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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3326 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
Sciorilli, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Corsini, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia confermare i provvedimenti provvisori ed
urgenti, adottati dal Giudice dott.ssa Monetti a seguito dello scioglimento della riserva assunta
all'udienza presidenziale tenutasi in data 19 febbraio 2024.
Per parte resistente: si chiede l'adozione delle seguenti condizioni: “Affida la minore Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e diritto di visita del
[...]
padre, a settimane alterne, dalle 16.00 del venerdì alle 21.00 di domenica;
due volte a settimana (da
concordare tra i genitori o - in assenza di accordo – il martedì e mercoledì) dalle ore 16.00 alle ore
21.00. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
tutte le altre festività ad
anni alterni, salvo diverso accordo;
il giorno della festa del papà, fino alle ore 21.00. Durante le vacanze
estive, il padre trascorrerà con la bambina due settimane, anche non consecutive, da concordare
preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo. Pone a carico
di l'obbligo di versare ad la somma mensile di Euro 150,00, entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie concordate preventivamente secondo il Protocollo di questo Tribunale”
- I fatti controversi
Con ricorso depositato in data 17.7.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i
[...]
genitori della minore nata in data [...], dalla relazione con l'ex convivente more Per_1
uxorio, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del Controparte_1
padre e di porre a carico del un assegno di mantenimento per la figlia dell'importo CP_1
di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore,
determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: in data 8.2.2018 era nata la figlia minore nel gennaio 2020 il resistente, a seguito di discussioni e contrasti, aveva Per_1
lasciato la casa familiare;
dal momento dell'allontanamento del resistente la frequentazione del padre con la minore non era avvenuta in modo regolare;
il lavorava stabilmente CP_1
pagina 2 di 6 nel settore edile percependo una cifra mensile di euro 1.500,00 circa;
la era attualmente Pt_1
casalinga e percettrice di reddito di cittadinanza.
All'udienza di comparizione delle parti, oltre alla resistente compariva personalmente il quale dichiarava: “guadagno euro 980 al mese. Di busta paga dichiarati Controparte_1
500,00. Lavoro da novembre. Pago euro 600,00 al mese di locazione e vivo con mia madre. Il contratto
di locazione è intestato ad entrambi. Posso vedere la bambina dalle 15.00 del sabato alle 21.00 di
domenica. Non posso vederla durante la settimana. Posso versare euro 150,00 di mantenimento”.
Quindi il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente dichiarava la contumacia di affidava la minore Controparte_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e diritto di visita Persona_1
del padre, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 di domenica (come chiesto dal padre),
una volta a settimana (da concordare dalle parti o – in assenza di accordo – il mercoledì) dalle ore 18:00
alle ore 21:00. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività ad anni alterni;
il giorno
della festa del papà, fino alle ore 21.00. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la bambina
due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di
ciascun anno e poneva a carico di l'obbligo di versare a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base
all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale, rinviando per la decisione all'udienza del 15.1.2025
In data 29.5.2024 si costituiva e, pertanto, ne va revocata la già dichiarata Controparte_1
contumacia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 15.1.2025, parte resistente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e di porre a suo carico un assegno di mantenimento per la minore dell'importo mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per mentre chiedeva di confermare le Per_1 Parte_1
pagina 3 di 6 statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti. La causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Statuizioni relative alla prole
Come richiesto da entrambe le parti, va affidata, in via condivisa, ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come peraltro già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Atteso il collocamento prevalente della minore presso la madre, va regolamentato il diritto di visita paterno.
Il Collegio reputa rispondente all'interesse della minore prevedere che Controparte_1
possa avere con sé la figlia salvo diverso accordo tra le parti: Per_1
- a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 di domenica;
- due volte a settimana (da concordare dalle parti o – in assenza di accordo – il martedì ed il mercoledì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
- Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il padre trascorrerà con la bambina due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
pagina 4 di 6 - tutte le altre festività, compreso il compleanno della minore, ad anni alternati tra i genitori;
Assegno di mantenimento per la figlia minorenne Per_1
Quanto al mantenimento della minore, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al D.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione,
mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Tanto premesso, ha dichiarato di percepire meno di 1000,00 euro al mese e Controparte_1
di corrispondere mensilmente, unitamente alla madre con la quale convive, circa 600,00 euro mensili di canone di locazione (v. verbale udienza 19.2.2024, dichiarazioni Verdone: guadagno
euro 980 al mese. Di busta paga dichiarati 500,00. Lavoro da novembre. Pago euro 600,00 al mese di
locazione e vivo con mia madre. Il contratto di locazione è intestato ad entrambi).
Parte ricorrente ha dichiarato di essere casalinga, avendo svolto saltuariamente lavori occasionali (v. verbale udienza 19.2.2024, dichiarazioni : sono casalinga, ho fatto Parte_1
dei lavoretti in maniera saltuaria).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti suindicati, valutate le attuali esigenze della bambina (di 7 anni), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerata la valenza economica dei compiti domestici assunti dalla collocataria prevalente della minore, Pt_1
reputa equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere un Controparte_1
assegno di mantenimento per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero euro 250,00 mensili (come già rivalutati), oltre al 50% delle pagina 5 di 6 spese straordinarie per il minore, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di
Latina.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
PONE a carico di a titolo di mantenimento per la figlia minorenne Controparte_1 Per_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 250,00 euro, Parte_1
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne come determinate dal Per_1
protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 2.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3326 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
Sciorilli, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Corsini, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia confermare i provvedimenti provvisori ed
urgenti, adottati dal Giudice dott.ssa Monetti a seguito dello scioglimento della riserva assunta
all'udienza presidenziale tenutasi in data 19 febbraio 2024.
Per parte resistente: si chiede l'adozione delle seguenti condizioni: “Affida la minore Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e diritto di visita del
[...]
padre, a settimane alterne, dalle 16.00 del venerdì alle 21.00 di domenica;
due volte a settimana (da
concordare tra i genitori o - in assenza di accordo – il martedì e mercoledì) dalle ore 16.00 alle ore
21.00. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
tutte le altre festività ad
anni alterni, salvo diverso accordo;
il giorno della festa del papà, fino alle ore 21.00. Durante le vacanze
estive, il padre trascorrerà con la bambina due settimane, anche non consecutive, da concordare
preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo. Pone a carico
di l'obbligo di versare ad la somma mensile di Euro 150,00, entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie concordate preventivamente secondo il Protocollo di questo Tribunale”
- I fatti controversi
Con ricorso depositato in data 17.7.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i
[...]
genitori della minore nata in data [...], dalla relazione con l'ex convivente more Per_1
uxorio, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del Controparte_1
padre e di porre a carico del un assegno di mantenimento per la figlia dell'importo CP_1
di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore,
determinate come da protocollo in uso al Tribunale di Latina.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: in data 8.2.2018 era nata la figlia minore nel gennaio 2020 il resistente, a seguito di discussioni e contrasti, aveva Per_1
lasciato la casa familiare;
dal momento dell'allontanamento del resistente la frequentazione del padre con la minore non era avvenuta in modo regolare;
il lavorava stabilmente CP_1
pagina 2 di 6 nel settore edile percependo una cifra mensile di euro 1.500,00 circa;
la era attualmente Pt_1
casalinga e percettrice di reddito di cittadinanza.
All'udienza di comparizione delle parti, oltre alla resistente compariva personalmente il quale dichiarava: “guadagno euro 980 al mese. Di busta paga dichiarati Controparte_1
500,00. Lavoro da novembre. Pago euro 600,00 al mese di locazione e vivo con mia madre. Il contratto
di locazione è intestato ad entrambi. Posso vedere la bambina dalle 15.00 del sabato alle 21.00 di
domenica. Non posso vederla durante la settimana. Posso versare euro 150,00 di mantenimento”.
Quindi il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente dichiarava la contumacia di affidava la minore Controparte_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e diritto di visita Persona_1
del padre, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 di domenica (come chiesto dal padre),
una volta a settimana (da concordare dalle parti o – in assenza di accordo – il mercoledì) dalle ore 18:00
alle ore 21:00. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività ad anni alterni;
il giorno
della festa del papà, fino alle ore 21.00. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la bambina
due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di
ciascun anno e poneva a carico di l'obbligo di versare a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base
all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale, rinviando per la decisione all'udienza del 15.1.2025
In data 29.5.2024 si costituiva e, pertanto, ne va revocata la già dichiarata Controparte_1
contumacia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 15.1.2025, parte resistente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e di porre a suo carico un assegno di mantenimento per la minore dell'importo mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per mentre chiedeva di confermare le Per_1 Parte_1
pagina 3 di 6 statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti. La causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
- Il merito della lite
Statuizioni relative alla prole
Come richiesto da entrambe le parti, va affidata, in via condivisa, ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come peraltro già previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Atteso il collocamento prevalente della minore presso la madre, va regolamentato il diritto di visita paterno.
Il Collegio reputa rispondente all'interesse della minore prevedere che Controparte_1
possa avere con sé la figlia salvo diverso accordo tra le parti: Per_1
- a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 21:00 di domenica;
- due volte a settimana (da concordare dalle parti o – in assenza di accordo – il martedì ed il mercoledì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
- Per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il padre trascorrerà con la bambina due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
pagina 4 di 6 - tutte le altre festività, compreso il compleanno della minore, ad anni alternati tra i genitori;
Assegno di mantenimento per la figlia minorenne Per_1
Quanto al mantenimento della minore, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al D.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione,
mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Tanto premesso, ha dichiarato di percepire meno di 1000,00 euro al mese e Controparte_1
di corrispondere mensilmente, unitamente alla madre con la quale convive, circa 600,00 euro mensili di canone di locazione (v. verbale udienza 19.2.2024, dichiarazioni Verdone: guadagno
euro 980 al mese. Di busta paga dichiarati 500,00. Lavoro da novembre. Pago euro 600,00 al mese di
locazione e vivo con mia madre. Il contratto di locazione è intestato ad entrambi).
Parte ricorrente ha dichiarato di essere casalinga, avendo svolto saltuariamente lavori occasionali (v. verbale udienza 19.2.2024, dichiarazioni : sono casalinga, ho fatto Parte_1
dei lavoretti in maniera saltuaria).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti suindicati, valutate le attuali esigenze della bambina (di 7 anni), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerata la valenza economica dei compiti domestici assunti dalla collocataria prevalente della minore, Pt_1
reputa equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere un Controparte_1
assegno di mantenimento per la figlia nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero euro 250,00 mensili (come già rivalutati), oltre al 50% delle pagina 5 di 6 spese straordinarie per il minore, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di
Latina.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in motivazione, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
PONE a carico di a titolo di mantenimento per la figlia minorenne Controparte_1 Per_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 250,00 euro, Parte_1
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne come determinate dal Per_1
protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 2.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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