata da e le abbia procurato;
tutta la _1
pag. 42/45 documentazione cui l'appellante ha fatto riferimento, invero, è del tutto irrilevante a tale scopo. Né tantomeno potrebbe supplire una CTU che, come ben rilevato dal Tribunale, risulterebbe del tutto esplorativa, finendo col colmare le carenze probatorie (e, ancor prima, di allegazione) della parte
(nella specie, ) gravata dell'onere di offrire la prova dei fatti costitutivi Pt_1 della domanda risarcitoria articolata.
Da ultimo, con l'ottavo motivo, si duole del rigetto della domanda di Pt_1 pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., disposto sull'assunto per cui l'accoglimento dell'inibitoria rappresenti una tutela sufficiente per l'odierna appellante. In tesi, una simile decisione risulta l'esito di un tentativo del
Tribunale di “sostituirsi” al legislatore, che “ha previsto due distinti strumenti di tutela nel caso di accertamento di atti di concorrenza sleale, entrambi azionati dall'attrice ed il secondo dei quali non concesso, nonostante
l'accertamento della slealtà della condotta. In ogni caso, la riforma della sentenza in relazione all'accertamento di ulteriori condotte anticoncorrenziali non potrà che portare alla riforma della sentenza anche in punto di domanda di pubblicazione della sentenza (o delle sentenze)” atto di appello, pp. 50-51).
Anche l'ultimo motivo di appello è del tutto infondato e, come tale, deve essere respinto.
La doglianza risulta generica nella sua formulazione, omettendo l'appellante di specificare il motivo per cui l'accoglimento dell'inibitoria sia risultato insufficiente a soddisfare le proprie ragioni di tutela. Di talché, osserva la
Corte, non sussiste alcuna idonea ragione per discostarsi dal convincimento del giudice di prime cure che, nel non procedere all'ordine di pubblicazione della sentenza (del resto, misura oggetto di valutazione discrezionale e insindacabile del giudice di merito), ha precisato, con argomentazioni condivisibili, che il diritto di trovasse già adeguata tutela Pt_1 nell'accoglimento dell'inibitoria, “a fronte dell'unico illecito accertato”.
pag. 43/45 Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Nella reiezione del gravame resta assorbita ogni valutazione in ordine alle domande di inibitoria rinnovate per le residue condotte anticoncorrenziali (la cui sussistenza è stata esclusa), nonché di applicazione di una penale (la quale ultima, in ogni caso, risulta formulata per la prima volta in appello).
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, nulla si dispone con riguardo al rapporto processuale tra e Pt_1 ONroparte_3 [...]
e , essendo questi ultimi CP_4 CP_5 ONroparte_6 rimasti contumaci.
D'altro canto, nel rapporto processuale tra e gli appellati costituiti, le Pt_1 spese del presente grado vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico della parte appellante (quale parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M.
149/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – media complessità), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Occorre altresì rilevare come la Corte ritenga di non dare corso alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda della parte appellata. Invero, considerata la condotta processuale tenuta da nell'odierno giudizio, non si ravvisano né i Pt_1 presupposti soggettivi della condanna – da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente, secondo l'indirizzo interpretativo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – né, parimenti, gli estremi dell'abuso del diritto e, in particolare, “della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato” (Cfr. Cass. ss. uu. 22405/2018 e
Cass. sez. lav. n. 3830/2021).
pag. 44/45 Il disposto rigetto di tale domanda, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di e ONroparte_2
, nella contumacia di , ONroparte_1 ONroparte_3 [...]
e , avverso la CP_4 CP_5 ONroparte_6 sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa
“A” n. 10533/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1
e ONroparte_2 _1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 45/45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1di seguito anche solo “ ” – società avente ad oggetto, quale attività principale, “la Pt_1 fornitura di ispezioni, collaudi;
l'analisi dei prodotti, rilievo di pesi e misure;
l'analisi e il sollecito avanzamento forniture;
l'emissione di manuali concernenti la garanzia della qualità e procedure;
rilevi statistici sulla qualità; controlli ed esecuzione imballaggi e spedizioni via terra, via mare, via aerea;
controlli ed istallazioni di impianti elettrici, idraulici, elettromeccanici;
importazione ed esportazione per conto terzi di materiali civili ed industriali specificatamente nel campo nucleare, petrolchimico, metanifero, siderurgico, edile civile ed industriale” 2 di seguito anche solo “QS”
pag. 15/45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona dei seguenti magistrati
Marianna GALIOTO Presidente rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere
Cristina RAVERA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Benussi ( ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vottorio Emanuele II,
n. 60 come da delega in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in proprio e quale legale ONroparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. e P. ONroparte_2
IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Nicodemo
( e dall'avv. Luca Nicodemo Email_2 ( ed elettivamente domiciliati presso lo Email_3 studio dei difensori in Milano, Via Boschetti n. 6, come da delega in atti
APPELLATI
e contro
(C.F. ) ONroparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) CP_5 C.F._4
(C.F. ) ONroparte_6 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: concorrenza sleale
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia la Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, per ciascuno e/o tutti i motivi di impugnazione di cui meglio in espositiva cui ci si richiama anche in relazione alle conclusioni del presente atto, non accettato il contraddittorio su nuove domande o alcuna inversione dell'onere probatorio, riformare per ciascuno e tutti i motivi di appello sopra dedotti e per i relativi capi la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Quattordicesima Civile, Sezione Specializzata in materia di imprese A (Pres. Dott. Claudio Marangoni, Rel. Dott.ssa Elisa Fazzini, Cons.
Dott.ssa del 22.06.2023 n. 10533/2023 nel procedimento RG n. Persona_1
26106/2018, Rep. n. 10796/2023 del 28.12.2023 pubblicata in data 28.12.2023 e notificata presso il domicilio eletto in data 29.12.2023; respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, con l'accoglimento delle istanze riconvenzionali, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, per gli effetti, decidere nei termini seguenti, prestata quiescenza all'impugnata sentenza per i capi relativi ai signori , , ONroparte_3 CP_4 Pt_2
e : In via principale: previo ogni opportuno accertamento
[...] ONroparte_6
e provvedimento anche in ordine alla incapacità a testimoniare e/o inammissibilità e/o decadenza per mancata chiamata o comparizione dei testi avversari ammessi,
pag. 2/45 l'inutilizzabilità della documentazione probatoria già contestata, l'inammissibilità del contenuto in quanto irrituale e tardivo delle memorie ex adverso depositate, nonché le decadenze maturate dalla controparte già in atti contestate, anche in applicazione del principio di non contestazione e vicinanza all'onere della prova, accertata l'oggettiva sussistenza di una o più delle condotte di concorrenza sleale esposte in atti per come emerse dalle prove assunte ed assumende ed in forza dei principi sopra richiamati, Con accertata la responsabilità dei convenuti e , in via esclusiva e/o in ONroparte_1 solido tra loro, in ordine ai fatti esposti, provvedere come segue: A) inibire alla società convenuta : - l'utilizzo degli schemi contrattuali ONroparte_7 Con adottati da che presentino profili di identità con quelli predisposti da;
- la Pt_1 concorrenza sincronica e diacronica così come esposta in atti;
- lo storno di dipendenti e di clientela.
B) comminare alla società convenuta ed al ONroparte_7 convenuto sig. anche in solido, la sanzione pecuniaria prevista per le ipotesi di _1 concorrenza parassitaria. C) condannare e/o ONroparte_7
anche in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di propria spettanza ONroparte_1 in relazione alla accertanda responsabilità di ciascuno di essi, anche in concorso, per i fatti di cui in atti, al risarcimento del danno nei confronti della attrice , liquidato nelle parti Pt_1 di rispettiva spettanza per le voci di concorrenza denigratoria, di concorrenza parassitaria, di storno di dipendenti e di clientela e di violazione del divieto di concorrenza anche per violazione dei loro obblighi ex artt. 1175, 1375, 2104, 2105, nella misura da liquidarsi per i singoli fatti o per il complesso di condotte anticoncorrenziali poste in esse, nella misura indicata al paragrafo 8 (Settimo motivo di appello), ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura e comprovata dalla istruttoria, o in quella che il Giudice riterrà di liquidare, anche secondo equità; D) Ordinare a cura e spese della parte soccombente, la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani nazionali. In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, nonché relativi accessori di legge del presente giudizio in tutti i suoi gradi, nonché spese tecniche e imposta di registro, sempre nei soli rapporti con
[...]
e * In via istruttoria, si insiste in tutte le ONroparte_7 ONroparte_1 istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma sesto, nn. 2) e 3), in quanto non ammesse o non espletate anche in ragione della riserva formulata dall'Ill.mo Giudice con l'ordinanza del 18.07.2019 sulla loro ammissione in esito all'espletamento della istruttoria orale, ed in particolare:
1) PROVA ORALE
Ammettersi prova per interpello dei convenuti e per testi (indicati con solo cognome per singolo capitolo di prova e in modo completo in calce) sulle allegazioni di cui in citazione e pag. 3/45 nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 1, nonché sulle seguenti circostanze, da ritenersi capitolate -espunte eventuali parti generiche, valutative o negative- e premesso l'inciso “Vero Pt_ che”: Sul ruolo del convenuto in _1
1) Vero che è vissuto con dall'età di 19 anni e dopo 2 ONroparte_1 ONroparte_8 anni di frequentazione alle lezioni universitarie il sig. venne a conoscenza ONroparte_8 del fatto che lo aveva sostenuto solo 1 o 2 esami? (teste: , ) _1 Tes_1 CP_8
2) Vero che dall'età di anni 25 sino all'età di 27 ha vissuto -oltre che con ONroparte_1 con la sig.ra , la quale ha provveduto ad accudire lo ONroparte_8 Pt_3 _1 nel preparare pranzo e cena, lavare i suoi indumenti, consentirgli di vivere sotto lo stesso tetto? (teste: , ) Tes_1 CP_8
3) Vero che , venuto a conoscenza della volontà del sig. , ONroparte_8 ONroparte_1 che all'epoca circa trentenne, di sposarsi, lo prese con sè a lavorare in azienda dicendo di non volerlo lasciare allo sbando e senza un futuro? (teste: , ) Tes_1 CP_8
4) Vero che , in relazione alla pratica di successione di , ONroparte_1 ONroparte_8 si limitava a predisporre dei conteggi che sottoponeva all'attenzione degli studi legale e Pt_4 notarile , che tuttavia, oltre a non essere conformi ad una più attenta valutazione del Per_2 patrimonio risultante dalla società , contenevano dati di tassazione completamente Pt_1 errati e come tali non venivano poi utilizzati dai professionisti? (teste: ) Pt_4
5) Vero che, nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 23.11.2012, la sig.ra al Pt_3 momento della delibera sulla nomina dell'amministratore, in lacrime e disorientata, disse testualmente: “Non avendo altra scelta, do parere favorevole alla nomina di e _1 nell'occasione lo si rivolse alla dicendole: “Ma come, mi nomini solo perché _1 Pt_3 non hai nessun altro e non perché ti fidi di me?” (teste: ) CP_8
6) Vero che solo con verbale di consiglio del 1/10/2012 (ovvero al termine della conclamata grave malattia diagnosticata che portò il sig. alla morte 10 gg dopo) ONroparte_8 vennero conferiti poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione a , ONroparte_1
e che la nomina di un CDA nel quale per la prima volta entrò fu fatta 27 giorni _1 prima della morte dell'AU con assemblea dei soci del 3/09/2012 al solo fine di non lasciare la società priva di amministrazione? (teste: ) CP_8
7) Vero che, fino 27 giorni prima della sua morte, aveva in via esclusiva ONroparte_8
l'amministrazione e la conduzione commerciale di , e solo parzialmente delegava allo Pt_1 alcune funzioni di supervisione della qualità degli ispettori, a ciò supportato da altri _1 dipendenti e consulenti esterni? (teste: , ) CP_8 Tes_1
8) Vero che i contratti stipulati da nel 2014 derivavano dalle preventive intese Pt_1 raggiunte da negli anni precedenti, in ragione del quale erano stati siglati ONroparte_8
pag. 4/45 accordi quadro, nei quali era previsto lavoro per gli anni successivi? (teste: Pt_1
, , CP_8 Tes_1 Tes_2
9) Vero che, in relazione alla funzione di Direttore della Qualità già svolta dello _1
l'attuale responsabile in è un consulente esterno, sig. , con un costo Pt_1 Persona_3 di euro 12.000 annui? (teste: , Tes_3 Tes_1 Tes_2 Pt_ 10) Vero che nel periodo di Maggio-Giugno 2015 la non ottenne alcun nuovo contratto, ma solo conferme d'ordine, che altro non rappresentano che l'esecuzione di accordi preesistenti? (teste: ) Tes_3 Tes_1
Sulla concorrenza parassitaria:
14) Vero che modelli schemi, informazioni elenchi modulistica utilizzati sino ad oggi da Pt_1 per la propria attività erano stati inizialmente predisposti e successivamente aggiornati dal sig. insieme ai suoi collaboratori e non esclusivamente dallo e le ONroparte_8 _1 informazioni contenute erano assai difficilmente reperibili sul mercato? (teste: , Tes_1
Tes_2
15) Vero che il pc aziendale in uso al sig. sino al 18.06.2015, contenente il ONroparte_1 know how accumulato e i modelli societari di contratti e modulistica, nonché l'intero database con clienti, fornitori, freelance, progetti, certificazioni e metodi di qualità di I.T.EX., Pt_ nonché le schede appuntamenti, non fu riconsegnato dallo stesso ad _1 successivamente a tale data, bensì venne riconsegnato un computer analogo, ma privo di disco fisso Samsung modello SSD 500gb, fatturato alla ed installato sul computer in Pt_1 uso allo nel mese di aprile 2015, come peraltro da lui richiesto, come da _1 documentazione che mi si rammostra (doc. 15)? (teste: , Tes_4 Tes_1 Tes_3
16) Vero che il pc aziendale in uso al sig. sino al 18.06.2015, riconsegnato ONroparte_1 dal sig. ed esaminato il giorno 1 Luglio 2015 dal sig. presentava _1 ONroparte_9 quale hard disk un comune hard disk con istallati solo il sistema operativo e gli applicativi
Microsoft Office e risultava altresì mancante della configurazione di rete della società e di tutti i dati aziendali/utente; inoltre non era presente neppure la casella di posta elettronica relativa all'indirizzo casella di posta elettronica che il sig. Email_4 Tes_4 evidenziava essere stata da lui trasferita - su espressa richiesta dello stesso Sig. _1
- dal server aziendale I.T.EX QS Srl al PC del Sig. nel mese di Aprile 2015,
[...] _1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 15)? (teste: , Tes_4 Tes_1
Tes_3 Con 17) Vero che , per la costituzione della società avvenuta nel mese di ONroparte_1
Luglio del 2015, riprodusse letteralmente parte dello statuto e l'oggetto sociale di , Pt_1 come da documentazione che mi si rammostra (doc. 1, 2, 7)? (teste 18) Vero che Tes_5
pag. 5/45 il costo di consulenza sostenuto da per lo studio della forma societaria e per la Pt_1 redazione dell'oggetto sociale è stato di circa 2.000 euro? (teste Tes_5
20) Vero che il costo sostenuto da per l'acquisizione dei dati relativi ai nominativi ed Pt_1 alle caratteristiche tecniche e professionali dei freelance, quantificabile nel tempo impiegato per la ricerca e la verifica delle capacità tecniche dei medesimi, è pari alla somma di euro
20.000 anno per anni dieci di attività? (teste , , Tes_3 Tes_1 Tes_6 Tes_2
22) Vero che il costo sostenuto da per la formazione del listino prezzi dei contratti Pt_1 Pt_1
e dei costi dei freelance, nonché dei prezzi dei fornitori fidelizzati di , quantificabile nel Pt_1 tempo impiegato per la ricerca, la verifica ed il controllo degli stessi nonché per la predisposizione delle offerte, è pari a 5 gg per ciascuna offerta al costo di euro 350 giornalieri, somma da moltiplicare per il numero di offerte inviate, pari a 194 nel periodo dal
Luglio 2015 al 30.06.2018? (teste ) Tes_3 Tes_1
24) Vero che il costo sostenuto da per la compilazione della modulistica interna ed Pt_1 esterna e per la predisposizione di reports, nonché la formazione del Know How per l'accesso ai bandi di gara e gli allegati relativi alle procedure (per attestare la qualità), quantificabile nel tempo impiegato da per la formazione degli stessi, è pari o superiore a 480gg Pt_1 nell'arco di 2 anni al costo di euro 350,00 giornalieri? (teste , Tes_3 Tes_1 Tes_2
25) Vero che nel corso del 2005-2015 ha affidato al Sig. incarico per Pt_1 Testimone_7 la predisposizione della documentazione finalizzata all'ottenimento della Certificazione UNI
EN ISO 9001, Certificazione ISO 14001, Certificazione OHSAS 18001, Certificazione ISO
17020, nonché per l'assistenza ai bandi di gara e per la redazione della contrattualistica italiana e straniera, corrispondendogli un compenso medio annuo non inferiore a
100.000,00 euro fino al 2012, e pari ad euro € 40.000 per gli anni 2013-2015? (testi
) Tes_8 Tes_1
27) Vero che nel mese di Giugno-Luglio del 2015 il sig. si rivolse al ONroparte_1
Ragioniere e lo incaricò di organizzare la struttura societaria ed Persona_4 Con organizzativa di , che venne predisposta sullo schema della , come mi riferì la Pt_1 signora e da documentazione che mi si rammostra (doc. 9)? (teste: Pt_3 Tes_2
28) Vero che nel mese di Giugno del 2015 il sig. si rivolse al sig. ONroparte_1
Alessandro Pinelli, all'epoca consulente informatico di , per svolgere analoghe mansioni Pt_1 Con nella costituenda , e questi rifiutò? (testi: Sulla concorrenza denigratoria: Tes_4
29) Vero che dichiarava con email al sig. in data 7.07.2015 ONroparte_1 Parte_5 quanto segue: “I remain a shareholder of , but I left the Board of Directors due to I Pt_1 didn't accept to change the merit management system established for our Company since its foundation and that the Lady, who represent the sons of Mr. (who are 14 & 15 CP_8 years old), wants to delete in favour of people unknown and without experience. I left Pt_1
pag. 6/45 and I established a new Company (as soon as ready I'll send you more and complete details)”? (testi: , Sullo storno del personale e sui loro atti 30) Vero Tes_1 Tes_2 Tes_3 che fino al mese di Giugno 2015, presentava un'organizzazione così suddivisa: 2 Pt_1 amministratori, identificabili nel Sig. (presidente) e Sig.ra (vicepresidente); _1 Pt_3
8 ispettori impiegati, tra cui i Signori e;
3 ispettori quadro, tra cui CP_4 CP_3
Fiati; 1 coordinatore degli ispettori, nella persona della Signora (teste: , CP_6 Tes_1
) Tes_3 Tes_6
32) Vero che , in ordine alla questione della sua promozione a quadro, ONroparte_3 nel corso del colloquio avvenuto nel 2015 con la signora al quale era presente Pt_3 anche la moglie, condivise pienamente la scelta aziendale relativa alla promozione quale quadro con il mantenimento delle trasferte? (testi: ) 33) Vero che le dimissioni del Tes_1 sig. con decorrenza immediata al 30.11.2015, hanno impedito ad ONroparte_3
di individuare sostituti che facessero un periodo di affiancamento ed hanno Pt_1 comportato un costo per selezione e formazione del sostituto di euro 15.000,00 e per corso per l'ottenimento di certificazione del sostituito per “metodi Non Distruttivi” secondo ISO
9712 per euro 3.150? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
34) Vero che il sig. , Ingegnere impiegato di terzo livello dal 17.09.2012 al CP_4
20.10.2015, era ed è il “pupillo” dello il quale, sin dai tempi della sua dipendenza in _1
, fu particolarmente attento alla sua crescita professionale/tecnica, avendo un legame Pt_1 di particolare amicizia, legame che lo spinse a seguire lo nella nuova società? (testi: _1
) Tes_3 Tes_1
35) Vero che il sig. , nella sua fase di crescita professionale, aveva seguito CP_4 diversi progetti come ispettore specializzato nei FLEXIBLE PIPES in UK presso il fornitore
(da fine 2013 a luglio 2015) e fu richiesto dal Cliente sul progetto _10 _11
RU (che seguì dal marzo 2015 al luglio 2015 come ispettore specializzato e del quale lo era il diretto referente del Cliente)? (testi: ) _1 Tes_3 Tes_1
36) Vero che il in data 10 settembre 2015 fu specificatamente richiesto da CP_4
sul progetto PEMEX LAKACH presso il fornitore NOV (NATIONAL OILWELL VARCO _11
BRONDBY & KALUNDBOG) in DENMARK Flexible Pipe Jumper, e il nella CP_4 medesima data dava la propria disponibilità come ispettore, come da documentazione che mi si rammostra? (testi: ) Tes_3 Tes_1
37) Vero che, in relazione al progetto PEMEX LAKACH per il quale il dava la CP_4 propria disponibilità, si attivava per la sua trasferta in Danimarca, con volo ed Pt_1 alloggio? (testi: ) 38) Vero che, a pochi giorni dal 10 Settembre 2015, Tes_3 Tes_1 data in cui il diede la propria disponibilità per il progetto PEMEX LAKACH, in CP_4 data 25 settembre 2015 egli presentava le sue dimissioni con preavviso sino al 20 ottobre, a pag. 7/45 fronte di un PIM organizzato presso il fornitore il 6 ottobre 2015 e con inizio delle attività programmate del progetto per il giorno 1 novembre, come da documentazione che mi si rammostra? (teste: ) 39) Vero che le dimissioni di Tes_3 Tes_1 CP_4 hanno comportato per un costo per ricerca del sostituto di euro 1.050,00 e maggiori Pt_1 costi organizzativi e di spesa, nonché ripercussioni sull'immagine aziendale per euro 20.000 circa? (testi: ) 40) Vero che l'assunzione in luogo del del Tes_3 Tes_2 Tes_1 CP_4 sig. ha comportato per un costo per selezione del sostituto di euro Parte_6 Pt_1
5.000,00 e per la formazione tecnica dello stesso di euro 10.000,00 circa? (testi: Tes_3
) 41) Vero che l'assunzione in luogo del del sig. Tes_2 Tes_1 CP_3 Parte_7 ha comportato per un costo per selezione del sostituto di euro 5.000,00 ed una perdita Pt_1 di fatturato di euro 10.000,00 circa? (testi: ) 42) Vero che le Tes_3 Tes_2 Tes_1 Con dimissioni di che venne poi assunto tra il 2016 ed il 2018 da hanno Persona_5 comportato per un costo per selezione del sostituto di euro 5.000,00 ed una perdita di Pt_1 fatturato di euro 10.000,00 circa? (testi: ) 44) Vero che le funzioni Tes_3 Tes_2 Tes_1
e le responsabilità del sig. in rimasero invariate dal 2013, quando fu lo CP_5 Pt_1 ad attribuirgli la funzione di quadro, fino alle sue dimissioni? (testi: _1 Tes_3
) Tes_1
45) Vero che il trattamento economico dei in era tra loro analogo, con una Pt_8 Pt_1 piccola differenza all'inizio dell'assunzione dell' al quale veniva data una vettura Pt_7 aziendale, equivalente al rimborso chilometrico che era attribuito al (che usava propria CP_5 vettura), salvo poi dare a tutti l'auto aziendale? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
46) Vero che il si firmava ITU – QCM (ovvero inspection test unit – quality CP_5 control manager), ovvero colui che è responsabile dei rapporti diretti con e dei vari _11 progetti, attività che in effetti svolse dal 2013 alle sue dimissioni, come da documentazione che mi rammostra? (testi: ) Tes_3 Tes_2 Tes_1
48) Vero che, a far data dalle dimissioni del avvenute il 20.10.2015, CP_5 [...] non assegnò più nuovi contratti ad , salvo modestissimi interventi residuali _12 Pt_1 Con dei lavori già svolti, ma assegnò incarichi a ? (testi: , Tes_3 Tes_1 Tes_2
49) Vero che, quanto allo specifico contratto con presso _12 Parte_9
, il nome del progetto in questione era OI CA (lavoro iniziato appunto da
[...]
presso il fornitore di IP De ET); tuttavia, dopo il termine dei primi lavori -solo Pt_1 apparentemente corrispondente al termine del Progetto OI CA, _11 Con contrattualizzava direttamente o indirettamente con il proseguimento del progetto, modificando il fornitore con altro fornitore e spostando il lavoro a Trieste, ma Parte_9 Pt_ sempre sotto la responsabilità di come mi è anche stato riferito dal CDA di ? (testi: CP_5
) Tes_3 Tes_2 Tes_1
pag. 8/45 50) Vero che il nel 2015, in concomitanza tra il termine della prima fase dei CP_5 lavori per il progetto IP De ET e la sua continuazione presso altro fornitore di
Trieste di cui egli era il responsabile, si dimise con richiesta di riduzione del preavviso?
(testi: ) 51) Vero che le dimissioni del sig. con Tes_3 Tes_2 Tes_1 CP_5 decorrenza 20.10.2015, generavano difficoltà in termini di riorganizzazione interna di , Pt_1 impedivano ad di individuare sostituti che facessero un periodo di affiancamento ed Pt_1 hanno comportato un costo per selezione e formazione del sostituto di euro 15.000,00 e per corso per l'ottenimento di certificazione del sostituito per “metodi Non Distruttivi” secondo
ISO 9712 per euro 3.150? (testi: ) 55) Vero che la signora Tes_3 Tes_2 Tes_1 [...]
quale dipendente di , aveva un ruolo di riferimento per attività di Auditing Tes_9 Pt_1 interno e o esterno inerenti alle attività di coordinamento, era il focal point nella ricerca del personale che veniva richiesto per una determinata NFI, a cui seguiva l'offerta commerciale, ed acquisiva giorno dopo giorno conoscenze su nuovi Clienti, nuovi Freelance, nuove richieste di lavoro, nuovi progetti acquisiti? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
56) Vero che, nell'ambito del proprio ruolo in , i freelance giornalmente si Pt_1 interfacciavano con la per reportistica, organizzazione del lavoro, stato Testimone_9 avanzamento lavori, ricerche in tempo reali di tecnici/ispettori/expediter/etc., attività che sino alle sue dimissioni solo lei era capace di fare? (testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
) 57) Vero che, in relazione alla proposta commerciale di DI ricevuta da Tes_6
con email del 7/07/2015 ore 14.20, DI in data 7/07/2015 ore 15.30 rispondeva Pt_1 che avrebbe dato una risposta entro la mattina del giorno seguente, come da documentazione che mi si rammostra ? (testi , Tes_1 Tes_3
58) Vero che nella email del sig. a DI del 7/07/2015 ore 20.27 sono contenuti _1 il nominativo del cliente ed il tipo di progetto (VRV di Ornago), ed il riferimento specifico ad
, ovvero proprio il soggetto al quale la richiesta era stata formulata e di cui solo la Pt_1 aveva conoscenza, come da documentazione che mi si rammostra? (testi , CP_6 Tes_1
59) Vero che la inviava dal proprio indirizzo istituzionale Tes_3 Testimone_9
( , in data 21.12.2016, una mail di propria iniziativa e senza Email_5 autorizzazione a collaboratori I.T.EX (freelance e verosimilmente clienti, in copia nascosta)
… del seguente tenore (tradotto in italiano): "Cari tutti, Domani 22 dicembre è il mio ultimo Pt_ giorno in . E' stato un piacere lavorare con voi e mi auguro avremo l'opportunità di lavorare ancora insieme in futuro. Per qualsiasi comunicazione ufficiale riferite cortesemente alla mia collega ( mentre per qualsiasi comunicazione privata Per_1 Email_6 utilizzate per favore la mia email personale "”, come da Email_7 documento che mi si rammostra (doc 23)? (testi , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
pag. 9/45 60) Vero che , nel corso del 2016, ripetutamente invitava la a ritornare a Pt_1 CP_6 tempo pieno, e il suo rifiuto costringeva la società ad inserire una figura di affiancamento, nella persona della signora , con la quale la fu poco collaborativa? (testi Tes_6 CP_6
, ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_6
61) Vero il costo di formazione di un dipendente di pari livello della signora è Testimone_9 pari a 2 anni, con un costo aziendale pari ad euro 70.000,00? (testi Tes_5 Tes_2
) 62) Vero che i signori e Tes_3 Tes_6 ONroparte_3 CP_4 [...] Con ricoprono oggi in funzioni analoghe o identiche a quelle avute in al Tes_9 Pt_1 tempo delle loro dipendenze, come mi è stato riferito? (testi Tes_5 Tes_2 Tes_3
, ) 63) Vero che nel mese di Maggio del 2015 il sig. , Tes_6 Tes_1 ONroparte_1 mentre era ancora in , disse alla signora "Io vi distruggo"? (testi Pt_1 Parte_10
, ) Tes_2 Tes_3 Tes_6 Tes_1
64) Vero che nel mese di Giugno e Luglio 2015 il sig. iscrisse a corsi e fece ONroparte_1 ottenere a spese di delle Certificazioni ONrolli Non Distruttivi II Livello in conformità Pt_1 alle Norme ISO 9712 ed. 2012 per 7 metodi, che furono rilasciate a favore di e CP_3 il 15.07.2015, per un costo di € 8.580,00 IVA inclusa, come da documentazione che mi CP_5 si rammostra (Doc. 21)? (testi ) Sullo storno di clientela derivante dalla Tes_3 Tes_1 illecita concorrenza Sul contratto quadro di 3 anni (2018-2021) Parte_11
65) Vero che nel mese di gennaio 2018 QS essendo stata invitata a partecipare al bando di gara presentava a un Offerta Tecnica e Commerciale utilizzando Parte_11 documentazione e dati di ed ottenne un contratto quadro triennale del valore di € Pt_1 Tes_1 1.000.000,00 annui inizialmente estendibile? (testi , , , Tes_2 Tes_1 Pt_7
) Tes_6
66) Vero che la predisposizione dell'offerta Tecnica/Commerciale a Parte_11 comportava un mesi di tempo per tre persone a costo medio per persona di euro 8.000,00? Tes_1 (testi , , , ) Sul contratto Tes_2 Tes_1 Pt_7 Tes_6 Parte_12
67) Vero che , in data 7/03/2018, invitava le società già in possesso di precedenti _11 contratti quadro 2015-2018, a partecipare ad una gara ad hoc chiamata Parte_12 avente ad oggetto due anni di lavoro in varie località europee, per il valore di € 4.000.000,00
e con durata estendibile? (testi: , ) Tes_2 Pt_7 Tes_3 Tes_1
68) Vero che QS, in quanto newco non in possesso di precedenti contratti quadro, non poteva partecipare al bando Barzan Offshore per mancanza di requisiti? (testi: Tes_2
, ) Pt_7 Tes_3 Tes_1 Con 69) Vero che aveva nel 2016 acquistato le partecipazioni nella società PROJECO, azienda già in possesso dei requisiti e che nei precedenti anni era sempre stata antagonista e concorrente di ? (testi: , , 70) Vero che la società Pt_1 Tes_2 Pt_7 Tes_6 Tes_3
pag. 10/45 Con PR, controllata da , partecipava nel Marzo 2018 al bando Barzan Offshore e si aggiudicava la gara;
tuttavia il contratto veniva poi stipulato sede di _11 Pt_13 Con direttamente con in data 26/07/2018? (deferimento di Giuramento sul punto dei convenuti) Sul contratto A- Vero che nell'anno 2016 il fatturato nei _12 Pt_1 confronti della è stato di € 262.878,53 mentre nel 2017 di € 56.977,69 _12 con una riduzione di circa € 200.000,00, mentre nei corrispondenti anni il fatturato di QS relativo alle prestazioni svolte per detto cliente aumentarono in misura almeno pari a tale differenza, con un minor fatturato, distratto da QS per euro 205.000,00 annui? (testi:
) Tes_3 Tes_6
72) Vero che il sig. si trasferì a San Donato Milanese subito dopo il ONroparte_1 diploma nell'abitazione dello zio per intraprendere esclusivamente gli ONroparte_8 studi universitari?(teste: , ) 73) Vero che il sig. solo Tes_1 CP_8 ONroparte_1 dall'entà di 25 anni iniziò a lavorare per la società Scoop e continuava a risiedere con lo IO
? (teste: , ) ONroparte_8 Tes_1 CP_8
74) Vero che, il sig. nel periodo tra i 26 e 27 anni di età, dichiarava alla ONroparte_1 signora in assenza dello zio , che “questo tipo di vita non mi Pt_3 ONroparte_8 piace”, “non voglio andare a Torino anche se lui vuole”, “voglio tornare a casa a Torricella perché la vita giù è molto più bella di qua”? (teste: ) CP_8
75) Vero che lo studio legale (amico d'infanzia della famiglia e ) era Pt_4 CP_8 Pt_3 al momento della morte del sig. , già il professionista di fiducia della ONroparte_8 faliglia dello stesso? (teste: ) CP_8
76) Vero che gli accordi quadro sottoscritti da con i propri clienti per il periodo 2012- Pt_1
2015 erano stati negoziati e definiti dal sig. ottenuti grazie al lavoro ONroparte_8 commerciale eseguito dal Sig. ? (teste: , ONroparte_8 Tes_1 Tes_2
77) Vero che alla scadenza degli accordi quadro sottoscritti da con i propri clienti per il Pt_1 periodo 2012-2015 gli stessi invitavano a partecipare, con le medesime modalità, alla Pt_1 gara per la stipula degli accordi quadro, così ottenendo un nuovo accordo quadro con per il periodo 2015-2018? (teste: , , _11 CP_8 Tes_1 Tes_2
78) Vero che i documenti che mi rammostrano (all. 3 della comparsa di parte convenuta Con
) sono degli ordini di lavoro (Work Order) emessi dal cliente sulla base dell'accordo quadro (Frame Agreement) e quindi non riconducibili a nuovi contratti, ma all'esecuzione di precedenti contratti quadro? (teste: , ) Tes_1 Tes_2 Pt_7
79) Vero che, in relazione al progetto denominato OI Carrier, il work order già assegnato Con alla è stato completato da presso un nuovo fornitore nella zona di Triste con la Pt_1 collaborazione del sig. e dell'ispettore (testi , CP_5 Per_6 Tes_8 Tes_1 Tes_2
) Pt_7
pag. 11/45 80) Vero che il ragionier in un colloquio avuto con la Sig.ra Per_4 Pt_3 Con successivamente alla costituzione della società , la informava di aver partecipato alla 8
Firmato Da: ND EN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED
CERTIFICATES CA G1 Serial#: costituzione della CodiceFiscale_6
Con società e di aver voluto allontanare l'idea dello di utilizzare il nome come _1 Pt_1 ragione sociale della sua nuova società? (testi: Per_4
Con 81) Vero che le fatture emesse dalla alla SC OY (DNV-GL),
Con rappresentanti più dell'80% delle fatture di sono relative a lavori indirettamente
Con commissionati da a attraverso tale tramite, che è titolare di contratto quadro _11 con ? Testi: sig. da Manduria;
avv. Fernando PEPE da Milano;
_11 Testimone_11 dott. da Milano;
da Milano;
da San Tes_12 Tes_13 Testimone_14
Giuliano Milanese;
da Taranto;
da Lodi;
Parte_7 Testimone_15 Tes_16 da San Giuliano Milanese;
da Monza;
da Milano;
[...] Tes_17 Tes_18 [...]
da Genova. * 2) RICHIESTA CTU Al fine di confermare, qualora fossero Tes_19 ritenute come specificamente contestate, l'ammontare delle singole voci di danno di cui in atti ed il valore complessivo del danno richiesto per come indicato nel paragrafo 8 (Settimo motivo di appello), qualora le somme fossero oggetto di contestazione, si chiede che venga disposta CTU contabile che verifichi il minor fatturato di in ragione della concorrenza Pt_1 di QS sui clienti che sono stati distratti, i costi sopportati da per la predisposizione ed Pt_1 aggiornamento di documentazione, modelli contrattuali, reportistiche, moduli interni ed esterni e certificazioni di qualità oggetto di concorrenza parassitaria di QS, nonché i costi per la formazione del nuovo personale in sostituzione dei dipendenti distratti, e le ulteriori voci contabili ivi indicate. * 3) ISTANZA DI ESIBIZIONE Non essendo possibile accedere a Con copia della relativa documentazione in possesso della convenuta , rilevante ai fini della prova della concorrenza denunciata e del relativo danno, si chiede al Giudice di ordinare alla Con convenuta l'esibizione ex art. 210 cpc della documentazione relativa a: 1) Certificazione
UNI EN ISO 9001, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
2) Certificazione ISO 14001, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
3) Certificazione OHSAS 18001, con relativa documentazione
(procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
4) Certificazione ISO 17020, con relativa documentazione (procedure) redatta al fine del suo ottenimento;
5) Tutti i contratti con clienti e relativi progetti del periodo 2015-2018 con indicazione del progetto e dell'Ispettore di QS che ha seguito le attività; 6) Tutte le offerte commerciali e tecniche predisposte ed Con inviate da per il periodo 2018-2021; 7) Tutti i contratti stipulati con società appartenenti al Gruppo IP periodo 2018- 2021; 8) Il contratto stipulato in data pag. 12/45 26.07.2018 con società del Gruppo IP 9) Mastrini contabili / fatturazione clienti QS anni 2015-2018.
Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla terza memoria svolta in prime cure e in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni avversarie, con conseguente decadenza. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio. Si confermano le produzioni documentali della precedente fase del giudizio e, per i motivi precisato nella comparsa di costituzione, gli ulteriori documenti ivi richiamati.
per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare
- ordinare lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in appello attinenti alle condotte dei sigg.ri
[...]
, e , in quanto coperte CP_4 ONroparte_3 CP_5 ONroparte_6 da giudicato interno, atteso che la stessa ha prestato espressa acquiescenza alla sentenza del giudice di prime cure in relazione alla parte motiva concernente le condotte medesime;
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 1 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in appello attinenti alla presunta concorrenza confusoria posta in essere dalla e dal sig. , in quanto CP_7 ONroparte_1 coperte da giudicato interno, atteso che la stessa ha prestato espressa acquiescenza alla sentenza del giudice di prime cure in relazione alla relativa parte motiva;
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 1 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dal fascicolo di parte appellante del doc. n. 30, allegato alla nota del 10.12.2019 depositata in primo grado, in quanto l'ammissione alla produzione dello stesso non è mai stata autorizzata dal giudice di primo grado e la relativa istanza di allegazione in atti non è stata rinnovata dalla né nei propri scritti conclusivi in primo grado né nell'atto d'appello; Pt_1
- ordinare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 3 della propria comparsa di costituzione e risposta, lo stralcio, con conseguente esclusione dal contraddittorio, dalle difese della parte appellante di tutte le circostanze dedotte in primo grado e in appello attinenti al “bando di gara indetto da (c.d. , in quanto Parte_11 Parte_12 dedotte da quest'ultima per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., in violazione dell'art. 183, c.p.c., a mente del quale è vietato dedurre in corso di causa circostanze nuove a fondamento della pretesa, nonché ordinare lo stralcio dal fascicolo di pag. 13/45 parte appellante del doc. n. 29, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3,
c.p.c., attesa la tardività della relativa produzione;
In via principale - rigettare integralmente, per i motivi esposti in atti, l'appello proposto dalla , in quanto Parte_1 recante doglianze infondate, inammissibili, inaccoglibili, sia in fatto, sia in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure impugnata;
- accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 10 della propria comparsa di costituzione e risposta, la responsabilità aggravata dell'odierna appellante per aver promosso il presente gravame con un'azione palesemente esplorativa raffigurante elementi, fatti o circostanze solo asseriti e in alcun modo provati, nonché per aver fondato le proprie domande su circostanze non rispondenti al vero e volutamente ricostruite in maniera strumentale, condannarla:
a) al risarcimento del relativo danno, rappresentato quantomeno dai costi sostenuti per la difesa in giudizio e l'acquisizione delle prove ivi prodotte, subito dagli odierni appellati, la cui quantificazione è a codesto Giudice demandata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.;
b) in alternativa, in ogni caso, al pagamento, a favore degli odierni appellati, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
In via istruttoria
- rigettare, per le motivazioni esposte dagli odierni appellati al par. 9 della propria comparsa di costituzione e risposta, le istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado, in quanto inammissibili e comunque palesemente esplorative;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui codesto organo giudicante dovesse ammettere la prova per testi su alcuni o tutti i capitoli di prova, invocata dalla parte appellante, ammettere gli odierni appellati a prova contraria sui capitoli e con i testi indicati al par. 9 della propria comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA
e della CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da
[...]
è stata accertata e dichiarata la Pt_1 Parte_14 responsabilità di e di ONroparte_2 _1 per avere realizzato atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c.
[...] con riferimento all'utilizzo, nel proprio sito internet, dei nominativi dei progetti seguiti per la società attrice, con conseguente inibitoria al proseguimento di detta attività. pag. 14/45 I. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio dinanzi al ONroparte_13
ON Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”
[...]
Inspection Company2, (suo legale CP_7 ONroparte_1 rappresentante), nonché e ONroparte_3 CP_4 CP_5
(quali dipendenti della società convenuta), ONroparte_6 esponendo che:
- era divenuto socio di dopo il decesso del socio ONroparte_1 Pt_1 fondatore e legale rappresentante (occorso ONroparte_8
l'8/10/2012), per poi esserne nominato, nell'assemblea del
23/11/2012, amministratore unico e, infine, in data 10/10/2014, presidente del Consiglio di amministrazione – accanto al vicepresidente (compagna del ); Parte_10 CP_8
- a seguito della diminuzione degli utili di esercizio, nel corso dell'assemblea del 3/3/2015, veniva deliberata la riduzione dei compensi, con il voto favorevole della nonché del socio Pt_3 [...]
(fratello del socio fondatore) ed il voto contrario dello Tes_11
_1
- a seguito della suddetta delibera, i rapporti tra i membri del Consiglio di amministrazione si incrinavano e, contestualmente, iniziava _1 ad assumere condotte contrarie all'interesse della società da lui amministrata. Seguiva la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione da cui lo veniva escluso;
_1 - in data 23/7/2015, costituiva QS (prevedendo un ONroparte_1 oggetto sociale analogo a quello di ), divenendone socio di Pt_1 maggioranza, con la quota del 90% del capitale sociale, nonché amministratore unico. La restante quota del 10% veniva acquistata dal figlio;
Persona_7
- successivamente, cedeva parte delle sue quote a _1 [...]
(nella misura del 25%) e a (nella misura del CP_3 CP_4
5%), entrambi ex dipendenti di;
Pt_1
- la società convenuta stornava illegittimamente anche altri ex dipendenti della società attrice, ossia e , CP_5 ONroparte_6 che, insieme al e al rappresentavano le “storiche CP_3 CP_4 maestranze” di;
Pt_1
- la società convenuta utilizzava, nella propria denominazione sociale, Con l'acronimo “ ”, così creando confusione con l'analogo acronimo Con (“ ” – che sta per ) adoperato da in alcuni Parte_1 Pt_1 documenti e comunicazioni scambiate con i clienti: confusione che risultava aggravata dal fatto che lo ricopriva in QS la stessa _1 carica (amministratore unico) di cui era stato titolare presso la società attrice, nonché dalla coincidenza del luogo in cui erano ubicate le sedi legali di entrambe società (San Donato Milanese);
- una condotta di concorrenza sleale confusoria poteva altresì evincersi ON dalla pubblicazione, nella sezione del sito internet di dedicata ai progetti passati, di attività e servizi in realtà realizzati da;
Pt_1
ON
- , con l'aiuto della (prima dipendente di ), avrebbe CP_6 Pt_1 sviato la clientela realizzando atti di concorrenza sleale nonché atti denigratori dell'attività della società attrice.
chiedeva quindi: Pt_1
ON
- accertarsi e dichiararsi la realizzazione, da parte di , di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e nella specie, di concorrenza confusoria (cfr. art. 2598 n. 1 c.c.), di concorrenza denigratoria e di pag. 16/45 appropriazione di pregi (cfr. art. 2598 n. 2 c.c.), di concorrenza parassitaria, di sviamento della clientela e di storno di dipendenti (cfr. art. 2598 n. 3 c.c.);
- accertarsi la violazione, da parte degli ex dipendenti, degli obblighi di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; ON
- la condanna di , in solido con tutti gli altri convenuti, al risarcimento del danno conseguentemente sofferto da;
Pt_1
ON
- l'inibizione, alla società convenuta, dell'uso: dell'acronimo “ ” nella denominazione sociale;
dei nominativi dei progetti realizzati da Pt_1 nel proprio sito internet;
di schemi contrattuali speculari a quelli predisposti e adottati da . Pt_1
Si costituivano, con unico atto, QS e , chiedendo il rigetto ONroparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, non avendo la società realizzato nessuno degli atti di concorrenza sleale prospettati ex adverso.
Si costituivano altresì, ognuno con atto separato, ONroparte_3 [...]
e , tutti contestando il CP_4 CP_5 ONroparte_6 fondamento delle domande formulate da , di cui chiedevano il rigetto. Pt_1
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti ed escussione dei testimoni, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 10533/2023, in parziale accoglimento delle domande di , così decideva: Pt_1
- Accerta e dichiara la responsabilità di ONroparte_2
e di per avere posto in essere atti di
[...] ONroparte_1 concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e, per l'effetto, inibisce a questi ultimi l'utilizzo nel sito della società dei nominativi dei progetti seguiti per Pt_1
- rigetta ogni altra domanda svolta;
pag. 17/45 - condanna al pagamento in favore di ONroparte_14 [...]
e delle spese di lite ONroparte_2 ONroparte_1 nella misura di ¾, quota che liquida in € 8.145,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di ¼;
- condanna al pagamento in favore di ONroparte_14 [...]
del procuratore di avvocato Giuseppe Verri, CP_4 CP_5 dichiaratosi antistatario, di e di ONroparte_6 [...] delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuno, in € CP_3
10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere riassunte come segue.
• Con riguardo agli atti di concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., il ON Tribunale ne ha escluso la realizzazione da parte di , posto che: Con a. l'acronimo “ ” non è idoneo a creare confusione con la denominazione “ ” che, del resto, risultava già ONroparte_14 costituita da un acronimo, “in quanto la parte del nome che Pt_1 rappresenta il vero cuore della denominazione, è formata proprio unendo le lettere iniziali delle parole Inspection Texting Expeding”
(sentenza, p. 22);
b. la società attrice non aveva, inoltre, introdotto in giudizio elementi idonei a dimostrare un utilizzo assiduo e regolare dell'acronimo Con
“ ” sulla propria documentazione, al punto da renderlo un proprio elemento caratterizzante. A tale fine, infatti, la difesa aveva prodotto soltanto il curriculum di un ispettore (tale
[...]
– doc. n. 10 del fascicolo ), dal quale non Per_8 Pt_1 emergevano chiari riferimenti ad , potendosene piuttosto Pt_1 evincere “che le parti in cui compare la sigla “QS” siano del tutto
pag. 18/45 residuali e non è possibile accertare ictu oculi che con essa si volesse fare riferimento proprio a parte attrice. I richiami “QS” contenuti, infatti, riguardano dei corsi di aggiornamento, a cui l'ispettore sarebbe sottoposto, ben potendo intendersi con tale sigla anche un soggetto diverso rispetto a parte attrice, atteso che ogni altro richiamo
a quest'ultima è sempre fatto espressamente”. Inoltre, “nel testo ON viene fatto riferimento a dei corsi presso astrattamente tenuti a
Taranto e a Milano, ossia in luoghi in cui la società attrice non risulta avere degli specifici riferimenti, dovendosi, peraltro, rilevare che Con l'acronimo “ ” risulta ampiamente usato in AL per indicare varie tipologie di impresa, come si evince da una semplice ricerca su internet. Nessuna prova, inoltre, è stata addotta in ordine al fatto che la sigla “QS” fosse utilizzata da parte attrice nelle comunicazioni verbali commerciali con la clientela, tenuto conto che i capitoli di prova formulati al riguardo sono inammissibili, in quanto generici”
(sentenza, pp. 22-23).
• Il Tribunale ha escluso la configurabilità di concorrenza denigratoria ex art. 2598 n. 2 c.c., consistiti, secondo parte attrice, nella diffusione da parte di – mediante un'e-mail da lui trasmessa alla cliente Cardex in data _1
7/7/2015 (ossia poco dopo la sua uscita dal Consiglio di amministrazione) – di screditanti notizie inerenti alla gestione di , acquisite grazie ad Pt_1 informazioni ricevute dalla Ad avviso del giudice di prime cure, CP_6 infatti, il contenuto dell'e-mail, oltre a non essere stato diffuso tra una pluralità di soggetti (la comunicazione, infatti, era stata trasmessa solo a
DI), era privo di alcuna connotazione denigratoria.
• La domanda attorea era invece fondata con riguardo agli atti di ON appropriazione di pregi, consistiti nell'indicazione sul sito internet di , tra le esperienze maturate dal team work prima della sua costituzione, di progetti eseguiti in realtà per conto di . Invero, ha osservato il primo Pt_1 giudice, la sezione del sito web dedicata alla “esperienza di lavoro in team”
pag. 19/45 ON recava molti progetti, troppi se raffrontati alla recente operatività di , attiva sul mercato da poco più di due anni. Del resto, dal sito internet non emergeva la chiara distinzione tra i progetti della convenuta con quelli di ON
, evincendosi al contrario l'intenzione di di pubblicizzare una storia Pt_1 imprenditoriale che presupponeva una continuità (in realtà inesistente) con l'attività della società attrice. ON Ad essere responsabile di tale condotta non era soltanto ma anche
, ideatore e fondatore della società, avendo costui agito ONroparte_1 nell'interesse della medesima anche prima che diventasse pienamente operativa.
• D'altro canto, doveva escludersi la configurabilità degli atti di concorrenza sleale parassitaria, nonché di storno dei dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c., così come la violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 2104 e 2105 c.c. e del dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte dei lavoratori durante la loro permanenza in . Pt_1
• Per quanto poi concerne la domanda di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del compimento di atti di concorrenza sleale, il giudice di prime cure ha osservato come, rispetto all'unico illecito accertato, non avesse Pt_1 né allegato né provato tanto il danno che ne sarebbe derivato (quale poteva essere, ad esempio, il danno emergente correlato ai costi eventualmente sostenuti dall'impresa per acquisire le prove dell'illecito) né il relativo nesso causale.
• A fronte dell'accertamento della condotta anticoncorrenziale per ON appropriazione di pregi, doveva essere inibita a e a ONroparte_1
l'utilizzo, nel sito internet, dei nominativi dei progetti eseguiti per , Pt_1 senza tuttavia l'applicazione di alcuna penale, non essendovi stata alcuna domanda al riguardo.
• Infine, non poteva essere accolta la domanda attorea volta alla pubblicazione della sentenza, posto che “a fronte dell'unico illecito accertato e
pag. 20/45 l'accoglimento della domanda inibitoria, il diritto di parte attrice trovi già adeguata tutela” (ibidem, p. 46).
II. L'appello
ha proposto appello, articolando otto motivi di impugnazione ed Pt_1 insistendo nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado nei ON confronti di e di e non anche in quelle formulate nei confronti _1 dei dipendenti , e citati in appello ai soli CP_4 CP_3 CP_5 CP_6 fini della litis denuntiatio. L'appellante ha altresì rinnovato le domande di inibitoria con riferimento alle ulteriori condotte di concorrenza sleale diverse da quella accertata dal giudice di prime cure, unitamente alla condanna al pagamento di una penale ed al risarcimento del danno.
ON Si sono costituiti uno actu e , chiedendo il rigetto ONroparte_1 dell'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato, con conferma della sentenza impugnata, nonché per la condanna di ex art. 96 c.p.c. Pt_1
, e ONroparte_6 ONroparte_3 CP_4 CP_5 non si sono costituiti.
[...]
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 29/5/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 14/5/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica e della vocatio in ius nei confronti di , e CP_4 ONroparte_3 CP_5 [...]
, la Corte ne dichiara la contumacia. ONroparte_6
Ancora in via preliminare, occorre precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum:
pag. 21/45 - che la parte appellante non ha rinnovato le domande proposte in primo grado nei confronti di , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 espressamente citati ai soli fini del litisconsorzio processuale.
Pertanto, le domande di accertamento della violazione, da parte dei medesimi, degli obblighi di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., disattese dal primo giudice, devono ritenersi coperte dal giudicato interno;
- che non ha espressamente impugnato quella parte della sentenza Pt_1 che ha escluso la realizzazione di atti di concorrenza confusoria con riguardo all'utilizzo dell'acronimo QS. Pertanto, anche il rigetto della relativa domanda deve considerarsi passato in giudicato e non più passibile di valutazione;
- che la parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso quella parte della sentenza che ha accertato la realizzazione di atti di appropriazione di pregi (consistiti nell'indicazione nel sito internet di
QS, tra le attività pregresse, di lavori e progetti realizzati da ) e Pt_1 conseguentemente accolto la domanda di inibitoria dello svolgimento dell'attività anticoncorrenziale: la sentenza di primo grado, quindi, è passata in giudicato in parte qua ex art. 329, comma 2 c.p.c.
In definitiva, l'oggetto del presente appello riguarda:
- la realizzazione di atti di concorrenza di denigratoria, con specifico riguardo all'e-mail trasmessa a DI, condotta da valutare, in subordine, anche ai fini dell'art. 2598, n. 3 c.c.;
- la realizzazione di atti di concorrenza parassitaria, con riguardo all'acquisizione e all'utilizzo, da parte degli appellati, di dati informatici e all'adozione dello stesso atto costitutivo, del medesimo commercialista, della stessa lista clienti e dei medesimi ispettori;
- la realizzazione di atti di storno della clientela e di storno dei dipendenti , e _1 CP_3 CP_6 CP_5 CP_4
- la quantificazione del danno;
pag. 22/45 - il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza.
Prima di trattare il merito della presente impugnazione, occorre ancora evidenziare come non si ravvisi l'opportunità di riaprire la fase istruttoria ammettendo le istanze articolate dalla parte appellante: il presente gravame può, invero, essere deciso per mezzo delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale assicurata dal Tribunale di Milano, che risultano a questa
Corte pienamente esaustive.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Col primo motivo di doglianza, si duole del rigetto della domanda di Pt_1 accertamento della sussistenza di atti concorrenza sleale, consistiti nella diffusione di notizie screditanti sull'attività della società appellante. Ad avviso della difesa:
- il Tribunale non ha circostanziato l'asserzione che attesta la carenza di prova del profilo diffamatorio delle espressioni utilizzate nell'e-mail trasmessa da a Cardex il 7/7/2015. In ogni caso, posto che _1 per ogni impresa l'esperienza è un profilo di grande rilevanza, assumere che la dirigenza di fosse priva di esperienza vale ex se Pt_1
a porne in dubbio l'affidabilità. Del resto, l'intento diffamatorio risulterebbe anche dalle vicende relative al procedimento penale avviato nelle more del giudizio nei confronti dell'appellato per diffamazione ai danni del legale rappresentante di (cfr. doc. n. 30 Pt_1 fascicolo appellante);
- con riguardo al requisito della diffusione delle notizie denigratorie, la giurisprudenza ha confermato la possibilità di prescindere da tale requisito, valorizzando anche l'invio di una sola comunicazione screditante;
pag. 23/45 - il primo giudice ha trascurato la circostanza che l'e-mail del 7/7/2015 fosse stata scritta da a DI prima della costituzione di _1
ON
e quando l'appellato era già decaduto dalla carica di amministratore.
Il motivo è del tutto infondato, in quanto generico nella sua formulazione e, come tale, inidoneo a porre in discussione la valutazione svolta dal primo giudice sul punto;
quest'ultima è infatti meritevole di condivisione, risultando il frutto di una corretta valutazione della documentazione prodotta, nonché di un buon governo dei principi posti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha invero evidenziato che “ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi” (Cass. civ. n. 22042/2016; in senso conforme, Cass. civ. n. 3453/2020).
, sin dal primo grado di giudizio, ha sostenuto che l'atto denigratorio Pt_1 sarebbe consistito nell'avere lo trasmesso, in data 7/7/2015 (quindi, _1 poco dopo la sua uscita dal Consiglio di amministrazione), un'e-mail (solo) al cliente DI, in cui l'appellato, dato atto di aver lasciato , afferma: Pt_1
“ho sentito che stai cercando un ispettore in VRV, Ornago. Se tu fossi ancora interessato, fammi sapere e ti invierò una proposta. I miei attuali recapiti sono
pag. 24/45 (…) All'occorrenza, posso ricominciare anche a fare ispezioni e project management, a seconda delle necessità e opportunità (ora ho più tempo da dedicarci). Ti invierò CV e qualifiche/certificazioni. Ti prego di tenere questa e- mail ed eventuali futuri messaggi separati da ”. In particolare, Pt_1 _1 nell'informare in ordine al proprio distacco da , ha precisato di aver Pt_1
“lasciato il Consiglio di Amministrazione, non accettando il cambio di gestione Pt_ che era in uso in fin dalla sua fondazione e che la Signora [id est:
, che rappresenta i figli del Signor (che hanno Parte_10 CP_8
14 e 15 anni), vuole abolire in favore di persone sconosciute e senza esperienza”.
Tale ultima espressione (che appare l'unica rilevante ai fini della concorrenza denigratoria), sebbene denoti una visione negativa della gestione di , Pt_1 non risulta tuttavia munita di quella potenzialità lesiva necessaria al fine di sussumerla nella cornice dell'art. 2598, n. 2 c.c. (tale per cui “compie atti di concorrenza sleale chiunque […] diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti
[…]”). Infatti, osserva la Corte come non sia stato dimostrato il requisito dell'
“effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone”, essendo l'e-mail stata trasmessa solo ad un solo soggetto;
d'altro canto l'espressione adoperata dallo pur se connotata da un tono _1 critico, non ha tuttavia un contenuto diffamatorio in grado di screditare la società appellante, apparendo semplicemente come una descrizione (sebbene enfatizzata) del motivo per cui lo non facesse più parte del Consiglio _1 di amministrazione di . Pt_1
Tali considerazioni conducono la Corte al rigetto del motivo.
Col secondo motivo di appello, formulato in subordine al rigetto del primo,
si duole dell'omessa considerazione del suddetto comportamento di Pt_1 concorrenza denigratoria ai fini dell'art. 2598, n. 3 c.c.: osserva la difesa, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'idoneità delle condotte denigratorie non implicanti la diffusione di notizie screditanti a pag. 25/45 rientrare nella diversa fattispecie di concorrenza sleale prevista dalla suddetta disposizione codicistica.
La doglianza, formulata ai limiti dell'ammissibilità, deve ritenersi infondata.
In particolare, parte appellane lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla sussumibilità della condotta denigratoria, consistita nella trasmissione a DI della suddetta e-mail, nell'ipotesi di cui all'art. 2598 n. 3, secondo cui costituisce atto di concorrenza sleale il valersi “direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. La difesa sostiene di aver posto tale questione nell'atto di citazione di primo grado, per poi rinnovarla negli scritti conclusivi;
in realtà, non v'è alcuna traccia in atti di una simile deduzione.
Pertanto, bene ha fatto il giudice a non pronunciarsi, non avendo Pt_1
(diversamente da quanto prospettato dall'appellante in questa sede) formulato alcuna tempestiva domanda o eccezione passibile di essere sottoposta allo scrutinio del Tribunale.
Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza.
Col terzo motivo di gravame, parte appellante si duole della reiezione della domanda di accertamento della concorrenza sleale rispetto agli atti di acquisizione e utilizzo di dati informatici da parte dello e dell'omessa _1 pronuncia in ordine alle ulteriori contestazioni relative all'utilizzo da parte di
QS del “medesimo atto costitutivo e statuto, del medesimo professionista
(dottore commercialista), della stessa lista clienti e ispettori” (atto di appello, p.
21). In particolare, ad avviso della difesa:
- ha errato il Tribunale nel rilevare la mancanza di prova della sottrazione e dell'utilizzo dei dati o di informazioni riservate, risultando per tabulas il trasferimento di tutti i dati esistenti nel disco fisso del p.c. aziendale dello (comprensivi del know-how, dei modelli _1 societari di contratti e modulistica, dell'intero database di clienti, fornitori, freelance, progetti, certificazioni e metodi di qualità di ITEX) pag. 26/45 al suo p.c. personale, come si evince dalla consulenza informatica prodotta sub doc. n. 15;
- le dichiarazioni testimoniali hanno dimostrato l'utilizzo della ON modulistica di da parte di;
Pt_1
- è inconferente l'affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del fatto che i dati (del resto frutto del lavoro del defunto socio fondatore ) non costituissero una banca dati e che ONroparte_8 non fossero coperti dalla segretezza, essendo “pacifico che le condotte che integrano la concorrenza parassitaria possono essere anche lecite, singolarmente considerate, dovendo tuttavia le stesse essere esaminate nel loro insieme” (atto di appello, p. 23); ON
- il Tribunale non ha considerato, inoltre, che e lo avevano _1 organizzato la società appellata riproducendo pedissequamente tutti gli elementi tipici della struttura societaria di , in ciò avvalendosi Pt_1 dell'operato del medesimo dottore commercialista, sig. Per_4
Il motivo è infondato.
Dalla prospettazione offerta dall'appellante, può evincersi come gli atti di concorrenza sleale parassitaria attribuiti agli appellati siano consistiti: nell'appropriazione da parte di di tutti i documenti contenuti nel pc a _1 lui in uso (comprendente la modulistica operativa, le schede appuntamenti e la documentazione contrattuale, in ciò avvalendosi dello stesso consulente contabile di ); nell'aver utilizzato lo stesso statuto di;
nella Pt_1 Pt_1 tendenza a riprodurre i passi imprenditoriali dell'appellante, sì da acquisire un vantaggio concorrenziale in modo parassitario;
nell'acquisizione delle quote di PR AL s.r.l., la quale aveva collaborato con – _11 principale cliente di che, a seguito dell'acquisizione, avrebbe ridotto Pt_1 drasticamente i rapporti con quest'ultima; nell'aver contattato un ispettore freelance di , chiedendogli l'ammontare del compenso richiesto per Pt_1 svolgere un lavoro in Francia.
pag. 27/45 Il giudice di prime cure ha escluso che la società odierna appellante abbia fornito la prova della realizzazione dei suddetti atti di concorrenza sleale, in base ad una valutazione che risulta pienamente condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità, precisando i limiti di configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, ha evidenziato che “l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (Cass. civ. n. 25607/2018). Può costituire inoltre atto di concorrenza sleale parassitaria il “trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e
l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass. civ. n. 18772/2019).
pag. 28/45 In definitiva, perché possa discorrersi di concorrenza sleale parassitaria, non
è sufficiente il trasferimento di informazioni ex se considerato, essendo necessario che i dati sottratti, ancorché non segreti e/o protetti, siano ultronei rispetto a quelli di cui l'asserito autore delle condotte anticoncorrenziali sia già in possesso, in virtù delle sue capacità mnemoniche e dell'esperienza acquisita sul campo.
Rileva la Corte come parte appellante non abbia introdotto in giudizio elementi utili a dimostrare la suddetta circostanza.
Anzitutto, la ritenuta coincidenza del modello societario così come dello statuto (a fronte dell'identità di oggetto sociale) non denota un modus operandi parassitario: le società sono libere di scegliere la conformazione che meglio si confà alla realizzazione della propria attività ed all'oggetto sociale che intendono perseguire. Ciò vale vieppiù se si considera l'assenza di ulteriori elementi indiziari in grado di conferire fondamento alla tesi dell'appellante, restituendo l'istruttoria prove che depongono in senso nettamente opposto.
Rilevanti a tal proposito sono le dichiarazioni testimoniali, correttamente apprezzate dal primo giudice.
In particolare, , consulente di dal 2005 al 2017, ha Testimone_7 Pt_1
ON fermamente escluso che , a partire dal 2015, abbia utilizzato, per la predisposizione di proposte e offerte commerciali, informazioni e dati sui nominativi e sulle caratteristiche professionali dei freelance adoperati da
, circostanza di cui si sarebbe sicuramente avveduto essendo Pt_1 quotidianamente presente nei locali della società (“posso dirlo perché ero quotidianamente presente, se fosse accaduto qualcuno me lo avrebbe fatto ON notare”). Inoltre, interrogato sul se avesse utilizzato, a partire dal mese di luglio 2015, “documentazione (procedure) già di per l'ottenimento di: 1) Pt_1
Certificazione UNI EN ISO 9001, 2) Certificazione ISO 14001, 3) Certificazione
OHSAS 18001, 4) Certificazione ISO 17020, ottenendo in pochi mesi le medesime certificazioni indispensabili al superamento delle gare […]” (cap.
pag. 29/45 26), ha precisato che “questa documentazione era già esistente nel 2005 Pt_ quando io venni ingaggiato dalla . La aveva predisposta l'allora direttore della qualità sig. Negli anni successivi, quando avevo ONroparte_1 bisogno di mettere mano a questa documentazione mi sono sempre rivolto allo ON
Quanto a , per quanto ne so, non ne [ha] fatto uso, anche perché _1 ciascuna azienda ha necessità proprie, quindi diverse l'una dall'altra ci sono delle linee guida standardizzate, sono quelle UNI es e devono per forza essere ON adattate alla singola società”. Pertanto, era improbabile che abbia utilizzato la documentazione di , trattandosi di “società diverse, di Pt_1 dimensioni diverse”.
Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del teste (socio Tes_1 fondatore e dipendente dal 1994 al 2019), il cui contenuto, Pt_1 contrariamente a quanto auspicato dalla difesa dell'appellante, apporta elementi in grado di destituire il fondamento della tesi di . Il teste, Pt_1
ON invero, pur avendo affermato che sicuramente aveva utilizzato i documenti di per accedere a determinate procedure, ha tuttavia Pt_1 precisato che ciò era avvenuto “perché per avere una determinata certificazione che ti abilita a fare un lavoro, devi produrre certi documenti, che sono sempre quelli. Non sono diversi a seconda della società che chiede la certificazione”. Lo stesso dicasi per la modulistica interna ed esterna necessaria all'accesso ai bandi di gara e i formulari delle procedure: “è ovvio Pt_ che dopo aver lavorato per tanto tempo per , conosco anche la modulistica.
E avendola pronta la uso anche in altre circostanze. I dati che ho, non sono personali, l'ispettore che lavora per me, lavora anche per altri, nel nostro lavoro non c'è niente da inventare, anche sui documenti. L'unica differenza è il marchio. Le procedure, p. es. sono previste dalla regolamentazione, non è che possono essere cambiate a seconda della società. Sono standard, tutte uguali, basta togliere un marchio e metterne un altro”. ON Inoltre, con specifico riguardo al presunto utilizzo da parte di di dati relativi al listino prezzi dei contratti , dei costi dei freelance e dei Pt_1
pag. 30/45 fornitori fidelizzati , il ha dichiarato che ciò poteva essere vero, Pt_1 Tes_1 motivando peraltro l'affermazione sull'assunto per cui i “free lance lavorano per tante società. Lavoravano per da anni, conoscevano i prezzi. Era Pt_1 ovvio che li usassero anche in altri ambiti, secondo quanto succede sempre secondo la prassi nel mercato. Dopo che te ne vai da una società per cui hai lavorato tanto tempo, i prezzi li conosci. E li applichi anche per altre offerte”.
Per quanto poi concerne il database contenente i nominativi dei freelance,
ha riferito che si trattava di “un elenco di ispettori distinti per Tes_1 competenza, predisposto nel corso degli anni. Così quando chiamava il cliente velocemente eravamo in grado di trovare i nominativi idonei. Questo elenco lo facevano le segretarie […] ma era una cosa meramente materiale”. Tale dichiarazione trova conferma in quanto affermato da , Testimone_20 coordinatrice delle attività di ispezione presso nonché receptionist dal Pt_1
17/9/2012 al 30/4/2022: “non ricordo il data base, ricordo un file excel con i dati degli ispettori, era un documento condiviso”.
Le suddette risultanze istruttorie, in definitiva, dimostrano come tanto la documentazione e modulistica contrattuale, quanto le informazioni relative ai freelance rappresentassero un complesso di dati di cui lo (la cui _1 presenza all'interno della società appellante, quanto meno come dipendente, risale pacificamente al 2005) poteva disporre indipendentemente dalla sua appartenenza ad , a fronte della sua pluriennale esperienza nel campo. Pt_1
Tale considerazione consente di ritenere irrilevanti tutte le argomentazioni in ordine alla ritenuta sottrazione del disco rigido: a prescindere dalla fondatezza della doglianza, in ogni caso l'appellante non ha provato che il dispositivo contenesse documentazione diversa da quella di cui si è appena dato conto.
Il motivo di appello deve, dunque, essere respinto.
Con il quarto motivo di gravame, censura il rigetto della domanda di Pt_1 accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno della clientela da parte degli appellati. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe pag. 31/45 errato nel ritenere che l'odierna appellante avesse fondato la propria domanda soltanto sull'e-mail trasmessa da a DI: in realtà _1
aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare: la riduzione del Pt_1 proprio fatturato (doc. n. 25-26); la sottrazione dei dati relativi ai clienti (doc.
n. 15); la realizzazione di condotte finalizzate ad acquisire la clientela ulteriori alla trasmissione dell'e-mail del 7/7/2015 (identificate nell'utilizzo di documentazione contrattuale finalizzata all'ottenimento delle Certificazioni
ISO, nell'aver contattato ispettori freelance che collaboravano con per Pt_1
ON avere notizie sui compensi, nonché nell'acquisizione, da parte di e delle quote della s.r.l. PR AL – che aveva collaborato con _1
, principale cliente di : a causa di tale acquisizione, “ ha _11 Pt_1 Pt_1 visto drasticamente ridotti i pluriennali rapporti intrattenuti con , in _11 maniera abnorme rispetto alla normale fisiologia del mercato, ed è diventata Con così lo strumento per e per entrare sul cliente che a quel _1 _11 tempo era cliente .” – atto di appello, p. 28). Pt_1
Avuto poi specifico riguardo alla comunicazione del 7/7/2015, la stessa sarebbe stata erroneamente valutata dal Tribunale: diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, siffatta missiva, in tesi, documenta la volontà di ON
formatasi ancora prima della costituzione di , di “seguire _1 sistematicamente la clientela e riprodurre i passi imprenditoriali di , al Pt_1 fine di acquisire in modo parassitario un vantaggio concorrenziale e il conseguente profitto di risorse aziendali non proprie attraverso lo sviamento di clientela” (ibidem, p. 27).
Il motivo è privo di fondamento.
Con riguardo all'e-mail del 7/7/2015, già esaminata in occasione della trattazione del primo motivo di appello, il suo contenuto denota l'intento dello non tanto di ripercorrere pedissequamente la storia _1 imprenditoriale di , quanto piuttosto di offrirsi per procurare ispettori al Pt_1 cliente destinatario della missiva, tentativo pacificamente non andato a buon pag. 32/45 fine, avendo DI tempestivamente informato del ricevimento della Pt_1 comunicazione.
Né la documentazione citata dall'appellante è risolutiva nel senso dalla medesima auspicato, trattandosi di meri prospetti su carta libera (titolati
“ Parte_1 ONroparte_15
PAGAMENTI RICEVUTI - ANNO 2015” e “ ITEXQUALITY
[...]
2016”) ONroparte_16 recanti l'elenco di fatture di e di una raccomandata trasmessa dal Pt_1 legale di , con oggetto “ / ” (cfr. docc. nn. Pt_1 _14 ONroparte_1
25, 26 e 15): documentazione il cui contenuto è evidentemente inidoneo a restituire la prova di una condotta degli appellati finalizzata a sviare la clientela di . Pt_1
Con successivo riguardo all'acquisizione da parte dello delle quote di _1
PR AL s.r.l. (collaboratrice di , principale cliente della società _11 appellante), la difesa di non ha offerto elementi tali da indurre la Corte Pt_1
a discostarsi dalla valutazione del Tribunale, per cui si tratta di “una scelta imprenditoriale del tutto lecita”. Ciò vale vieppiù se si considera il contegno processuale dell'odierna appellante, che ha omesso di introdurre in giudizio riscontri utili a dimostrare sia il legame tra la PR AL s.r.l. e _11 sia la brusca interruzione dei rapporti tra quest'ultima ed che sarebbe Pt_1 seguita all'acquisizione.
Tanto è sufficiente a pervenire al rigetto della doglianza.
Col quinto motivo di impugnazione, parte appellante si duole del rigetto della domanda di accertamento della concorrenza sleale per illegittimo storno dei dipendenti e Ad avviso della CP_6 Parte_15 CP_5 CP_4 difesa, la valutazione del Tribunale sarebbe erronea sotto molteplici profili.
In particolare:
- il primo giudice indica lo storno di 5 lavoratori (quando ne aveva Pt_1 indicati almeno 6 – era anche compreso l'ing. e l'esistenza di Per_5
25 dipendenti (a fronte degli effettivi 13 che componevano pag. 33/45 ON l'organigramma indicato da al momento della costituzione di , Pt_1 organigramma che del resto non è stato mai contestato dalla controparte);
- non può ritenersi che le ragioni addotte dal sul suo CP_3 malcontento all'interno della società giustificassero la violazione del preavviso: “peraltro, se le doglianze fossero apparse fondate e non strumentali, le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa, esentando il lavoratore dal preavviso” (atto di appello, p. 31);
- il pur avendo rispettato il termine di preavviso, si era CP_4 dimesso nel corso di un'ispezione e, quindi, con una tempistica anomala e dannosa per la società;
- ferma restando la libertà dei freelance di prestare la propria attività per qualunque azienda, la loro acquisizione, in una con quella dei consulenti di , è un ulteriore indizio (trascurato dal Tribunale) Pt_1
ON dell'attitudine imitativa di , oltre a rappresentare una condotta idonea ad aggravare il danno cagionato dallo storno dei dipendenti;
- la struttura aziendale di ha risentito della perdita dei cinque Pt_1 dipendenti stornati, trattandosi di figure centrali ed altamente qualificate, preposte alle funzioni centrali di organizzazione, produzione e amministrazione;
d'altronde, i quadri CP_4
e erano figure di riferimento per , cliente CP_3 CP_5 _11 principale di . A riprova di questo, l'appellante rileva come sia Pt_1 documentale che, a partire dalle dimissioni di , CP_3 _17
ON non affidasse più commesse ad , dirottandole su;
[...] Pt_1
- a fronte del numero e della qualità delle rispettive figure professionali, sarebbe indubbio che lo storno dei dipendenti sia avvenuto in modo non fisiologico, tale da mettere a rischio la continuità aziendale “con alterazioni non immediatamente riassorbibili”. Inoltre, il fatto che due ON dei dipendenti stornati siano confluiti immediatamente in dimostra “che vi fu piena coscienza e accordo dei dipendenti di Pt_1
pag. 34/45 dimettersi in blocco per ricreare una organizzazione aziendale analoga alla precedente” (atto di appello, p. 37);
- il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nella misura in cui ha introdotto, quale requisito ulteriore e distinto dello storno illecito,
l'elemento soggettivo dell'animus nocendi: la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo valorizzato indici che consentono di presumere la finalità nociva, in un'ottica di oggettivazione dell'illecito.
D'altra parte, il Tribunale, “nel giustificare la mancanza dell'elemento soggettivo, […] enfatizza taluni (pretesi) motivi di insoddisfazione di questo o quel dipendente. È appena il caso di precisare che tale profilo non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere […]. L'elemento soggettivo è infatti rilevante esclusivamente con riguardo alla società convenuta e al suo fondatore qui convenuto, il quale ben può avere sfruttato eventuali
(ma contestati e non provati) motivi di insoddisfazione dei dipendenti per convincerli a cambiare datore di lavoro” (atto di appello, p. 39).
Anche questo motivo è infondato.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di constatare, “per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori,
è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico
l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma
pag. 35/45 dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente” (Cass. n. 3865/2020).
Tanto premesso, non risulta a questa Corte che l'appellante abbia fornito elementi idonei a sovvertire la decisione del giudice di prime cure, che risulta meritevole di condivisione. In particolare:
- il trasferimento dei cinque dipendenti (nel computo è compreso anche ON
da ad è stato graduale, essendo i medesimi _1 Pt_1 trasmigrati nel corso di un anno e mezzo (2015-2017);
- diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è documentato che ON nel 2015, anno in cui è avvenuta la costituzione di ,
l'organigramma di contasse 25 unità nel primo trimestre, 24 Pt_1 unità nel secondo, 23 nel terzo e 24 nel quarto (cfr. doc. n. 46 fascicolo
); Pt_1
- i primi a lasciare nel 2015, oltre a sono stati e Pt_1 _1 CP_4
: al momento del loro trasferimento, quindi, “la situazione CP_3 interna a al 31.12.2015 era la seguente: 1 dirigente, 4 quadri Pt_1
( LT UG e , 20 CP_5 Tes_17 Parte_7 impiegati e 1 altro dipendente. È, inoltre, circostanza pacifica che anche successivamente ai fatti di cui è causa e, precisamente nel 2019 e nel
2022, altri collaboratori storici di abbiano dato le proprie Pt_1 dimissioni, come è risultato dalla prova testimoniale dei testi
[...]
socio fondatore e braccio destro di , Tes_17 ONroparte_8 dimessosi nel 2019, e , coordinatrice e receptionist, Testimone_15 dimessasi dopo 10 anni in data 30.04.2022” (sentenza di primo grado,
p. 39): ON
- le modalità di trasferimento ad risultano conformi alla disciplina giuslavoristica. Nello specifico:
a. impiegato di IV livello, si è dimesso il 25/9/2015 CP_4 con decorrenza dall'1/10/2015 e preavviso di 20 giorni, indicando pag. 36/45 come termine ultimo del rapporto di lavoro il 20/10/2015. È stato ON assunto da nel 2016, a 7 mesi di distanza dalle dimissioni, pur avendo acquistato una partecipazione nella società il 28/1/2016
(doc. n.
4-5 fascicolo . Con riguardo alla sua posizione, CP_4
l'appellante sostiene che le sue dimissioni siano avvenute nel corso di un'ispezione e, pertanto, con una tempistica pregiudizievole della società: trattasi di argomentazione generica e priva di qualsiasi supporto probatorio;
b. , impiegata di II livello, ha dato le proprie ONroparte_6 dimissioni con regolare preavviso, con termine ultimo del rapporto di lavoro al 22/12/2016;
c. ha comunicato le proprie dimissioni il 14/4/2016 CP_5 chiedendo di poter concedere un preavviso di 15 giorni: dimissioni che sono state accolte da a partire dal 29/4/2016, con Pt_1 pacifica imputazione dell'importo di € 14.408,00 a titolo di mancato preavviso (docc. nn. 2 e 4 fascicolo;
CP_5
impiegato di III livello, si era dimesso il Parte_16
30/11/2015 senza concedere alcun preavviso. Il giudice ha evidenziato come tale determinazione trovasse idonea giustificazione nell'insoddisfazione del lavoratore;
circostanza che trova conferma nella dichiarazione della teste Testimone_21
(coniuge in separazione dei beni del ) “la quale ha riferito CP_3 di avere partecipato a una riunione presso la nel novembre Pt_1
2015, prima delle dimissioni del alla presenza di CP_3 rappresentanti della società fra cui anche la durante la Pt_3 quale quest'ultimo avrebbe lamentato il fatto di non avere mai avuto avanzamenti di carriera, rimanendo inquadrato sempre come impiegato di III livello, nonostante venti anni di lavoro, senza avere alcun riconoscimento economico in caso di trasferte in AL. La teste ha, inoltre, riferito che nel corso della stessa riunione era stato offerto
pag. 37/45 al dipendente un inquadramento come impiegato di I livello, accompagnato a un aumento di € 100,00 mensili, che sarebbe stato portato a € 200,00 nei successivi mesi, a fronte del quale CP_3 non aveva dimostrato alcuna soddisfazione. È documentalmente ON provato che sia stato, poi, assunto da solo a ONroparte_3 distanza di alcuni mesi (secondo trimestre 2016), pur avendo acquistato, come il nel gennaio 2016 una quota societaria CP_4
(doc. 4 del fascicolo di parte convenuta ” (sentenza di CP_3 primo grado, p. 41). L'appellante, per contestare tale valutazione, si
è limitata a sostenere che il malcontento del non CP_3 potesse giustificare la violazione del preavviso, precisando che, se la circostanza fosse risultata vera, le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa. Trattasi di allegazione del tutto generica e, come tale, inidonea a mettere in discussione la regolarità della cessazione del rapporto di lavoro di . La CP_3 difesa, del resto, trascura che nella lettera di dimissioni, l'ex dipendente ha comunicato di rassegnare “le proprie dimissioni Pt_1 per motivi personali in data odierna 30.11.2015” e di non effettuare
“il periodo di preavviso così come stabilito dal CCNL applicato e pertanto il termine del mio rapporto di lavoro è oggi 30.11.2015. In accordo con la Direzione, non mi verrà erogata ne addebitata la relativa indennità sostitutiva di preavviso” (doc. n. 4 fascicolo
); CP_3
e. non ha provato che i dipendenti asseritamente stornati Pt_1 ricoprissero ruoli apicali nell'organigramma (per tali intendendosi ruoli di gestione e/o amministrazione) al punto da comprometterne la struttura con il proprio trasferimento, limitandosi ad attestazioni relegate al perimetro meramente allegatorio.
Da ultimo, parimenti prive di pregio risultano le argomentazioni relative all'animus nocendi: l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato pag. 38/45 nell'introdurlo quale requisito ulteriore dello storno, per poi precisare che il medesimo Tribunale, volendo compensarne la mancanza, ha dato rilievo a motivi di insoddisfazione dei dipendenti (alludendo verosimilmente alla posizione di ). Una simile impostazione, oltre che contraddittoria, CP_3
è incoerente rispetto all'effettivo tenore dell'iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado;
esso, infatti, risulta ispirato proprio dall'esplicitato intento (condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria) di oggettivizzare l'elemento dell'animus, ancorandone l'accertamento ad elementi il più possibile oggettivi (quali sono quelli di cui sopra si è detto), a fronte delle difficoltà di offrirne la prova in giudizio e, soprattutto, della non necessità della sua sussistenza per accedere alla tutela inibitoria nell'ambito della concorrenza sleale (cfr. sentenza di primo grado, p. 38).
Il motivo di impugnazione viene, quindi, respinto.
Con il sesto motivo di appello, si duole dell'omessa pronuncia in Pt_1 ordine al ruolo di in tutta la vicenda. _1
, infatti, dovrebbe ritenersi responsabile in proprio, oltre ONroparte_1
ON che in solido con , per tutte le condotte anticoncorrenziali di cui si è detto, nonché della violazione degli obblighi di fedeltà ex artt. 2104 e 2105
c.c., in quanto amministratore della società appellata, oltre che ideatore, organizzatore ed esecutore – anche per il tramite dei propri dipendenti – di tutti i comportamenti contestati.
Parimenti, il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità dello per tutte le condotte realizzate prima ed in preparazione della _1
ON costituzione di : trattasi, oltre che di tutte le condotte contestate quali illeciti anticoncorrenziali – acquisizione del disco fisso del computer aziendale, elaborazione di uno statuto speculare a quello di , utilizzo Pt_1 dell'operato del commercialista di – anche della predisposizione di corsi Pt_1 di certificazione a spese di per e Pt_1 CP_3 CP_5
Come rilevato dalla parte appellata, la doglianza è del tutto infondata.
pag. 39/45 In particolare, ad avviso della Corte:
- nel caso di specie non può parlarsi di omessa pronuncia in ordine alla responsabilità dello potendosi piuttosto ritenere che la _1 questione sia rimasta assorbita nell'accertata insussistenza delle condotte anticoncorrenziali: ciò vale vieppiù se si considera che, con riguardo all'unico illecito accertato, il primo giudice ha acclarato la responsabilità anche di;
ONroparte_1
- ad ogni modo, con riguardo alle condotte contestate anche quali illeciti anticoncorrenziali, le superiori argomentazioni – che consentono di confermare la decisione del primo giudice in ordine all'impossibilità di sussumerle nella cornice legale di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. –, inducono ad escludere per ciò solo ogni responsabilità di (così _1 come di QS);
- con riguardo alle condotte relative alla violazione degli obblighi di fedeltà ex artt. 2014 e 2015 c.c. da parte dei dipendenti, ogni valutazione risulta preclusa dalla già rilevata mancata proposizione di appello avverso quella parte della sentenza che ne ha escluso la ricorrenza (del resto, lo stesso appellante, come anticipato, non ha insistito sulle domande proposte nei confronti dei dipendenti, aventi titolo nella violazione di detti obblighi);
- per quanto concerne, infine, l'esborso dei costi per i corsi di e oltre che trattarsi pacificamente di attività svolta CP_3 CP_5 mentre era presidente del Consiglio di amministrazione di _1
(circostanza questa che escluderebbe “l'anomalia” della Pt_1 condotta), si osservi quanto segue.
L'appellante sostiene che trattasi di attività sintomatica del “disegno anticoncorrenziale” di a fronte dell'urgenza di sostenere gli _1 esami finalizzati al loro ottenimento, espressamente indicata nella comunicazione recante l' “offerta per esami di certificazione del personale addetto alle ispezioni” del 15/4/2015 (doc. n. 22). In realtà,
pag. 40/45 in calce alla comunicazione, viene sì dato atto dell'urgenza di sostenere le prove;
nondimeno viene precisato che l'urgenza deriva “dai recenti contratti acquisiti”. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi indiziari che era onere di introdurre in giudizio, tale missiva è del tutto Pt_1 inidonea a denotare una condotta foriera di responsabilità dello nel senso auspicato dall'appellante. _1
Col settimo motivo di impugnazione, attinente alla quantificazione del danno, parte appellante rileva anzitutto come, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, abbia assolto al proprio onere probatorio, Pt_1 svolgendo le necessarie allegazioni, produzioni e istanze istruttorie (prova per testi, CTU, istanza di ordine di esibizione).
L'appellante ha infatti allegato e provato: di aver avuto per lungo tempo come unico cliente e di aver subito un calo del relativo fatturato _11
ON ON dopo l'ingresso di nel mercato;
il subentro di nel rapporto tra e Pt_1
; i costi di sostituzione del personale, di formazione per il personale _11
ON poi acquisito da;
i danni di immagine nonché quelli connessi alla sottrazione dei dati aziendali.
In ogni caso, sostiene l'appellante, “la sentenza censurata deve essere riformata in punto di danni anche se fosse solo confermata la condanna per concorrenza sleale denigratoria (pag. 24), con particolare riferimento all'“appropriazione di pregi” dell'impresa (progetti pubblicati sul sito aziendale ma svolti da in ). Questo fatto, di per sé significativo, va messo in _1 Pt_1 correlazione ad altro fatto, non ritenuto di per sé rilevante per la concorrenza sleale da parte del Tribunale in capo non appellato, costituito dalla grande somiglianza del nome della newco dello Stomeo QS ed ”. Tale Pt_1 somiglianza, in tesi, essendo significativa del modo in cui lo ha _1
ON rappresentato al mercato elementi di forte continuità dell'attività di con quella di , deve essere valutata ai fini della determinazione del danno Pt_1 sofferto dall'appellante: “la artata creazione di elementi tali da far supporre al mercato ed ai clienti ( ) una continuità nell'impresa hanno condotto alla Pt_1
pag. 41/45 forte perdita di clientela da parte di , clientela che ha costituito il fatturato Pt_1
Con di dei primi anni” (atto di appello, p. 45). Infine, ai fini della quantificazione del danno potrà altresì soccorrere una CTU da disporre al fine di calcolare sia il fatturato sottratto ad , che la percentuale di Pt_1 profitto sul fatturato stesso, ovvero una valutazione equitativa da condurre in base ai dati forniti dalla difesa nel giudizio di primo grado.
Premesso che restano assorbite tutte le argomentazioni inerenti al presunto danno conseguente alle condotte anticoncorrenziali (id est: denigratorie, di appropriazione di pregi, di sviamento della clientela e di storno dei dipendenti, ex art. 2598 n. 3 c.c.) di cui è stata esclusa la ricorrenza, posto che, in assenza dell'an debeatur, ogni valutazione sulla prova del quantum risulterebbe superflua, rileva la Corte come l'unico profilo da esaminare attenga alla prova del danno relativo alla condotta anticoncorrenziale di appropriazione di pregi di cui è stata accertata la sussistenza.
Il Tribunale ha escluso che l'odierna appellante abbia allegato e provato sia il pregiudizio sofferto che il nesso di causalità, secondo una valutazione che a questo Collegio risulta del tutto immune dalle censure svolte dall'appellante.
La difesa, invero, lungi dal confutare il fondamento di un simile assunto, si limita al riferimento, quale circostanza da cui trarre elementi a sostegno della raggiunta prova del danno, della somiglianza della denominazione di ON
a quella di . Trattasi tuttavia di un'argomentazione strettamente Pt_1 correlata alla concorrenza sleale confusoria che il giudice ha escluso con decisione non oggetto di appello e, quindi, coperta dal giudicato, oltre che risultare del tutto inidonea a fornire il riscontro del pregiudizio che l'appellante avrebbe sofferto in conseguenza dell'indicazione nel sito internet ON di di attività e progetti di paternità di . Pt_1
Pertanto, anche in questa sede non può che rilevarsi come la società odierna appellante non abbia né allegato né provato, come era suo onere ex art. 2697
c.c., alcun elemento utile a dare riscontro del danno che l'accertata condotta ON anticoncorrenziale realizzata da e le abbia procurato;
tutta la _1
pag. 42/45 documentazione cui l'appellante ha fatto riferimento, invero, è del tutto irrilevante a tale scopo. Né tantomeno potrebbe supplire una CTU che, come ben rilevato dal Tribunale, risulterebbe del tutto esplorativa, finendo col colmare le carenze probatorie (e, ancor prima, di allegazione) della parte
(nella specie, ) gravata dell'onere di offrire la prova dei fatti costitutivi Pt_1 della domanda risarcitoria articolata.
Da ultimo, con l'ottavo motivo, si duole del rigetto della domanda di Pt_1 pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., disposto sull'assunto per cui l'accoglimento dell'inibitoria rappresenti una tutela sufficiente per l'odierna appellante. In tesi, una simile decisione risulta l'esito di un tentativo del
Tribunale di “sostituirsi” al legislatore, che “ha previsto due distinti strumenti di tutela nel caso di accertamento di atti di concorrenza sleale, entrambi azionati dall'attrice ed il secondo dei quali non concesso, nonostante
l'accertamento della slealtà della condotta. In ogni caso, la riforma della sentenza in relazione all'accertamento di ulteriori condotte anticoncorrenziali non potrà che portare alla riforma della sentenza anche in punto di domanda di pubblicazione della sentenza (o delle sentenze)” atto di appello, pp. 50-51).
Anche l'ultimo motivo di appello è del tutto infondato e, come tale, deve essere respinto.
La doglianza risulta generica nella sua formulazione, omettendo l'appellante di specificare il motivo per cui l'accoglimento dell'inibitoria sia risultato insufficiente a soddisfare le proprie ragioni di tutela. Di talché, osserva la
Corte, non sussiste alcuna idonea ragione per discostarsi dal convincimento del giudice di prime cure che, nel non procedere all'ordine di pubblicazione della sentenza (del resto, misura oggetto di valutazione discrezionale e insindacabile del giudice di merito), ha precisato, con argomentazioni condivisibili, che il diritto di trovasse già adeguata tutela Pt_1 nell'accoglimento dell'inibitoria, “a fronte dell'unico illecito accertato”.
pag. 43/45 Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Nella reiezione del gravame resta assorbita ogni valutazione in ordine alle domande di inibitoria rinnovate per le residue condotte anticoncorrenziali (la cui sussistenza è stata esclusa), nonché di applicazione di una penale (la quale ultima, in ogni caso, risulta formulata per la prima volta in appello).
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, nulla si dispone con riguardo al rapporto processuale tra e Pt_1 ONroparte_3 [...]
e , essendo questi ultimi CP_4 CP_5 ONroparte_6 rimasti contumaci.
D'altro canto, nel rapporto processuale tra e gli appellati costituiti, le Pt_1 spese del presente grado vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico della parte appellante (quale parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M.
149/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – media complessità), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Occorre altresì rilevare come la Corte ritenga di non dare corso alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda della parte appellata. Invero, considerata la condotta processuale tenuta da nell'odierno giudizio, non si ravvisano né i Pt_1 presupposti soggettivi della condanna – da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente, secondo l'indirizzo interpretativo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – né, parimenti, gli estremi dell'abuso del diritto e, in particolare, “della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato” (Cfr. Cass. ss. uu. 22405/2018 e
Cass. sez. lav. n. 3830/2021).
pag. 44/45 Il disposto rigetto di tale domanda, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di e ONroparte_2
, nella contumacia di , ONroparte_1 ONroparte_3 [...]
e , avverso la CP_4 CP_5 ONroparte_6 sentenza del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa
“A” n. 10533/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_1
e ONroparte_2 _1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 45/45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1di seguito anche solo “ ” – società avente ad oggetto, quale attività principale, “la Pt_1 fornitura di ispezioni, collaudi;
l'analisi dei prodotti, rilievo di pesi e misure;
l'analisi e il sollecito avanzamento forniture;
l'emissione di manuali concernenti la garanzia della qualità e procedure;
rilevi statistici sulla qualità; controlli ed esecuzione imballaggi e spedizioni via terra, via mare, via aerea;
controlli ed istallazioni di impianti elettrici, idraulici, elettromeccanici;
importazione ed esportazione per conto terzi di materiali civili ed industriali specificatamente nel campo nucleare, petrolchimico, metanifero, siderurgico, edile civile ed industriale” 2 di seguito anche solo “QS”
pag. 15/45