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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1301/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDTA LAZZERI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Capannori (LU), fraz. Marlia, via Paolinelli n. 58, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del suo curatore Controparte_3 P.IVA_2 nominato dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Giuliano Controparte_4 C.F._2
Terme (PI), Località La Fontina, via Luigi Alamanni, Lotto D/2 n. 5, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Firenze, reiectis adversis, revocare il D.I. opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente a parte convenuta opposta per le causali di cui al suddetto D.I. opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Parte opposta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra richiesta istanza
Respingere le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e/o in diritto ed in tal guisa confermare il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 RG 14138/2023.
pagina 1 di 7 Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per la cui valutazione questo procuratore si rimette alla valutazione del Tribunale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.12.2023 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 Controparte_1
(R.G. 14138/2023) del Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 185.385,76. CP_3
A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, sulla scorta di date fatture commerciali, relative ai contratti di noleggio di automezzi, nonché ai contratti di trasporto stipulati in precedenza tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4000/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione ha allegato di aver stipulato con la controparte dei contratti di noleggio di automezzi, nonché dei contratti di trasporto, maturando un debito complessivo pari ad
Euro 349.070,88, da cui andavano decurtati Euro 38.893,97 (per note di credito,
[...]
) ed Euro 138.283,60, per pagamenti già effettuati, come non contestato e Parte_1
riconosciuto dalla società creditrice.
Per quanto concerne, invece, la somma pari ad Euro 185.385,76, azionata in via monitoria ed oggetto del Decreto ingiuntivo opposto, ne ha eccepito la prescrizione, ex art. 2951 c.c., essendo decorso alla data di notifica del D.I. il termine annuale.
La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa, con sentenza del 20 marzo 2024, n. CP_3
30/2024 (Rep. N. 52/2024 del 4.4.24, R.G. 5/2023), depositata in cancelleria il 4 aprile 2024, nominando come curatore fallimentare il dott. Controparte_4
Il si è ritualmente costituita, con ricorso per Controparte_3 CP_3
riassunzione, resistendo alla domanda.
Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, ritenendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile.
Ha altresì evidenziato, in punto di onere probatorio, l'insufficienza della produzione documentale di parte opponente, ovvero l'insussistenza di elementi che possano far ritenere il credito oggetto del D.I. estinto e/o non esigibile.
Ha, pertanto, chiesto, la conferma del decreto ingiuntivo de quo.
La causa è stata istruita documentalmente, ed assunta in decisione, all'udienza del 23.1.25.
pagina 2 di 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sull'onere probatorio, in un giudizio di opposizione a D.I., e sul principio di non contestazione
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito, almeno prima facie, certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve fondarsi su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
pagina 3 di 7 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, la parte opposta non ha prodotto alcun documento sul punto, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ingiuntivo e la documentazione allegata (nello specifico fatture Tirex S.r.l./Logitrans S.r.l. nn. 99 del 01.10.2021, 113 del 11.10.2021, 117/01 del
31.10.2021, 127 del 30.11.2021, 129 del 09.12.2021, 130 del 09.12.2021, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 del
07.01.2022, 12 del 17.01.2022, 17-18-19-20-21 del 07.02.2022, 28-29-30-31-32-33-34 del
16.03.2022, 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 del 08.04.2022, 59-60-61-62-63-65-66 del
30.12.2022, 5 del 30.01.2023, 9 del 06.03.2023, 17-18 del 22.05.2023 e la 27 del 02.10.2023; 54-
58) note di credito Tirex S.r.l./Logitrans S.r.l. nn. 27 del 16.03.2022, 35 del 24.03.2022, 37 e 38 del
07.04.2022 e 14 del 04.05.2023).
Come noto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass.,
n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato, di talché, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
Ciononostante, e a ben vedere, soccorre – sul punto – la non contestazione della parte opponente, che, con dichiarazione squisitamente confessoria, nel proprio atto CP_1
introduttivo, riconosce la stipula, tra le odierne parti in causa, di contratti di trasporto, nonché di noleggio di automezzi, riconoscendo un debito pari alla somma totale di Euro 349.070,88, eccependo il pagamento di euro 138.283,60, e limitandosi ad eccepire la prescrizione della somma residua, pari ad Euro 185.385,76.
In punto di diritto, va precisato che, fino al 2009, la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere pagina 4 di 7 assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese.
Da quando l'(attuale) art. 115 c.p.c. contiene l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, l'istituto ha acquisito una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, dunque, non vi sono dubbi sull'inadempimento della nel Controparte_1 pagamento del corrispettivo, non avendo l'opponente sollevato specifiche eccezioni in relazione all'inesistenza del diritto della convenuta.
2. sulla prescrizione
L'eccezione di parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che l'art. 2951 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tale termine si estende a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dall'Europa.
La ratio di questa prescrizione breve risiede nell'esigenza di garantire la certezza delle relazioni giuridiche nel settore dei trasporti, caratterizzato da una rapida successione di operazioni e dalla necessità di una tempestiva definizione delle eventuali controversie.
Tale termine di prescrizione decorre dall'arrivo a destinazione della persona trasportata;
in caso di sinistro, dal giorno in cui questo è avvenuto;
per il trasporto di cose, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della merce al luogo di destinazione.
Orbene, sul punto nulla viene allegato, ovvero prodotto dalla parte opponente, la quale, nel suo atto introduttivo, si è limitata ad eccepire la prescrizione per i crediti azionati dalla controparte nel monitorio, senza fornire alcun dato temporale.
La mancata allegazione da parte dell'opponente non può che determinare un'insufficienza probatoria, che impedisce l'esatta individuazione del dies a quo nel caso in esame.
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, questo Tribunale non può che aderire alla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha affermato che, in assenza di altri documenti idonei a individuare con certezza il momento dell'effettuazione della prestazione, il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture, in quanto esse rappresentano il principale documento contabile attraverso cui il creditore manifesta la propria pretesa. Tale principio è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 27015/2022), secondo cui la fattura può costituire il dies a quo della prescrizione qualora non vi siano elementi probatori contrari. La funzione della fattura, infatti, non è solo quella di certificare un credito, ma anche di fissare, in mancanza di altri riferimenti, il momento in cui il diritto alla prestazione diventa esigibile. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento la data delle fatture prodotte in giudizio, non essendo stato allegato alcun ulteriore elemento utile a individuare una diversa decorrenza.
Orbene, chiarito ciò, va ulteriormente specificato che, in presenza di un contratto di fornitura o di prestazione di servizi caratterizzato da un rapporto continuativo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la prescrizione non decorre dalla singola prestazione, ma deve essere individuata in relazione all'ultima fattura emessa, che segna il termine dell'erogazione dei servizi e la definitiva esigibilità del credito complessivo.
Pertanto, nel caso di specie, essendo il rapporto di durata protratto nel tempo e non risultando alcuna interruzione o cessazione documentata antecedente all'ultima fattura, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata a partire da quest'ultima (fattura n. 27, del 2.10.23), quale momento di chiusura del rapporto obbligatorio tra le parti.
Essendo il ricorso per decreto ingiuntivo del 4.12.23, alcuna prescrizione può essere maturata e la relativa eccezione di parte opponente è da considerarsi infondata.
3. le spese legali
In conseguenza della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., lo stesso deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione minimo corrispondente al valore della causa (Euro 185.385,76, quindi scaglione da
52.001 a 260.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettuata, esclusa la fase istruttoria (causa documentale) e giustificati i minimi per la fase decisionale (assenza precisazione delle conclusioni).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 del Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore del società Controparte_3 CP_3
delle spese di lite, che liquida in Euro 6.307,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00
[...] per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1301/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDTA LAZZERI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Capannori (LU), fraz. Marlia, via Paolinelli n. 58, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del suo curatore Controparte_3 P.IVA_2 nominato dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Giuliano Controparte_4 C.F._2
Terme (PI), Località La Fontina, via Luigi Alamanni, Lotto D/2 n. 5, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Firenze, reiectis adversis, revocare il D.I. opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente a parte convenuta opposta per le causali di cui al suddetto D.I. opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Parte opposta: “Voglia Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni altra richiesta istanza
Respingere le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e/o in diritto ed in tal guisa confermare il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 RG 14138/2023.
pagina 1 di 7 Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per la cui valutazione questo procuratore si rimette alla valutazione del Tribunale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.12.2023 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 Controparte_1
(R.G. 14138/2023) del Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 185.385,76. CP_3
A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, sulla scorta di date fatture commerciali, relative ai contratti di noleggio di automezzi, nonché ai contratti di trasporto stipulati in precedenza tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4000/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione ha allegato di aver stipulato con la controparte dei contratti di noleggio di automezzi, nonché dei contratti di trasporto, maturando un debito complessivo pari ad
Euro 349.070,88, da cui andavano decurtati Euro 38.893,97 (per note di credito,
[...]
) ed Euro 138.283,60, per pagamenti già effettuati, come non contestato e Parte_1
riconosciuto dalla società creditrice.
Per quanto concerne, invece, la somma pari ad Euro 185.385,76, azionata in via monitoria ed oggetto del Decreto ingiuntivo opposto, ne ha eccepito la prescrizione, ex art. 2951 c.c., essendo decorso alla data di notifica del D.I. il termine annuale.
La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa, con sentenza del 20 marzo 2024, n. CP_3
30/2024 (Rep. N. 52/2024 del 4.4.24, R.G. 5/2023), depositata in cancelleria il 4 aprile 2024, nominando come curatore fallimentare il dott. Controparte_4
Il si è ritualmente costituita, con ricorso per Controparte_3 CP_3
riassunzione, resistendo alla domanda.
Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, ritenendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile.
Ha altresì evidenziato, in punto di onere probatorio, l'insufficienza della produzione documentale di parte opponente, ovvero l'insussistenza di elementi che possano far ritenere il credito oggetto del D.I. estinto e/o non esigibile.
Ha, pertanto, chiesto, la conferma del decreto ingiuntivo de quo.
La causa è stata istruita documentalmente, ed assunta in decisione, all'udienza del 23.1.25.
pagina 2 di 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sull'onere probatorio, in un giudizio di opposizione a D.I., e sul principio di non contestazione
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito, almeno prima facie, certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve fondarsi su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
pagina 3 di 7 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, la parte opposta non ha prodotto alcun documento sul punto, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ingiuntivo e la documentazione allegata (nello specifico fatture Tirex S.r.l./Logitrans S.r.l. nn. 99 del 01.10.2021, 113 del 11.10.2021, 117/01 del
31.10.2021, 127 del 30.11.2021, 129 del 09.12.2021, 130 del 09.12.2021, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 del
07.01.2022, 12 del 17.01.2022, 17-18-19-20-21 del 07.02.2022, 28-29-30-31-32-33-34 del
16.03.2022, 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 del 08.04.2022, 59-60-61-62-63-65-66 del
30.12.2022, 5 del 30.01.2023, 9 del 06.03.2023, 17-18 del 22.05.2023 e la 27 del 02.10.2023; 54-
58) note di credito Tirex S.r.l./Logitrans S.r.l. nn. 27 del 16.03.2022, 35 del 24.03.2022, 37 e 38 del
07.04.2022 e 14 del 04.05.2023).
Come noto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass.,
n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato, di talché, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
Ciononostante, e a ben vedere, soccorre – sul punto – la non contestazione della parte opponente, che, con dichiarazione squisitamente confessoria, nel proprio atto CP_1
introduttivo, riconosce la stipula, tra le odierne parti in causa, di contratti di trasporto, nonché di noleggio di automezzi, riconoscendo un debito pari alla somma totale di Euro 349.070,88, eccependo il pagamento di euro 138.283,60, e limitandosi ad eccepire la prescrizione della somma residua, pari ad Euro 185.385,76.
In punto di diritto, va precisato che, fino al 2009, la non contestazione era fatta scaturire dalla condotta prettamente attiva di chi dichiarava fatti o svolgeva difese che risultavano essere pagina 4 di 7 assolutamente incompatibili con la volontà di contestare vicende narrate dall'avversario e inevitabilmente implicate da quei fatti e da quelle difese.
Da quando l'(attuale) art. 115 c.p.c. contiene l'espressione “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, l'istituto ha acquisito una connotazione “passiva”: non vi è più la necessità di una condotta attiva (nei modi sopra descritti) affinché scatti la “non contestazione”; purché sia costituita, anche il silenzio basta a elidere l'onere della prova a carico dell'avversario.
Va quindi condiviso quell'orientamento secondo cui, in tema di principio di non contestazione, se l'attore propone un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati (cfr. Corte di Appello Torino, 27 giugno 2022, n. 253).
Nella fattispecie, dunque, non vi sono dubbi sull'inadempimento della nel Controparte_1 pagamento del corrispettivo, non avendo l'opponente sollevato specifiche eccezioni in relazione all'inesistenza del diritto della convenuta.
2. sulla prescrizione
L'eccezione di parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che l'art. 2951 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tale termine si estende a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dall'Europa.
La ratio di questa prescrizione breve risiede nell'esigenza di garantire la certezza delle relazioni giuridiche nel settore dei trasporti, caratterizzato da una rapida successione di operazioni e dalla necessità di una tempestiva definizione delle eventuali controversie.
Tale termine di prescrizione decorre dall'arrivo a destinazione della persona trasportata;
in caso di sinistro, dal giorno in cui questo è avvenuto;
per il trasporto di cose, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della merce al luogo di destinazione.
Orbene, sul punto nulla viene allegato, ovvero prodotto dalla parte opponente, la quale, nel suo atto introduttivo, si è limitata ad eccepire la prescrizione per i crediti azionati dalla controparte nel monitorio, senza fornire alcun dato temporale.
La mancata allegazione da parte dell'opponente non può che determinare un'insufficienza probatoria, che impedisce l'esatta individuazione del dies a quo nel caso in esame.
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, questo Tribunale non può che aderire alla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha affermato che, in assenza di altri documenti idonei a individuare con certezza il momento dell'effettuazione della prestazione, il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture, in quanto esse rappresentano il principale documento contabile attraverso cui il creditore manifesta la propria pretesa. Tale principio è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 27015/2022), secondo cui la fattura può costituire il dies a quo della prescrizione qualora non vi siano elementi probatori contrari. La funzione della fattura, infatti, non è solo quella di certificare un credito, ma anche di fissare, in mancanza di altri riferimenti, il momento in cui il diritto alla prestazione diventa esigibile. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento la data delle fatture prodotte in giudizio, non essendo stato allegato alcun ulteriore elemento utile a individuare una diversa decorrenza.
Orbene, chiarito ciò, va ulteriormente specificato che, in presenza di un contratto di fornitura o di prestazione di servizi caratterizzato da un rapporto continuativo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la prescrizione non decorre dalla singola prestazione, ma deve essere individuata in relazione all'ultima fattura emessa, che segna il termine dell'erogazione dei servizi e la definitiva esigibilità del credito complessivo.
Pertanto, nel caso di specie, essendo il rapporto di durata protratto nel tempo e non risultando alcuna interruzione o cessazione documentata antecedente all'ultima fattura, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata a partire da quest'ultima (fattura n. 27, del 2.10.23), quale momento di chiusura del rapporto obbligatorio tra le parti.
Essendo il ricorso per decreto ingiuntivo del 4.12.23, alcuna prescrizione può essere maturata e la relativa eccezione di parte opponente è da considerarsi infondata.
3. le spese legali
In conseguenza della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., lo stesso deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione minimo corrispondente al valore della causa (Euro 185.385,76, quindi scaglione da
52.001 a 260.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettuata, esclusa la fase istruttoria (causa documentale) e giustificati i minimi per la fase decisionale (assenza precisazione delle conclusioni).
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P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4000/2023 del Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore del società Controparte_3 CP_3
delle spese di lite, che liquida in Euro 6.307,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00
[...] per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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