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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Sandra Moselli presidente dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
dott.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2428/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 20.03.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Modugno, presso il cui studio sito in Parte_1
Molfetta, Viale Papa Giovanni Paolo II n. 16, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
114;
RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e discute la causa come da note sostitutive di udienza del 19.03.2025…”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, - premesso di aver intrapreso una relazione Parte_1
more uxorio, dal 2012 al 2018, con , da cui è nata una figlia, (nata il Controparte_1 Per_1
06.02.2017); che la relazione è divenuta intollerabile a causa dei continui dissapori e incompatibilità
caratteriali della coppia, determinati esclusivamente dal comportamento prevaricatore del resistente, oltre ai numerosi problemi giudiziari di quest' ultimo;
che il , durante la convivenza, è stato CP_1
tratto in arresto in diverse occasioni, con successive detenzioni, carcerarie e domiciliari, per aver commesso numerosi reati;
che il resistente, allo stato, è ancora sottoposto a procedimenti penali, in attesa di espiare pene definitive;
che, nel corso degli anni, il non ha mutato il proprio CP_1
comportamento, neppure per il bene della figlia, disinteressandosi sia moralmente che materialmente della minore, non mostrando alcuna volontà di instaurare un rapporto padre- figlia, rimanendo pertanto uno sconosciuto per la piccola di aver provveduto alla crescita e al benessere della Per_1
figlia, senza alcun tipo di aiuto paterno, grazie al contributo economico della propria famiglia di origine e del suo attuale compagno;
di vivere unitamente alla minore presso l' abitazione sita in
Molfetta, alla via Ruvo n. 5, assegnata dall' alla propria madre - tutto quanto premesso, CP_2
ha chiesto disporsi l' affidamento esclusivo della figlia a sè, con esercizio del diritto di visita del padre in un ambiente protetto e alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ponendo a carico del resistente il versamento di un contributo a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
quindi, disporsi in suo favore la percezione del 100% dell' assegno unico universale.
All'udienza del 06.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art.473bis.21, il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di;
dunque, ha disposto Controparte_1
l'acquisizione di informative presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Molfetta nonchè presso la Guardia Di Finanza territorialmente competente per il Comune di Molfetta relativamente a
, ordinando alla ricorrente la produzione della documentazione di cui all'art.473bis.12 Controparte_1
c.p.c., ivi compreso il prospetto concernente la percezione del reddito di inclusione.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.11.2020 come da attestazione di Cancelleria.
Successivamente, istruita la causa mediante acquisizione documentale, informativa dei Servizi
Sociali territorialmente competenti in merito alla situazione della minore e al suo rapporto con Per_1
entrambi i genitori, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio a seguito di discussione cartolare.
Motivi della decisione
Sull'affido e mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super-esclusivo a sé della figlia con previsione Per_1
a carico del resistente del versamento dell'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% alle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo,
con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017). Nella vicenda in parola, stante la totale assenza a partire dal 2018 del resistente dalla vita della figlia, valutato il disinteresse da questo mostrato nei confronti della minore, confermato anche dal suo comportamento processuale, il collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per la minore, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre. Quest'ultima, infatti, come peraltro riferito dai Servizi Sociali di Molfetta, con relazione del 28.02.2025, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti della piccola circondandosi del supporto della propria famiglia d'origine e riuscendo a Per_1 conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, non solo possa trovare conferma l'affido esclusivo alla madre di ma che la Per_1
condotta sopra descritta impone altresì di prevedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla unica vera presenza Pt_1
genitoriale per la figlia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale della figlia, mentre nulla va disposto in ordine alla casa familiare in assenza di domanda.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione della sua tenera età.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, in ragione della tenera età di quest'ultima e del fatto che, allo stato, non vi è un consolidato rapporto padre-figlia, non essendovi rapporti tra i due da 7 anni (relazione SS. di Molfetta, depositata in data 28.02.2025), previo preavviso alla madre, in modalità assistita presso i servizi sociali, i quali predisporranno un calendario.
Con riferimento, invece, al contributo paterno nel mantenimento della minore, considerata l'età di le sue presumibili ordinarie esigenze di vita e valutato il dovere di ciascun genitore di Per_1
provvedere al sostentamento della prole, dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa e alla possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. civ. 24424/2013), tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti esclusivamente dalla ricorrente e che, in ragione della giovane età del resistente, il quale, seppur attinto da una misura restrittiva casa – lavoro per precedenti penali, svolge l' attività di operaio presso un' azienda edìle, reputa congruo il collegio determinare la misura dell'assegno in € 200,00 somma che il dovrà corrispondere al domicilio della CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche e sportivo-ricreative, queste ultime da concordarsi fra i genitori) ed oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda. Il suddetto importo mensile deve intendersi al netto dell'assegno unico che, tenuto conto dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, in tale fase di vita della minore, dev'essere riconosciuto alla stessa nella misura del 100%.
Nulla va invece disposto in ordine alla richiesta di autorizzazione al rilascio del documenti d'identità
e passaporto, trattandosi di provvedimenti di competenza del Giudice tutelare.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di e Controparte_1
si liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, per le quattro fasi del giudizio, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso depositato in data 12.07.2024, così provvede: Controparte_1
1) affida in modo esclusivo alla madre, presso il cui domicilio sarà prevalentemente Persona_2
collocata, la quale dovrà assumere altresì le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c.;
2) regolamenta gli incontri fra e la figlia come in parte motiva;
Controparte_1
3) pone a carico di un assegno mensile € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
della figlia, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito Pt_1
del ricorso, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
, e per essa del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre
[...]
iva, cpa e rimb forf. come per legge, oltre €27,00 per spese borsuali.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Sandra Moselli presidente dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
dott.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2428/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 20.03.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Modugno, presso il cui studio sito in Parte_1
Molfetta, Viale Papa Giovanni Paolo II n. 16, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
114;
RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti:
“… il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e discute la causa come da note sostitutive di udienza del 19.03.2025…”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, - premesso di aver intrapreso una relazione Parte_1
more uxorio, dal 2012 al 2018, con , da cui è nata una figlia, (nata il Controparte_1 Per_1
06.02.2017); che la relazione è divenuta intollerabile a causa dei continui dissapori e incompatibilità
caratteriali della coppia, determinati esclusivamente dal comportamento prevaricatore del resistente, oltre ai numerosi problemi giudiziari di quest' ultimo;
che il , durante la convivenza, è stato CP_1
tratto in arresto in diverse occasioni, con successive detenzioni, carcerarie e domiciliari, per aver commesso numerosi reati;
che il resistente, allo stato, è ancora sottoposto a procedimenti penali, in attesa di espiare pene definitive;
che, nel corso degli anni, il non ha mutato il proprio CP_1
comportamento, neppure per il bene della figlia, disinteressandosi sia moralmente che materialmente della minore, non mostrando alcuna volontà di instaurare un rapporto padre- figlia, rimanendo pertanto uno sconosciuto per la piccola di aver provveduto alla crescita e al benessere della Per_1
figlia, senza alcun tipo di aiuto paterno, grazie al contributo economico della propria famiglia di origine e del suo attuale compagno;
di vivere unitamente alla minore presso l' abitazione sita in
Molfetta, alla via Ruvo n. 5, assegnata dall' alla propria madre - tutto quanto premesso, CP_2
ha chiesto disporsi l' affidamento esclusivo della figlia a sè, con esercizio del diritto di visita del padre in un ambiente protetto e alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ponendo a carico del resistente il versamento di un contributo a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
quindi, disporsi in suo favore la percezione del 100% dell' assegno unico universale.
All'udienza del 06.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art.473bis.21, il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di;
dunque, ha disposto Controparte_1
l'acquisizione di informative presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Molfetta nonchè presso la Guardia Di Finanza territorialmente competente per il Comune di Molfetta relativamente a
, ordinando alla ricorrente la produzione della documentazione di cui all'art.473bis.12 Controparte_1
c.p.c., ivi compreso il prospetto concernente la percezione del reddito di inclusione.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.11.2020 come da attestazione di Cancelleria.
Successivamente, istruita la causa mediante acquisizione documentale, informativa dei Servizi
Sociali territorialmente competenti in merito alla situazione della minore e al suo rapporto con Per_1
entrambi i genitori, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio a seguito di discussione cartolare.
Motivi della decisione
Sull'affido e mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super-esclusivo a sé della figlia con previsione Per_1
a carico del resistente del versamento dell'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% alle spese straordinarie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo,
con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017). Nella vicenda in parola, stante la totale assenza a partire dal 2018 del resistente dalla vita della figlia, valutato il disinteresse da questo mostrato nei confronti della minore, confermato anche dal suo comportamento processuale, il collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per la minore, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre. Quest'ultima, infatti, come peraltro riferito dai Servizi Sociali di Molfetta, con relazione del 28.02.2025, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti della piccola circondandosi del supporto della propria famiglia d'origine e riuscendo a Per_1 conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, non solo possa trovare conferma l'affido esclusivo alla madre di ma che la Per_1
condotta sopra descritta impone altresì di prevedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla unica vera presenza Pt_1
genitoriale per la figlia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale della figlia, mentre nulla va disposto in ordine alla casa familiare in assenza di domanda.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione della sua tenera età.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, in ragione della tenera età di quest'ultima e del fatto che, allo stato, non vi è un consolidato rapporto padre-figlia, non essendovi rapporti tra i due da 7 anni (relazione SS. di Molfetta, depositata in data 28.02.2025), previo preavviso alla madre, in modalità assistita presso i servizi sociali, i quali predisporranno un calendario.
Con riferimento, invece, al contributo paterno nel mantenimento della minore, considerata l'età di le sue presumibili ordinarie esigenze di vita e valutato il dovere di ciascun genitore di Per_1
provvedere al sostentamento della prole, dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa e alla possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. civ. 24424/2013), tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti esclusivamente dalla ricorrente e che, in ragione della giovane età del resistente, il quale, seppur attinto da una misura restrittiva casa – lavoro per precedenti penali, svolge l' attività di operaio presso un' azienda edìle, reputa congruo il collegio determinare la misura dell'assegno in € 200,00 somma che il dovrà corrispondere al domicilio della CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche e sportivo-ricreative, queste ultime da concordarsi fra i genitori) ed oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda. Il suddetto importo mensile deve intendersi al netto dell'assegno unico che, tenuto conto dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, in tale fase di vita della minore, dev'essere riconosciuto alla stessa nella misura del 100%.
Nulla va invece disposto in ordine alla richiesta di autorizzazione al rilascio del documenti d'identità
e passaporto, trattandosi di provvedimenti di competenza del Giudice tutelare.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di e Controparte_1
si liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, per le quattro fasi del giudizio, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso depositato in data 12.07.2024, così provvede: Controparte_1
1) affida in modo esclusivo alla madre, presso il cui domicilio sarà prevalentemente Persona_2
collocata, la quale dovrà assumere altresì le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c.;
2) regolamenta gli incontri fra e la figlia come in parte motiva;
Controparte_1
3) pone a carico di un assegno mensile € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
della figlia, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito Pt_1
del ricorso, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
, e per essa del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre
[...]
iva, cpa e rimb forf. come per legge, oltre €27,00 per spese borsuali.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli