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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2116/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa in data 13.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Federico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Brandolini, sito in Montecompatri, via Giuseppe Ciaffei n. 2, come in atti;
parte attrice e
(C.F. ), non costituito;
CP C.F._2 parte convenuta contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con le quali la parte attrice, la sola costituita, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni del proprio atto di citazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo di: “- Accertare e dichiarare il IG. (C.F. ), CP CP C.F._2 nato a [...] il [...], responsabile del reato di appropriazione indebita ex art 646 c.p. nei confronti della sig.ra perché al fine di conseguire un ingiusto profitto, prelevava, senza il consenso della Parte_1 stessa, dal conto corrente n. 111110 cointestato con in essere presso la Banca di Credito Parte_1
Cooperativo dei Castelli Romani in Marino si appropriava delle somme di quest'ultima per l'importo di € 29.100,00 e conseguentemente condannare il IG. (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Roma il 27 maggio 1969 al risarcimento dei danni patrimoniali e, quindi, alla restituzione della somma di € 29.100,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché condannare il IG. al risarcimento dei danni non patrimoniali, ivi compresi quelli da svalutazione monetaria CP dalla stessa subiti da determinarsi in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia oltre agli interessi dal giorno della domanda al saldo. In subordine, nell'ipotesi in cui non venga riconosciuta l'ipotesi di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che la somma di € 29.100,00 era di proprietà esclusiva della IG.ra e per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della suddetta Parte_1 CP somma, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria ovvero nella somma maggiore o minore che
1 sarà ritenuta di giustizia. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'arricchimento senza giusta causa del IG. a danno della IG.ra per l'importo CP Parte_1 di € 29.100,00 e per l'effetto condannare il IG. alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi CP legali e danni da svalutazione monetaria ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Condannare, altresì, il convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”. A fondamento di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi:
- di aver intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale e dal gennaio 2010 di avere intrapreso con lui una convivenza more uxorio; nel maggio 2015, dopo circa cinque anni di convivenza, la è stata poi convinta dal a spostare i propri risparmi e ad accreditare Parte_1 CP il proprio stipendio su un conto corrente bancario che fosse cointestato ad entrambi, presso la filiale della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani situata nelle vicinanze della loro abitazione, a Marino, filiale già nota al convenuto, trattandosi di soluzione “più comoda” e funzionale ad evitare ulteriori spese;
- che, pertanto, persuasa in tal senso dal in data 13.05.2015, l'attrice ha versato sul CP conto corrente bancario n. 000000111110, instaurato con la BCC dei Castelli Romani e cointestato a lei e al convenuto, tutti i risparmi accumulati sul libretto postale di sua titolarità, per l'importo di € 29.100,00 e, sempre sullo stesso c/c, la ha poi iniziato anche a ricevere, a far tempo dal Parte_1 giugno 2015, il proprio stipendio, accreditatole sul conto dalla società presso la quale lavorava;
- che, in virtù degli accordi presi dalla coppia sulla gestione delle spese comuni, il CP avrebbe dovuto provvedere integralmente al pagamento del canone mensile della locazione dell'immobile dove vivevano, pari a € 700,00/750,00 mensili, nonché alle spese per “l'abbonamento H3G”, mentre l'attrice si sarebbe occupata delle utenze e del vitto quotidiano, ed altre spese ancora, quali il rimborso di un “credito al risparmio Findomestic, preso per l'acquisto dell'autovettura in uso comune ed il pagamento delle cambiali contratte per un precedente debito sarebbero state divise a metà tra loro”; contrariamente a quanto credeva la , il on ha però provveduto al pagamento Parte_1 CP dei canoni locativi, tanto che nel maggio 2017 è pervenuta la notifica di un'intimazione di sfratto per morosità ad opera del proprietario dell'immobile locato e, richieste da lei spiegazioni al convenuto, quest'ultimo le ha fornito, dapprima, rassicurazioni e, successivamente, all'inizio del mese di giugno 2017, è uscito di casa, senza mai più farvi ritorno e fornire spiegazioni;
- che, dopo un periodo di sconvolgimento per l'abbandono subìto, stante i progetti della coppia di costruire una famiglia ed avere anche un figlio, la ha appreso, inoltre, della Parte_1 reale situazione nella quale il la aveva lasciata ed in particolare che risultava ancora una CP morosità con il proprietario dell'immobile di € 8.000,00 circa per canoni locativi impagati, oltre a ulteriori debiti che il convenuto avrebbe dovuto, parimenti, sostenere, in specie per il corrispettivo spettante alla struttura sanitaria presso la quale la coppia aveva intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita, per € 4.400,00; quindi, recatasi presso l'anzidetta filiale bancaria per prelevare i soldi necessari ad effettuare il trasloco dall'immobile oggetto di sfratto per morosità e per l'estinzione dei debiti lasciati impagati dal l'attrice si è avveduta che tutti i CP suoi risparmi erano stati nel tempo prelevati da quest'ultimo dal conto corrente con una serie di operazioni, consistite sia in prelevamenti di denaro contante, sia in bonifici a favore della , CP_2 società riconducibile alla sua attività imprenditoriale edile, sia in girofondi in favore di altro conto corrente a lui solo intestato, identificato con il n. 000000112206, talché sul conto cointestato residuava al 29.09.17 un saldo di appena € 2,09;
- che in tal modo il si è appropriato, pertanto, delle risorse economiche versate sul c/c CP di proprietà dell'attrice di € 29.100,00, e ciò anche tenuto conto che da una verifica sul conto corrente è poi emerso che, anteriormente al versamento effettuato dalla del 13.05.15, vi era sul Parte_1 conto un saldo attivo di soli € 678,45 e che dal 2015 il convenuto ha versato, per parte sua, sullo stesso, il solo importo complessivo di € 4.500,00 circa;
2 - che, presentata una denuncia-querela in data 04.11.2017, è stato avviato un procedimento penale nei confronti del avente n.r.g. 330/2018, nell'ambito del quale la si è CP Parte_1 costituita parte civile, ma tale procedimento si è concluso, poi, con sentenza di assoluzione per la ritenuta applicabilità dell'art. 649 c.p., e inutili si sono rivelati anche i tentativi dell'attrice di chiedere spiegazioni al convenuto, nonché l'invito alla negoziazione assistita, rimasto senza riscontro;
- che, in virtù di quanto esposto, deve dunque ritenersi che il si sia reso responsabile di CP appropriazione indebita ai danni della ai sensi dell'art. 646 c.p. e sia tenuto, sul piano Parte_1 civile, al risarcimento dei pregiudizi a lei arrecati ai sensi dell'art. 2043 c.c., pregiudizi consistenti, anzitutto, nella sottrazione della somma di € 29.100,00, di esclusiva proprietà della stessa benché versata sul conto cointestato ad entrambi, nonché nel danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in termini di “pretium doloris”, che nella specie deve considerarsi “in re ipsa” a fronte del reato perpetrato dal convenuto. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è invece costituito il del quale CP
è stata dichiarata, pertanto, la contumacia con provvedimento reso all'udienza del 03.02.2022. Sono stati, quindi, concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, ma alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata dall'attrice, rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate dalla stessa nell'atto di citazione.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalla , nonché Parte_1 con l'ammissione e l'assunzione delle prove testimoniali da lei richieste, ed esaurita l'istruttoria il giudizio è stato rinviato, sulla richiesta dell'attrice, per la precisazione delle conclusioni, con udienza fissata al 29.02.2024, sostituita con il deposito a cura delle parti di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sulle conclusioni rassegnate dall'attrice con le sue note di trattazione scritta (così come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato infine trattenuto in decisione con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 13.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), come richiesti, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene, dunque, decisa come segue.
Ritiene il giudicante che le domande attoree siano risultate parzialmente fondate e vadano accolte nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono. Preliminarmente, è d'uopo rammentare che la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace non implica che i fatti allegati dall'attrice a fondamento delle sue pretese possano ritenersi incontestati e, come tali, per ciò solo dimostrati. Come si evince anche dall'espressa formulazione dell'art. 1151 c.p.c., il principio di cd. non contestazione è destinato a trovare applicazione, infatti, unicamente per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui il convenuto abbia scelto di non costituirsi in giudizio. Oltre che in virtù del tenore letterale della disposizione appena richiamata, depone, d'altro canto, per la conclusione appena indicata anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processual-civilistico non è attribuito alla contumacia di una parte un giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata, invece, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le molte, Cass. civ. S.U. 2951/2016). Tenuto conto di ciò, ne deriva, con riferimento all'odierna fattispecie, che la contumacia del non incide di certo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova gravante sulle CP parti ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombendo pur sempre sull'attrice l'onere di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del diritto da lei fatto valere, mentre la mancata costituzione del convenuto rileva,
3 piuttosto, con riferimento ai fatti che sarebbe spettato allo stesso di allegare e provare, ai sensi dell'art. 26972 c.c. Orbene, ciò precisato, può osservarsi, sempre ai fini dell'inquadramento del caso che occupa, che a fronte di una pretesa quale quella fatta valere in principalità dalla , Parte_1 consistente nel risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., l'onere di allegazione e di prova che incombe su di essa investe, senz'altro, gli elementi costitutivi di tale responsabilità e dunque il fatto del danneggiante, nella specie individuato nella sottrazione di somme di denaro di titolarità dell'attrice, il dolo o la colpa dell'autore di tale fatto, la lesione che con lo stesso è stata inferta ai diritti della medesima e i pregiudizi (cd. danni conseguenza) che da tale lesione sono causalmente derivati, a suo dire sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale. Vertendosi in presenza di un illecito in tesi concretizzatosi in un'appropriazione di denaro avvenuta mediante il compimento di prelievi dal conto corrente bancario sul quale tale denaro era depositato, è poi opportuno evidenziare, in via generale, quale sia la disciplina inerente la cointestazione di un conto corrente, la quale, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è tale da attribuire ai contestatari, ai sensi dell'art. 1854 c.c., la qualità di con-creditori e con-debitori solidali dei saldi attivi e passivi del conto stesso nei confronti della banca con cui il rapporto è intrattenuto, mentre, relativamente ai rapporti interni tra i correntisti, questi ultimi sono regolati dall'art. 12982 c.c., in virtù del quale il credito o il debito solidale si divide, ordinariamente, in parti uguali, salvo che non risulti diversamente. Ne deriva dunque che, nel rapporto interno tra cointestatari del conto, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia frutto del versamento di somme appartenenti a uno soltanto dei correntisti, si esclude che l'altro possa avanzare pretese sullo stesso, e ciò in quanto, sebbene la cointestazione del conto gli attribuisca nei rapporti con la banca la facoltà di compiere operazioni eventualmente anche in maniera disgiunta, nondimeno, nel rapporto con l'altro cointestatario, quest'ultimo resta il titolare del denaro presente sul conto che dimostri essere di sua pertinenza, donde l'esclusione del diritto del primo di disporne in proprio favore senza il consenso, espresso o quantomeno tacito, dell'altro (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 27069/2022, Cass. civ. 23403/2022, e già tra le molte Cass. civ. 77/2018, Cass. civ. 26991/2013, Cass. civ. 19115/2012). Ed invero, “…nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo”. Inoltre, “…pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso
o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr. di recente, Cass. 23403/22 cit.). Relativamente all'anzidetta presunzione legale sancita dall'art. 12982 c.c., la stessa, in quanto mera presunzione iuris tantum, ben può essere superata, poi, da colui che alleghi una situazione differente rispetto a quella che deriva dalla cointestazione del conto corrente anche mediante prove di natura indiretta e presuntiva, purché si tratti di presunzione gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c. Così, ove risulti, anche a mezzo di prove presuntive, che il denaro non solo sia stato materialmente versato sul conto corrente da uno solo dei cointestatari, ma sia anche di provenienza esclusiva di quest'ultimo, è da escludere, nei rapporti interni, che l'altro possa, per l'appunto, disporne e il relativo prelevamento da parte sua, avvenuto senza autorizzazione del primo, darà luogo al diritto dello stesso di pretenderne da lui la restituzione (cfr. in questo senso, più di recente, anche Cass. civ. 28772/2023, nonché Cass. civ. 1643/2025 e già Cass. civ. 18777/2015).
4 Ora, ciò posto, occorre rilevare, in relazione al caso in disamina, che è stata anzitutto dimostrata la cointestazione in capo alla e al del conto corrente bancario intrattenuto Parte_1 CP con la , identificato con il n. Controparte_3
00000011110. La circostanza trova, infatti, riscontro sia nella documentazione versata in atti, relativa agli estratti del conto corrente n. 11110 recanti la duplice intestazione del conto stesso all'attrice e al convenuto, sia nelle prove testimoniali assunte e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate dalla teste la quale, raccontando di essere dipendente presso l'istituto Testimone_1 bancario sopra indicato, ha ricordato che “…il IG. era già nostro cliente e venne in banca con la CP_4
IG.ra per aprire un conto corrente cointestato dicendo che la sig.ra avrebbe spostato le somma da Pt_2 altro conto corrente e poi avrebbe accreditato lo stipendio presso la banca dove lavoro” (cfr. rispettivamente, doc. 4, 8 fasc. attoreo e dich. teste verbale ud. 05.05.23; si v. inoltre le analoghe Tes_1 dichiarazioni già rese dalla teste nel corso del procedimento penale n. 1183/2019 RG – Tes_1
330/2018 RGNR, in atti, sub doc. 17 fasc. attoreo). Per quel che attiene, inoltre, la titolarità delle somme versate sul suddetto conto cointestato, ritiene il decidente che l'istruttoria espletata sia valsa senz'altro a far ritenere superata da parte della la presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto di conto corrente bancario che, Parte_1 come detto, scaturisce dalla cointestazione del conto. Infatti, risulta in primo luogo per tabulas che in data 13.05.2015 sia stata versata sul c/c n. 11110 una somma di € 29.100,00, tramite accreditamento di un titolo circolare (“Vers. A/C”), identificato con il n. 8984463938-08, ed è suffragata, in effetti, la provenienza di tale operazione dall'odierna attrice, la quale risulta avere richiesto e ottenuto l'emissione di un vaglia postale circolare recante il medesimo numero identificativo e un ammontare esattamente corrispondente di
€ 29.100,00, mediante prelevamento della somma da un libretto postale di risparmio di cui la stessa era esclusiva intestataria (cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 6 fasc. attoreo). Tenuto conto di tali acquisizioni documentali, non vi è dubbio, dunque, che tale operazione in entrata sul conto corrente non solo sia materialmente riconducibile alla - Parte_1 quale soggetto che ha provveduto a porre in essere l'accreditamento in conto del titolo, come da distinta del 13.05.15, in atti - ma abbia anche avuto ad oggetto una somma di denaro di cui la stessa era titolare in via esclusiva, vertendosi, d'altro canto, in presenza del versamento sul conto di un titolo di credito che aveva quale beneficiaria proprio la medesima, donde l'idoneità già da sé di quest'ultimo a far riconoscere l'attrice quale esclusiva proprietaria della somma in esso incorporata, in assenza di alcun elemento offerto in diverso senso dal convenuto, rimasto contumace (cfr. ancora, sul punto, tra le altre, Cass. 1643/2025 cit.). Sempre sulla scorta dei documenti depositati emerge, poi, che il c/c n. 11110 presentasse, effettivamente, alla data del 31.03.15, un saldo attivo di appena € 678,45 (questo essendo, in particolare, il saldo finale del conto in occasione della chiusura trimestrale al 31.03.15 e quello iniziale del successivo trimestre del 01.04.15 – 30.06.15: cfr. ancora doc. 4 cit., nonché doc. 7 fasc. attoreo), e è documentato che tra la data del 01.04.15 e quella del versamento di € 29.100,00 vi siano state soltanto due ulteriori operazioni registrate in entrata, rispettivamente di € 1.000,00 del 21.04.15 e € 2.000,00 del 04.05.15 (cfr. ancora doc. 4 cit.). Successivamente al 13.05.15, è stato dimostrato, inoltre, dalla che siano state Parte_1 accreditate sul conto corrente somme sempre di sua esclusiva titolarità, rivenienti dal pagamento degli emolumenti a lei dovuti dal datore di lavoro tenuto conto dell'espressa Controparte_5 indicazione negli e/c in atti della causale dei relativi accreditamenti provenienti da tale società, con la quale l'attrice ha comprovato di aver intrattenuto, per il corrispondente periodo, un rapporto lavorativo anche mediante il deposito dei cedolini emessi dalla stessa in suo favore (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), e al netto di tali accreditamenti emergono, in effetti, soltanto pochi ulteriori versamenti
5 registrati in entrata sul c/c, per appena € 4.511,00 complessivi, di cui è pacifica e documentata l'appartenenza al oltre a due restanti versamenti di € 350,00 del 02.11.15 e € 350,00 del CP
03.02.16, che non risultano, di contro, riconducibili in via esclusiva all'attrice o al convenuto (cfr. doc. 4, 8, 9 fasc. attoreo, recanti gli e/c del conto corrente n. 11110 per tutti i trimestri dal 01.04.15 e le distinte delle singole operazioni effettuate dal ivi comprese, per quel CP che qui interessa, quelle relative ai versamenti da lui posti in essere sul conto di cui si discute, aventi ad oggetto, in particolare, una somma di € 700,00 versata in contanti il 26.06.15, un importo di € 700,00 sempre in contanti del 27.07.15, una somma di € 450,00 in contanti in data 11.08.15, la somma di € 1.000,00 versata a mezzo assegno del 30.11.15, un importo di € 500,00 in contanti del 19.01.17, un importo di € 831,00 del 20.04.17, di cui € 631,00 derivante da assegni e € 200,00 in contanti, una somma di € 200,00 in data 11.08.17 e una di € 130,00 del 08.09.17, quest'ultima riveniente da un bonifico in entrata a lui destinato, così come risultante dalla relativa causale). Ebbene, avuto riguardo a tali risultanze, osserva il giudicante che è acclarato che il denaro versato sul conto sino alla data 29.09.17, allorché sullo stesso è risultato giacente un saldo attivo di appena € 2,09, fosse in larga parte di titolarità della , per avere la stessa provveduto in Parte_1 prevalenza ad alimentarlo, sia mediante il versamento del vaglia circolare di cui si è detto di € 29.100,00, sia attraverso l'accreditamento ad opera del suo datore di lavoro degli emolumenti a lei dovuti nei mesi dal giugno 2015, mentre al convenuto sono riferibili, oltre che il saldo attivo esistente sul c/c prima del versamento dell'anzidetto vaglia, per appena € 678,45 (quale circostanza da ritenersi incontroversa, avendo la stessa imputato integralmente tale saldo Parte_1 iniziale alla titolarità del convenuto), i soli versamenti sopra indicati per € 4.511,00 complessivi e, attesa la presunzione di contitolarità delle somme, in parte qua non superata dall'onerata, la quota parte del 50% delle sole residue entrate del 21.04.15 e del 04.05.15 e di quelle del 02.11.15 e 03.02.16, corrispondente a € 1.850,00 complessivi (€ 500 + € 1000 + € 350; cfr. ancora doc. 7, 8 nonché doc. 10 fasc. attoreo). Accertata dunque, nei termini che precedono, l'effettiva pertinenza a ciascuno dei contendenti delle somme depositate sul conto corrente, di là dalla cointestazione agli stessi di tale conto, va osservato, poi, che è stato dimostrato dall'attrice che il convenuto abbia, ciò nondimeno, prelevato importi largamente eccedenti il denaro di sua titolarità, per quanto il corrispondente ammontare si attesti su una somma complessiva inferiore rispetto a quella qui pretesa in ristoro da parte della . Parte_1
Ed invero, relativamente alle appropriazioni che quest'ultima ha lamentato siano state effettuate in suo danno dal rileva il giudicante che emerge anche qui per tabulas che CP quest'ultimo abbia, in effetti, reiteratamente prelevato somme dal c/c n. 11110, in parte mediante prelevamenti di denaro contante, in parte attraverso “girofondi” disposti a favore di un altro conto corrente identificato con il n. 112206 (cfr. doc. 4, 8, 9, 13 fasc. attoreo).
In particolare, sono documentati molteplici prelievi in contanti tra il giugno 2015 e il luglio 2017, avvenuti su disposizioni impartite alla banca allo sportello da parte del e a tanto si CP aggiungono le operazioni di giroconto disposte da quest'ultimo dal c/c n. 11110 al c/c n. 112206, il tutto per un ammontare di € 9.150,00 complessivi (cfr. ancora doc. 9 cit., da cui risulta il prelievo di denaro contante effettuato dal per € 150,00 del 05.06.2015, il prelievo di € 50,00 in data CP
11.06.15, il prelievo di € 200,00 del 07.07.15, il prelievo di € 50,00 del 29.10.15, il prelievo di € 100,00 del 09.02.16, il prelievo di € 350,00 del 22.04.16, il prelievo di € 250,00 del 04.05.16, il prelievo di € 150,00 del 17.05.16, il prelievo di € 650,00 del 15.06.17, di cui € 500,00 destinati in pari data al c/c n. 112206, il prelievo di € 100,00 del 17.06.16, il prelievo di € 150,00 del 24.06.16, il prelievo di € 100,00 del 29.06.16, il prelievo di € 100,00 del 13.07.16, il prelievo di € 550,00 del 28.07.16, il prelievo di € 350,00 del 09.08.16, di cui € 30,00 destinati al c/c n. 112206, il prelievo di € 300,00 in data 11.08.16,
6 il prelievo di € 50,00 del 30.08.16, quello di € 50,00 del 21.09.16, quello di € 300,00, di cui € 150,00 destinati al c/c n. 112206, del 23.09.16, quello di € 550,00 del 12.10.16, quello di € 450,00 del 20.10.16, quello di € 350,00 del 08.11.16, quello di € 150,00 del 28.11.16, quello di € 1.170,00 del 15.02.17, di cui € 1.050,00 destinati al c/c n. 112206, quello di € 1.080,00 del 21.03.17, interamente destinato al versamento di pari importo sul c/c n. 112206, quello di € 100,00 del 23.03.17, quello di € 150,00 del 28.04.17, quello di € 150,00 del 09.06.17 e quello di € 700,00 del 10.07.17, di cui € 300,00 destinati al c/c n. 112206, operazioni tutte di cui si trae conferma anche dagli e/c del conto corrente n. 11110, depositati sub doc. 8 cit., ove sono stati via via registrati in uscita i prelevamenti di cui si è appena detto). Ai prelievi che precedono si sono aggiunte poi ulteriori operazioni che è stato accertato siano ascrivibili, anch'esse, al convenuto, così come lamentato dall'attrice sin dal suo atto introduttivo, trattandosi in un caso di un impiego di somme che risultano documentalmente destinate alla
[...]
quale società che è provato fosse riconducibile al donde Controparte_6 CP
l'imputabilità a quest'ultimo di tale ulteriore prelevamento per € 200,00, e negli altri casi di numerose consistenti disposizioni di bonifico effettuate proprio a favore dello stesso per € CP
8.050,00 complessivi (cfr. ancora doc. 8 cit., recanti gli e/c trimestrali del c/c n. 11110, da cui emerge una disposizione a favore dell'anzidetta società a titolo di “finanziamento soci” di € 200,00 in data 05.06.15, mentre ulteriori successive disposizioni del 14.03.16 per € 1.000,00, del 12.04.16 per
€ 900,00, del 17.05.16 per € 350,00, del 23.05.16 di € 400,00, del 16.08.16 per € 1.200,00, del 13.09.16 di € 1.700,00, del 16.11.16 di € 1.100,00, del 12.12.16 di € 100,00, del 09.03.17 di € 100,00 e del 20.04.17 di € 1.200,00, hanno tutte come destinatario proprio l'odierno convenuto, testualmente riportato sugli e/c trimestrali quale unico beneficiario delle corrispondenti operazioni in uscita dal conto corrente, e doc. 13 cit. fasc. attoreo, da cui risultano le corrispondenti richieste di tali bonifici, a firma del . CP
Al riguardo, oltre alle risultanze documentali offerte dalla , è stato del resto Parte_1 confermato anche dalla teste che il avesse in essere con la BCC dei Castelli Tes_1 CP
Romani non soltanto il rapporto di conto corrente cointestato con l'attrice, ma anche un conto intestato alla società sopra indicata e un proprio conto corrente personale, e che la movimentazione di quello condiviso con la è stata ricostruita proprio da tale dipendente della banca Parte_1 mediante i relativi e/c trimestrali e le distinte delle singole operazioni, in atti, di cui la nel corso della sua escussione, ha riconosciuto la corrispondenza con la Tes_1 documentazione da lei estratta a seguito della richiesta avanzatale dall'attrice in data 11.09.2017, allorquando quest'ultima si è recata presso l'istituto di credito unitamente all'amico Parte_3
e ha avuto evidenza dell'esistenza sul conto del solo saldo residuo di € 2,09 (cfr. ancora verbale ud. 05.05.23, dich. teste la quale, oltre a confermare la riferibilità al anche degli Tes_1 CP ulteriori due conti correnti, ha raccontato poi che lo stesso effettivamente “…eseguiva operazioni sul conto cointestato con la IG.ra ” e che “…la movimentazione era quella”, avendo il Parte_4 CP effettuato bonifici a favore di sé medesimo e della società Edilmax, dichiarando “…Ho rilevato la circostanza dalla stampa degli estratti conti e dall'elenco movimenti del rapporto” ed aggiungendo che, pur non ricordando se il predetto avesse anche effettuato operazioni allo sportello, “…noi dal terminale possiamo verificare che è l'esecutore materiale dell'operazione anche dei prelievi in contanti…”, per poi riconoscere, per l'appunto, la documentazione esibitale, relativa agli estratti conto e alle distinte delle operazioni effettuate allo sportello con l'indicazione dell'identità del relativo autore, ossia l'odierno convenuto). Considerate tali acquisizioni, si ritiene quindi accertato che il abbia prelevato somme CP in proprio favore profittando del denaro depositato sul conto di esclusiva titolarità dell'attrice, atteso che i prelevamenti che complessivamente lo stesso ha effettuato, per € 17.400,00 (€ 9.150,00
7 + € 200,00 + € 8.050,00), senz'altro eccedono l'ammontare che era di sua effettiva pertinenza, quest'ultimo pari - in virtù di quanto sopra evidenziato - a soli € 7.039,45 (€ 678,45 + € 4.511,00
+ € 1.850,00). D'altro canto, la circostanza che le anzidette operazioni siano state poste in essere dal convenuto senza il consenso della deve considerarsi, anch'essa, quale fatto accertato, Parte_1 tenuto conto che è documentato, come detto, che le stesse siano state da lui materialmente effettuate senza la partecipazione dell'attrice e siano andate ad esclusivo beneficio del medesimo, appropriandosi del denaro mediante prelievi di contante e bonifici destinati a sé (o alla società a lui riconducibile), e ciò - si aggiunga - con un'attività ripetuta nel tempo, per un numero di volte e con un importo obiettivamente non esiguo, a fronte dei soli versamenti da lui operati, invece, sul conto in maniera sporadica e di ben più modesto ammontare. Oltre a ciò, emerge inoltre dalle concordanti dichiarazioni rese dai testimoni escussi - della cui utilizzabilità ed attendibilità a tal proposito non vi è ragione di dubitare - che la abbia Parte_1 plausibilmente avuto contezza dei seriali prelevamenti posti in essere dal con l'impiego del CP suo denaro soltanto nel settembre 2017, avendo confermato anche il teste - al pari Parte_3 della - che l'attrice si sia in effetti recata presso la filiale bancaria in data 11.09.2017, Tes_1 per averla personalmente accompagnata, ed abbia ivi richiesto e ottenuto la documentazione suindicata, recante le movimentazioni riconducibili all'ex compagno, per poi domandare invano a quest'ultimo spiegazioni in merito alle stesse, mentre l'ulteriore teste ha ricordato, Testimone_2 dal canto suo, che l'amica avesse messo da parte dei risparmi in ragione della sua volontà Parte_1 di avere presto un figlio, così escludendo, ragionevolmente, anch'essa che la medesima avesse autorizzato il convivente a simili reiterati e consistenti prelievi del suo denaro (cfr. verbale ud. 03.02.23, teste , che ha confermato, sul punto, di essersi recato presso la filiale insieme Pt_3 all'attrice nel settembre 2017 e dichiarato che “…andando in banca ci siamo resi conto di questa situazione, ossia che il aveva prelevato personalmente e fatto girare su suoi conti societari le somme, ero CP presente quando la vice-direttrice ha comunicato tale circostanza alla IG.ra Quando siamo andati Parte_4 in banca e abbiamo preso contezza della situazione, abbiamo chiesto alla vice-direttrice di farci pervenire via mail le distinte delle operazioni che mi vengono mostrate”, per poi ricordare anche le richieste di spiegazioni avanzate dalla donna al convenuto, che “…alcune volte rispondeva al telefono in modo evasivo e cercando di guadagnare tempo”; si v. inoltre, verbale ud. 05.05.23, teste , che nel Tes_2 confermare anch'essa l'assenza di autorizzazioni date dall'amica al all'appropriazione del suo CP denaro ha dichiarato “…Si è vero quanto mi si legge, perché la aveva dei soldi da parte perché Parte_1 voleva avere un bambino”, ed ancora doc. 17 cit., recante le dichiarazioni rese anche in sede penale dal teste , nonché doc. 12 fasc. attoreo, relativo alla corrispondenza scambiata dalla Pt_3
con la dipendente della BCC e alla trasmissione effettuata da quest'ultima della Parte_1 documentazione suindicata). Di talché, avuto riguardo a tali complessivi elementi, deve escludersi, ad avviso del giudicante, che vi sia stato un consenso manifestato dall'attrice alla suindicata appropriazione di somme da parte del e ciò - lo si precisa - senza che al solo fatto in sé del versamento ad CP opera della del suo denaro sul conto corrente cointestato possa annettersi, d'altra parte, Parte_1 la valenza di una liberalità da lei posta in essere in favore del convenuto, atteso che un simile contegno “…può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità… Con l'ulteriore e decisivo corollario che l'intenzione di donare o il fine di liberalità, con l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, deve emergere… dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (cfr. Cass.
8 civ. 9197/2023, e nel medesimo senso, tra le altre, già Cass. 19115/12 cit.), circostanze, di contro, non dedotte e dimostrate, nell'odierna fattispecie, ad opera del rimasto contumace. CP
In virtù di quanto precede, risulta dunque accertata l'avvenuta sottrazione da parte del convenuto del denaro presente sul conto cointestato di esclusiva titolarità dell'attrice, senza il consenso di quest'ultima, sottrazione che ha avuto ad oggetto, anzitutto, un importo di complessivi € 10.360,55, questa essendo la somma che il ha prelevato indebitamente dal CP conto in misura eccedente il quantum depositato sullo stesso di sua effettiva pertinenza (€ 17.400,00
- € 7.039,45). Con riferimento alle ulteriori operazioni di sottrazione di somme che la ha Parte_1 addebitato al convenuto nei suoi scritti difensivi, va invece osservato che alcuna idonea prova è stata offerta dalla medesima, fatta eccezione per i soli prelievi che, effettivamente, risultano posti in essere dal e che sono stati da lui destinati al pagamento dei canoni al locatore CP _7
, i quali, peraltro, deve ritenersi abbiano dato luogo al pregiudizio lamentato dall'attrice
[...] soltanto nei limiti di un ulteriore importo di € 5.445,25. Ed infatti, è pacifico (oltre che documentalmente suffragato: cfr. doc. 11 fasc. attoreo) che il rapporto di locazione avente ad oggetto l'immobile abitato dalle coppia a Marino sia stato instaurato con il non soltanto dal ma anche dalla stessa , mentre è Controparte_7 CP Parte_1 rimasto indimostrato quanto sostenuto dalla medesima in merito all'accordo che sarebbe stato da lei concluso con il convenuto nel senso che i canoni locativi dovessero gravare interamente su quest'ultimo, quale circostanza che è stata raccontata, evidentemente, dalla teste soltanto Tes_2 de relato, per essere stata appresa dalla testimone proprio dall'amica (cfr. ancora verbale Parte_1 ud. 05.05.23). Né potrebbe rilevare, sul punto, la circostanza che il si sia poi impegnato, con una CP scrittura conclusa con l'attrice in data 27.12.2017, a farsi carico dei pagamenti ancora dovuti al locatore per canoni e altri oneri riconducibili all'anzidetto rapporto, atteso che è evidente che tale scrittura ha riguardato le somme non ancora versate al locatore, donde l'inidoneità della stessa a dimostrare che il convenuto si fosse già in precedenza impegnato verso l'attrice al pagamento integrale dei canoni locativi. Ed altresì, è incontroverso - per averlo allegato la stessa Parte_1
- e comunque documentato che la scrittura in disamina si sia atteggiata nei termini di un accordo transattivo raggiunto tra i contendenti in relazione alle questioni insorte per una molteplicità di debiti rimasti inadempiuti durante la loro convivenza, essendo state ivi concordate tra gli stessi reciproche concessioni, di modo che è da escludere, a fortiori, che da tale atto possa desumersi alcunché in ordine a un asserito accordo precedentemente intervenuto tra le parti, nel contesto della loro convivenza, circa l'integrale assunzione a carico del del peso economico della locazione CP dell'immobile da loro abitato (cfr. doc. 21 fasc. attoreo). Ebbene, posto quanto precede, osserva il decidente che, per quanto sia documentato il compimento da parte del convenuto anche di numerose disposizioni in uscita dal conto cointestato destinate al versamento dei canoni, per un importo complessivamente pari a € 10.890,50 (cfr. doc. 13 fasc. attoreo, recanti le disposizioni di bonifico firmate dal in favore del CP _7
, per € 700,00 ciascuna, relative alle mensilità del canone di aprile, maggio, giugno, luglio,
[...] agosto, ottobre e novembre 2015, e del gennaio, febbraio e marzo 2016, oltre che per ulteriori € 1.500,00 per i canoni di luglio e agosto 2016 e € 2.390,50 del 19.01.17, per “affitto”, al netto dei residui versamenti effettuati invece con addebito sul c/c n. 112206, pacificamente intestato al CP in via esclusiva), è da escludere che tali operazioni abbiano dato luogo a un pregiudizio patrimoniale quale quello lamentato dall'attrice per avere il usufruito, a sua insaputa, del CP suo denaro presente sul conto n. 111110, considerato che per la quota del 50% le stesse sono state destinate, in realtà, ad estinguere un corrispondente debito gravante sulla , nella sua Parte_1
9 qualità di co-conduttrice dell'immobile suddetto, tenuta come tale, unitamente al e in pari CP misura a quest'ultimo nel loro rapporto interno (cfr. art. 12982 c.c.), al pagamento dei canoni dovuti al locatore. Per converso, per la restante quota del 50%, pari a € 5.445,25 (€ 10.890,50/2), vi è evidenza di un'effettiva appropriazione di somme ad opera del ai danni dell'attrice, considerato che CP non vi è dubbio, alla luce di quanto sopra già evidenziato in merito all'effettiva titolarità del denaro versato sul conto cointestato e all'esiguo importo di effettiva titolarità del convenuto, che si sia trattato, anche qui, di esborsi che, oltre che materialmente effettuati da quest'ultimo, sono stati interamente finanziati, in definitiva, attingendo denaro di esclusiva pertinenza della Parte_1
(cfr. ancora doc. 13 cit.). Relativamente alle ulteriori indebite appropriazioni che l'attrice ha imputato al CP circoscritte ai soli pagamenti che sarebbero stati effettuati da quest'ultimo impiegando il suo denaro per “l'abbonamento H3G” - a suo dire interamente dovuto dal medesimo, sempre in virtù degli accordi da loro conclusi in tal senso - e a quelli inerenti l'estinzione di un “credito al risparmio Findomestic, preso per l'acquisto dell'autovettura in uso comune” e “il pagamento delle cambiali contratte per un precedente debito” - queste ultime da dividere, invece, a metà tra i contendenti, sempre stando a quanto opinato dall'attrice - alcuna idonea dimostrazione è stata fornita, di contro, dalla onde far concludere nel senso della riferibilità, in tutto o in parte, al convenuto delle Parte_1 corrispondenti operazioni addebitate sul conto corrente, così come dei relativi impegni di spesa. Con riferimento al suddetto “abbonamento H3G”, difatti, non può non rilevarsi che alcunché è stato provato - e per la verità, nemmeno allegato - di concreto e specifico da parte dell'onerata, al fine di far comprendere anzitutto la natura del relativo rapporto e la riferibilità o meno dello stesso al risultando - anche qui - irrilevante quanto solo è stato raccontato dalla teste con CP Tes_2 dichiarazioni rese evidentemente de relato actoris (si v. ancora verbale ud. cit.). Né a dirsi diversamente per il “credito a risparmio Findomestic”, non avendo offerto la alcuna prova documentale - o di altra natura - idonea a dimostrare l'avvenuta Parte_1 stipulazione del relativo contratto anche da parte del convenuto, o per il “pagamento delle cambiali contratte per un precedente debito”, mancando in atti la dimostrazione che tali titoli siano stati emessi (anche o solo) dal mentre a nulla rileva che dagli estratti trimestrali del conto CP corrente cointestato risultino addebiti riconducibili a tali causali, quale risultanza che, evidentemente, non dimostra che si sia trattato, anche in tal caso, di operazioni in uscita materialmente poste in essere dal predetto mediante l'impiego di denaro della e che, Parte_1 comunque, i corrispondenti impegni economici gravassero, in tutto o anche solo in parte, sul convenuto (e non, piuttosto, sull'odierna attrice, che ne ha sostenuto il relativo esborso mediante il denaro di sua pertinenza, presente sul conto corrente). Ed ancora, per quel che attiene le ulteriori operazioni che risultano registrate in uscita sul c/c n. 111110, è dirimente osservare che nulla è stato dedotto - anzitutto sul piano assertivo - da parte dell'interessata, la quale, a ben vedere, non ne ha neppure allegato la riferibilità al e CP tantomeno ne ha prospettato in maniera concreta e specifica - lo si anticipa sin d'ora - una riferibilità a spese comuni della coppia, onde ottenerne una rifusione in tutto o in parte dal predetto se non altro a titolo di indebito o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. In virtù dei rilievi sin qui operati, deve quindi ritenersi acclarato l'avvenuto prelevamento da parte del in pregiudizio della , di somme di titolarità esclusiva di quest'ultima CP Parte_1 per un importo pari a complessivi € 15.805,80, risultando accertato che il convenuto abbia variamente attinto denaro per sé dal conto cointestato, senza il consenso dell'attrice, mediante le operazioni sopra esaminate, per un importo eccedente la somma di sua titolarità depositata sullo stesso.
10 Prescindendo dalla riconducibilità di una simile condotta alla fattispecie prevista dall'art. 646 c.p., è inoltre evidente che la stessa si sia atteggiata quale fatto illecito sul piano civile, fonte di responsabilità ai sensi dall'art. 2043 c.c., risultando acclarato che non solo sia stata materialmente posta in essere dal ma anche che ne siano derivati una lesione ai danni dell'attrice, per la CP sottrazione della corrispondente somma di sua titolarità, e un conseguente pregiudizio patrimoniale, in virtù del danno emergente consistito nella perdita patita dalla medesima del relativo importo, ex art. 1223 c.c. Né può dubitarsi, infine, dell'imputabilità di tale illecito al convenuto sotto il profilo soggettivo, per avere lo stesso prelevato dal c/c n. 111110 le somme già sopra richiamate mediante ripetute operazioni da lui personalmente poste in essere e ciò, evidentemente, nella consapevolezza della titolarità della del denaro versato sul conto, essendo stato depositato su quest'ultimo Parte_1 soltanto il minor ammontare di circa € 7.000 complessivi (specificamente, € 7.039,45) di effettiva pertinenza dello stesso. Compete quindi all'attrice il risarcimento da parte del di tale danno patrimoniale, con CP la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della somma complessiva suindicata, cui deve aggiungersi, altresì, la richiesta rivalutazione monetaria, con un conseguente ristoro dovuto alla di € 18.935,35 (così determinato conteggiando la rivalutazione in base all'indice FOI Parte_1 generale dalla data del 29.09.17, in ragione dell'intervallo temporale comunque contenuto durante il quale i prelevamenti che occupano sono avvenuti), il tutto oltre agli interessi legali come richiesti, da conteggiare però dalla data della presente liquidazione, stante la conversione che dalla stessa consegue del debito di valore in debito di valuta e la debenza soltanto da tale momento, dunque, di tali accessori. Va disattesa, invece, l'ulteriore domanda proposta dalla diretta ad ottenere il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, per le ragioni che seguono. In linea di principio, è noto che, affinché possa configurarsi un diritto al risarcimento, non è sufficiente che risulti accertata la verificazione di un determinato fatto illecito, ma è necessario che venga anche allegato e dimostrato dall'interessato che da tale fatto siano derivati, a suo carico, uno o più pregiudizi (cd. danni conseguenza), i soli che valgono a fondare un'obbligazione risarcitoria del responsabile, in coerenza con la funzione riparatoria, e non già soltanto sanzionatoria, che il sistema della responsabilità civile annette al rimedio risarcitorio (arg. per tutte, Cass. civ. S.U. 15350/2015 e più di recente, tra le altre, Cass. civ. 13536/2021, che ha rimarcato, in via generale, che il diritto al risarcimento non ricorre automaticamente a fronte di un determinato fatto illecito o di inadempimento, non potendo lo stesso prescindere da “…una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato…”, e ciò perché “…va distinto il momento della violazione degli obblighi… da quello relativo alla produzione del danno… In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso…”). In particolare, avuto riguardo all'art. 1223 c.c., applicabile anche alle ipotesi di illecito extracontrattuale stante il richiamo ad esso operato dall'art. 2056 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato (sia pure riferendosi, nello specifico, alla responsabilità contrattuale, ma con affermazioni di principio che, in quanto afferenti l'art. 1223 cit., assumono portata generale) che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (cfr. Cass. civ. 18832/2016).
11 Pur a fronte dell'obiettiva diversità, sotto il profilo ontologico, dei danni non patrimoniali, non vi è dubbio, inoltre, che i principi che precedono valgano anche rispetto a tali pregiudizi, essendo necessario, anche qui, che il preteso danneggiato deduca e comprovi che dall'altrui condotta illecita sia derivato un concreto pregiudizio, sia esso consistente nelle conseguenze correlate alla lesione inferta alla sua integrità psico-fisica e/o alla compromissione arrecata alla sua integrità morale, e ciò - si aggiunga - pure nell'eventualità in cui l'illecito integri anche una determinata fattispecie di reato, atteso che neppure in questo caso compete alla vittima un risarcimento, in particolare a titolo di danno morale interiore, ai sensi degli artt. artt. 2059 c.c. e 1852 c.p., in termini “danno in re ipsa” (cfr. anche Cass. civ. S.U. 2515/2002, infondatamente richiamata dall'attrice a preteso supporto dell'opposta conclusione, e più di recente, tra le altre, Cass. civ. S.U. 26972/2008, che ha evidenziato che “…L'art. 2059 c.c… non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c…. elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue…” e che, per l'appunto, anche “Il danno non patrimoniale… costituisce danno conseguenza… che deve essere allegato e provato”). Ed invero, “…la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo abbandonato la originaria e risalente tesi… secondo cui la condotta lesiva era "ex se" dimostrativa del pregiudizio -di natura non patrimoniale- risarcibile, essendo approdata in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., alla indifferenziata applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione "condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa" (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l'ordinamento giuridico, con la conseguenza che in modo del tutto identico si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale", non rilevando in contrario, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica (insuscettibile di espressione equivalente attraverso la misura del valore di scambio) dell'interesse tutelato dall'ordinamento che è stato leso, operando su un diverso piano ontologico la prova della sussistenza dell' "an" (realizzazione dell'evento lesivo dell'interesse tutelato) e della determinazione del "quantum" (entità del danno risarcibile)… Che il danno morale soggettivo per essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte che aveva riconosciuto… il ristoro di detto danno, ma sempre subordinandolo al concreto accertamento dell'an e della sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002), specificando ulteriormente che, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità … Tale principio di diritto deve ritenersi consolidato, essendosi ad esso uniformate anche le successive decisioni delle sezioni semplici di questa Corte dovendo in particolare ribadirsi che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici…, risultando pertanto unificato il criterio di accertamento del danno non patrimoniale in relazione alle diverse ipotesi di previsione legale di risarcibilità dello stesso…” (cfr. così, Cass. civ. 11269/2018). Ebbene, ciò detto, non può non rilevarsi, con riferimento al caso che occupa, che alcuna concreta e specifica allegazione - prima ancora che alcuna prova - è stata offerta dall'attrice
12 onerata con riferimento al danno non patrimoniale che la stessa avrebbe subìto quale conseguenza dei suddetti prelevamenti di denaro posti in essere dal essendosi la affidata, CP Parte_1 piuttosto, a tal riguardo, all'infondato assunto che il ristoro del danno morale, inteso come
“pretium doloris”, sarebbe sempre e comunque dovuto quale “danno in re ipsa”, in virtù del solo fatto in sé della commissione di un illecito suscettibile di assumere rilevanza in sede penale. Le ulteriori deduzioni avanzate dall'interessata si sono poi appuntate, d'altro canto, sulla sofferenza che le è derivata, comprensibilmente, per avere il interrotto improvvisamente la CP loro convivenza more uxorio senza fornire spiegazioni, pur a fronte dei numerosi anni trascorsi insieme dalla coppia e dei progetti di vita da loro condivisi, ma tale circostanza non può assumere, evidentemente, alcuna rilevanza ai fini che occupano, e altrettanto è a dirsi, del pari, con riferimento alla doglianza di essere stata la , a suo dire, lasciata “senza casa” e “con una Parte_1 marea di debiti”, trattandosi di profili che esulano dalla condotta illecita qui contestata - e comunque dimostrata - dalla medesima a carico del convenuto. Non solo, ma tali allegazioni valgono a far ritenere, ragionevolmente, che è piuttosto a tale inaspettata scelta del di interrompere la loro CP relazione sentimentale che va ricondotto, in larga parte, il “danno non patrimoniale” qui lamentato dalla ed al cospetto di un sentimento quale quello prospettato da quest'ultima, di Parte_1 profondo sgomento e frustrazione per un simile abbandono - per di più aggravato, sempre secondo le prospettazioni attoree, dalla scoperta da parte sua dei numerosi debiti comuni che sarebbero stati lasciati impagati dal - deve escludersi, ad avviso del decidente, la sussistenza di un CP apprezzabile pregiudizio morale che sia invece causalmente riconducibile all'avvenuta appropriazione di somme da parte del convenuto dal conto cointestato, se non altro in assenza di concrete e conducenti allegazioni - lo si ripete - offerte sul punto dall'onerata e, a fortiori, in ragione dell'effettivo minor ammontare che è accertato - si è detto - sia stato sottratto dal CP da tale conto corrente. Ogni pretesa avanzata dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale deve essere, dunque, inevitabilmente disattesa. Infine, non possono riconoscersi alla ulteriori somme, rispetto a quelle sopra Parte_1 indicate, neppure in virtù delle domande formulate da quest'ultima in via subordinata, intese ad ottenere dal la restituzione dell'intero importo da lei versato sul conto corrente con il vaglia CP postale di cui si è detto per € 29.100,00, pure “…nell'ipotesi in cui non venga riconosciuta l'ipotesi di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.” e, se del caso, “In ulteriore subordine… ai sensi dell'art. 2041 c.c.”. Ed invero, tralasciando ulteriori considerazioni, è dirimente rilevare che alcun beneficio indebitamente ritratto dal con l'impiego di denaro di titolarità dell'attrice è stato dimostrato CP da quest'ultima, oltre all'ammontare sopra detto, risultando documentato che per un importo di circa € 7.000 (specificamente, € 7.039,45) il convenuto abbia, in realtà, prelevato dal conto somme di sua pertinenza ed essendo mancata - come anticipato - ad opera dell'onerata anche soltanto l'allegazione - prima ancora che la dimostrazione - che il restante denaro versato sul conto corrente, a lei appartenente, sia stato appreso dal o sia stato, comunque, impiegato da lui CP
o dalla stessa anche o solo a beneficio di quest'ultimo. Parte_1
In virtù di tale assorbente rilievo, le domande proposte in via subordinata dall'attrice non possono, quindi, avere alcun seguito. Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento delle pretese attoree, sia pure per un importo inferiore rispetto a quello domandato dalla , la regolamentazione Parte_1 delle spese processuali deve essere operata, infine, in applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna del al relativo rimborso. CP
13 L'ammontare di tali spese deve essere liquidato, peraltro, in coerenza con l'esito della lite, avendo riguardo al valore della controversia sulla base del criterio del cd. decisum (da ricondurre allo scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (operante anche nell'odierna fattispecie in virtù di quanto previsto dall'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018), si perviene a un ammontare a titolo di compensi di € 5.077,00 complessivi, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. n. 55/2014 cit. e iva e cpa come per legge, somme tutte di cui deve disporsi il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, come Parte_1 da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri n. 220T/2020 del 22.05.2020, in atti, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2043 c.c. del nei confronti di CP [...]
per i danni patrimoniali arrecati a quest'ultima, così come indicati in parte motiva, e Parte_1 per l'effetto condanna al risarcimento di tali danni, che liquida all'attualità in € CP
18.935,35, oltre agli interessi legali dovuti dal medesimo su tale somma dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- Rigetta ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP
- Condanna al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per CP compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e agli accessori come per legge, con pagamento di tali somme da disporre in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato. Così deciso in Velletri in data 29.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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