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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 3748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Viviana Criscuolo
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3748 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a ISOLA DEL LIRI (FR) il 15/06/1976 c.f. Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 2
,
GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 Controparte_2 Controparte_1 e premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/09/2009;
- che dalla loro unione è nato il figlio Per_1 (7.05.2013) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"-1) I coniugi riconoscono quale primario il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nello spirito dei principi affermati dall'art. 1 della L. 54/2006 e dal D.LGS. n. 154/13 in tema di bigenitorialità e di responsabilità genitoriale.
Dopo idonea valutazione, convengono che corrisponda all'interesse morale e materiale del figlio che il medesimo sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che procederanno quindi ad assumere le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e in via più generale al suo sviluppo psico fisico, di comune accordo.
-2) Il minore, pur rimanendo affidato ad entrambi i genitori, continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Strada Prov. Montagna Spaccata n°250, scala B, insieme alla sig.ra Controparte_1, che ne detiene anche la proprietà esclusiva.
Al contempo, il sig. CP si obbliga ad allontanarsi da casa entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi altresì a trasferire altrove la propria residenza anagrafica quanto prima.
-3) Le parti concordano che il sig. CP quale genitore non collocatario, avrà il diritto di trascorrere del tempo con il figlio con le seguenti modalità:
-a) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo e salve le esigenze del minore:
- a settimane alterne nei week-end, dalle ore 17.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
- un pomeriggio di ogni settimana, nelle giornate del mercoledi o del giovedì, in ragione dei turni di lavoro del padre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00; - per le ferie estive, per complessivi 14 giorni, suddividi in due settimane, da scegliere a propria discrezione nei mesi di giugno, luglio o agosto di ciascun anno e per 7 giorni consecutivi, previa comunicazione da inviare alla sig.ra CP con un preavviso di almeno 60 giorni;
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, i giorni del 24 e 25 dicembre con un coniuge ed i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro coniuge;
- per le ferie Pasquali, ad anni alterni, dal Sabato Santo al Lunedi in albis continuativamente;
il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori;
- ogni anno, il 19 marzo (festa del papà).
Analogamente, il figlio resterà con la madre nel giorno della "festa della mamma" ed del compleanno della sig.ra CP anche se coincidente con un giorno di frequentazione spettante al padre.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori decideranno consensualmente di prendere in ragione di comprovate reciproche esigenze lavorative, ovvero di altri rilevanti motivi personali, tenute sempre presenti le esigenze del figlio di cui si dovrà considerare e valutare il supremo interesse.
I coniugi si impegnano a non ostacolare la frequentazione del minore con nonni e zii, sia materni che paterni, mantenendo i rapporti sino ad ora intrattenuti con i propri congiunti.
-4) In ragione delle modalità della separazione, dei tempi di permanenza del figlio con i genitori, come sopra concordati, dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, il sig. CP
[...] provvederà a versare alla sig.ra Controparte_1 la somma di €.300,00 a titolo di alimenti e di mantenimento della stessa, nonché ulteriori €.300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, partecipando anche per il 50% alle spese relative alla pratica dello sport
(basket) e del corso di pianoforte.
In ogni caso, le parti convengono che ogni altra spesa straordinaria necessaria per il figlio, quali ad esempio quelle sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, di viaggio, ricreative, di studio, inclusi libri e testi scolastici, di hobbies, di acquisto veicoli e polizze assicurative, ecc., verrà ripartita nella misura del 50% per ciascun coniuge.
Il tutto oltre rivalutazione Istat annuale.
I suindicati versamenti, salvo diverso accordo, saranno eseguiti dal marito tramite bonifico.
I coniugi, in ogni caso, si danno atto di volere favorire la piena realizzazione delle capacità, attitudini, aspirazioni ed inclinazioni naturali del figlio che debbono necessariamente costituire oggetto di valutazione ed apprezzamento condiviso dei genitori, e pertanto concordano che ogni decisione su tali questioni, da prendere in modo congiunto, dovrà necessariamente tenere conto delle condizioni patrimoniali dei genitori, in modo che la spesa non appaia manifestamente sproporzionata rispetto alla retribuzione ed ai redditi percepiti da ciascuno e sia coerente alle esigenze ed aspettative del figlio.
-5) Le spese relative all'immobile sino ad ora adibito a residenza del nucleo familiare (utenze, oneri condominiali, manutenzione, ecc.) resteranno a carico della sig.ra CP in relazione a quanto maturato dopo il 01.04.2025, fatta eccezione per un contributo posto a debito del sig. CP
[...] nella misura forfettizzata di €.200,00 mensili, che il medesimo si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP , il giorno 1 di ogni mese, contestualmente all'assegno alimentare.
-6) Il sig. Controparte_2 inoltre, siccome proprietario di due posti auto siti nel fabbricato di
Strada Montagna Spaccata n°250, lascia il godimento degli stessi alla sig. CP , autorizzando eventualmente anche la locazione a terzi, con pieno diritto della stessa coniuge di incassarne in via esclusiva le rendite.
-7) I coniugi continueranno a disporre in via esclusiva delle auto agli stessi singolarmente intestate, targate DR481DV per la sig.ra CP e EA893KD per il sig. CP facendosi carico di provvedere alle relative spese di manutenzione ed assicurazione.
-8) I coniugi, che nel 2011 scelsero il regime della separazione dei beni, convengono e riconoscono che, salvo il c/c intrattenuto presso la già Controparte_4 filiale di Controparte_3
Napoli-Piedigrotta, non esistono beni mobili e/o immobili in comproprietà e/o comunione fra gli stessi.
I coniugi si obbligano, dunque, a chiudere il suindicato conto corrente bancario entro il 30.04.2025, ripartendo in quote uguali le somme che risulteranno giacenti sullo stesso al momento della estinzione.
-9) I coniugi si concedono in via anticipata reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di equipollente documento valido per l'espatrio sia per sé medesimi che per il figlio.
Resta inteso che eventuali viaggi all'estero, effettuati separatamente da ogni genitore con il figlio, dovranno essere preventivamente programmati e concordati tra i coniugi.
-10) Il sig. CP_2 si obbliga a disattivare l'impianto di sorveglianza della porta di ingresso ed il collegamento da remoto della lavatrice o altro di cui risulta titolare e controllore. Il sig. CP si obbliga altresì a chiudere l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dal box di cui risulta esclusivo fruitore, collegate ai contatori domestici, facendosi comunque carico delle relative spese.
-11) Le parti hanno pattuito di porre interamente a carico del sig. Controparte_2 le spese ed i compensi di assistenza e di patrocinio legale per il presente atto.
Le parti convengono altresì di dare immediata esecuzione agli accordi di cui al presente atto, non intendendo attendere i tempi e la sentenza di omologa della separazione". In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 e
(atto n.181, parte II, S. A Sez. W, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_2
2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
n. rgvg 3748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Viviana Criscuolo
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3748 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a ISOLA DEL LIRI (FR) il 15/06/1976 c.f. Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 2
,
GULIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 Controparte_2 Controparte_1 e premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/09/2009;
- che dalla loro unione è nato il figlio Per_1 (7.05.2013) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"-1) I coniugi riconoscono quale primario il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nello spirito dei principi affermati dall'art. 1 della L. 54/2006 e dal D.LGS. n. 154/13 in tema di bigenitorialità e di responsabilità genitoriale.
Dopo idonea valutazione, convengono che corrisponda all'interesse morale e materiale del figlio che il medesimo sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che procederanno quindi ad assumere le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e in via più generale al suo sviluppo psico fisico, di comune accordo.
-2) Il minore, pur rimanendo affidato ad entrambi i genitori, continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Strada Prov. Montagna Spaccata n°250, scala B, insieme alla sig.ra Controparte_1, che ne detiene anche la proprietà esclusiva.
Al contempo, il sig. CP si obbliga ad allontanarsi da casa entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi altresì a trasferire altrove la propria residenza anagrafica quanto prima.
-3) Le parti concordano che il sig. CP quale genitore non collocatario, avrà il diritto di trascorrere del tempo con il figlio con le seguenti modalità:
-a) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo e salve le esigenze del minore:
- a settimane alterne nei week-end, dalle ore 17.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
- un pomeriggio di ogni settimana, nelle giornate del mercoledi o del giovedì, in ragione dei turni di lavoro del padre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00; - per le ferie estive, per complessivi 14 giorni, suddividi in due settimane, da scegliere a propria discrezione nei mesi di giugno, luglio o agosto di ciascun anno e per 7 giorni consecutivi, previa comunicazione da inviare alla sig.ra CP con un preavviso di almeno 60 giorni;
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, i giorni del 24 e 25 dicembre con un coniuge ed i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro coniuge;
- per le ferie Pasquali, ad anni alterni, dal Sabato Santo al Lunedi in albis continuativamente;
il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori;
- ogni anno, il 19 marzo (festa del papà).
Analogamente, il figlio resterà con la madre nel giorno della "festa della mamma" ed del compleanno della sig.ra CP anche se coincidente con un giorno di frequentazione spettante al padre.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori decideranno consensualmente di prendere in ragione di comprovate reciproche esigenze lavorative, ovvero di altri rilevanti motivi personali, tenute sempre presenti le esigenze del figlio di cui si dovrà considerare e valutare il supremo interesse.
I coniugi si impegnano a non ostacolare la frequentazione del minore con nonni e zii, sia materni che paterni, mantenendo i rapporti sino ad ora intrattenuti con i propri congiunti.
-4) In ragione delle modalità della separazione, dei tempi di permanenza del figlio con i genitori, come sopra concordati, dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, il sig. CP
[...] provvederà a versare alla sig.ra Controparte_1 la somma di €.300,00 a titolo di alimenti e di mantenimento della stessa, nonché ulteriori €.300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, partecipando anche per il 50% alle spese relative alla pratica dello sport
(basket) e del corso di pianoforte.
In ogni caso, le parti convengono che ogni altra spesa straordinaria necessaria per il figlio, quali ad esempio quelle sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, di viaggio, ricreative, di studio, inclusi libri e testi scolastici, di hobbies, di acquisto veicoli e polizze assicurative, ecc., verrà ripartita nella misura del 50% per ciascun coniuge.
Il tutto oltre rivalutazione Istat annuale.
I suindicati versamenti, salvo diverso accordo, saranno eseguiti dal marito tramite bonifico.
I coniugi, in ogni caso, si danno atto di volere favorire la piena realizzazione delle capacità, attitudini, aspirazioni ed inclinazioni naturali del figlio che debbono necessariamente costituire oggetto di valutazione ed apprezzamento condiviso dei genitori, e pertanto concordano che ogni decisione su tali questioni, da prendere in modo congiunto, dovrà necessariamente tenere conto delle condizioni patrimoniali dei genitori, in modo che la spesa non appaia manifestamente sproporzionata rispetto alla retribuzione ed ai redditi percepiti da ciascuno e sia coerente alle esigenze ed aspettative del figlio.
-5) Le spese relative all'immobile sino ad ora adibito a residenza del nucleo familiare (utenze, oneri condominiali, manutenzione, ecc.) resteranno a carico della sig.ra CP in relazione a quanto maturato dopo il 01.04.2025, fatta eccezione per un contributo posto a debito del sig. CP
[...] nella misura forfettizzata di €.200,00 mensili, che il medesimo si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP , il giorno 1 di ogni mese, contestualmente all'assegno alimentare.
-6) Il sig. Controparte_2 inoltre, siccome proprietario di due posti auto siti nel fabbricato di
Strada Montagna Spaccata n°250, lascia il godimento degli stessi alla sig. CP , autorizzando eventualmente anche la locazione a terzi, con pieno diritto della stessa coniuge di incassarne in via esclusiva le rendite.
-7) I coniugi continueranno a disporre in via esclusiva delle auto agli stessi singolarmente intestate, targate DR481DV per la sig.ra CP e EA893KD per il sig. CP facendosi carico di provvedere alle relative spese di manutenzione ed assicurazione.
-8) I coniugi, che nel 2011 scelsero il regime della separazione dei beni, convengono e riconoscono che, salvo il c/c intrattenuto presso la già Controparte_4 filiale di Controparte_3
Napoli-Piedigrotta, non esistono beni mobili e/o immobili in comproprietà e/o comunione fra gli stessi.
I coniugi si obbligano, dunque, a chiudere il suindicato conto corrente bancario entro il 30.04.2025, ripartendo in quote uguali le somme che risulteranno giacenti sullo stesso al momento della estinzione.
-9) I coniugi si concedono in via anticipata reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di equipollente documento valido per l'espatrio sia per sé medesimi che per il figlio.
Resta inteso che eventuali viaggi all'estero, effettuati separatamente da ogni genitore con il figlio, dovranno essere preventivamente programmati e concordati tra i coniugi.
-10) Il sig. CP_2 si obbliga a disattivare l'impianto di sorveglianza della porta di ingresso ed il collegamento da remoto della lavatrice o altro di cui risulta titolare e controllore. Il sig. CP si obbliga altresì a chiudere l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dal box di cui risulta esclusivo fruitore, collegate ai contatori domestici, facendosi comunque carico delle relative spese.
-11) Le parti hanno pattuito di porre interamente a carico del sig. Controparte_2 le spese ed i compensi di assistenza e di patrocinio legale per il presente atto.
Le parti convengono altresì di dare immediata esecuzione agli accordi di cui al presente atto, non intendendo attendere i tempi e la sentenza di omologa della separazione". In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 e
(atto n.181, parte II, S. A Sez. W, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_2
2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino